Comunicazioni sociali ingannevoli e responsabilità dell’emittente quotato: l’investitore va risarcito se il mercato è stato alterato da informazioni fuorvianti
Massima
La società emittente quotata risponde, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., dei danni subiti dall’investitore che abbia acquistato azioni sul mercato regolamentato confidando in comunicazioni sociali, bilanci, prospetti e comunicati price sensitive idonei a rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria più solida di quella effettiva. Quando l’informazione societaria ingannevole riguarda elementi centrali per la valutazione del titolo, quali la classificazione e la copertura dei crediti deteriorati di un istituto bancario, opera una presunzione di influenza sulle scelte di investimento, spettando all’emittente dimostrare l’assenza del nesso causale. Il danno risarcibile va commisurato alla minusvalenza subita sino al momento del disvelamento dell’informazione corretta, mentre il lucro cessante da investimento alternativo richiede una prova specifica e non può fondarsi su mere ipotesi controfattuali.
1. Il nucleo della controversia: acquisto di azioni bancarie e informazione societaria decettiva
La pronuncia affronta un tema di assoluto rilievo nel diritto dei mercati finanziari: la responsabilità dell’emittente quotato per le comunicazioni diffuse al mercato e l’incidenza di tali informazioni sulle decisioni di investimento del risparmiatore.
L’investitrice aveva acquistato azioni di un istituto bancario sul mercato telematico azionario tra ottobre 2015 e febbraio 2016, per un investimento complessivo di euro 7.310,80. Secondo la prospettazione attorea, tali acquisti erano stati effettuati in un contesto informativo alterato, nel quale l’emittente aveva rappresentato al mercato una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa più rassicurante di quella effettiva, soprattutto con riguardo alla gestione e alla valutazione dei crediti deteriorati.
La domanda veniva proposta nei confronti della società incorporante l’emittente, invocando la responsabilità per la diffusione di informazioni ingannevoli e per l’occultamento di criticità rilevanti nella classificazione, copertura e gestione dei crediti non performing.
Il Tribunale accoglie la domanda nei limiti del danno emergente, riconoscendo la responsabilità dell’emittente e liquidando il pregiudizio nella differenza tra il prezzo pagato e il valore residuo del titolo dopo il disvelamento dell’informazione corretta.
2. Autonomia del giudizio civile rispetto al procedimento penale
In via preliminare, il Tribunale esclude l’inammissibilità della domanda e respinge la richiesta di sospensione connessa alla costituzione dell’attrice come parte civile in un procedimento penale.
La decisione chiarisce che non è sufficiente una generica connessione tra vicende societarie e condotte di comunicazione al mercato. Occorre verificare l’identità concreta di petitum, causa petendi, periodo storico e soggetti responsabili.
Nel caso esaminato, il procedimento penale riguardava condotte riferite a una diversa annualità e a una diversa relazione finanziaria, mentre il giudizio civile aveva ad oggetto comunicazioni diffuse nel periodo 2015-2017. Mancava, dunque, la sovrapponibilità strutturale tra i due giudizi.
La conseguenza è rilevante: l’investitore può agire in sede civile per il risarcimento del danno subito in relazione a specifiche comunicazioni sociali ingannevoli, anche quando siano pendenti o definiti procedimenti penali aventi oggetto parzialmente diverso.
3. L’informazione sui crediti deteriorati come informazione privilegiata
Il Tribunale qualifica la corretta rappresentazione dei crediti deteriorati come informazione essenziale per il mercato.
Nel settore bancario, la classificazione dei crediti, il livello degli accantonamenti, il coverage ratio, la solidità del sistema di risk management e la capacità di intercettare il deterioramento del portafoglio creditizio sono elementi decisivi per valutare la tenuta patrimoniale dell’emittente.
Se tali informazioni vengono rappresentate in modo non veritiero o comunque fuorviante, il mercato riceve un’immagine distorta del rischio effettivo incorporato nel titolo. Ne deriva la rilevanza della condotta ai fini dell’art. 114 TUF e, più in generale, ai fini della responsabilità aquiliana per lesione dell’affidamento informativo dell’investitore.
La decisione valorizza, quindi, una nozione sostanziale di informazione privilegiata: non solo il dato puntuale non ancora pubblico, ma anche l’insieme delle criticità organizzative e contabili idonee, se correttamente rese note, a incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari.
4. La rappresentazione rassicurante del quadro patrimoniale e creditizio
Il Tribunale ricostruisce il flusso informativo diffuso al mercato prima degli acquisti dell’investitrice.
Le comunicazioni societarie, il prospetto dell’aumento di capitale, le relazioni semestrali e trimestrali e i comunicati price sensitive fornivano una rappresentazione sostanzialmente rassicurante del percorso di rafforzamento patrimoniale, della normalizzazione del costo del credito, dell’allineamento delle coperture ai peers di sistema e della gestione dei crediti deteriorati.
Tale rappresentazione viene ritenuta incompatibile con quanto emerso successivamente, quando l’emittente comunicava rettifiche nette su crediti per importi molto elevati, riferite a posizioni già esistenti alla fine del 2015 e riconducibili a carenze nei processi di gestione, classificazione e valutazione del credito.
La discrasia tra la comunicazione precedente e il successivo disvelamento costituisce il nucleo dell’ingannevolezza informativa.
5. Il disvelamento dell’informazione corretta e la funzione delle rettifiche
La sentenza attribuisce valore decisivo al comunicato con cui venivano rese note rilevanti rettifiche di valore su crediti.
Quelle rettifiche non vengono lette come mere variazioni di stima fisiologiche o come conseguenza ordinaria del peggioramento del contesto macroeconomico. Al contrario, il Tribunale le collega a errori e disfunzioni nei processi di gestione e valutazione del portafoglio creditizio, confermati dagli esiti ispettivi e dalle successive ammissioni documentali.
Il punto è essenziale: se le perdite su crediti derivano da criticità già esistenti, ma non correttamente rappresentate, l’informazione societaria precedente non può essere considerata semplicemente superata da eventi successivi. Essa diventa decettiva perché aveva occultato al mercato una fragilità già presente.
6. La responsabilità dell’ente ex artt. 2043 e 2049 c.c.
Accertata la diffusione di informazioni fuorvianti, il Tribunale radica la responsabilità della società incorporante dell’emittente sulla base degli artt. 2043 e 2049 c.c.
La responsabilità non viene costruita come mera responsabilità da inadempimento informativo verso il singolo investitore, ma come responsabilità extracontrattuale per lesione dell’affidamento del mercato. Gli amministratori e gli organi societari agiscono nell’ambito delle funzioni loro attribuite; l’ente risponde del fatto illecito commesso nell’esercizio delle incombenze e nell’interesse dell’organizzazione.
Questa impostazione è coerente con la funzione dell’informazione societaria nelle società quotate: il mercato attribuisce valore ai titoli anche sulla base di bilanci, comunicati e prospetti provenienti dall’emittente. Se tali comunicazioni sono ingannevoli, il danno subito dall’investitore non è riflesso del danno sociale, ma danno diretto derivante dall’acquisto a prezzo alterato.
7. La presunzione di influenza dell’informazione falsa sulle scelte di investimento
Il passaggio più significativo riguarda il nesso causale.
Il Tribunale applica il principio della presunzione di influenza dell’informazione societaria ingannevole sulle scelte dell’investitore. Quando un emittente quotato diffonde comunicazioni non veritiere su aspetti centrali della propria situazione economica e patrimoniale, è conforme all’id quod plerumque accidit ritenere che tali informazioni incidano sulle decisioni di acquisto, vendita o mantenimento del titolo.
Non può pretendersi dall’investitore la prova analitica di aver letto ciascun documento o di aver fondato l’acquisto su una specifica frase del prospetto o del bilancio. Il sistema dell’informazione finanziaria si fonda proprio sulla destinazione pubblica delle comunicazioni societarie e sulla loro capacità di concorrere alla formazione del prezzo di mercato.
L’asimmetria informativa tra emittente e risparmiatore giustifica, pertanto, un alleggerimento dell’onere probatorio dell’investitore e uno spostamento sull’emittente dell’onere di dimostrare che la decisione di investimento sarebbe stata comunque assunta indipendentemente dalla distorsione informativa.
8. La quantificazione del danno emergente
Il danno viene liquidato secondo il criterio della minusvalenza.
Il Tribunale individua il danno nella differenza tra l’importo investito e il valore residuo delle azioni dopo il disvelamento dell’informazione corretta. Poiché il titolo, nel periodo successivo al comunicato di agosto 2016 e sino a fine 2016, aveva quotato mediamente euro 0,25 per azione, il valore residuo delle 7.000 azioni viene determinato in euro 1.750,00.
A fronte di un investimento complessivo di euro 7.310,80, il danno emergente viene quindi quantificato in euro 5.560,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di ciascun acquisto sino al soddisfo.
La soluzione appare coerente con la natura del danno da informazione ingannevole: non viene risarcita ogni perdita successiva del titolo, ma la perdita causalmente collegata al periodo in cui l’investitore ha operato in un mercato alterato.
9. Il rigetto del lucro cessante da investimento alternativo
Diverso è l’esito della domanda relativa al lucro cessante.
L’investitrice chiedeva anche il risarcimento del mancato guadagno che avrebbe conseguito investendo in altri titoli bancari italiani, i quali, nel periodo considerato, avrebbero registrato incrementi significativi.
Il Tribunale rigetta tale voce per difetto di prova. Il lucro cessante non può fondarsi sulla mera comparazione astratta con l’andamento medio del settore. Occorre dimostrare, anche per presunzioni gravi e precise, che l’investitore avrebbe effettivamente destinato le somme a quello specifico investimento alternativo, che avrebbe mantenuto il titolo per il periodo considerato e che avrebbe realizzato il rendimento prospettato.
In mancanza di tali elementi, la domanda si risolve in una ricostruzione ipotetica eccessivamente aleatoria. La liquidazione del danno emergente, maggiorata di rivalutazione e interessi, viene ritenuta sufficiente a reintegrare il mancato godimento della somma investita.
10. Il concorso di colpa dell’investitore
La convenuta aveva eccepito il concorso di colpa dell’attrice, sostenendo che la situazione di difficoltà dell’istituto fosse già conoscibile prima degli acquisti, alla luce delle perdite pregresse e delle attività di vigilanza.
La sentenza esclude tale impostazione.
La conoscibilità di una situazione di tensione patrimoniale non equivale alla conoscenza della reale entità delle criticità nei crediti deteriorati, né dell’esistenza di carenze nei processi interni di classificazione e copertura. L’investitore può essere consapevole del rischio ordinario di un investimento azionario senza per questo assumere il rischio di comunicazioni sociali ingannevoli.
Il concorso di colpa non può essere utilizzato per rovesciare sull’investitore l’onere di scoprire ciò che l’emittente avrebbe dovuto correttamente comunicare al mercato. Diversamente, si finirebbe per svuotare la funzione protettiva della disciplina sull’informazione societaria.
11. Le spese di lite
L’accoglimento parziale della domanda comporta la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza sostanziale, tenendo conto della fondatezza della pretesa principale e del rigetto della sola voce di lucro cessante.
La decisione conferma che, in controversie di questo tipo, la riduzione quantitativa del risarcimento rispetto al petitum non esclude la soccombenza dell’emittente ove sia accertata la responsabilità per informazione decettiva e sia riconosciuto il danno emergente.
12. Considerazioni conclusive
La pronuncia assume rilievo perché rafforza la tutela civilistica dell’investitore nei confronti dell’emittente quotato che abbia diffuso al mercato informazioni fuorvianti.
Il principio di fondo è netto: il mercato finanziario vive di informazione. Quando bilanci, prospetti e comunicati price sensitive rappresentano in modo inattendibile la qualità degli attivi, la solidità patrimoniale o l’efficienza dei sistemi di controllo del rischio, l’investitore che acquista a prezzo alterato subisce un danno diretto e risarcibile.
La sentenza si apprezza per l’equilibrio della ricostruzione. Da un lato, riconosce la presunzione di influenza delle comunicazioni ingannevoli sulle scelte di investimento, evitando di imporre al risparmiatore una prova impossibile. Dall’altro, limita il risarcimento al danno effettivamente provato, negando il lucro cessante quando fondato su scenari alternativi non dimostrati.
Il risultato è una tutela rigorosa ma non automatica: l’emittente risponde dell’alterazione informativa del mercato, mentre l’investitore deve comunque provare l’acquisto, il periodo rilevante, la perdita subita e, se richiesto, le ulteriori voci di danno con adeguato grado di specificità.
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