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Bonifico istantaneo inviato al truffatore: quando non può più essere revocato e quali strumenti restano per recuperare il denaro

Il bonifico istantaneo può arrivare al truffatore prima ancora che la vittima comprenda l’inganno

Il principale vantaggio del bonifico istantaneo rappresenta contemporaneamente il suo maggiore fattore di rischio nelle frodi.

Il trasferimento viene eseguito nell’arco di pochi secondi, ventiquattro ore su ventiquattro e tutti i giorni dell’anno. Il denaro passa quindi dal conto del pagatore alla disponibilità del beneficiario praticamente in tempo reale.

Nel sistema europeo attuale l’operazione deve essere processata entro pochi secondi; la Banca d’Italia ricorda al consumatore che il bonifico istantaneo consente al beneficiario di disporre dei fondi in meno di dieci secondi.

Questo significa che una persona può autorizzare il pagamento alle 15:22, rendersi conto alle 15:25 di essere stata ingannata da un falso operatore bancario e scoprire che, da un punto di vista tecnico, il trasferimento si è concluso già da alcuni minuti.

È proprio questo elemento temporale a rendere necessario distinguere con estrema precisione tra bloccare un bonifico prima dell’esecuzione, revocarlo, richiamarlo dopo l’esecuzione e ottenere dalla banca il rimborso della perdita.

Sono istituti diversi.

La risposta immediata: normalmente un bonifico istantaneo già disposto non può essere semplicemente annullato

La Banca d’Italia descrive il bonifico istantaneo come un pagamento che, proprio per la sua natura, è immediato e irrevocabile dal momento in cui viene disposto.

Questo è il punto di partenza.

Diversamente da quanto il consumatore potrebbe immaginare, non esiste normalmente un intervallo di alcune ore nel quale sia possibile telefonare alla banca e chiedere semplicemente di “annullare” l’operazione come se fosse ancora in attesa.

Il meccanismo dell’istantaneo è costruito precisamente per rendere il denaro immediatamente disponibile al beneficiario.

Nel momento in cui il pagamento viene correttamente autorizzato e trasmesso, la possibilità di revoca ordinaria praticamente scompare.

Questo non significa però che telefonare immediatamente alla banca sia inutile.

È vero esattamente il contrario.

Irrevocabile non significa irrecuperabile

Questo è il principio più importante da comprendere.

L’irrevocabilità riguarda la possibilità del pagatore di ritirare unilateralmente l’ordine dopo che è stato eseguito.

Il recupero riguarda invece ciò che può avvenire successivamente attraverso procedure interbancarie, collaborazione della banca beneficiaria, disponibilità ancora presente sul conto destinatario, iniziative delle autorità o eventuale responsabilità dell’intermediario.

Un bonifico può quindi essere irrevocabile ma, in determinate circostanze, ancora recuperabile.

Per esempio, la banca del pagatore può attivare una procedura di recall, cioè chiedere alla banca del beneficiario la restituzione delle somme.

Il risultato non è garantito, ma la procedura esiste anche per i bonifici istantanei.

Il vigente Rulebook SCT Inst dello European Payments Council prevede espressamente procedure di recall e altre procedure di richiamo relative alle operazioni già eseguite.

Revoca e recall non sono la stessa cosa

La distinzione è fondamentale.

La revoca impedisce che un ordine ancora revocabile venga eseguito.

Il recall, invece, interviene dopo che il bonifico è già stato eseguito e chiede di recuperare una transazione già arrivata alla banca beneficiaria.

In un bonifico istantaneo fraudolento, quando il cliente telefona alcuni minuti dopo, la prima possibilità è normalmente già svanita.

La seconda può invece essere ancora tentata.

Questo spiega perché il consumatore non dovrebbe accontentarsi della risposta: «Il bonifico istantaneo non è revocabile, quindi non possiamo fare nulla».

La prima parte può essere corretta.

La seconda non lo è necessariamente.

Il sistema SEPA prevede espressamente il recall per le operazioni fraudolente

Il Rulebook 2025 dello schema SEPA Instant Credit Transfer, attualmente vigente, disciplina il richiamo di un bonifico istantaneo già eseguito.

Tra le ragioni che possono giustificare il recall rientra espressamente la fraudulent originated SCT Inst Instruction, accanto alle ipotesi di duplicazione e di problemi tecnici che abbiano prodotto una transazione errata.

Per la ragione “frode” il vigente schema prevede che il prestatore dell’ordinante possa avviare il recall entro tredici mesi dall’esecuzione della transazione.

Questo termine deve però essere interpretato correttamente.

Non significa che il consumatore possa aspettare tredici mesi.

Non significa nemmeno che, chiedendo il recall entro tredici mesi, otterrà necessariamente indietro il denaro.

Significa soltanto che lo schema interbancario mantiene disponibile, entro quel limite, lo strumento tecnico di richiamo per quella specifica causale.

Sul piano pratico, invece, una segnalazione effettuata dopo cinque minuti ha prospettive enormemente diverse rispetto a una segnalazione effettuata dopo cinque giorni.

Il recall non costituisce una garanzia di restituzione

Il bonifico istantaneo è già arrivato al beneficiario.

Quella persona può avere prelevato il denaro, trasferito le somme su un altro conto, acquistato criptovalute oppure frammentato l’importo in numerose operazioni.

La banca ordinante non possiede un potere generale di entrare unilateralmente nel conto del beneficiario e riprendersi il denaro.

Il recall è una procedura interbancaria finalizzata al recupero.

Il suo esito dipende dalle concrete circostanze.

Lo stesso schema EPC chiarisce che le procedure di richiamo non equivalgono a una garanzia per l’ordinante di ottenere effettivamente la restituzione dei fondi.

È quindi fondamentale evitare un equivoco: richiedere il recall è necessario, quando possibile; considerarlo equivalente all’annullamento sarebbe però tecnicamente sbagliato.

Le prime ore sono molto più importanti del termine formale del recall

Le frodi organizzate utilizzano spesso conti destinati a ricevere somme soltanto per brevi periodi.

Il conto viene alimentato da più vittime e successivamente svuotato.

Una segnalazione tempestiva può permettere alla banca beneficiaria di individuare il rapporto prima che le somme vengano ulteriormente movimentate.

La tempestività può quindi trasformare una restituzione praticamente impossibile in un recupero parziale o, in alcune situazioni, totale.

Una decisione ABF del gennaio 2026 documenta concretamente un caso nel quale, dopo la segnalazione della vittima, l’intermediario si era immediatamente attivato per bloccare il conto del beneficiario e aveva recuperato 1.420 euro delle somme fraudolentemente sottratte.

Il caso dimostra che “bonifico già eseguito” non equivale sempre a “denaro definitivamente perso”.

La prima telefonata deve essere fatta alla vera banca, non al numero dal quale è partita la truffa

Quando la vittima comprende l’inganno, deve interrompere immediatamente il rapporto con il presunto operatore.

La banca deve essere contattata attraverso un recapito autonomamente verificato: applicazione ufficiale, sito autentico, numero riportato sulla carta o altra fonte affidabile.

Occorre comunicare chiaramente che si tratta di una frode e chiedere l’attivazione immediata di tutte le procedure di recupero disponibili.

Se il bonifico risulta ancora eccezionalmente in elaborazione o tecnicamente non perfezionato, la banca potrà verificare se esista uno spazio per impedirne l’esecuzione.

Se è già arrivato al beneficiario, deve essere chiesto il recall o l’altra procedura di recupero appropriata.

In entrambi i casi il tempo deve essere misurato in minuti, non in giorni.

“Chiami domani la filiale” è una risposta incompatibile con la natura del problema

Il bonifico istantaneo funziona ventiquattro ore su ventiquattro.

Le frodi non rispettano gli orari di apertura delle filiali.

Quando il denaro può essere disperso in pochi minuti, rinviare l’attivazione della procedura al giorno lavorativo successivo può compromettere concretamente il recupero.

È quindi opportuno utilizzare immediatamente i canali antifrode o di emergenza messi a disposizione dall’intermediario.

La successiva formalizzazione tramite reclamo, PEC o altro mezzo probatorio potrà essere effettuata subito dopo.

La priorità iniziale è impedire che le somme continuino a muoversi.

Bisogna chiedere che venga registrato l’orario esatto della segnalazione

Dal punto di vista probatorio è molto importante poter stabilire quando la banca sia stata informata.

Occorre quindi conservare il numero della pratica, l’orario della telefonata, eventuali email o messaggi di conferma e ogni altra evidenza.

Se il cliente segnala la frode alle 14:05 e l’intermediario attiva la procedura alle 14:10, il comportamento della banca è evidentemente diverso rispetto al caso in cui il recall venga inviato il giorno successivo.

Qualora il recupero fallisca, la cronologia può essere importante per verificare se l’intermediario abbia reagito con la diligenza richiesta.

L’eventuale responsabilità della banca per il ritardo deve essere provata concretamente

Il semplice fatto che il recall non abbia avuto successo non rende la banca responsabile.

L’intermediario non garantisce necessariamente l’esito del recupero di una somma ormai trasferita.

La questione cambia se si dimostra che il cliente aveva segnalato tempestivamente la frode e che la banca ha ritardato ingiustificatamente l’attivazione degli strumenti disponibili, con la conseguenza causalmente dimostrabile che nel frattempo le somme sono state trasferite altrove.

In una controversia di questo tipo non basta quindi dimostrare l’inerzia.

Occorre anche ricostruire il nesso causale tra il ritardo e la definitiva perdita del denaro.

È una verifica tipicamente civilistica da condurre alla luce degli articoli 1176, comma 2, 1218 e 1223 c.c.

Se sono stato io a fare il bonifico perché ingannato, il rimborso bancario non è automatico

È qui che si colloca la principale difficoltà giuridica.

Il falso operatore comunica alla vittima che il conto è sotto attacco.

Per proteggere i risparmi le dice di effettuare un bonifico istantaneo verso un “conto sicuro”.

Il cliente apre personalmente l’app.

Inserisce l’IBAN.

Digita l’importo.

Conferma il pagamento.

La banca esegue l’ordine in pochi secondi.

Il consumatore è certamente vittima di una truffa.

Ma il bonifico è stato materialmente disposto dal titolare.

Siamo normalmente nell’area della cosiddetta manipolazione del pagatore.

La Banca d’Italia rileva che questa tecnica rappresenta ormai la forma prevalente di frode nelle operazioni di bonifico.

L’istantaneità non cambia la distinzione tra pagamento autorizzato e non autorizzato

Il fatto che il bonifico sia istantaneo non modifica i principi fondamentali del d.lgs. n. 11/2010.

Se il cliente ha realmente disposto l’operazione, non può semplicemente trasformarla in un pagamento “non autorizzato” perché successivamente scopre che il beneficiario era un truffatore.

L’inganno può essere penalmente rilevante e può viziare la relazione economica con il truffatore, ma il consenso all’ordine di pagamento può essere stato materialmente prestato.

In questa situazione non opera necessariamente il meccanismo automatico di rimborso previsto dall’articolo 11 per le vere operazioni non autorizzate.

La contestazione alla banca deve essere costruita su eventuali differenti profili di responsabilità.

Se invece il bonifico istantaneo è stato eseguito dal criminale, cambia completamente il quadro

Immaginiamo una dinamica diversa.

Il falso operatore convince la vittima a comunicare un OTP o a installare un programma di controllo remoto.

Successivamente è il criminale che apre l’home banking, inserisce il beneficiario e dispone il bonifico istantaneo.

Il titolare non ha mai deciso di effettuare quel trasferimento.

Qui può essere configurata una vera operazione non autorizzata.

In tale situazione gli articoli 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 11/2010 assumono piena rilevanza.

La circostanza che il pagamento fosse istantaneo non fa venir meno il diritto al rimborso previsto dalla disciplina delle operazioni non autorizzate.

Irrevocabilità del bonifico e diritto al rimborso contro la banca sono problemi diversi

Questo è uno dei punti più importanti dell’intera materia.

Supponiamo che il criminale esegua senza consenso un bonifico istantaneo da 20.000 euro e sposti immediatamente il denaro altrove.

La banca può non essere più materialmente in grado di recuperare i 20.000 euro dal conto del truffatore.

Ciò non significa automaticamente che il cliente debba sopportare la perdita.

Se l’operazione era realmente non autorizzata, la banca può essere tenuta a rimborsare il cliente con proprie risorse secondo il regime del d.lgs. n. 11/2010, salvo che dimostri le circostanze che consentono di imputare la perdita all’utente.

Il recall riguarda il recupero dal beneficiario.

L’articolo 11 riguarda il rapporto tra cliente e prestatore di servizi di pagamento.

Sono piani differenti.

Per l’operazione non autorizzata il rimborso deve normalmente essere rapido

L’articolo 11 del d.lgs. n. 11/2010 prevede, in linea generale, che l’intermediario rimborsi l’operazione non autorizzata immediatamente e comunque entro la fine della giornata operativa successiva alla conoscenza o alla comunicazione del pagamento fraudolento, ferme le specifiche eccezioni previste.

La banca deve inoltre ripristinare il conto come se l’operazione non fosse avvenuta.

Quindi la frase «il bonifico istantaneo è irrevocabile» non costituisce una risposta giuridicamente sufficiente quando il cliente affermi che il bonifico sia stato effettuato dal truffatore senza autorizzazione.

La Banca d’Italia chiarisce espressamente che anche gli ordini di pagamento istantanei non autorizzati possono essere disconosciuti e che il cliente può chiederne il rimborso.

La banca deve dimostrare l’autenticazione dell’operazione

Quando il cliente disconosce il bonifico, trova applicazione l’articolo 10 del d.lgs. n. 11/2010.

Spetta all’intermediario dimostrare che il pagamento sia stato autenticato, correttamente registrato e contabilizzato e che il sistema non abbia subito malfunzionamenti.

Il semplice fatto che i log riportino l’utilizzo di credenziali, PIN o OTP non dimostra necessariamente che il cliente abbia autorizzato quell’operazione né che abbia agito con colpa grave.

Se la banca intende porre definitivamente la perdita sul cliente, deve dimostrare i presupposti previsti dall’articolo 12.

Il fatto che sia stato utilizzato un OTP non rende automaticamente il bonifico autorizzato

La frode può essere costruita proprio per ottenere il codice necessario a superare i sistemi della banca.

Il falso operatore può dire alla vittima che l’OTP serve per “bloccare” il trasferimento.

Il cliente glielo comunica.

Il criminale lo utilizza invece per eseguire il pagamento.

Occorre verificare che cosa autorizzasse realmente quel codice, che cosa dicesse il messaggio della banca e chi abbia materialmente impartito l’ordine.

Un OTP utilizzato dal truffatore non trasforma automaticamente la sua operazione in una volontà dispositiva del cliente.

La Strong Customer Authentication non è una prova automatica di colpa grave

La banca può dimostrare che il bonifico sia stato eseguito mediante autenticazione forte.

È un elemento importante, ma non decisivo da solo.

La SCA dimostra che sono stati utilizzati i fattori richiesti dal sistema.

La successiva questione è stabilire come il criminale abbia ottenuto quei fattori e se il comportamento del cliente presenti davvero i caratteri del dolo o della colpa grave.

La sofisticazione della frode, l’eventuale spoofing del numero telefonico, il contenuto degli SMS, gli alert inviati e la presenza di nuovi dispositivi possono incidere fortemente sul giudizio.

Il bonifico istantaneo può essere oggetto di frode attraverso controllo remoto

Una delle fattispecie più delicate si realizza quando la vittima installa un’app indicata dal falso operatore.

Il criminale controlla il telefono e dispone autonomamente il bonifico.

È essenziale non confondere la provenienza tecnica dal dispositivo del cliente con la volontà del cliente.

La domanda è: chi stava realmente utilizzando il dispositivo quando è stato impartito l’ordine?

In controversie di questo tipo devono essere acquisiti i log relativi agli accessi, ai dispositivi associati, agli IP, agli OTP e alla procedura di autenticazione.

Dal 9 ottobre 2025 esiste un presidio fondamentale: la Verification of Payee

Il Regolamento (UE) 2024/886 ha introdotto un’importante protezione per i bonifici.

Dal 9 ottobre 2025, le banche e gli altri intermediari interessati devono verificare, prima dell’esecuzione sia dei bonifici ordinari sia di quelli istantanei, la corrispondenza tra il nome del beneficiario indicato dal pagatore e l’intestatario dell’IBAN.

Il controllo deve essere effettuato in tempo reale.

Può restituire un risultato di corrispondenza, mancata corrispondenza, corrispondenza parziale oppure impossibilità di verifica.

Nel 2026 questo controllo deve essere sempre verificato quando un bonifico istantaneo è stato inviato a un truffatore.

Il falso “conto sicurezza” è il caso tipico nel quale la VoP può impedire il pagamento

Il truffatore si presenta come dipendente di una banca e comunica un IBAN.

Dice:

«Intesti il bonifico alla Banca Alfa – Ufficio antifrode».

Il conto appartiene in realtà a una persona fisica.

Il cliente inserisce “Banca Alfa”.

Il sistema di Verification of Payee deve rilevare che il nome e l’IBAN non coincidono.

Il cliente riceve quindi un warning prima di autorizzare la transazione.

È un momento decisivo.

La richiesta del falso operatore di ignorare quel messaggio costituisce uno dei più forti segnali di truffa possibili.

Se il cliente ignora il mismatch, la sua posizione successiva può diventare più difficile

Se la banca ha effettuato correttamente la VoP e ha avvertito chiaramente il cliente che l’intestatario dell’IBAN non corrispondeva al beneficiario indicato, il prestatore dispone di un elemento importante in propria difesa.

Il cliente ha infatti ricevuto un’informazione specificamente costruita per evidenziare il rischio.

Questo non significa che qualsiasi richiesta contro la banca diventi automaticamente impossibile.

Bisognerà comunque verificare l’intera frode.

Ma il warning ignorato può assumere notevole peso nella ricostruzione della diligenza del pagatore e del corretto comportamento dell’intermediario.

Se la banca non ha eseguito correttamente la VoP, il quadro può capovolgersi

La novità più importante riguarda la responsabilità dell’intermediario.

La Banca d’Italia chiarisce espressamente che, quando la procedura di verifica nome-IBAN non sia stata fornita nelle modalità previste dalla legge e da ciò derivi l’esecuzione del bonifico a favore del beneficiario sbagliato, l’intermediario è responsabile e deve rimborsare immediatamente il cliente, ripristinando il conto come se l’operazione non fosse avvenuta.

Questa regola è particolarmente rilevante nel 2026.

In qualsiasi reclamo riguardante un bonifico istantaneo fraudolento successivo al 9 ottobre 2025 dovrebbe essere chiesto espressamente quale risultato abbia prodotto la VoP e quale messaggio sia stato mostrato al cliente.

La VoP non controlla però se il beneficiario sia un truffatore

Anche questo limite deve essere chiarito.

La verifica del beneficiario confronta nome e IBAN.

Non effettua una valutazione sulla correttezza morale o commerciale dell’intestatario.

Se il truffatore dice:

«Faccia il bonifico a Mario Rossi»

e l’IBAN è effettivamente intestato a Mario Rossi, il sistema può restituire un match perfetto.

Il controllo conferma soltanto l’identità formale.

Non certifica che la ragione per cui si sta trasferendo il denaro sia autentica.

Per questo la Verification of Payee riduce alcuni tipi di frode, ma non elimina il social engineering.

Il bonifico istantaneo è oggi generalmente disponibile fino a limiti impostati dal cliente

Il nuovo quadro europeo ha imposto agli intermediari dell’area euro di consentire l’invio dei bonifici istantanei dal 9 ottobre 2025, quando offrono bonifici ordinari in euro.

Il Regolamento consente inoltre al cliente di fissare limiti massimi per singola operazione o su base giornaliera, secondo le modalità previste.

La Banca d’Italia sottolinea l’utilità di questi limiti come strumento preventivo contro le frodi.

È un presidio particolarmente utile perché limita economicamente il danno anche quando il criminale riesca a manipolare il cliente o accedere all’account.

Se il bonifico supera i limiti che la banca avrebbe dovuto applicare

In caso di frode è opportuno verificare anche questo aspetto.

Se il cliente aveva impostato un limite massimo di 5.000 euro e il sistema consente improvvisamente un bonifico istantaneo di 20.000 euro, occorre chiarire come sia stato modificato quel limite e quale autenticazione abbia consentito la variazione.

La modifica dei limiti può essere essa stessa un’operazione sensibile soggetta a presidi di sicurezza.

La questione non riguarda soltanto il bonifico finale.

Può riguardare l’intera sequenza preparatoria attraverso la quale il criminale ha reso possibile il pagamento.

La denuncia deve essere presentata immediatamente quando il denaro è già arrivato

Una volta che il pagamento istantaneo è stato eseguito, la tutela penale assume un ruolo particolarmente importante.

La denuncia dovrebbe contenere almeno IBAN del beneficiario, nominativo utilizzato, importo, orario, identificativo dell’operazione, numeri telefonici, SMS, email, conversazioni WhatsApp e modalità con cui è stato realizzato il raggiro.

L’obiettivo principale è consentire alle autorità di seguire rapidamente il flusso finanziario.

Se il conto destinatario viene individuato mentre il denaro è ancora presente, possono essere valutati gli strumenti cautelari previsti dall’ordinamento.

La velocità della denuncia può quindi aumentare concretamente le possibilità di recupero.

Se il conto beneficiario viene bloccato, il recupero può essere anche parziale

La somma originaria può essere stata solo parzialmente movimentata.

In questo caso è possibile che venga recuperata soltanto la quota ancora disponibile.

Questo risultato parziale non impedisce di far valere successivamente gli eventuali ulteriori diritti contro il truffatore o, quando ne ricorrano i presupposti, contro l’intermediario.

La procedura di recupero e la controversia sulla responsabilità bancaria sono infatti autonome.

Il titolare dell’IBAN può essere un money mule

Il conto destinatario potrebbe non appartenere all’organizzatore della frode.

Le reti criminali utilizzano frequentemente soggetti intermedi, spesso definiti money mule, che mettono a disposizione il proprio conto per ricevere e trasferire le somme.

Alcuni sono consapevoli del ruolo.

Altri vengono reclutati attraverso falsi lavori o altre forme di manipolazione.

L’identificazione del titolare dell’IBAN rimane comunque fondamentale, sia per le indagini penali sia per valutare eventuali azioni restitutorie o risarcitorie.

Il recall e la denuncia devono essere avviati contemporaneamente

È un errore pensare che bisogni prima aspettare l’esito del richiamo bancario e soltanto dopo, se fallisce, presentare denuncia.

La logica corretta è parallela.

La banca tenta il recupero attraverso il circuito dei pagamenti.

Le autorità possono seguire le somme attraverso gli strumenti investigativi e cautelari disponibili.

La vittima conserva le prove e formalizza il reclamo.

Ogni ora risparmiata può essere utile.

Il recall per frode può essere richiesto anche oltre i primi giorni, ma questo non giustifica alcun ritardo

Il Rulebook SCT Inst vigente consente alla banca dell’ordinante di avviare il recall per una transazione istantanea fraudolenta entro tredici mesi.

È un dato importante, soprattutto quando la frode viene scoperta tardivamente.

Ma questo periodo rappresenta soltanto il limite procedurale massimo dello strumento.

Non esprime la probabilità di successo.

Dopo mesi è altamente probabile che il denaro non sia più sul conto originariamente utilizzato.

La disponibilità di un termine di tredici mesi non deve quindi attenuare in alcun modo l’esigenza di agire immediatamente.

Se la banca rifiuta persino di tentare il richiamo

In presenza di una segnalazione di frode è opportuno chiedere all’intermediario di precisare formalmente quali procedure abbia attivato.

Se ritiene il recall non utilizzabile, dovrebbe spiegare per quale ragione.

Se invece lo ha attivato, devono essere acquisiti, nei limiti accessibili al cliente, data e orario della richiesta e relativo esito.

Il vigente schema SCT Inst contempla espressamente procedure di recall e richieste di aggiornamento sul loro stato.

Una generica affermazione secondo cui “i bonifici istantanei non possono mai essere recuperati” non descrive quindi correttamente l’attuale infrastruttura SEPA.

Quando l’intermediario beneficiario non restituisce il denaro

Il mancato successo del recall non attribuisce automaticamente una responsabilità alla banca del beneficiario.

Occorre verificare concretamente che cosa sia accaduto.

Le somme potrebbero non essere più disponibili.

Potrebbe essere necessario il consenso del beneficiario nelle ipotesi interessate dalla specifica procedura.

Potrebbero essere intervenuti blocchi o provvedimenti dell’autorità.

L’eventuale responsabilità della banca ricevente richiede comunque l’individuazione di una specifica violazione dei suoi obblighi professionali e del relativo nesso causale.

Non basta osservare che il conto del truffatore era aperto presso quell’intermediario.

Se il bonifico è stato effettuato su un falso sito commerciale

Il consumatore trova un prodotto a un prezzo molto conveniente e paga con bonifico istantaneo.

Il venditore scompare.

Qui, normalmente, è stato il consumatore stesso a disporre volontariamente il pagamento.

Non siamo automaticamente nel regime delle operazioni non autorizzate.

Occorre tentare subito il recall, denunciare la truffa e individuare il beneficiario.

Una responsabilità della banca richiederà invece un elemento ulteriore, per esempio una violazione della VoP o altro specifico inadempimento.

La circostanza che il venditore fosse fraudolento non rende automaticamente erronea l’esecuzione bancaria dell’ordine impartito dal cliente.

Se il beneficiario inserito non corrispondeva all’IBAN, la VoP diventa centrale

Nel medesimo caso immaginiamo però che il sito si presenti come “Alfa Elettronica S.r.l.” e chieda il pagamento su un conto intestato a una persona fisica.

Il cliente inserisce come beneficiario “Alfa Elettronica S.r.l.”.

La banca avrebbe dovuto effettuare il controllo VoP e segnalare l’incongruenza nelle condizioni previste dalla disciplina.

Se nessuna verifica è stata effettuata nonostante fosse obbligatoria, la contestazione deve essere impostata in modo completamente differente.

Se il truffatore modifica un IBAN autentico contenuto in una fattura

Un’altra fattispecie frequente è la sostituzione fraudolenta dell’IBAN.

Il consumatore crede di pagare un’impresa reale, ma il documento è stato alterato e contiene il conto del criminale.

Anche qui il pagamento è materialmente disposto dal cliente.

La VoP può però assumere un’importanza decisiva se il nome della vera impresa non corrisponde all’intestatario del conto fraudolento.

La controversia può inoltre coinvolgere il soggetto il cui sistema informatico o account di posta sia stato compromesso, a seconda della concreta dinamica dell’attacco.

Un primo caso pratico: mi accorgo della truffa dopo trenta secondi

Il cliente dispone un bonifico istantaneo da 8.000 euro.

Subito dopo comprende di essere stato ingannato.

Il pagamento può essere già stato completato e non è normalmente revocabile.

La condotta corretta è contattare immediatamente l’intermediario e chiedere l’attivazione della procedura di recupero per frode, fornendo tutti i dati disponibili.

Contemporaneamente deve essere predisposta la denuncia.

Il fatto che siano trascorsi soltanto trenta secondi non garantisce il recupero, ma rende la segnalazione massimamente tempestiva.

Un secondo caso: chiamo la banca dopo venti minuti

Anche dopo venti minuti il bonifico è normalmente già eseguito.

Il problema non è più “annullarlo”, ma impedire che il beneficiario disperda le somme.

La banca ordinante deve quindi essere sollecitata ad attivare immediatamente i contatti interbancari.

Non bisogna attendere il giorno successivo per recarsi in filiale.

Un terzo caso: il bonifico è stato effettuato dal truffatore dal mio home banking

Il cliente non riconosce un bonifico istantaneo da 15.000 euro.

Il truffatore ha ottenuto le credenziali e lo ha disposto autonomamente.

In questo caso la questione del recall è soltanto una parte del problema.

Il cliente deve disconoscere formalmente l’operazione e chiedere il rimborso previsto dal d.lgs. n. 11/2010.

La banca dovrà dimostrarne la corretta autenticazione e, se vuole trasferire la perdita sul cliente, affrontare il problema del dolo o della colpa grave.

Un quarto caso: il falso operatore mi ha ordinato di effettuare il bonifico

Il cliente esegue personalmente un istantaneo di 25.000 euro verso il “conto protetto”.

Il pagamento è materialmente autorizzato.

La banca non deve quindi necessariamente rimborsarlo come operazione non autorizzata.

Bisogna invece verificare VoP, eventuali warning, anomalie del pagamento, limiti, sistemi antifrode e condotta dell’intermediario dopo la segnalazione.

Un quinto caso: la banca segnala “nome non corrispondente” e io procedo

Il falso operatore afferma che il mismatch è normale.

Il cliente ignora l’avviso e conferma.

Il successivo recupero dal beneficiario deve comunque essere tentato, ma una domanda di responsabilità contro la banca diventa più difficile perché uno dei principali presidi preventivi ha effettivamente funzionato.

Un sesto caso: la VoP non viene proprio effettuata

Il bonifico viene eseguito dopo il 9 ottobre 2025 e la banca non mette correttamente a disposizione il controllo obbligatorio tra nome e IBAN.

Se il pagamento arriva proprio per questa ragione a un beneficiario diverso da quello indicato dal cliente, la Banca d’Italia chiarisce che l’intermediario può essere responsabile e deve procedere al rimborso e al ripristino del conto.

È una delle principali novità che distinguono le controversie del 2026 da quelle degli anni precedenti.

La richiesta alla banca deve usare le parole corrette

Il cliente dovrebbe evitare una comunicazione generica come:

«Annullate il bonifico».

Quando l’istantaneo è già eseguito, la richiesta tecnicamente più utile è:

segnalazione immediata della frode, attivazione del recall o della procedura di recupero applicabile, eventuale blocco degli strumenti compromessi e, se l’operazione non è stata autorizzata, formale disconoscimento e richiesta di rimborso ai sensi del d.lgs. n. 11/2010.

Le parole sono importanti perché corrispondono a rimedi differenti.

Se il pagamento è non autorizzato, non bisogna accontentarsi del solo recall

Questo passaggio merita particolare attenzione.

Quando il truffatore ha effettuato autonomamente il bonifico, il cliente non dovrebbe lasciare che la banca riduca l’intera pratica a:

«Abbiamo chiesto il richiamo, purtroppo il denaro non è stato restituito».

Il mancato recupero dal beneficiario non risolve la questione della responsabilità della banca verso il proprio cliente.

Se l’operazione è non autorizzata, deve essere valutato autonomamente il diritto al rimborso previsto dagli articoli 10-12 del d.lgs. n. 11/2010.

Se invece l’ho autorizzato personalmente, il recall resta il primo strumento pratico

Nel caso della frode da manipolazione del pagatore, al contrario, il recupero materiale dal beneficiario diventa ancora più importante.

Proprio perché il pagamento è stato impartito dalla stessa vittima, può non esistere il diritto automatico alla restituzione da parte della banca ordinante.

Il recall, le indagini penali, eventuali sequestri e le azioni contro i responsabili diventano quindi strumenti centrali.

Il reclamo alla banca deve seguire immediatamente la fase di emergenza

Dopo aver bloccato gli strumenti compromessi e chiesto il recupero, occorre formalizzare la vicenda.

Il reclamo deve contenere la cronologia della truffa, l’orario del pagamento, l’orario della segnalazione, l’IBAN, la modalità di autenticazione conosciuta, l’eventuale presenza di spoofing e il risultato della VoP.

È utile chiedere anche quando sia stata effettivamente trasmessa la richiesta di recall e quale risposta sia arrivata dalla banca beneficiaria.

Se l’operazione è stata disconosciuta come non autorizzata, vanno richiamati espressamente gli articoli 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 11/2010.

La banca deve rispondere entro quindici giornate lavorative

Per i reclami relativi ai servizi di pagamento, il termine ordinario di risposta è di quindici giornate lavorative, salve le specifiche situazioni eccezionali previste dalla disciplina.

La Banca d’Italia ricorda inoltre che, quando il comportamento dell’intermediario sia ritenuto scorretto o la risposta non sia soddisfacente, il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Questo termine è particolarmente importante proprio nelle frodi, perché impedisce che il reclamo venga lasciato indefinitamente senza risposta.

L’Arbitro Bancario Finanziario può diventare decisivo

L’ABF affronta ormai sistematicamente le controversie relative a bonifici istantanei, falso operatore, phishing, spoofing e operazioni non autorizzate.

Il ricorso può essere particolarmente utile quando la banca neghi il rimborso limitandosi a richiamare OTP e SCA oppure quando emergano anomalie nell’autenticazione o nella gestione della frode.

Nel 2025 gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento hanno rappresentato oltre un terzo dei ricorsi sottoposti all’Arbitro, confermando che questa materia è ormai uno dei principali settori del contenzioso bancario.

La documentazione deve essere conservata integralmente

Occorre conservare la ricevuta del bonifico istantaneo, IBAN, beneficiario, orario, identificativo della transazione, SMS, email, chiamate, conversazioni WhatsApp, OTP, notifiche dell’app e screenshot della Verification of Payee.

Devono essere documentati anche gli orari nei quali sono stati contattati la banca e le autorità.

Una controversia relativa a un pagamento eseguito in dieci secondi può essere decisa, mesi dopo, da ciò che è accaduto nei primi dieci minuti.

La cronologia è quindi essenziale.

Non bisogna continuare a trattare con il truffatore per ottenere il rimborso

Dopo il pagamento il criminale può dichiarare che vi è stato un errore e promettere la restituzione.

Può addirittura chiedere un secondo bonifico necessario, secondo il suo racconto, a “sbloccare” il primo.

È una dinamica frequente nelle frodi.

Una volta emersi seri indizi di truffa, qualsiasi interlocuzione economica deve cessare.

Le uniche iniziative utili devono passare attraverso banca, strumenti ufficiali di pagamento e autorità.

Conclusioni: il bonifico istantaneo non si può normalmente bloccare dopo l’esecuzione, ma bisogna tentare subito il recupero e verificare se la banca debba rimborsare

Alla domanda «ho fatto un bonifico istantaneo al truffatore: posso bloccarlo?» la risposta tecnicamente corretta è quindi questa: se il bonifico è già stato disposto ed eseguito, normalmente non può più essere revocato unilateralmente.

Il denaro può entrare nella disponibilità del beneficiario in meno di dieci secondi e la Banca d’Italia qualifica espressamente l’istantaneo come immediato e irrevocabile.

Ma “non revocabile” non significa “nessun rimedio”.

La banca deve essere contattata immediatamente affinché possa attivare il recall o le altre procedure interbancarie di recupero. Il vigente Rulebook SEPA Instant Credit Transfer contempla espressamente il richiamo per istruzioni fraudolente e consente, sul piano procedurale, di avviarlo entro tredici mesi; questo termine non rappresenta però una garanzia di recupero e non riduce l’esigenza di intervenire nei primi minuti.

Se è stato il cliente stesso a disporre il bonifico perché manipolato dal truffatore, il rimborso della banca non è automatico. Devono essere verificati la Verification of Payee, gli eventuali warning, i sistemi antifrode, i limiti e le altre specifiche obbligazioni dell’intermediario.

Se invece è stato il criminale a effettuare autonomamente il pagamento, dopo aver sottratto credenziali o preso il controllo dell’home banking, può trattarsi di un’operazione non autorizzata. In questa ipotesi l’irrevocabilità tecnica del bonifico non elimina il diritto del cliente a chiedere alla banca il rimborso previsto dal d.lgs. n. 11/2010.

Dal 9 ottobre 2025, inoltre, assume un ruolo centrale la Verification of Payee. Se il sistema ha correttamente segnalato che nome e IBAN non coincidevano e il cliente ha proceduto ugualmente, la sua posizione può risultare più difficile. Se invece la banca non ha effettuato correttamente la verifica obbligatoria e ciò ha determinato il trasferimento al beneficiario sbagliato, la Banca d’Italia afferma che l’intermediario è responsabile e deve procedere al rimborso e al ripristino del conto.

La formula più corretta da ricordare è quindi questa:

il bonifico istantaneo non offre normalmente un diritto di ripensamento dopo l’autorizzazione; offre però ancora strumenti di recupero, e l’impossibilità di richiamare materialmente il denaro dal conto del truffatore non esclude, quando l’operazione era realmente non autorizzata o la banca ha violato specifici obblighi, un autonomo diritto al rimborso nei confronti dell’intermediario.

Per questo, dopo una truffa, il tempo è il primo strumento di tutela: banca, recall, disconoscimento quando applicabile, denuncia e raccolta delle prove devono essere attivati immediatamente e in parallelo.


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