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Volo Ryanair cancellato: quando spettano 250 euro e come ottenere la compensazione

La cancellazione di un volo Ryanair può dare diritto a 250 euro oltre al rimborso del biglietto

Quando Ryanair cancella un volo, il passeggero può avere diritto non soltanto al rimborso del prezzo pagato o alla riprotezione su un collegamento alternativo, ma anche a una compensazione pecuniaria di 250 euro per persona. Si tratta, tuttavia, di un diritto che non sorge automaticamente per qualsiasi cancellazione.

La disciplina attualmente applicabile è contenuta principalmente nel Regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce regole comuni in materia di cancellazione, ritardo prolungato e negato imbarco. Alla data dell’8 settembre 2026 questo continua a essere il regime di riferimento per le cancellazioni che si verificano oggi. La nuova disciplina europea definitivamente approvata nel luglio 2026 entrerà infatti in vigore soltanto dopo il periodo transitorio stabilito dal legislatore europeo.

Per comprendere se Ryanair debba realmente pagare 250 euro occorre quindi verificare almeno tre elementi: la distanza del volo, il momento nel quale è stata comunicata la cancellazione e la causa effettiva che ha impedito l’effettuazione del collegamento.

I 250 euro sono una compensazione e non il rimborso del biglietto

Il primo errore da evitare consiste nel confondere la compensazione pecuniaria con il rimborso della prenotazione.

Se Ryanair cancella un volo, il passeggero può scegliere, nei termini previsti dal Regolamento europeo, tra la restituzione del prezzo del biglietto e una soluzione di trasporto alternativa verso la destinazione finale. La compagnia stessa riconosce nelle proprie informazioni ai passeggeri che, in caso di cancellazione, è possibile chiedere il rimborso, essere riprenotati su un volo alternativo oppure modificare gratuitamente il volo secondo le condizioni previste.

I 250 euro, invece, hanno una funzione differente. Rappresentano una somma forfettaria aggiuntiva riconosciuta in presenza dei presupposti stabiliti dagli articoli 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004.

Ne consegue che un passeggero può, in determinate circostanze, avere diritto sia alla restituzione del prezzo pagato per il volo cancellato sia ai 250 euro di compensazione. Il pagamento di una voce non assorbe automaticamente l’altra.

Quando l’importo è esattamente di 250 euro

L’articolo 7 del Regolamento europeo stabilisce una compensazione pari a 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri.

Per i voli più lunghi gli importi aumentano. La compensazione è pari a 400 euro per i voli intracomunitari superiori a 1.500 chilometri e per le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, mentre può arrivare a 600 euro per le ulteriori tratte superiori a 3.500 chilometri.

Il titolo “come chiedere 250 euro” riguarda quindi soprattutto i voli Ryanair più brevi, circostanza molto frequente nella rete europea del vettore.

Non conta quanto sia costato il biglietto. Un passeggero che abbia acquistato il volo a 29,99 euro può, ricorrendone tutte le condizioni, ottenere una compensazione di 250 euro. Allo stesso modo, un biglietto costato 200 euro non determina una compensazione più elevata se la tratta rientra nella fascia fino a 1.500 chilometri.

La somma viene inoltre riconosciuta per passeggero. Se quattro persone appartenenti alla stessa famiglia erano regolarmente prenotate sul volo cancellato e ciascuna soddisfa le condizioni previste dalla normativa, la compensazione complessivamente reclamabile può arrivare a 1.000 euro.

La cancellazione deve essere stata comunicata con meno di quattordici giorni di anticipo

Uno dei dati più importanti è rappresentato dal momento nel quale Ryanair ha comunicato la cancellazione.

Se il passeggero viene informato almeno quattordici giorni prima della partenza, non sorge normalmente il diritto alla compensazione pecuniaria, anche se restano fermi gli altri diritti previsti in caso di cancellazione, come il rimborso o la riprotezione.

La posizione cambia quando la cancellazione viene comunicata meno di quattordici giorni prima.

Se la notizia arriva tra quattordici e sette giorni prima della partenza, Ryanair può evitare la compensazione soltanto se offre un trasporto alternativo che consenta al passeggero di partire non più di due ore prima rispetto all’orario inizialmente programmato e di arrivare alla destinazione finale meno di quattro ore dopo.

Quando invece la cancellazione viene comunicata a meno di sette giorni dalla partenza, l’esenzione è ancora più restrittiva: il collegamento alternativo deve consentire di partire non più di un’ora prima e di arrivare meno di due ore dopo rispetto agli orari originariamente previsti.

Questo significa che una cancellazione comunicata il giorno stesso, la sera precedente o pochi giorni prima della partenza è normalmente la situazione nella quale deve essere effettuata con maggiore attenzione la verifica del diritto ai 250 euro.

È Ryanair a dover dimostrare quando ha comunicato la cancellazione

Il Regolamento europeo attribuisce al vettore l’onere di dimostrare se e quando il passeggero sia stato informato della cancellazione.

Questo elemento assume notevole importanza in caso di contestazione.

È comunque consigliabile conservare l’e-mail, il messaggio ricevuto tramite applicazione, l’SMS o qualsiasi altra comunicazione proveniente dalla compagnia. La data e l’ora della comunicazione permettono infatti di verificare immediatamente in quale fascia temporale ricada la cancellazione.

Se, ad esempio, il volo era programmato per il 20 settembre e Ryanair comunica la cancellazione il 19 settembre, siamo evidentemente in una situazione molto diversa da quella nella quale la cancellazione era stata comunicata un mese prima.

La causa della cancellazione è decisiva

Essere stati informati con meno di quattordici giorni di anticipo non è però sufficiente.

Ryanair può evitare il pagamento della compensazione se dimostra che la cancellazione è stata provocata da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure ragionevoli.

Si tratta della causa di esonero prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento.

La formulazione è importante perché non basta che la cancellazione dipenda da un evento non programmato. L’evento deve presentare i requisiti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e il vettore deve inoltre dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la cancellazione.

La formula “circostanze eccezionali” non dovrebbe essere accettata senza ulteriori verifiche

Ryanair indica nel proprio Centro assistenza varie situazioni che possono determinare il mancato pagamento della compensazione, richiamando, tra l’altro, condizioni meteorologiche avverse, problemi del controllo del traffico aereo, chiusure di aeroporti o piste, questioni di sicurezza ed emergenze mediche.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, l’analisi non dovrebbe fermarsi alla qualificazione utilizzata unilateralmente dalla compagnia.

È necessario verificare quale evento si sia effettivamente verificato, se esso fosse esterno al normale esercizio dell’attività del vettore, se sfuggisse al suo effettivo controllo e, soprattutto, quale relazione causale vi fosse tra tale evento e la cancellazione dello specifico volo.

Una risposta generica del tipo “il volo è stato cancellato per circostanze eccezionali” non dovrebbe pertanto essere considerata, da sola, sufficiente a dimostrare l’inesistenza del diritto.

Un normale problema tecnico non esclude automaticamente i 250 euro

Uno dei casi più rilevanti riguarda il guasto tecnico dell’aeromobile.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito da tempo che i problemi tecnici che emergono nel normale esercizio dell’attività del vettore non costituiscono automaticamente circostanze eccezionali.

Il funzionamento degli aeromobili comporta inevitabilmente l’insorgenza di problemi tecnici e le compagnie sono ordinariamente chiamate ad affrontarli nell’esercizio della propria attività. Di conseguenza, un problema tecnico emerso durante la manutenzione o collegato alla normale operatività dell’aeromobile non è, per il solo fatto di essere improvviso, sufficiente a liberare il vettore dall’obbligo di compensazione.

La situazione può essere diversa quando il problema derivi, ad esempio, da un difetto occulto di fabbricazione rilevato dal costruttore o dall’autorità competente oppure da eventi esterni quali sabotaggio o terrorismo.

Pertanto, se Ryanair respinge la domanda affermando semplicemente che il volo è stato cancellato a causa di un “problema tecnico”, vi sono buone ragioni per verificare ulteriormente la motivazione.

Neppure qualsiasi sciopero esclude automaticamente la compensazione

Anche la questione degli scioperi deve essere trattata con particolare cautela.

Gli scioperi del controllo del traffico aereo o di altri soggetti esterni all’organizzazione del vettore possono, ricorrendone le condizioni, integrare una circostanza eccezionale.

Diversa è la posizione delle agitazioni sindacali del personale della stessa compagnia.

La Corte di giustizia ha stabilito che uno sciopero organizzato dal sindacato del personale del vettore, diretto ad ottenere miglioramenti salariali o delle condizioni di lavoro, non costituisce automaticamente una circostanza eccezionale idonea ad esonerare la compagnia dall’obbligo di pagare la compensazione.

La semplice presenza della parola “sciopero” nella motivazione fornita da Ryanair non consente quindi, da sola, di concludere che i 250 euro non siano dovuti.

Occorre comprendere chi abbia scioperato e quale fosse la natura concreta dell’evento.

Il maltempo può essere una circostanza eccezionale, ma deve riguardare realmente il volo

Condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in sicurezza rappresentano uno degli esempi tipici di possibile circostanza eccezionale.

Anche qui, però, l’esistenza astratta di maltempo nell’area geografica non dovrebbe sostituire l’accertamento concreto.

Occorre verificare se le condizioni meteorologiche abbiano effettivamente impedito l’operatività del volo, quale fosse la situazione nell’aeroporto interessato e se il collegamento sia stato cancellato proprio per tale motivo.

Se nello stesso arco temporale altri voli comparabili siano stati regolarmente operati, tale circostanza non dimostra automaticamente che la cancellazione fosse imputabile al vettore, ma può rappresentare uno degli elementi da approfondire.

Ryanair non può semplicemente scegliere tra pagare il biglietto e pagare i 250 euro

Un aspetto essenziale riguarda il rapporto tra le diverse forme di tutela.

Quando la cancellazione rientra nella disciplina europea, il passeggero può scegliere tra rimborso e trasporto alternativo secondo l’articolo 8. Separatamente, se ricorrono i presupposti dell’articolo 5 in combinato disposto con l’articolo 7, può maturare il diritto alla compensazione pecuniaria.

Ryanair non può quindi sostenere, in termini generali, che il rimborso del biglietto abbia automaticamente fatto venir meno la pretesa ai 250 euro.

Le due voci rispondono a funzioni diverse.

Il rimborso restituisce il prezzo di un servizio che non viene effettuato. La compensazione costituisce invece la prestazione forfettaria prevista dalla normativa europea per il disservizio subito.

Accettare un volo alternativo non significa rinunciare automaticamente ai 250 euro

Lo stesso principio vale quando il passeggero decide di partire comunque.

Se Ryanair cancella il volo e riprotegge il passeggero su un altro collegamento, il fatto di aver accettato la soluzione alternativa non elimina di per sé il diritto alla compensazione.

Occorre verificare gli orari del volo sostitutivo e il momento in cui è stata comunicata la cancellazione.

Proprio gli orari del trasporto alternativo possono infatti determinare, a seconda dei casi, l’esclusione della compensazione oppure la sua riduzione.

In alcuni casi i 250 euro possono essere ridotti a 125 euro

Il Regolamento consente al vettore di ridurre la compensazione del 50% quando al passeggero venga offerta una riprotezione che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un ritardo molto contenuto.

Per una tratta pari o inferiore a 1.500 chilometri, se l’arrivo del volo alternativo non supera di due ore l’orario originariamente previsto, ricorrendo le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, la compagnia può ridurre la compensazione da 250 a 125 euro.

Questa regola deve però essere coordinata con le specifiche ipotesi nelle quali l’offerta di un determinato volo alternativo esclude completamente la compensazione in base all’articolo 5.

Di conseguenza, non è corretto affermare che qualsiasi cancellazione di un volo sotto i 1.500 chilometri produca necessariamente un credito di 250 euro esatti. L’itinerario alternativo eventualmente offerto deve sempre essere esaminato.

Anche in presenza di circostanze eccezionali rimangono il rimborso e la riprotezione

Un altro punto spesso frainteso riguarda gli effetti delle circostanze eccezionali.

Se la cancellazione dipende effettivamente da un evento eccezionale, può venire meno l’obbligo di pagare i 250 euro, ma non scompaiono automaticamente tutti gli altri diritti del passeggero.

In caso di cancellazione resta infatti la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto e il trasporto alternativo secondo le condizioni previste dalla disciplina europea. Restano inoltre gli obblighi di assistenza quando ne ricorrano i presupposti.

Il passeggero non dovrebbe quindi accettare l’affermazione “circostanze eccezionali, nessun rimborso” come se fosse una conseguenza automatica del Regolamento.

Circostanze eccezionali e rimborso del prezzo del biglietto riguardano questioni giuridicamente differenti.

Ryanair deve anche fornire assistenza durante l’attesa

Quando il passeggero sceglie di essere riprotetto alla prima occasione utile, può inoltre sorgere il diritto all’assistenza.

Il Regolamento contempla pasti e bevande in misura ragionevole rispetto alla durata dell’attesa, possibilità di comunicazione e, quando sia necessario pernottare, sistemazione alberghiera e trasferimenti tra aeroporto e struttura ricettiva. ENAC conferma questi diritti per i passeggeri coinvolti nella cancellazione di un volo.

Anche Ryanair riconosce nel proprio Centro assistenza l’esistenza degli obblighi di assistenza previsti dalla disciplina EU261.

Se Ryanair non presta assistenza si possono reclamare le spese sostenute

Può accadere che, dopo la cancellazione, il passeggero debba provvedere autonomamente a pasti, hotel o trasferimenti.

In questi casi è indispensabile conservare tutta la documentazione.

Ryanair distingue espressamente, nella propria procedura, la richiesta di compensazione EU261 dalla richiesta di rimborso delle spese, che vengono presentate e valutate separatamente.

Questo significa che un passeggero avente diritto ai 250 euro può eventualmente richiedere anche il rimborso di ulteriori spese ragionevoli e necessarie sostenute perché la compagnia non ha fornito l’assistenza dovuta.

I 250 euro non costituiscono quindi necessariamente il tetto massimo della pretesa economica.

Come si chiedono concretamente i 250 euro a Ryanair

Ryanair mette a disposizione una procedura specifica per le richieste di compensazione ai sensi del Regolamento EU261.

La compagnia invita i passeggeri a presentare direttamente la domanda attraverso il proprio Modulo di richiesta compensazione, disponibile all’interno del Centro assistenza Ryanair nella sezione dedicata ai diritti del passeggero EU261.

Dal punto di vista sostanziale, la richiesta deve consentire di individuare senza equivoci il passeggero e il volo coinvolto. È quindi opportuno avere a disposizione codice di prenotazione, numero del volo, data, aeroporto di partenza, destinazione, generalità dei passeggeri e comunicazione relativa alla cancellazione.

È inoltre importante non utilizzare la sola procedura di rimborso del biglietto quando ciò che si intende ottenere è anche la compensazione dei 250 euro.

Rimborso e compensazione sono infatti gestiti come domande differenti.

La domanda dovrebbe qualificare espressamente il credito come compensazione EU261

Dal punto di vista legale è preferibile che la richiesta sia formulata in maniera inequivoca.

Il passeggero dovrebbe far risultare che richiede la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, indicando che la tratta è inferiore o pari a 1.500 chilometri e precisando quando sia stata comunicata la cancellazione.

Quando Ryanair abbia fornito una motivazione del disservizio, è utile conservarla integralmente.

Se la compagnia sostiene l’esistenza di una circostanza eccezionale, la contestazione successiva potrà concentrarsi proprio sull’idoneità della causa invocata e sulla prova dell’adozione di tutte le misure ragionevoli.

Quali documenti è opportuno conservare

Un reclamo efficace deve essere documentato.

Il passeggero dovrebbe conservare il biglietto elettronico, la conferma della prenotazione, la carta d’imbarco se disponibile, l’e-mail o il messaggio con cui Ryanair ha comunicato la cancellazione e qualsiasi successiva comunicazione relativa alla riprotezione.

Sono particolarmente importanti la data e l’ora della comunicazione della cancellazione.

Devono inoltre essere conservate le ricevute delle eventuali spese sostenute per pasti, pernottamenti, taxi o altri servizi resi necessari dalla cancellazione.

In caso di controversia sulla causa del disservizio, possono risultare utili anche le comunicazioni ufficiali ricevute in aeroporto e ogni elemento che permetta di ricostruire quanto accaduto.

È preferibile chiedere direttamente la compensazione senza cedere subito il credito

Ryanair invita espressamente i passeggeri a presentare direttamente la richiesta tramite il proprio modulo e segnala che alcune società specializzate nella gestione dei reclami possono trattenere una percentuale significativa della compensazione ottenuta.

Sul piano giuridico, il passeggero resta naturalmente libero di farsi assistere da un professionista o di ricorrere a un soggetto specializzato.

Tuttavia, soprattutto quando si tratta di una richiesta relativamente lineare da 250 euro, può essere razionale effettuare anzitutto una richiesta diretta, purché sia formulata correttamente e non vengano sottoscritti accordi o rinunce non pienamente compresi.

Attenzione ai termini per presentare la richiesta

Sul termine entro il quale presentare la domanda è opportuno adottare particolare prudenza.

Il Centro assistenza Ryanair afferma attualmente che, per le richieste EU261 in Italia, il termine sarebbe di sei mesi dal disservizio, salvo atti interruttivi.

ENAC presenta però un quadro più articolato: l’Ente indica che il reclamo può essere presentato entro due anni dalla data del volo o da quella nella quale avrebbe dovuto essere effettuato, ma segnala espressamente l’esistenza di un contrasto interpretativo e, proprio per questo, raccomanda prudenzialmente ai passeggeri di presentare il reclamo entro sei mesi.

Dal punto di vista pratico, quindi, non vi è alcuna ragione per attendere. La richiesta dovrebbe essere presentata il prima possibile e comunque, prudenzialmente, entro sei mesi dal volo cancellato.

Cosa fare se Ryanair respinge la richiesta sostenendo che non spettano i 250 euro

Il rigetto della richiesta non significa necessariamente che la posizione della compagnia sia giuridicamente corretta.

Occorre leggere attentamente la motivazione.

Se Ryanair sostiene di avere comunicato la cancellazione con sufficiente anticipo, bisogna verificare la data effettiva della comunicazione.

Se invoca una circostanza eccezionale, occorre individuare quale evento concreto venga indicato.

Se fa riferimento a uno sciopero, bisogna verificare da chi sia stato proclamato.

Se richiama un problema tecnico, occorre valutare se si tratti realmente di un evento esterno e straordinario o piuttosto di una vicenda inerente alla normale gestione dell’aeromobile.

Ryanair stessa indica che, quando il passeggero non è soddisfatto della decisione sulla compensazione EU261, può ricorrere agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie disponibili.

Dopo il reclamo è possibile coinvolgere ENAC nei casi di competenza

Per i disservizi rientranti nella competenza italiana, il passeggero può inoltre rivolgersi all’ENAC.

L’Ente precisa che ciò può avvenire quando la compagnia non abbia risposto trascorse sei settimane dalla ricezione del reclamo oppure quando la risposta ricevuta sia considerata non soddisfacente rispetto alle disposizioni del Regolamento n. 261/2004.

È importante tuttavia comprendere la funzione dell’ENAC.

Il reclamo all’Ente è diretto all’accertamento di eventuali violazioni del Regolamento ai fini dell’attività di vigilanza e sanzionatoria. Non equivale automaticamente a una sentenza di condanna della compagnia al pagamento dei 250 euro.

Quando il vettore continui a rifiutare il pagamento, il passeggero può quindi dover valutare gli strumenti ADR o, se necessario, la tutela giudiziale del proprio credito.

Non basta che Ryanair abbia cancellato il volo: occorre verificare quattro circostanze concrete

Per stabilire se spettino realmente i 250 euro può essere utile ragionare in termini giuridici molto semplici.

Se si tratta di un volo rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 261/2004, la tratta non supera 1.500 chilometri, la cancellazione è stata comunicata in condizioni che non integrano una delle esenzioni temporali previste dall’articolo 5 e Ryanair non dimostra l’esistenza di una circostanza eccezionale inevitabile nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli, il passeggero può avere diritto alla compensazione pecuniaria di 250 euro.

Se vi sono più passeggeri, il diritto viene verificato individualmente.

Se sono state sostenute spese di assistenza, queste possono costituire una voce separata.

Se il passeggero rinuncia al viaggio, deve inoltre essere esaminato autonomamente il diritto al rimborso del prezzo del biglietto.

Un esempio permette di comprendere quando i 250 euro sono dovuti

Si consideri un passeggero che abbia acquistato un volo Ryanair Roma–Parigi, con una tratta inferiore a 1.500 chilometri.

La sera precedente la partenza riceve un’e-mail con cui la compagnia comunica la cancellazione. Non viene offerto un volo alternativo che soddisfi le condizioni temporali necessarie per escludere la compensazione e la cancellazione dipende da una causa rientrante nella normale sfera organizzativa del vettore.

In tale situazione, ricorrendone tutti gli altri presupposti, il passeggero può chiedere 250 euro di compensazione.

Se il biglietto costava 80 euro e decide di non partire, potrà inoltre chiedere il rimborso degli 80 euro secondo la disciplina applicabile.

Se, a causa della cancellazione, ha dovuto sostenere spese di assistenza che il vettore avrebbe dovuto sopportare, anche queste dovranno essere esaminate separatamente.

La posizione complessiva può quindi essere economicamente superiore ai 250 euro.

Il punto fondamentale è non limitarsi a chiedere il “rimborso”

Quando Ryanair cancella un volo, chiedere genericamente “il rimborso” può essere insufficiente.

Il rimborso del biglietto e la compensazione pecuniaria non sono la stessa cosa.

Una richiesta correttamente impostata deve quindi verificare separatamente il diritto al rimborso o alla riprotezione, il diritto alla compensazione di 250 euro, gli eventuali costi di assistenza sostenuti direttamente dal passeggero e, nei casi più complessi, l’esistenza di ulteriori danni risarcibili.

Per una tratta Ryanair fino a 1.500 chilometri cancellata con scarso preavviso, la domanda centrale non è dunque semplicemente se il prezzo del biglietto verrà restituito, ma se, oltre a tale restituzione o alla riprotezione, ricorrano anche i presupposti per pretendere 250 euro per ciascun passeggero ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.

È su questa distinta verifica che deve essere costruito il reclamo, perché soltanto separando correttamente le diverse voci è possibile evitare di rinunciare a somme che la disciplina europea riconosce autonomamente al passeggero.


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