Prescrizione della riscossione e sospensione Covid: l’intimazione notificata dopo il 2020 può essere tempestiva per effetto dello slittamento dei termini
Massima
La sospensione emergenziale dei termini prevista dalla normativa Covid in materia di riscossione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza anche con riferimento ad attività non necessariamente da compiersi all’interno del periodo emergenziale, quando la sospensione abbia inciso sulla possibilità dell’agente della riscossione di procedere alla notifica. Ne consegue che, ai fini della verifica della prescrizione decennale della pretesa iscritta a ruolo, il periodo di sospensione deve essere neutralizzato, con conseguente tempestività dell’intimazione notificata successivamente ove il termine ordinario, computato senza la sospensione, sarebbe apparso decorso.
1. Il tema della decisione: intimazione di pagamento, cartella prodromica e prescrizione
La pronuncia affronta una questione di notevole rilievo nel contenzioso tributario post-pandemico: l’incidenza della sospensione Covid sul decorso dei termini prescrizionali relativi alla riscossione.
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2023 per somme relative a IRPEF 2004. La contribuente aveva contestato la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione e, soprattutto, l’intervenuta prescrizione della pretesa, sostenendo che tra la notifica della cartella prodromica e la successiva intimazione fosse decorso il termine decennale.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo prescritta la pretesa e non applicabili le disposizioni emergenziali. La Corte di secondo grado riforma la decisione, accogliendo l’appello dell’agente della riscossione.
2. Il termine decennale e la funzione dell’intimazione
L’intimazione di pagamento costituisce un atto della sequenza riscossiva successivo alla cartella, finalizzato a sollecitare il pagamento e a consentire la prosecuzione dell’attività esecutiva quando sia decorso un certo lasso temporale dalla notifica del titolo esattoriale.
Quando la cartella sia stata regolarmente notificata, il decorso del tempo successivo rileva ai fini della prescrizione del credito. Nel caso esaminato, il punto controverso non è più la formazione originaria del titolo, ma la persistenza della pretesa al momento della notifica dell’intimazione.
La decisione assume rilievo proprio perché precisa che il computo del termine non può essere effettuato ignorando le sospensioni legislative intervenute durante l’emergenza sanitaria.
3. La disciplina emergenziale e l’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015
La Corte richiama il coordinamento tra le disposizioni emergenziali e l’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
La sospensione dei termini di versamento prevista per eventi eccezionali comporta anche, per corrispondente periodo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Inoltre, durante il periodo di sospensione, l’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
La ratio è evidente: se l’ordinamento impedisce o sospende l’attività di riscossione, non può contemporaneamente far decorrere integralmente i termini a danno dell’ente o dell’agente incaricato della riscossione.
4. Lo spostamento in avanti del decorso dei termini
Il principio decisivo affermato dalla sentenza è che la sospensione non opera solo per gli atti che avrebbero dovuto essere compiuti esattamente nel periodo emergenziale, ma produce uno spostamento in avanti del decorso dei termini per una durata corrispondente alla sospensione.
La Corte valorizza l’orientamento secondo cui la normativa emergenziale incide sul computo complessivo dei termini di prescrizione e decadenza, neutralizzando il periodo nel quale l’attività di riscossione era sospesa o limitata.
Nel caso concreto, la cartella prodromica era stata notificata nel 2012 e l’intimazione era stata notificata il 5 maggio 2023. Il giudice di primo grado aveva ritenuto superato il termine decennale. La Corte di secondo grado, invece, computando la sospensione emergenziale, conclude per la tempestività dell’atto.
5. L’ambito di applicazione dell’art. 68 D.L. n. 18/2020
La sentenza distingue tra l’applicazione della proroga specifica prevista per i carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo emergenziale e l’effetto più generale di sospensione dei termini.
Nel caso esaminato, il carico prodromico era stato affidato al riscossore nel 2011, dunque prima del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Ciò non impedisce, secondo la Corte, di riconoscere comunque l’effetto sospensivo sul decorso del termine prescrizionale.
La norma, infatti, non è letta in senso rigidamente confinato agli atti da compiere nel solo arco temporale emergenziale, ma come disciplina che incide sul calcolo dei termini ancora pendenti, determinandone lo slittamento.
6. L’accoglimento dell’appello
Applicando tale criterio, la Corte accoglie l’appello dell’agente della riscossione.
La notifica dell’intimazione del 5 maggio 2023 viene ritenuta tempestiva, perché il termine decennale, una volta depurato del periodo di sospensione emergenziale, non era ancora spirato.
La decisione conferma quindi la legittimità della prosecuzione dell’azione di riscossione e riforma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritta la pretesa.
7. La compensazione delle spese per oscillazioni giurisprudenziali
La Corte compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
La scelta viene giustificata dalle oscillazioni giurisprudenziali in materia. Il tema della portata delle sospensioni Covid sui termini della riscossione ha infatti dato luogo a contrasti interpretativi, soprattutto con riferimento alla distinzione tra proroga dei carichi affidati nel periodo emergenziale e sospensione generale dei termini ancora pendenti.
La compensazione risponde quindi alla natura oggettivamente controversa della questione, nonostante l’accoglimento dell’appello.
8. Considerazioni conclusive
La sentenza assume rilievo perché chiarisce che la verifica della prescrizione nella riscossione tributaria non può essere effettuata mediante un calcolo puramente aritmetico del termine ordinario, senza considerare le sospensioni emergenziali intervenute durante il periodo Covid.
La disciplina speciale ha inciso sul decorso dei termini, determinando uno spostamento in avanti delle scadenze e impedendo che l’agente della riscossione fosse penalizzato per un periodo nel quale l’attività notificatoria risultava sospesa o comunque compressa.
Il principio che emerge è di immediata utilità applicativa: anche per carichi affidati prima dell’emergenza, se il termine prescrizionale era ancora pendente durante il periodo di sospensione, il relativo decorso deve essere ricalcolato tenendo conto dello slittamento previsto dalla normativa emergenziale. La prescrizione, dunque, non può essere dichiarata senza un computo aggiornato e coordinato con le disposizioni speciali introdotte nel periodo pandemico.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

