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I millesimi non attribuiscono sovranità sulle parti comuni

Nel condominio, la quota millesimale misura la partecipazione del singolo al valore dell’edificio, rileva per il riparto delle spese e incide sul peso del voto assembleare. Non trasforma però il condomino titolare di una quota maggiore nel proprietario dominante delle parti comuni. Il tetto, il lastrico solare, le facciate, le scale, i cortili e gli altri beni comuni appartengono a tutti i condòmini secondo il regime della comunione condominiale, e il loro uso deve rispettare il principio di pari godimento.

Da ciò discende una regola netta: il condomino con più millesimi non può occupare una porzione sproporzionata del tetto o del lastrico solare fino a impedire agli altri di farne un uso analogo. La maggiore contribuzione economica non attribuisce un diritto di precedenza materiale, né una prelazione spaziale, né una facoltà di appropriazione di fatto del bene comune.

Il tetto e il lastrico solare come beni comuni

Il tetto e il lastrico solare, salvo titolo contrario, rientrano tra le parti comuni dell’edificio. La loro funzione primaria è quella di copertura e protezione dell’immobile, ma la disciplina moderna ne consente anche un utilizzo ulteriore, soprattutto per impianti tecnologici e fonti rinnovabili. L’evoluzione energetica degli edifici ha reso queste superfici particolarmente appetibili, perché l’esposizione solare consente l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio delle singole unità immobiliari.

Tuttavia, proprio perché si tratta di beni comuni, nessun condomino può trasformare l’interesse individuale alla produzione energetica in un uso esclusivo e assorbente della superficie disponibile. L’innovazione è favorita dall’ordinamento, ma non fino al punto di sacrificare il diritto concorrente degli altri partecipanti.

Il rapporto tra art. 1102 c.c. e art. 1122-bis c.c.

Il tema si colloca all’incrocio tra due norme fondamentali. L’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L’art. 1122-bis c.c., introdotto per favorire gli impianti da fonti rinnovabili, consente al singolo condomino di installare impianti destinati al servizio della propria unità sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale.

Queste due norme non sono in conflitto. L’art. 1122-bis riconosce il diritto del singolo all’installazione dell’impianto; l’art. 1102 ne delimita l’esercizio. Il condomino può utilizzare più intensamente la cosa comune, ma non può monopolizzarla. Può installare pannelli fotovoltaici, ma deve lasciare agli altri la possibilità concreta di fare altrettanto. Il diritto all’efficienza energetica individuale, dunque, non degrada il tetto comune a superficie privatizzabile dal più veloce, dal più ricco o dal titolare della maggiore quota millesimale.

Il principio del pari uso: non identità aritmetica, ma compatibilità concreta

Il “pari uso” non significa necessariamente uso identico, simultaneo e matematicamente uguale. La giurisprudenza ha più volte chiarito che il singolo condomino può anche fare un uso più intenso della cosa comune, purché ciò non comprometta l’analogo diritto degli altri. Nel caso del fotovoltaico, però, il principio assume una dimensione molto concreta: la superficie del tetto è fisicamente limitata, non tutte le falde hanno la stessa esposizione, non ogni porzione è tecnicamente idonea e l’occupazione di una zona può precludere definitivamente l’utilizzo da parte degli altri.

Per questo, il pari uso non può essere valutato in astratto. Va misurato sulla superficie realmente sfruttabile, sulla producibilità energetica, sugli orientamenti delle falde, sugli ingombri tecnici, sulle distanze di sicurezza, sulla manutenzione del tetto e sulla possibilità futura degli altri condòmini di installare impianti analoghi.

La sentenza del Tribunale di Rovereto n. 193/2025

Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza n. 193 del 1° agosto 2025, ha affrontato una vicenda paradigmatica. Un condomino aveva installato sul tetto comune un impianto fotovoltaico composto da tredici moduli, occupando quasi integralmente la superficie utile alla produzione di energia. Gli altri condòmini avevano contestato l’intervento, sostenendo che l’uso della parte comune fosse divenuto sostanzialmente esclusivo.

Il Tribunale ha accolto questa impostazione. Ha ritenuto che l’occupazione pressoché integrale della superficie comune utile da parte di un solo condomino costituisse un uso non consentito della cosa comune, perché impediva in radice agli altri partecipanti di realizzare un impianto analogo. Il giudice non ha negato il diritto del singolo a installare pannelli fotovoltaici; ha negato che tale diritto possa essere esercitato in modo totalizzante, fino a neutralizzare il diritto degli altri.

Perché il titolare di più millesimi non può occupare più tetto

Il punto più interessante della decisione sta nel rapporto tra quota millesimale e uso materiale del bene comune. I millesimi rappresentano la misura della comproprietà e incidono sul riparto delle spese, ma non autorizzano l’appropriazione fisica della parte comune. Il condomino che possiede una quota maggiore può avere un peso maggiore in assemblea e contribuire di più alle spese, ma non per questo può installare un impianto tale da saturare il tetto comune.

Il diritto d’uso della cosa comune non opera come una compravendita di metri quadrati. Non esiste, salvo titolo o regolamento contrattuale specifico, una porzione di tetto “assegnata” al condomino in proporzione automatica ai millesimi. Il bene resta comune nella sua interezza, e l’uso individuale deve restare compatibile con la funzione collettiva e con il diritto concorrente degli altri.

Il ruolo della consulenza tecnica

Nel caso deciso dal Tribunale di Rovereto, la consulenza tecnica ha avuto un ruolo centrale. Il giudice non si è limitato a un giudizio astratto sull’abuso, ma ha verificato concretamente quanta superficie fosse realmente utilizzabile per il fotovoltaico e quanti impianti domestici potessero essere installati senza pregiudicare il pari uso.

La soluzione accolta non è stata necessariamente la rimozione integrale dell’impianto, ma la sua riduzione. Questo è un passaggio importante: l’obiettivo non è punire il condomino che ha installato l’impianto, né ostacolare la transizione energetica, ma riportare l’uso della cosa comune entro un equilibrio giuridicamente sostenibile. Quando l’impianto è eccessivo, il giudice può ordinare di ridurre i moduli, così da consentire anche agli altri condòmini di utilizzare la superficie comune.

Il fotovoltaico individuale non richiede sempre l’autorizzazione assembleare

Un altro punto va chiarito con precisione. Il condomino che vuole installare un impianto fotovoltaico a servizio della propria unità non ha sempre bisogno di una preventiva autorizzazione assembleare. L’art. 1122-bis c.c. riconosce direttamente questa facoltà, purché l’intervento non alteri le parti comuni, non comprometta stabilità, sicurezza o decoro e non impedisca il pari uso.

La Cassazione ha confermato che, quando l’installazione non comporta modificazioni delle parti comuni tali da richiedere l’intervento dell’assemblea, il singolo può procedere senza una vera autorizzazione condominiale. Tuttavia, questo non significa libertà assoluta. Il condomino deve comunicare il progetto se l’intervento comporta modifiche alle parti comuni, e l’assemblea può prescrivere modalità alternative o cautele tecniche per salvaguardare l’edificio e i diritti degli altri.

Il silenzio degli altri condòmini non equivale ad acquiescenza

Un profilo molto rilevante emerso nella vicenda di Rovereto riguarda il valore del silenzio degli altri condòmini. Il fatto che gli altri partecipanti non abbiano reagito immediatamente alla comunicazione o all’installazione non significa che abbiano accettato definitivamente l’occupazione della superficie comune. Il silenzio, in questa materia, non equivale automaticamente a rinuncia al diritto di pari uso.

La rinuncia a una facoltà inerente alla comproprietà comune deve essere chiara, inequivoca e non può essere desunta con leggerezza dalla mera inerzia. Di conseguenza, il condomino che occupa quasi tutto il tetto non può difendersi sostenendo che gli altri non si siano opposti subito, se l’uso realizzato è oggettivamente incompatibile con l’art. 1102 c.c.

Le implicazioni economiche della decisione

L’orientamento del Tribunale di Rovereto ha conseguenze economiche importanti. Il condomino che installa un impianto sovradimensionato su superficie comune rischia di doverlo ridurre, spostare o modificare a proprie spese. Può inoltre esporsi a una domanda giudiziale degli altri condòmini, con costi legali, consulenze tecniche e possibile condanna alle spese.

Sul piano gestionale, la sentenza impone agli amministratori e alle assemblee di non trattare il fotovoltaico come un tema meramente individuale. La superficie comune idonea alla produzione energetica è una risorsa scarsa. Se viene consumata interamente dal primo condomino che interviene, gli altri restano privati di una chance tecnica ed economica sempre più rilevante, anche in termini di risparmio energetico e valorizzazione immobiliare.

Come può intervenire l’assemblea senza vietare l’innovazione

L’assemblea non può vietare in modo arbitrario l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle singole unità, perché il legislatore favorisce espressamente tali interventi. Può però governarne le modalità, soprattutto quando l’intervento incide sulle parti comuni. Il potere assembleare non deve essere usato come veto conservativo, ma come strumento di regolazione tecnica e giuridica.

In concreto, l’assemblea può approvare criteri di ripartizione dell’uso delle superfici disponibili, richiedere progetti tecnici, imporre cautele per la manutenzione del tetto, preservare camminamenti e accessi, evitare sovraccarichi, tutelare il decoro architettonico e programmare un utilizzo ordinato delle falde più produttive. Ciò che non può fare è trasformare il diritto del singolo in una concessione discrezionale, né legittimare l’occupazione esclusiva di un bene comune da parte di chi ha agito per primo.

La prevenzione del contenzioso: mappatura tecnica e regolamento d’uso

La soluzione più razionale, specialmente nei condomìni con tetti idonei al fotovoltaico, è una preventiva mappatura tecnica delle superfici. Occorre sapere quali falde siano utilizzabili, quale sia l’esposizione, quali porzioni vadano preservate per manutenzione, antenne, canne fumarie, evacuatori, linee vita o altri impianti, e quale sia la capacità complessiva della copertura.

Sulla base di questa mappatura, il condominio può adottare un regolamento d’uso delle superfici comuni, evitando che l’ordine cronologico delle richieste produca una privatizzazione di fatto. Questo regolamento deve essere ragionevole, proporzionato e rispettoso dell’art. 1122-bis c.c.; non deve bloccare il fotovoltaico, ma renderlo compatibile con il pari uso.

La tutela dei condòmini esclusi

Il condomino che si veda preclusa la possibilità di utilizzare il tetto comune può agire in giudizio per far accertare l’illegittimità dell’uso altrui e ottenere la riduzione o la rimozione dell’impianto nella misura necessaria a ripristinare il pari godimento. Non è necessario che tutti i condòmini agiscano insieme: ciascun partecipante può tutelare il bene comune contro l’uso abusivo di un altro condomino.

La domanda va impostata sul piano dell’art. 1102 c.c., dimostrando che l’installazione altera la destinazione della cosa comune o, più spesso, impedisce agli altri un uso analogo. Nei casi tecnicamente complessi, la consulenza tecnica diventa decisiva, perché consente di stabilire se l’impianto sia davvero compatibile con la superficie disponibile o se, al contrario, realizzi un’occupazione assorbente.

Conclusioni

Il principio da ricavare è chiaro: i millesimi non attribuiscono un diritto di dominio materiale sul tetto. Il condomino con più millesimi non è il “re” del palazzo e non può occupare l’intera superficie utile del lastrico solare per il proprio impianto fotovoltaico. La quota millesimale rileva per il valore della proprietà, per le spese e per il voto, ma non autorizza l’esclusione degli altri dall’uso della cosa comune.

L’art. 1122-bis c.c. tutela il diritto del singolo a installare impianti da fonti rinnovabili, ma tale diritto deve convivere con l’art. 1102 c.c. e con il pari uso degli altri condòmini. La sentenza del Tribunale di Rovereto n. 193/2025 conferma questo equilibrio: il fotovoltaico è lecito, l’appropriazione del tetto comune no.

La regola pratica è dunque questa: si può usare il tetto comune per produrre energia, anche individualmente, ma non si può saturare la superficie utile impedendo agli altri di fare lo stesso. La transizione energetica in condominio non può essere governata dalla logica del più rapido o del più forte, ma da criteri di compatibilità, proporzionalità e pari godimento del bene comune.


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