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Donazioni in vista del matrimonio, relazione affettiva interrotta e obbligo di restituzione: la causa prenuziale dell’attribuzione può essere provata anche attraverso bonifici, messaggi e condotta complessiva delle parti

Massima

Le attribuzioni patrimoniali effettuate nel contesto di una relazione affettiva possono essere assoggettate alla restituzione prevista dall’art. 80 c.c. quando risulti provato che esse siano state eseguite non per spirito di liberalità puro e incondizionato, né quale corrispettivo di altre prestazioni, ma in funzione di una concreta prospettiva matrimoniale successivamente venuta meno. La prova della causa prenuziale può essere desunta dalla causale dei bonifici, dalla continuità e dall’entità delle dazioni, dalle comunicazioni intercorse tra le parti, da scritture private attestanti un progetto di vita comune e, quale elemento valutabile unitamente alle altre risultanze istruttorie, dalla mancata comparizione ingiustificata della parte all’interrogatorio formale. La mera allegazione secondo cui le somme costituirebbero il corrispettivo di prestazioni sessuali non è sufficiente a sottrarre le dazioni alla disciplina restitutoria in assenza di specifici elementi idonei a collegare ciascun pagamento a determinate prestazioni. La restituzione resta tuttavia limitata a quanto effettivamente ricevuto, non estendendosi ai costi del finanziamento autonomamente contratto dal disponente per procurarsi la provvista, ove tali costi non risultino causalmente imputabili alla controparte secondo le regole proprie della responsabilità civile.


1. La controversia: sette bonifici, una promessa di vita comune e un matrimonio mai celebrato

La controversia sottoposta al Tribunale trae origine da una relazione sentimentale iniziata nel 2022 e successivamente evolutasi, secondo la prospettazione del ricorrente, in un rapporto affettivo stabile accompagnato da un progetto di vita comune e dalla prospettiva del matrimonio.

Nel maggio 2023 l’uomo contraeva un prestito personale per oltre ventiduemila euro. Nei mesi successivi effettuava in favore della donna sette bonifici da euro 3.000,00 ciascuno, per complessivi euro 21.000,00, indicando nella causale la parola «donazione». La relazione proseguiva sino all’inizio del 2024, quando i rapporti si interrompevano.

Secondo il ricorrente, le somme erano state trasferite nella convinzione che la relazione fosse seria e destinata a culminare nel matrimonio. Tale convinzione sarebbe stata alimentata dalla resistente attraverso messaggi, dichiarazioni e una scrittura privata sottoscritta nel luglio 2023, contenente manifestazioni di coinvolgimento personale e di volontà di vita comune.

La convenuta proponeva una ricostruzione radicalmente diversa. Negava l’esistenza di una promessa di matrimonio giuridicamente rilevante e sosteneva che le somme ricevute non costituissero donazioni prenuziali, bensì corrispettivi per prestazioni di natura sessuale rese nell’ambito dell’attività esercitata in locali di intrattenimento.

Il Tribunale accoglie la domanda restitutoria, ritenendo maggiormente attendibile e coerente con le risultanze istruttorie la ricostruzione del ricorrente. La resistente viene condannata alla restituzione di euro 21.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. I doni fatti a causa della promessa di matrimonio e la funzione dell’art. 80 c.c.

Il punto di partenza della decisione è l’art. 80 c.c., che disciplina la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio quando le nozze non vengano poi celebrate.

La disposizione costituisce una disciplina speciale rispetto alle ordinarie regole sulle liberalità. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarre matrimonio, né il suo inadempimento può dare luogo a esecuzione forzata o a una generale responsabilità risarcitoria per il mancato consenso matrimoniale. L’ordinamento preserva la piena libertà matrimoniale sino al momento della celebrazione.

Al tempo stesso, tuttavia, la legge riconosce che determinate attribuzioni patrimoniali possono essere state effettuate esclusivamente in funzione della futura celebrazione. Quando tale presupposto viene meno, viene meno anche la ragione giustificatrice della definitiva permanenza del bene nel patrimonio del destinatario.

Il diritto alla restituzione non nasce, quindi, da una sanzione per il rifiuto di sposarsi. Nessuno è civilmente obbligato a celebrare il matrimonio promesso. La ratio della norma è diversa: impedire che chi abbia ricevuto una liberalità causalmente collegata alla futura unione possa conservarla nonostante il venir meno dell’evento in funzione del quale essa era stata eseguita.

Il centro della controversia diviene, pertanto, la prova del collegamento causale tra la dazione patrimoniale e la prospettiva matrimoniale.

3. La promessa di matrimonio rilevante ai fini della restituzione

Uno dei profili più delicati riguarda il rapporto tra l’art. 80 c.c. e le forme della promessa matrimoniale.

La disciplina codicistica distingue infatti tra la promessa semplice e la promessa formulata nelle particolari forme considerate dall’art. 81 c.c. Quest’ultima può assumere rilievo ai fini della responsabilità limitata per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa, ma non deve essere automaticamente sovrapposta alla diversa azione restitutoria relativa ai doni prenuziali.

Per ottenere la restituzione non è necessario dimostrare l’esistenza di un contratto obbligatorio a sposarsi, figura che sarebbe incompatibile con la libertà matrimoniale. Ciò che occorre provare è l’esistenza, sul piano storico e causale, di una seria prospettiva di matrimonio e il fatto che proprio tale prospettiva abbia costituito la ragione determinante dell’attribuzione.

Sotto questo profilo, la circostanza che la promessa non sia formalizzata secondo schemi solenni non è necessariamente decisiva. Possono assumere rilievo dichiarazioni, comunicazioni, comportamenti concludenti, preparativi, scritture private e, più in generale, tutti gli elementi capaci di dimostrare che il dono sia stato eseguito proprio in contemplazione delle future nozze.

La decisione di Brescia si muove chiaramente in questa direzione. Non considera indispensabile l’accertamento di una promessa matrimonialmente vincolante, ma concentra l’analisi sulla funzione concreta delle attribuzioni patrimoniali.

4. Il vero problema probatorio: perché furono versati i 21.000 euro?

La questione essenziale non consisteva nell’accertare che i bonifici fossero stati materialmente effettuati: tale circostanza risultava documentata. Il vero thema probandum riguardava la causa delle dazioni.

Tre possibili qualificazioni emergevano dal processo.

Secondo il ricorrente, si trattava di donazioni effettuate in vista del futuro matrimonio.

Secondo la resistente, erano corrispettivi per prestazioni sessuali.

Nella stessa prospettazione attorea era inoltre evocato, in via subordinata, l’ingiustificato arricchimento derivante dalla permanenza delle somme nel patrimonio della convenuta dopo il venir meno della relazione.

Il Tribunale sceglie la prima ricostruzione e lo fa attraverso una valutazione complessiva del materiale istruttorio. Assume rilievo il prestito contratto poco prima dell’inizio dei versamenti, la serialità delle sette dazioni da euro 3.000,00, la causale «donazione», la scrittura privata, le conversazioni WhatsApp, la continuità della relazione e il comportamento complessivamente tenuto dalla convenuta.

Non viene quindi isolato un singolo documento come prova decisiva. La causa dell’attribuzione è ricostruita per convergenza di indizi.

Questo metodo appare corretto, perché la finalità soggettiva di una dazione patrimoniale compiuta all’interno di una relazione personale raramente emerge da un contratto formalmente strutturato. È normalmente necessario ricostruire il contesto complessivo nel quale il trasferimento è avvenuto.

5. La causale «donazione» nei bonifici: elemento rilevante, ma non autosufficiente

La causale impressa sui bonifici assume un evidente rilievo probatorio.

Il ricorrente aveva personalmente qualificato ciascuna attribuzione come «donazione». Ciò esclude, almeno sul piano della dichiarazione proveniente dal disponente, che il pagamento fosse originariamente presentato come restituzione di un debito, corrispettivo contrattuale o prestito.

Tuttavia, la causale bancaria non costituisce, da sola, prova legale della natura giuridica dell’operazione. Essa esprime la dichiarazione unilaterale dell’ordinante e deve essere valutata insieme agli altri elementi del rapporto.

Il Tribunale evita correttamente di attribuire alla semplice parola «donazione» un’efficacia automaticamente decisiva. La valorizza invece unitamente alla scrittura privata, ai messaggi, alla continuità dei rapporti e alla prospettiva di vita comune.

L’aspetto più significativo è proprio questo: la qualificazione prenuziale non discende dalla parola utilizzata nella causale, ma dal collegamento dimostrato tra le somme e l’aspettativa di una futura unione.

6. L’elemento soggettivo del donante e il comportamento del destinatario

La decisione attribuisce particolare rilievo alla convinzione maturata dal ricorrente circa la serietà della relazione e la prospettiva matrimoniale.

Occorre tuttavia evitare un equivoco. La sola convinzione unilaterale del donante non dovrebbe essere sufficiente a qualificare qualsiasi attribuzione come dono prenuziale. Diversamente, il destinatario potrebbe essere obbligato alla restituzione sulla base di un progetto matrimoniale esistente soltanto nella mente del disponente.

È necessario che la prospettiva di matrimonio presenti una base oggettiva, riconoscibile anche attraverso la condotta dell’altra parte.

Proprio sotto questo profilo la pronuncia si mostra particolarmente attenta. Il Tribunale non si limita a registrare l’aspettativa soggettiva dell’uomo, ma accerta che la donna avrebbe contribuito a rafforzarla mediante dichiarazioni, messaggi e comportamenti coerenti con la rappresentazione di una relazione stabile.

La causa prenuziale viene quindi ricostruita attraverso l’interazione delle due condotte: l’intenzione del disponente di effettuare le attribuzioni in vista del matrimonio e il comportamento del destinatario idoneo ad alimentare quella prospettiva.

7. La mancata reale intenzione matrimoniale della destinataria

La sentenza afferma che l’eventuale assenza, nella convenuta, di una reale intenzione di sposarsi non assume rilievo decisivo ai fini della restituzione.

L’affermazione deve essere attentamente interpretata.

Per l’applicazione dell’art. 80 c.c. ciò che conta è che il dono sia stato effettuato a causa della promessa di matrimonio e che il matrimonio non venga celebrato. Non è necessario dimostrare una responsabilità soggettiva della persona che abbia poi rifiutato le nozze.

Il diritto alla restituzione non è una sanzione per la rottura della promessa e non richiede la colpa del destinatario.

Tuttavia, nella fattispecie concreta, l’assenza originaria di una vera intenzione matrimoniale della convenuta potrebbe assumere rilievo su un diverso piano: quello dell’eventuale induzione in errore, della responsabilità precontrattuale o, nei casi estremi e ricorrendone rigorosamente tutti i presupposti, di altre forme di illecito.

Il Tribunale non percorre tali strade. Si limita alla restituzione delle somme, ritenendo sufficiente la prova della funzione prenuziale delle attribuzioni e del successivo venir meno della relativa causa.

8. L’interrogatorio formale e l’art. 232 c.p.c.: nessuna confessione automatica

Particolare importanza viene attribuita alla mancata comparizione della resistente all’interrogatorio formale.

L’art. 232 c.p.c. non prevede che l’assenza ingiustificata produca automaticamente una confessione. Il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, ma deve valutarli insieme agli altri elementi probatori.

La discrezionalità giudiziale è dunque essenziale. L’assenza non può colmare qualsiasi carenza probatoria e non consente di ritenere dimostrati fatti incompatibili con le restanti risultanze del processo.

La decisione applica correttamente questo criterio. La mancata comparizione viene considerata un elemento ulteriore di conferma, non la fonte esclusiva del convincimento.

I capitoli dell’interrogatorio riguardavano precisamente la natura della relazione, la prospettiva di vita comune, la causale delle somme e l’assenza di un rapporto corrispettivo per prestazioni sessuali. Poiché la mancata risposta si inseriva in un quadro documentale già composto da bonifici, messaggi e scrittura privata, il Tribunale le attribuisce un’efficacia corroborante.

È questa la corretta funzione dell’art. 232 c.p.c.: non una ficta confessio automatica, ma un argomento di prova suscettibile di concorrere, unitamente agli altri elementi, alla formazione del convincimento.

9. La tesi dei corrispettivi per prestazioni sessuali e l’onere della prova

La convenuta sosteneva che i 21.000 euro costituissero il pagamento di prestazioni sessuali.

Il Tribunale respinge la ricostruzione perché priva di riscontri concreti. Non erano stati indicati gli incontri ai quali i singoli pagamenti sarebbero stati riferibili, le date, le modalità delle prestazioni, la tariffa applicata o altri dati capaci di creare un collegamento tra le sette dazioni e specifici rapporti corrispettivi.

La motivazione si mostra particolarmente significativa sotto il profilo del riparto probatorio. Non basta contrapporre alla qualificazione attorea una ricostruzione alternativa astrattamente possibile. Occorre allegare fatti specifici e offrire elementi idonei a dimostrarli.

La presenza originaria di una frequentazione maturata in locali notturni non consente, da sola, di ricondurre ogni successivo trasferimento patrimoniale a un’attività sessuale remunerata. La natura di ciascuna dazione deve essere valutata concretamente.

La pronuncia aggiunge un’importante precisazione: è astrattamente possibile che taluni incontri svolti nel contesto iniziale siano stati regolati secondo le modalità proprie di quel contesto, senza che ciò consenta di qualificare automaticamente allo stesso modo tutte le successive attribuzioni.

La distinzione è giuridicamente corretta. La relazione tra le parti può mutare nel tempo e, con essa, può modificarsi la causa delle singole prestazioni patrimoniali.

10. Prestazioni contrarie al buon costume e irripetibilità: un problema soltanto potenziale

La difesa fondata sull’asserita natura sessuale delle prestazioni avrebbe potuto porre il problema dell’art. 2035 c.c., secondo cui chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto abbia pagato.

Il Tribunale non entra realmente in tale questione perché esclude, a monte, che i 21.000 euro fossero corrispettivi di prestazioni sessuali.

Questa sequenza è metodologicamente corretta. Prima di affrontare il regime giuridico della soluti retentio, occorre stabilire se il fatto storico invocato dalla parte sia effettivamente provato.

La sola qualificazione difensiva non è sufficiente ad attrarre il rapporto nell’ambito dell’art. 2035 c.c. Sarebbe altrimenti troppo agevole paralizzare una domanda restitutoria limitandosi ad allegare una causa turpe non dimostrata.

Nel caso concreto, l’assenza di riscontri impedisce di qualificare le somme come corrispettivi di prestazioni sessuali e rende superflua ogni ulteriore indagine sulla loro eventuale irripetibilità.

11. La causa prenuziale e la corretta qualificazione giuridica delle dazioni

Il Tribunale parla di attribuzioni «riconducibili allo schema delle donazioni fatte in vista del matrimonio» e, successivamente, osserva che, venuta meno la prospettiva matrimoniale, la permanenza delle somme nel patrimonio della resistente resterebbe priva di adeguata giustificazione.

Quest’ultimo passaggio richiede particolare rigore sistematico.

Quando ricorrono i presupposti dell’art. 80 c.c., il diritto alla restituzione trova fondamento direttamente nella norma speciale sui doni prenuziali. Non è necessario ricorrere alla categoria generale dell’arricchimento senza causa.

L’azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere utilizzata quando l’ordinamento predisponga una specifica azione restitutoria per la medesima vicenda.

La motivazione appare quindi condivisibile se l’espressione «difetto di giustificazione» viene utilizzata in senso descrittivo. Diventerebbe invece problematica qualora si intendesse fondare la condanna cumulativamente sull’art. 80 c.c. e sull’arricchimento senza causa senza distinguere presupposti e limiti delle due azioni.

La qualificazione più lineare è quella speciale: accertata la natura prenuziale delle attribuzioni e il mancato matrimonio, sorge il diritto alla restituzione previsto dall’art. 80 c.c.

12. Un profilo non approfondito: la forma delle donazioni di denaro

La decisione non affronta espressamente la questione della validità formale delle sette donazioni.

Il problema non è irrilevante. La donazione diretta richiede ordinariamente l’atto pubblico alla presenza di due testimoni, salvo che si tratti di donazione di modico valore ai sensi dell’art. 783 c.c. La modicità deve essere valutata in relazione alle condizioni economiche del donante.

Nel caso esaminato, il ricorrente non disponeva personalmente della somma e aveva contratto un finanziamento superiore a ventiduemila euro per procurarsi la provvista. Tale circostanza potrebbe rendere problematica la qualificazione delle singole attribuzioni da euro 3.000,00 come donazioni di modico valore, soprattutto considerando la loro serialità e l’ammontare complessivo di euro 21.000,00.

D’altra parte, non ogni trasferimento di denaro tramite bonifico integra necessariamente una donazione diretta soggetta alla forma solenne. Occorre verificare se si tratti di liberalità indiretta realizzata mediante un diverso negozio o meccanismo causale.

La sentenza non si confronta con questo profilo, probabilmente perché la domanda era impostata direttamente sulla restituzione ex art. 80 c.c. e la controversia si concentrava sulla causa dei trasferimenti.

Tuttavia, da un punto di vista sistematico, la qualificazione delle attribuzioni avrebbe meritato un maggiore approfondimento. Una donazione nulla per difetto di forma potrebbe infatti aprire una diversa azione restitutoria e rendere meno centrale lo stesso mancato matrimonio.

13. Il finanziamento contratto dal donante: prova della serietà dell’intento, non danno automaticamente risarcibile

Il ricorrente aveva contratto un finanziamento personale per procurarsi la disponibilità necessaria ai versamenti.

Il Tribunale utilizza tale circostanza come elemento di conferma della serietà dell’intento del disponente. La scelta appare ragionevole: assumere un rilevante debito per trasferire denaro alla persona con cui si progetta una futura unione può rappresentare un indice della profondità dell’affidamento maturato.

Il giudice esclude, tuttavia, che la resistente debba rimborsare anche gli interessi dovuti alla finanziaria.

La distinzione è corretta. La restituzione ex art. 80 c.c. riguarda il bene o la somma ricevuta, non ogni costo sostenuto dal donante per procurarsela.

Gli interessi sul prestito derivano da un rapporto autonomamente concluso tra il ricorrente e la società finanziaria. Per trasferirne il costo sulla convenuta sarebbe stata necessaria una distinta base di responsabilità e la prova di tutti i relativi presupposti: fatto illecito o inadempimento, imputabilità, nesso causale, prevedibilità e quantificazione del danno.

Il semplice fatto che il finanziamento sia stato contratto per eseguire le donazioni non è sufficiente a rendere la beneficiaria responsabile dei relativi oneri finanziari.

14. Il termine annuale dell’azione restitutoria

L’art. 80 c.c. sottopone la domanda di restituzione a un termine annuale decorrente dal rifiuto di celebrare il matrimonio.

La pronuncia non dedica un passaggio specifico alla tempestività dell’azione. Dalla ricostruzione temporale emerge, tuttavia, che le comunicazioni tra le parti si interrompono all’inizio del 2024 e il giudizio viene instaurato nello stesso anno, sicché la domanda sembra collocarsi entro il termine previsto.

Il profilo merita comunque attenzione perché il termine annuale costituisce un limite essenziale della tutela. Non è sufficiente dimostrare che il matrimonio non sia stato celebrato: occorre agire tempestivamente.

In casi analoghi, particolare difficoltà può presentare l’individuazione del dies a quo. Nelle relazioni che si interrompono progressivamente, senza un formale rifiuto delle nozze, occorre stabilire il momento nel quale il progetto matrimoniale possa considerarsi definitivamente abbandonato.

La prova della rottura assume quindi una duplice funzione: dimostrare il venir meno del presupposto della liberalità e consentire la verifica della tempestività dell’azione.

15. La restituzione e gli interessi legali dalla domanda

Il Tribunale riconosce interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo.

La decorrenza riflette la trasformazione dell’obbligo restitutorio in una pretesa formalmente azionata nei confronti della beneficiaria.

La soluzione appare prudente, perché evita di presumere una mala fede anteriore della destinataria delle somme. Per riconoscere interessi da un momento precedente sarebbe stato necessario individuare un diverso titolo, quale una formale costituzione in mora o la prova della mala fede nella ricezione o ritenzione delle somme.

La decisione, limitando gli accessori alla decorrenza dalla domanda, mantiene distinta l’obbligazione restitutoria dalla responsabilità per eventuali ulteriori danni.

16. La compensazione integrale delle spese: il punto più discutibile della decisione

Il Tribunale compensa integralmente le spese di lite nonostante l’accoglimento della domanda restitutoria per l’intero capitale richiesto.

La motivazione fa riferimento alla particolare peculiarità della vicenda, alla natura personale e affettiva del rapporto e alla difficoltà di ricondurre la fattispecie a schemi giuridici tipici.

Questo passaggio è uno dei più problematici della pronuncia.

L’art. 92 c.p.c., nella disciplina vigente, non consente una generica compensazione per semplici ragioni di opportunità o per la peculiarità fattuale della controversia. In assenza di soccombenza reciproca, la deroga al principio di cui all’art. 91 c.p.c. richiede situazioni normativamente qualificate, quali l’assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate.

La presenza di elementi personali e affettivi non appare, di per sé, sufficiente. Né la difficoltà di inquadramento giuridico può automaticamente essere equiparata all’assoluta novità della questione.

Il punto è ancora più evidente perché la resistente è risultata soccombente sulla domanda principale, mentre la sua ricostruzione alternativa è stata espressamente ritenuta priva di prova.

Una motivazione maggiormente rigorosa avrebbe dovuto chiarire quale fosse la specifica ragione grave ed eccezionale idonea a giustificare la deroga alla regola della soccombenza.

17. Profili critici della motivazione

La decisione presenta un impianto probatorio convincente, ma lascia aperte alcune questioni.

La prima concerne l’esatta qualificazione delle attribuzioni. Il Tribunale le riconduce all’art. 80 c.c., ma utilizza anche il linguaggio del difetto sopravvenuto di giustificazione causale. Sarebbe stato preferibile individuare con maggiore nettezza il titolo giuridico esclusivo della restituzione.

La seconda riguarda la forma delle liberalità. La serialità dei bonifici, l’entità complessiva e il ricorso a un finanziamento rendevano opportuno interrogarsi sulla validità delle donazioni e sulla possibile applicazione degli artt. 782 e 783 c.c.

La terza concerne il rapporto tra convinzione soggettiva del disponente e comportamento della destinataria. La sentenza raggiunge un risultato equilibrato perché non si basa sulla sola aspettativa unilaterale, ma avrebbe potuto esplicitare più chiaramente che il dono prenuziale richiede un collegamento oggettivamente riconoscibile con la prospettiva del matrimonio.

La quarta riguarda la compensazione delle spese, che appare sorretta da una motivazione non pienamente persuasiva rispetto al rigoroso regime dell’art. 92 c.p.c.

18. Il valore della pronuncia per le controversie sulle attribuzioni patrimoniali tra partner

La sentenza assume rilievo oltre il caso specifico.

Le relazioni sentimentali sono frequentemente accompagnate da trasferimenti di denaro, acquisti, contribuzioni alle spese, prestiti informali e attribuzioni liberali. Al momento della rottura, il problema centrale consiste nell’individuare la causa di ciascuna prestazione.

Non esiste una regola generale secondo cui tutto ciò che viene trasferito durante una relazione debba essere restituito alla sua cessazione. Le attribuzioni possono costituire liberalità definitive, adempimento di obbligazioni naturali, contribuzioni alle esigenze della vita comune, prestiti, pagamenti corrispettivi o doni effettuati in vista del matrimonio.

La qualificazione richiede un’analisi concreta.

Assumono particolare rilevanza le causali dei bonifici, le dichiarazioni delle parti, la proporzione tra attribuzione e condizioni economiche del disponente, l’esistenza di accordi scritti, la destinazione del denaro, la cronologia dei rapporti e il comportamento complessivo delle parti.

La pronuncia di Brescia mostra precisamente questo metodo: il giudice non decide sulla base della mera fine della relazione, ma ricostruisce la funzione economico-sociale delle singole dazioni.

19. Considerazioni conclusive

La sentenza afferma un principio di significativo interesse: le somme trasferite nel corso di una relazione affettiva devono essere restituite quando sia dimostrato che furono attribuite non come liberalità incondizionate, né quale corrispettivo di altre prestazioni, ma specificamente in funzione di una seria prospettiva matrimoniale successivamente venuta meno.

La prova della causa prenuziale può essere anche presuntiva e risultare dalla convergenza di molteplici elementi: causali bancarie, messaggi, scritture private, continuità del rapporto, entità dei versamenti e comportamento processuale delle parti.

Nel caso esaminato, sette bonifici da euro 3.000,00 ciascuno, tutti qualificati come «donazione», il ricorso a un finanziamento personale, le comunicazioni affettive e la scrittura privata sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che l’uomo avesse eseguito le dazioni nella convinzione di costruire una futura vita matrimoniale e che tale convinzione fosse stata alimentata dalla destinataria.

La pronuncia è condivisibile nella parte in cui respinge una ricostruzione alternativa priva di riscontri e circoscrive la restituzione alle somme effettivamente ricevute, escludendo gli interessi del finanziamento autonomamente assunto dal donante.

Restano, tuttavia, aperti alcuni nodi sistematici: la corretta delimitazione tra azione ex art. 80 c.c. e arricchimento senza causa, la validità formale delle donazioni di denaro, il rilievo della modicità e, soprattutto, la conformità della compensazione integrale delle spese ai rigorosi presupposti dell’art. 92 c.p.c.

Il principio conclusivo può essere espresso in termini netti: la fine di una relazione sentimentale non rende, di per sé, ripetibili le attribuzioni patrimoniali effettuate durante il rapporto; ma quando sia provato che quelle attribuzioni avevano come causa concreta la futura celebrazione del matrimonio, il venir meno delle nozze fa sorgere il diritto alla restituzione secondo la disciplina speciale prevista dall’ordinamento.



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