Musica generata dall’intelligenza artificiale: quando il brano è protetto, chi può dichiararsi autore e quali diritti restano sull’output
La legge italiana oggi distingue espressamente tra creazione umana e generazione automatica
La questione relativa alla tutela delle canzoni generate mediante sistemi di intelligenza artificiale non può più essere affrontata facendo riferimento soltanto ai tradizionali principi elaborati dalla giurisprudenza sul carattere creativo dell’opera.
Dal 10 ottobre 2025 è in vigore la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale. L’articolo 25 ha modificato direttamente l’articolo 1 della legge n. 633 del 1941, stabilendo che sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, anche quando siano create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
La nuova formulazione chiarisce due principi.
Il primo è che il sistema di intelligenza artificiale non può essere riconosciuto come autore. La legge richiede espressamente che l’opera derivi dall’ingegno umano.
Il secondo è che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non esclude, da solo, la protezione. Un compositore non perde i propri diritti soltanto perché ha utilizzato un programma generativo, così come non li perde perché ha lavorato con un sintetizzatore, un sequencer, un campionatore o un software di produzione musicale.
La questione determinante consiste nelloione determinante consiste nello stabilire se l’intelligenza artificiale sia stata realmente impiegata come strumento di un’attività creativa umana oppure se l’utente si sia limitato a richiedere un risultato, lasciando al modello la determinazione sostanziale di melodia, armonia, testo, arrangiamento, timbro e struttura.
Il Tribunale di Napoli n. 6467/2026 non ha deciso un caso relativo all’intelligenza artificiale
La sentenza n. 6467 del 21 aprile 2026 del Tribunale di Napoli viene talvolta richiamata nel dibattito sulle opere create con l’intelligenza artificiale. Occorre, tuttavia, precisarne l’effettivo oggetto.
La controversia riguardava alcuni progetti di restauro del Castello Longobardo e la presunta riproduzione, da parte di tecnici comunali, di precedenti elaborati professionali. Non riguardava canzoni, prompt, modelli generativi o sistemi di intelligenza artificiale. Il Tribunale ha ritenuto creativi i progetti perché contenevano ricostruzioni congetturali e scelte soggettive.
La pronuncia resta rilevante per il principio generale secondo cui la creatività richiesta dal diritto d’autore può essere anche minima, ma deve riflettere la soggettività dell’autore.
Non può invece essere presentata come una sentenza che avrebbe già riconosciuto o negato la protezione di una canzone generata mediante un prompt.
Oggi il riferimento principale è costituito dal nuovo articolo 1 della legge sul diritto d’autore, che richiede espressamente il lavoro intellettuale di un autore umano.
La creatività non coincide con la qualità artistica
Il diritto d’autore non protegge soltanto le opere considerate belle, innovative o artisticamente eccellenti.
Una canzone può essere semplice, commerciale, costruita su accordi comuni e priva di particolare complessità tecnica e risultare ugualmente protetta, purché la sua forma espressiva derivi da scelte creative umane.
Il giudice non deve stabilire se il brano sia meritevole di successo, se possieda valore culturale o se rappresenti una novità assoluta nella storia della musica. Deve verificare se la forma nella quale l’opera si presenta rifletta un contributo intellettuale personale.
Il Tribunale di Napoli ha ribadito proprio che la creatività non coincide con la novità assoluta e che può essere sufficiente un atto creativo minimo, purché riconducibilel’autore.
L’intelligenza artificiale modifica il problema probatorio, perché un risultato musicalmente complesso e gradevole può essere ottenuto anche senza che l’utente abbia determinato le singole scelte espressive.
La complessità del risultato non dimostra, da sola, la creatività umana.
Un brano interamente generato dalla macchina non è protetto come opera dell’autore
Quando l’utente inserisce un’istruzione generica e il sistema genera autonomamente testo, melodia, armonia, arrangiamento, strumenti, interpretazione vocale e produzione sonora, manca normalmente il presupposto richiesto dall’articolo 1 della legge n. 633 del 1941.
L’utente ha provocato la generazione, ma non per questo ha necessariamente creato l’opera.
Esiste una differenza tra la causa materiale dell’output e la paternità creativa della sua forma. Premere un pulsante, scegliere un genere o chiedere al sistema di produrre una canzone non significa avere personalmente determinato le note, le parole e la struttura che rendono quel brano diverso da ogni altro.
L’output non può essere attribuito al modello come autore, perché l’intelligenza artificiale non possiede la qualità umana richiesta dalla legge. Non può però essere automaticamente attribuito neppure all’utilizzatore soltanto perché il file è stato generato attraverso il suo account.
La formulazione vigente protegge l’opera realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale soltanto quando essa costituisca il risultato del lavoro ire umano.
Il prompt generico non attribuisce la paternità della canzone
Un’istruzione come «crea una canzone pop malinconica in italiano, con chitarra acustica e voce femminile» definisce un genere, un’atmosfera, una lingua e una strumentazione.
Questi elementi descrivono il risultato desiderato, ma non determinano necessariamente la sua forma espressiva.
Non stabiliscono quale sarà la melodia, quali parole verranno cantate, quale progressione armonica sarà utilizzata, quale struttura avrà il ritornello, dove verranno collocati i cambi dinamici o quali specifiche soluzioni timbriche caratterizzeranno la registrazione.
Il sistema potrebbe produrre numerose canzoni completamente differenti partendo dal medesimo prompt. Questo dimostra che la parte essenziale delle scelte espressive non è contenuta nell’istruzione, ma viene determinata dal modello.
In una situazione del genere l’utente non può fondatamente sostenere di avere composto la musica o scritto il testo soltanto perché ha definito alcune caratteristiche generali.
Anche la stessa piattaforma Suno, nelle proprie informazioni attualmente pubblicate, distingue i diritti contrattuali di utilizzazione dalla protezione autorale e avverte che la musica generata interamente dall’intelligenza artificiale potrebbe non ottenere protezione.
Un prompt lungo non è automaticamente un’opera musicale
Il problema non può essere risolto contando le parole del prompt.
Un’istruzione molto lunga può restare puramente descrittiva e lasciare al sistema un’ampia autonomia. Al contrario, un intervento relativamente breve può incorporare una parte musicale già compiutamente ideata dall’autore.
Scrivere che la canzone deve avere «un’atmosfera notturna, cinematografica, nostalgica, con un crescendo emozionale e una voce fragile» non determina ancora le specifiche forme musicali attraverso le quali queste indicazioni verranno realizzate.
Anche l’indicazione della tonalità, del tempo, del genere e della progressione armonica potrebbe non essere sufficiente quando il sistema conservi il potere di scegliere melodia, ritmo, testo, arrangiamento e interpretazione.
Il prompt elaborato costituisce un elemento probatorio da valutare, non una presunzione automatica di autorialità.
La questione deve essere affrontata verificando quanto l’utente abbia controllato e determinato gli elementi concretamente percepibili nell’opera finale.
Il prompt può essere protetto come testo senza proteggere la canzone
Un prompt particolarmente originale e articolato potrebbe, in astratto, essere tutelabile come opera letteraria, qualora possieda un’autonoma forma creativa.
Da ciò non deriva automaticamente che l’utente sia autore della canzone generata.
Il diritto sul prompt e quello sul risultato sono distinti.
La protezione di un testo scritto dall’utente riguarda la forma espressiva di quel testo. Non si estende automaticamente a ogni output prodotto dal sistema sulla base dell’istruzione.
Un regista può scrivere una descrizione dettagliata di una scena, ma la paternità delle fotografie, delle musiche o delle interpretazioni realizzate da altri soggetti deve essere valutata separatamente. Analogamente, la creatività dell’istruzione non coincide necessariamente con la creatività della melodia prodotta dal modello.
Il controllo sulla forma finale è il criterio decisivo
Il nuovo articolo 1 richiede che l’opera sia il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
Questo requisito porta a valutare il grado di controllo creativo esercitato sulla forma finale.
Il contributo umano appare più significativo quando l’utente stabilisce direttamente la melodia, scrive il testo, definisce l’armonia, crea la struttura, registra strumenti o voce, sceglie quali parti generare e interviene successivamente sull’output modificandolo in maniera sostanziale.
La tutela diventa più incerta quando l’utente si limita a esprimere preferenze generali, genera numerose alternative e seleziona quella che gli piace maggiormente senza modificarla.
La scelta tra risultati prodotti autonomamente dal sistema può essere espressione di gusto, ma non sempre costituisce creazione della forma musicale.
Selezionare una canzone tra venti output non significa necessariamente aver composto quella canzone. Può significare soltanto averla scelta.
L’attività di selezione può diventare creativa in casi particolari
La selezione non è sempre giuridicamente irrilevante.
Quando l’utente sceglie, organizza e combina numerosi frammenti secondo un progetto personale, la struttura risultante può esprimere una creatività autonoma.
Si pensi a un producer che generi separatamente ritmi, linee di basso, frammenti melodici, texture e parti vocali, per poi selezionarli, tagliarli, modificarli e organizzarli in una composizione nuova.
In questo caso l’attività non consiste più nel preferire un output completo rispetto a un altro. L’autore determina la successione, la durata, il rapporto e la trasformazione degli elementi.
Potrebbe quindi essere protetta la particolare selezione e disposizione, anche quando alcuni materiali di partenza, considerati isolatamente, non abbiano natura autorale.
La protezione riguarderà le scelte creative umane effettivamente espresse nella forma finale, non necessariamente ogni elemento generato dal sistema.
Le modifiche successive possono trasformare l’output in un’opera protetta
Un file generato automaticamente può costituire soltanto il punto di partenza di un processo creativo umano.
Il musicista può riscrivere la melodia, sostituire gli accordi, cambiare la struttura, registrare nuovi strumenti, modificare il ritmo, eliminare intere parti, creare un nuovo testo, intervenire sul fraseggio vocale e realizzare un arrangiamento originale.
Se il lavoro successivo è sufficientemente creativo, il risultato finale può essere tutelato.
Non è necessario che ogni singolo suono derivi da un’esecuzione umana. La produzione musicale moderna utilizza da tempo campioni, sintetizzatori, loop, preset e strumenti automatici.
Ciò che conta è che la forma finale costituisca il risultato del lavoro intellettuale dell’autore e che il sistema generativo abbia avuto una funzione di assistenza o fornitura di materiali, non il ruolo sostanziale di unico creatore.
La nuova legge italiana riconosce espressamente la possibilità di proteggere opere create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
Scrivere personalmente il testo protegge almeno le parole
Un caso frequente è quello del musicista che scrive integralmente il testo e affida al sistema la generazione di musica, voce e arrangiamento.
Il testo può essere protetto come opera letteraria o come componente di una composizione musicale con parole, purché presenti il necessario carattere creativo.
La tutela delle parole non implica automaticamente la protezione della musica generata.
L’autore potrà impedire la riproduzione non autorizzata del proprio testo, anche quando la base musicale non sia riconducibile a una creatività umana sufficiente.
Chi volesse riutilizzare la stessa registrazione dovrebbe inoltre considerare gli eventuali diritti sul fonogramma e le condizioni contrattuali della piattaforma.
La canzone deve quindi essere scomposta nei suoi diversi elementi: il fatto che una parte non sia tutelabile non rende automaticamente libera ogni altra componente.
Una melodia composta dall’uomo resta protetta anche se arrangiata dall’IA
La situazione è diversa quando il musicista compone una melodia originale e la fornisce al sistema affinché produca un arrangiamento.
La melodia, se creativa, resta opera dell’autore umano.
L’arrangiamento generato potrà essere protetto soltanto se risulti a sua volta riconducibile al lavoro intellettuale umano. In caso contrario, la tutela potrebbe riguardare la composizione originaria ma non tutte le soluzioni orchestrali o timbriche determinate autonomamente dal modello.
Se il producer interviene sull’arrangiamento, scegliendo consapevolmente strumenti, armonizzazioni, dinamiche e struttura, anche questa parte può acquistare una propria rilevanza creativa.
L’impiego dell’intelligenza artificiale come esecutore o assistente tecnico non priva l’autore dei diritti sulla musica che aveva già composto.
Caricare una registrazione originale rafforza il contributo umano, ma non risolve ogni questione
Molti sistemi consentono di caricare una demo, una linea vocale, una progressione o una registrazione strumentale e di generare un brano completo a partire da tali materiali.
In questo caso occorre verificare che l’utente possieda effettivamente i diritti sul contenuto caricato.
Se la registrazione contiene una composizione propria, il contributo umano può risultare chiaramente individuabile.
Se contiene invece una canzone altrui, un campione non autorizzato o la voce di un terzo, la generazione non elimina i diritti preesistenti.
L’intelligenza artificiale non costituisce uno strumento attraverso il quale “ripulire” materiali protetti. La trasformazione tecnica non esclude la contraffazione quando l’output conserva elementi espressivi riconoscibili dell’opera originaria.
Una canzone può contenere livelli di tutela differenti
Nel linguaggio comune si tende a considerare la canzone come un oggetto unitario. Giuridicamente possono invece coesistere diversi beni immateriali.
Possono essere tutelati il testo, la composizione musicale, l’arrangiamento creativo, l’interpretazione del cantante o dei musicisti, il fonogramma prodotto, il nome artistico, l’immagine di copertina e il videoclip.
L’intelligenza artificiale può intervenire su uno solo di questi livelli oppure su tutti.
Un brano potrebbe avere un testo scritto dall’uomo, una melodia generata, una voce umana registrata e un master prodotto da un’impresa.
In tale situazione non sarebbe corretto affermare né che l’intera canzone è priva di diritti né che ogni sua componente appartiene automaticamente all’utente.
Ciascun elemento deve essere valutato in base alla propria origine e alla disciplina applicabile.
Il fonogramma può ricevere una tutela distinta dal diritto d’autore sulla composizione
Anche quando la composizione generata non possieda i requisiti per essere protetta come opera dell’ingegno, la registrazione sonora può essere interessata dai diritti connessi riconosciuti al produttore di fonogrammi.
Il produttore è il soggetto che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni o delle loro rappresentazioni.
Questa tutela non deriva dalla creatività della composizione, ma dall’attività organizzativa ed economica connessa alla produzione della registrazione.
Occorre però individuare chi abbia assunto effettivamente tale iniziativa e responsabilità. Potrebbe trattarsi dell’utilizzatore, della casa discografica, della piattaforma oppure di altro soggetto, secondo le modalità tecniche e le condizioni contrattuali del servizio.
L’assenza del diritto d’autore sulla melodia non rende quindi necessariamente lecito copiare e distribuire la medesima registrazione sonora.
Un soggetto potrebbe essere libero di ricreare autonomamente una composizione non protetta e, al tempo stesso, non essere autorizzato a riprodurre il file audio prodotto da altri.
I diritti contrattuali della piattaforma non coincidono con il diritto d’autore
Le piattaforme di musica generativa stabiliscono nei propri termini di servizio chi possa utilizzare commercialmente gli output, a quali condizioni e con quali limiti.
Questi accordi regolano il rapporto tra l’utente e la piattaforma. Non possono, da soli, creare un diritto d’autore quando mancano i requisiti previsti dalla legge.
Suno, per esempio, dichiara attualmente di attribuire agli abbonati di determinati piani diritti di utilizzazione commerciale sugli output generati durante l’abbonamento. Precisa, tuttavia, di non garantire che su tali risultati sorga effettivamente un copyright.
La possibilità contrattuale di monetizzare una canzone non equivale quindi al diritto esclusivo di impedirne la riproduzione da parte di chiunque.
L’utente può avere una licenza commerciale verso la piattaforma senza possedere una piena esclusiva autorale verso i terzi.
La parola “ownership” nei contratti non risolve il problema giuridico
Le piattaforme possono affermare che l’utente “possiede” l’output o che gli vengono ceduti tutti i diritti eventualmente spettanti al fornitore.
Queste clausole devono essere interpretate con precisione.
Un soggetto può trasferire soltanto i diritti che possiede. Se sull’output non nasce alcun diritto d’autore per mancanza di creatività umana, la cessione non può creare artificialmente quel diritto.
La clausola può essere importante per escludere pretese economiche della piattaforma, attribuire licenze, regolare l’uso commerciale o trasferire eventuali diritti connessi.
Non modifica però il requisito legale dell’ingegno umano.
Per questa ragione le stesse condizioni di Suno precisano che l’assegnazione dei diritti sull’output non costituisce garanziayright.
In Italia il diritto nasce con la creazione e non con la registrazione
Non esiste, nel sistema italiano, una registrazione costitutiva del diritto d’autore paragonabile al brevetto o alla registrazione di un marchio.
Il diritto nasce con la creazione dell’opera, quando essa possiede i requisiti previsti dalla legge.
Il deposito presso la SIAE o in altri registri può offrire una prova della data, del contenuto e dell’attribuzione dichiarata, ma non trasforma un output non creativo o non umano in un’opera protetta.
La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore chiarisce che la registrazione non costituisce il diritto.
Non è quindi tecnicamente corretto chiedere se sia possibile “registrare il copyright” come se la registrazione producesse la tutela.
La vera domanda è se l’opera possieda già i requisiti di legge e quali prove permettano di dimostrarlo.
Il deposito non convalida una falsa attribuzione di paternità
Il fatto che un brano venga depositato indicando una persona come autore non rende incontestabile tale attribuzione.
La dichiarazione può essere superata dalla prova che la forma musicale sia stata generata autonomamente da un sistema e che il dichiarante non abbia fornito un contributo creativo sufficiente.
Chi deposita un’opera dovrebbe descrivere correttamente la propria attività e conservare le prove del processo creativo.
Attribuirsi consapevolmente la paternità di parole, musica o arrangiamenti non creati personalmente può determinare controversie con coautori, editori, piattaforme e altri titolari.
La prova dell’autorialità non si esaurisce nell’indicazione del proprio nome su un modulo.
Come si dimostra il contributo creativo umano
Nelle controversie future assumerà particolare importanza la documentazione del processo creativo.
Non sarà sufficiente produrre il solo file finale e dichiarare di averlo generato attraverso il proprio account.
Potranno assumere rilievo le bozze del testo, le registrazioni iniziali, le partiture, i file MIDI, le sessioni della DAW, gli stem separati, le versioni successive, la cronologia delle modifiche, le indicazioni inserite nel sistema e i confronti tra l’output iniziale e quello finale.
Un producer che sostenga di avere trasformato radicalmente la traccia dovrà essere in grado di mostrare quali parti siano state modificate e quali scelte abbia compiuto.
La conservazione dei prompt è utile, ma non sufficiente. Essi devono essere coordinati con gli altri elementi che dimostrano l’effettivo controllo sulla forma finale.
Il giudice può proteggere soltanto le parti umane dell’opera
Quando un risultato combina contributi umani e materiali generati automaticamente, la tutela potrebbe riguardare soltanto gli elementi riconducibili al lavoro intellettuale umano.
Il testo scritto dall’autore può essere protetto, mentre una base interamente generata potrebbe non esserlo.
Una melodia composta dall’uomo può essere tutelata, mentre alcune variazioni automatiche potrebbero rimanere escluse.
La particolare organizzazione di frammenti può essere protetta, senza che ciò attribuisca un’esclusiva su ogni singolo frammento.
Questa protezione selettiva evita due estremi ugualmente erronei: negare qualsiasi diritto perché è stata utilizzata l’intelligenza artificiale oppure attribuire all’utente la paternità dell’intero output soltanto perché ha partecipato in qualche misura al processo.
La Cassazione aveva già escluso che l’impiego di un software impedisse la tutela
Prima della modifica legislativa del 2025, la Corte di cassazione aveva affrontato un caso relativo a un’immagine digitale di un fiore realizzata mediante software.
Con l’ordinanza n. 1107 del 2023 la Corte non aveva escluso la tutela per il solo utilizzo dello strumento informatico, valorizzando l’accertamento della creatività e dell’attribuzione dell’opera.
La decisione non riguardava un sistema generativo autonomo e non può essere considerata una pronuncia completa sulla musica prodotta dall’IA.
Conferma però il principio oggi espresso direttamente dalla legge: lo strumento tecnologico non esclude la tutela; ciò che deve rimanere umano è il lavoro intellettuale dal quale deriva la forma creativa.
L’assenza di diritto d’autore non significa sempre libertà assoluta di copia
Se una canzone è interamente generata e non esiste un contributo umano tutelabile, potrebbe mancare l’esclusiva autorale sulla composizione.
Da ciò non consegue necessariamente che chiunque possa utilizzare in qualsiasi modo il file.
Devono essere verificati i diritti sul fonogramma, le condizioni della piattaforma, l’eventuale presenza di testi o materiali protetti, i diritti sulle voci, i marchi, il nome dell’artista e le regole sulla concorrenza sleale.
Può inoltre esistere una responsabilità contrattuale quando il file sia stato ottenuto violando un obbligo di riservatezza o le condizioni di accesso a un servizio.
L’assenza del diritto d’autore elimina una specifica forma di esclusiva, ma non rende necessariamente irrilevanti tutte le altre discipline.
Lo stile musicale non è normalmente monopolizzabile
Un cantante o un compositore non può, in linea generale, impedire a chiunque di produrre musica appartenente al medesimo genere o caratterizzata da un’atmosfera simile.
Il diritto d’autore protegge la forma espressiva dell’opera, non l’idea generale, il genere, il metodo compositivo o il semplice stile.
Un prompt che chieda una «ballata rock anni Ottanta con voce graffiante» non viola automaticamente i diritti di uno specifico artista.
Il problema cambia quando l’output riproduce una melodia riconoscibile, una sequenza testuale, una parte sostanziale di un arrangiamento, una registrazione o altri elementi creativi concretamente individuabili.
La somiglianza stilistica può costituire un indizio, ma la contraffazione richiede l’appropriazione della forma protetta, non il semplice richiamo a caratteristiche comuni di un genere.
La riproduzione involontaria può ugualmente creare responsabilità
Il fatto che l’utente non conoscesse l’opera preesistente o che la somiglianza sia stata prodotta automaticamente dal modello non esclude necessariamente la violazione.
La contraffazione deve essere valutata confrontando le opere e verificando se l’output riproduca elementi creativi protetti.
L’assenza di intenzione può incidere su alcuni profili della responsabilità e sulla quantificazione del danno, ma non attribuisce automaticamente il diritto di sfruttare un contenuto illecito dopo che la somiglianza sia stata rilevata.
Prima di pubblicare commercialmente un brano generato è quindi prudente eseguire verifiche sulla melodia, sul testo, sui campioni e sulle eventuali somiglianze particolarmente evidenti.
La dichiarazione della piattaforma secondo cui l’output dovrebbe essere originale non sostituisce una garanzia legale di non contraffazione. Le condizioni di Suno, per esempio, non garantiscono l’unicità dell’output e riconoscono la possibilità che risultati uguali o simili vengano erenti.
Addestramento del modello e protezione dell’output sono problemi distinti
La liceità dell’addestramento non determina automaticamente la tutelabilità del brano prodotto.
Un sistema potrebbe essere stato addestrato nel pieno rispetto delle licenze e produrre comunque un output privo di contributo umano, quindi non proteggibile come opera dell’utente.
Al contrario, un musicista potrebbe realizzare un’opera finale caratterizzata da un significativo lavoro creativo umano utilizzando un modello il cui addestramento sia oggetto di contestazioni.
I due problemi devono essere analizzati separatamente.
Il primo riguarda l’utilizzazione delle opere impiegate per addestrare il modello.
Il secondo riguarda la presenza di creatività umana nell’output e l’eventuale riproduzione di opere specifiche.
Il text and data mining non autorizza indiscriminatamente ogni addestramento
La disciplina europea sul diritto d’autore contempla eccezioni per l’estrazione di testo e dati, ma ne subordina l’applicazione a precise condizioni.
Per gli utilizzi diversi dalla ricerca scientifica, i titolari possono riservare espressamente i propri diritti, impedendo che le opere vengano utilizzate attraverso l’eccezione generale di text and data mining.
La legge italiana n. 132 del 2025 ha inserito l’articolo 70-septies nella legge sul diritto d’autore, collegando l’estrazione di opere mediante modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, alle condizioni previste dagli articoli 70-ter e 70-quater.
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale richiede inoltre ai fornitori di modelli di IA per finalità generali di adottare una politica diretta a rispettare il diritto d’autore dell’Unione.
Non è quindi corretto affermare che tutto ciò che si trova online possa essere liberamente utilizzato per addestrare un modello.
L’AI Act non impone di pubblicare l’intero dataset
Il testo di partenza afferma che l’AI Act obbligherebbe le imprese a rendere pubblici i dataset utilizzati per l’addestramento.
La formulazione è eccessiva.
L’articolo 53 del Regolamento impone ai fornitori di modelli di IA per finalità generali di redigere e rendere pubblica una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati.
Il considerando 107 precisa che la sintesi deve avere carattere ampio e generale, indicando, per esempio, le principali raccolte o serie di dati e descrivendo le altre fonti, senza imporre necessariamente la pubblicazione analitica.
L’obbligo migliora la trasparenza e può agevolare i titolari nell’esercizio dei propri diritti, ma non equivale alla consegna pubblica dell’intero corpus di addestramento.
Gli obblighi dell’articolo 53 si applicano ai nuovi modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025; per quelli immessi sul mercato prima di tale data il Regolamento prevede un termine di adesto 2027.
La voce sintetica richiede una distinzione tra registrazione e imitazione
Una voce generata artificialmente può creare problemi giuridici diversi.
Se il sistema utilizza o riproduce una registrazione reale di un cantante, possono venire in rilievo i diritti dell’artista interprete o esecutore e quelli del produttore del fonogramma.
L’articolo 80 della legge n. 633 del 1941 riconosce agli artisti interpreti ed esecutori, compresi i cantanti, diritti esclusivi sulla fissazione, riproduzione, comunicazione e distribuire.
Se, invece, il sistema non riproduce una specifica esecuzione ma genera una voce sintetica che assomiglia a quella di un artista, l’applicazione diretta dei diritti connessi non è automatica.
Potrebbero entrare in gioco il diritto all’identità personale, il nome o pseudonimo, la reputazione, la concorrenza sleale, le pratiche commerciali ingannevoli, la protezione dei dati personali e la responsabilità derivante dalla falsa attribuzione del brano.
Non è dunque corretto affermare che qualsiasi imitazione sintetica costituisca necessariamente riproduzione di una prestazione protetta dall’articolo 80. Occorre verificare come il modello sia stato realizzato, se siano stati utilizzati campioni della voce, quale sia il grado di riconoscibilità e come il contenuto venga presentato al pubblico.
La falsa attribuzione è più grave della semplice somiglianza
Una canzone generata con una voce simile a quella di un artista presenta un rischio particolarmente elevato quando venga pubblicata inducendo il pubblico a credere che il cantante l’abbia realmente interpretata, autorizzata o promossa.
L’utilizzo del nome, della fotografia, del marchio o di altri elementi identificativi può rafforzare l’inganno.
Anche se non fosse dimostrata la riproduzione di una specifica registrazione, l’artista potrebbe agire per impedire la falsa rappresentazione della propria identità e chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali.
La qualificazione come parodia, satira o opera artistica può incidere sulla valutazione, ma non autorizza una comunicazione ingannevole né elimina automaticamente i diritti dei terzi.
Dal 2 agosto 2026 entreranno in applicazione gli obblighi europei sui deepfake
L’articolo 50 dell’AI Act prevede che chi utilizza un sistema per generare o manipolare contenuti audio, video o immagini costituenti deepfake debba rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie, l’informazione può essere fornita in modo adeguato .
Alla data del 25 luglio 2026 questa parte del Regolamento non è ancora generalmente applicabile. L’articolo 50 entrerà in applicazione il 2 agosto 2026, insieme alla maggior parte l’AI Act.
L’obbligo di indicare la natura artificiale della voce non equivale, tuttavia, a un’autorizzazione a imitare qualsiasi artista. La trasparenza si aggiunge ai diritti d’autore, ai diritti connessi e ai diritti della personalità; non li sostituisce.
Dichiarare che il brano è generato dall’IA non elimina la contraffazione
L’etichetta «creato con intelligenza artificiale» adempie a una funzione di trasparenza, ma non rende lecito un contenuto che riproduca una canzone protetta o utilizzi senza autorizzazione una registrazione.
Non sarebbe sufficiente dichiarare che una cover, un campione o una voce clonata sono artificiali per poterli sfruttare liberamente.
La liceità dipende dall’esistenza delle necessarie autorizzazioni e dalle eccezioni applicabili.
La trasparenza riguarda l’origine tecnica del contenuto; il diritto d’autore riguarda il potere di utilizzare forme espressive protette.
La pubblicazione sulle piattaforme musicali non certifica la titolarità
Il fatto che un distributore accetti una canzone e la renda disponibile sui servizi di streaming non costituisce un riconoscimento giuridico definitivo della qualità di autore.
Le piattaforme operano sulla base delle dichiarazioni e delle garanzie fornite dall’utente.
In caso di contestazione possono rimuovere il contenuto, sospendere i ricavi o chiedere documentazione sulla titolarità.
L’utente deve quindi verificare non soltanto se la piattaforma di generazione consenta l’utilizzazione commerciale, ma anche se il distributore accetti contenuti generati dall’IA e quali dichiarazioni richieda.
Dichiarare di possedere diritti esclusivi inesistenti può determinare responsabilità contrattuale verso il distributore o verso terzi.
La presenza di più persone richiede accordi chiari
Un brano assistito dall’intelligenza artificiale può coinvolgere un autore del testo, un compositore, un producer, un cantante, un tecnico e il soggetto che utilizza il sistema generativo.
La titolarità non dipende necessariamente da chi ha pagato l’abbonamento o possiede l’account.
Occorre stabilire quali contributi creativi siano stati forniti da ciascuno e quali diritti siano stati ceduti.
Il producer che si limita a svolgere attività tecnica non diventa automaticamente coautore. Può invece esserlo quando contribuisca creativamente alla composizione o all’arrangiamento.
Gli accordi dovrebbero disciplinare anche l’uso dell’intelligenza artificiale, la provenienza dei materiali, l’autorizzazione alla clonazione della voce, la ripartizione dei proventi e la responsabilità per eventuali rivendicazioni di terzi.
Il committente non diventa automaticamente autore
Chi commissiona una canzone generata o assistita dall’intelligenza artificiale non acquista automaticamente tutti i diritti sulla base del pagamento.
Il diritto morale resta collegato all’autore umano e i diritti economici devono essere trasferiti secondo le regole applicabili.
Il contratto deve chiarire quali elementi siano stati creati dall’autore, quali siano stati generati e quali diritti vengano ceduti.
Una clausola con la quale il producer garantisca genericamente la piena titolarità potrebbe essere problematica se il risultato è in gran parte generato e la piattaforma non assicura l’esistenza di diritti esclusivi.
Come tutelare concretamente un progetto musicale assistito dall’IA
Il musicista che intenda commercializzare seriamente un brano dovrebbe conservare la documentazione delle fasi creative.
È utile distinguere chiaramente il materiale scritto o composto personalmente da quello generato.
Devono essere conservate le sessioni di produzione, le versioni intermedie, le tracce originali, i testi, le partiture, i file MIDI, le registrazioni e la cronologia degli interventi.
Occorre verificare le condizioni della piattaforma vigenti al momento della generazione, perché esse possono cambiare e possono distinguere tra piani gratuiti e a pagamento.
Prima della pubblicazione devono essere controllati eventuali campioni, melodie riconoscibili, testi simili e imitazioni vocali.
Nei rapporti con collaboratori ed etichette è opportuno descrivere correttamente l’uso dell’intelligenza artificiale, evitando dichiarazioni assolute sulla piena originalità quando non siano verificabili.
Un esempio di output non protetto come opera musicale
Un utente scrive: «crea una canzone dance estiva, allegra, con voce maschile e ritornello orecchiabile».
Il sistema produce autonomamente il testo, la musica, l’interpretazione e il master. L’utente scarica il primo risultato senza modificarlo.
In questo caso manca normalmente un lavoro intellettuale umano capace di determinare la forma del brano.
L’utente potrebbe avere un diritto contrattuale di utilizzazione commerciale verso la piattaforma, ma non dovrebbe presumere di poter rivendicare la paternità della composizione e impedire a tutti i terzi di utilizzare una canzone simile.
Dovranno comunque essere verificati gli eventuali diritti sul fonogramma e le condizioni contrattuali.
Un esempio di testo umano e musica generata
Una cantautrice scrive personalmente un testo creativo e lo inserisce nel sistema, chiedendo di generare musica e voce.
Il testo resta protetto.
Se la musica è stata determinata interamente dal modello, la compositrice potrebbe non essere autrice della parte musicale.
La registrazione finale potrebbe essere utilizzabile commercialmente secondo il contratto con la piattaforma, ma la titolarità autorale dovrà essere distinta tra parole, musica e fonogramma.
Un terzo non potrà copiare liberamente il testo soltanto perché la musica è stata generata dall’IA.
Un esempio di opera assistita e presumibilmente tutelabile
Un musicista compone melodia, armonia e testo, registra una demo e utilizza il sistema per elaborare alcune alternative di orchestrazione.
Successivamente sceglie singoli frammenti, li modifica, registra nuovi strumenti, sostituisce la voce generata, cambia la struttura e realizza personalmente il mix.
Il risultato presenta un significativo controllo creativo umano.
L’intelligenza artificiale ha svolto una funzione strumentale all’interno di un processo nel quale le scelte decisive sono rimaste del musicista.
In questo caso la protezione dell’opera finale appare coerente con il nuovo articolo 1 della legge sul diritto d’autore.
Un esempio di selezione insufficiente
Un utente genera cinquanta canzoni complete con lo stesso prompt e sceglie quella che considera migliore.
Non interviene sul testo, sulla melodia o sull’arrangiamento.
La selezione dimostra una valutazione estetica, ma potrebbe non essere sufficiente a trasformarlo nell’autore della canzone scelta.
Il modello ha determinato la forma espressiva; l’utente ha soltanto individuato il risultato preferito.
La conclusione potrebbe cambiare se le parti venissero scomposte, combinate e organizzate in una nuova struttura creativa.
Un esempio di possibile violazione di un’opera preesistente
Il sistema genera un ritornello melodicamente quasi identico a quello di una canzone famosa.
L’utente non conosceva il brano originario e pubblica la traccia.
L’assenza di una richiesta esplicita di copiare non rende automaticamente lecita la riproduzione.
Il titolare potrà contestare la somiglianza degli elementi creativi e chiedere l’inibitoria e il risarcimento, secondo le circostanze.
La difesa dovrà valutare l’effettiva originalità degli elementi comuni, la loro rilevanza e l’esistenza di una derivazione o di una coincidenza casuale.
Un esempio di voce sintetica problematica
Un utente genera una canzone con una voce sostanzialmente indistinguibile da quella di un cantante noto e pubblica il brano utilizzandone nome e fotografia.
Anche se testo e melodia fossero originali, la condotta potrebbe ledere l’identità personale dell’artista, ingannare il pubblico e, qualora siano state utilizzate registrazioni reali, violare i diritti connessi sulla prestazione e sul fonogramma.
Dal 2 agosto 2026 dovrà inoltre essere rispettato l’obbligo europeo di dichiarare adeguatamente la generazione o manipolazione artificiale del contenuto.
Gli errori più frequenti
È errato ritenere che ogni canzone prodotta mediante intelligenza artificiale sia automaticamente priva di tutela.
È altrettanto errato affermare che basti un prompt lungo per acquistare la qualità di autore.
Non è corretto confondere il diritto commerciale concesso dalla piattaforma con il diritto d’autore opponibile a tutti.
Non è corretto ritenere che il deposito presso la SIAE crei la protezione che prima non esisteva.
Non si può sostenere che lo stile di un cantante sia sempre protetto come una specifica composizione, ma non si può neppure utilizzare liberamente una voce sintetica per attribuire falsamente una canzone a quell’artista.
È inoltre inesatto affermare che l’AI Act imponga la pubblicazione integrale dei dataset: il Regolamento richiede una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati e una politica
Infine, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6467/2026 non costituisce una pronuncia sulla musica generativa: riguardava progetti di restauro e può essere richiamata soltanto per il principio generale.
Conclusioni: la tutela segue il lavoro intellettuale umano, non il semplice utilizzo dello strumento
La legge italiana oggi fornisce una risposta più precisa rispetto al passato.
Le opere dell’ingegno devono essere umane. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento, ma il risultato deve continuare a esprimere il lal’autore.
Un brano ottenuto mediante un prompt generico e accettato senza ulteriori interventi difficilmente potrà essere attribuito all’utente come composizione protetta.
Un prompt lungo non è sufficiente quando lascia al modello la determinazione sostanziale della forma musicale.
La situazione cambia quando l’autore compone testo, melodia o armonia, determina la struttura, seleziona e organizza creativamente i materiali, modifica radicalmente gli output e conserva il controllo della forma finale.
La tutela può riguardare l’intera opera oppure soltanto le parti riconducibili al contributo umano.
Occorre inoltre distinguere il diritto d’autore sulla composizione dai diritti connessi sulla registrazione e sull’interpretazione, dalle licenze contrattuali concesse dalla piattaforma e dai diritti della personalità eventualmente coinvolti nell’imitazione di una voce.
La regola conclusiva può essere formulata in questi termini: l’intelligenza artificiale può partecipare alla creazione di una canzone, ma non può esserne giuridicamente l’autore; la persona che utilizza il sistema acquista la protezione soltanto nella misura in cui riesca a dimostrare che la forma finale del brano costituisce realmente il risultato delle proprie scelte intellettuali e creative, e non il semplice prodotto autonomo del modello generativo.
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