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ZTL Bus, regolamento comunale e principio di legalità: il divieto di duplicazione sanzionatoria rispetto all’art. 7 del Codice della strada

Massima

In materia di accesso non autorizzato di autobus in zona a traffico limitato, la condotta consistente nella circolazione senza previa registrazione e senza acquisto del titolo autorizzatorio rientra nell’ambito della disciplina primaria dell’art. 7 C.d.S. e non può essere autonomamente sanzionata una seconda volta sulla base di fonte regolamentare comunale. Il principio di legalità di cui all’art. 1 L. n. 689/1981 impedisce infatti che una fonte secondaria introduca un illecito amministrativo e una relativa sanzione quando la medesima condotta sia già integralmente disciplinata e sanzionata da norma primaria.


1. Il nucleo della controversia: accesso in ZTL Bus e pretesa duplicazione sanzionatoria

La pronuncia affronta una questione di particolare rilievo nel contenzioso relativo alla circolazione dei bus turistici nelle zone a traffico limitato: la possibilità per l’amministrazione comunale di affiancare alla sanzione prevista dal Codice della strada una ulteriore sanzione amministrativa fondata su regolamento locale.

La fattispecie riguardava l’accesso di un autobus adibito a noleggio con conducente in ZTL Bus senza previa registrazione e senza acquisto del prescritto permesso. L’amministrazione aveva irrogato la sanzione sulla base della deliberazione capitolina, sostenendo che la disciplina regolamentare fosse sorretta da finalità di tutela ambientale e, pertanto, distinta dalla disciplina della circolazione stradale.

Il Tribunale esclude tale impostazione e riconduce la condotta nell’ambito dell’art. 7 C.d.S., norma primaria che disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, comprese le limitazioni fondate su esigenze di prevenzione dell’inquinamento e tutela del patrimonio ambientale, artistico e naturale.

2. La competenza del Giudice di pace e la falsa qualificazione ambientale della controversia

Il primo profilo affrontato dalla sentenza riguarda la competenza. Il Giudice di pace aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale, ritenendo che la controversia attenesse alla materia della tutela dell’ambiente dall’inquinamento.

Il Tribunale dichiara nulla tale ordinanza, evidenziando che la finalità ambientale non muta la natura giuridica della fattispecie. L’interesse alla riduzione dell’inquinamento costituisce uno degli interessi considerati dall’art. 7 C.d.S. nell’ambito della più ampia regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Non si è, dunque, in presenza di un illecito ambientale in senso proprio, bensì di una violazione riferibile alla disciplina della circolazione stradale.

La qualificazione della materia non può dipendere dalla finalità dichiarata dall’ente locale, ma dal contenuto oggettivo della condotta contestata e dalla fonte primaria che la regola. Quando l’addebito consiste nell’accesso in ZTL senza titolo autorizzatorio, la controversia resta attratta alla competenza funzionale del Giudice di pace.

3. La decisione nel merito da parte del giudice d’appello

Pur dichiarando erronea la declinatoria di competenza del primo giudice, il Tribunale non rimette la causa al Giudice di pace, ma decide nel merito quale giudice d’appello.

La soluzione è coerente con il principio secondo cui l’erronea declaratoria di incompetenza non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Ne consegue che il giudice d’appello, una volta accertata l’erroneità della decisione sulla competenza, deve trattenere la causa e pronunciare sul merito.

Il passaggio è rilevante perché evita una regressione processuale non prevista dalla legge e assicura una definizione effettiva della controversia, soprattutto in un settore caratterizzato da contenzioso seriale e da esigenze di certezza.

4. Il principio di legalità nell’illecito amministrativo

Il cuore della decisione è rappresentato dall’applicazione dell’art. 1 L. n. 689/1981. In materia di sanzioni amministrative, nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione.

La riserva di legge impedisce che fonti secondarie, quali regolamenti comunali o deliberazioni amministrative, introducano direttamente nuove fattispecie sanzionatorie, salvo che vi sia una norma primaria che attribuisca espressamente tale potere e definisca in modo sufficiente i presupposti dell’illecito.

La fonte regolamentare può svolgere una funzione integrativa o tecnica, ma non può sostituirsi alla legge nella creazione dell’illecito né duplicare una sanzione già prevista per la medesima condotta. Il limite è particolarmente stringente quando la condotta contestata risulti già compiutamente disciplinata da una fonte primaria, come accade per l’accesso non autorizzato in zone a traffico limitato.

5. L’art. 7 C.d.S. come norma primaria assorbente

L’art. 7 C.d.S. attribuisce ai Comuni il potere di regolamentare la circolazione nei centri abitati, anche attraverso limitazioni, divieti e zone a traffico limitato. La stessa norma contempla espressamente esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del patrimonio ambientale, artistico e naturale.

Proprio per questo, la finalità ambientale richiamata dall’amministrazione non consente di costruire una autonoma fattispecie sanzionatoria estranea al Codice della strada. L’ambiente, in tale contesto, non rappresenta un bene giuridico separato idoneo a giustificare una seconda sanzione, ma uno degli interessi già internalizzati dalla disciplina primaria della circolazione.

La condotta dell’accesso in ZTL senza registrazione o permesso resta quindi riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 7 C.d.S. e non può essere sanzionata nuovamente mediante deliberazione comunale.

6. L’art. 7-bis T.U.E.L. e la clausola di salvezza della diversa disposizione di legge

La decisione valorizza anche il limite posto dall’art. 7-bis T.U.E.L., norma che consente agli enti locali di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di regolamenti e ordinanze, ma solo salvo diversa disposizione di legge.

Nel caso in esame, la diversa disposizione di legge è costituita proprio dall’art. 7 C.d.S., che disciplina la condotta e il relativo apparato sanzionatorio. L’esistenza di una norma primaria speciale impedisce al regolamento comunale di sovrapporre una ulteriore sanzione alla medesima condotta.

La clausola di salvezza non ha valore ornamentale, ma opera come limite sostanziale alla potestà sanzionatoria locale. Il potere regolamentare dell’ente non può espandersi sino a creare duplicazioni punitive in settori già presidiati da disciplina statale.

7. Il rigetto della tesi della doppia offensività

L’amministrazione aveva sostenuto la legittimità della doppia sanzione valorizzando la diversità dei beni giuridici tutelati: da un lato la circolazione stradale, dall’altro l’ambiente.

Il Tribunale respinge tale ricostruzione. La pluralità degli interessi considerati da una norma non comporta automaticamente la pluralità degli illeciti. Quando una condotta è già assorbita da una fattispecie primaria che contempla anche finalità ambientali, non è consentito frammentarla artificialmente per sottoporla a un secondo trattamento sanzionatorio.

La duplicazione sanzionatoria finirebbe per violare il principio di legalità e per alterare l’equilibrio definito dal legislatore statale tra disciplina della circolazione, poteri comunali e misura della risposta punitiva.

8. L’annullamento del verbale e l’assorbimento delle ulteriori censure

Accertata l’illegittimità della duplicazione sanzionatoria, il Tribunale annulla il verbale di accertamento. Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate dall’appellante, tra cui quelle relative alla determinazione della sanzione e al pagamento in misura ridotta.

La scelta è coerente con il carattere dirimente del vizio accertato. Se la fonte regolamentare non poteva validamente fondare una autonoma sanzione per una condotta già disciplinata dall’art. 7 C.d.S., ogni ulteriore profilo relativo al quantum o alla struttura dell’atto diviene recessivo.

9. Le spese e la novità relativa della questione

Il Tribunale compensa integralmente le spese di entrambi i gradi, valorizzando la relativa novità della questione e l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali.

La statuizione, pur derogando al criterio ordinario della soccombenza, viene ricondotta a una ragione specifica: la materia si colloca in un contesto interpretativo ancora in via di assestamento, segnato da recenti arresti giurisprudenziali sulla illegittimità della duplicazione sanzionatoria in materia di ZTL Bus.

10. Considerazioni conclusive

La pronuncia riveste significativo interesse perché chiarisce il limite della potestà sanzionatoria regolamentare degli enti locali. La disciplina comunale della ZTL può certamente organizzare accessi, registrazioni, permessi e modalità operative, ma non può introdurre una seconda sanzione per una condotta già regolata e punita dal Codice della strada.

Il principio di legalità non tollera duplicazioni punitive fondate su fonti secondarie quando la legge primaria abbia già disciplinato la fattispecie. La finalità ambientale, pur rilevante, non trasforma l’accesso non autorizzato in ZTL in un illecito autonomo rispetto alla circolazione stradale.

La decisione si apprezza, dunque, per avere ricondotto la potestà regolamentare locale entro i confini della riserva di legge, riaffermando che l’efficienza amministrativa e la tutela ambientale non possono tradursi in un ampliamento extra legem dell’apparato sanzionatorio.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_ROMA_N._6145_2026_-_N._R.G._00054621_2025_DEPOSITO_MINUTA_20_04_2026__PUBBLICAZIONE_21_04_2026


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