Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma – Sez. 35 – Sentenza n. 4692/2023
Massima
In materia di tassa automobilistica, l’Amministrazione finanziaria decade dal potere di esazione se la cartella di pagamento viene notificata oltre il termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 5 del D.L. n. 953/1982, senza che risultino notificati atti prodromici o interruttivi del termine. Il termine prescrizionale non risulta sospeso dalle norme emergenziali Covid-19 se la notifica avviene comunque oltre il periodo di sospensione. In difetto di prova dell’effettiva notifica entro i termini, la pretesa tributaria è prescritta e la cartella deve essere annullata.
Nota a Sentenza
1. Introduzione
La pronuncia in commento si inserisce nell’ampio e ricorrente contenzioso sulla legittimità delle cartelle di pagamento emesse per il recupero della tassa automobilistica regionale (cd. bollo auto). In particolare, la sentenza si sofferma su due temi di rilevante interesse pratico e giuridico:
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La prescrizione triennale del tributo ex art. 5 D.L. n. 953/1982;
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L’onere della prova della notifica incombente sull’Amministrazione finanziaria e sul concessionario.
2. I fatti oggetto del giudizio
Il ricorrente, sig. Francesco Sciarra, impugnava la cartella di pagamento n. 09720200041785390, relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2017 (importo richiesto: € 178,35), notificata il 24 agosto 2022, ritenendola:
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Prescritta, in quanto emessa oltre il termine triennale previsto dalla normativa;
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Priva di adeguata motivazione e di notificazione degli atti prodromici (avviso bonario, accertamento, ecc.);
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Contraria alle disposizioni dell’art. 25, comma 3-ter, D.Lgs. 472/1997 in tema di invio dell’avviso di pagamento nei termini.
La Regione Lazio resisteva sostenendo:
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La legittimità dell’emissione diretta della cartella, ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 85, che consente la formazione del ruolo senza previa contestazione;
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La sospensione dei termini prescrizionali per effetto della normativa emergenziale Covid-19, in particolare del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) e successive proroghe.
3. La decisione del Collegio
Il Collegio accolto il ricorso, ritenendo prescritto il credito regionale per il bollo auto 2017 e annullando la cartella impugnata.
3.1. Sul termine di prescrizione triennale
La Corte ha richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 12210/2019; Cass. n. 20425/2017), secondo cui:
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La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale;
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Il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto (nel caso, dal 1° gennaio 2018);
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In assenza di atti interruttivi, la pretesa si estingue al 31 dicembre 2020.
In tal caso, la cartella è stata notificata nel 2022, oltre il termine, senza che risultino notificati atti prodromici (avvisi di accertamento, solleciti, ecc.).
3.2. Sulla prova della notifica e l’effetto delle norme emergenziali
Il Collegio ha osservato che:
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La Regione Lazio non ha fornito alcuna prova certa della notifica degli atti interruttivi;
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L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita, non allegando documentazione utile;
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La cartella è stata notificata oltre i termini anche considerando la sospensione straordinaria dei termini introdotta dal D.L. “Cura Italia” (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), che avrebbe comunque comportato una proroga limitata e definita, insufficiente a coprire il divario temporale esistente.
Da ciò è derivata la declaratoria di prescrizione del credito e l’illegittimità della cartella.
4. Inquadramento sistematico e rilievi giurisprudenziali
La sentenza si colloca nell’alveo di un consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria e di legittimità che:
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Qualifica il bollo auto come tributo soggetto a prescrizione breve (3 anni), in assenza di previsione speciale che ne estenda la durata;
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Esige la prova rigorosa degli atti interruttivi, da fornire mediante documentazione autentica (relate di notifica, avvisi di ricevimento, ecc.);
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Considera inidonea la produzione di estratti ruolo o prospetti interni per dimostrare l’interruzione o la sospensione del termine prescrizionale;
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Circospetta l’applicazione estensiva delle norme emergenziali, che non possono coprire ritardi eccessivi o essere invocate in via generale senza specifico riferimento all’atto e alla scadenza.
5. Conclusioni
La pronuncia si segnala per chiarezza e rigore metodologico e contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale garantista nei confronti del contribuente, in particolare:
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Sulla centralità del termine di prescrizione quale limite invalicabile per l’esercizio del potere impositivo;
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Sull’importanza della documentazione probatoria quale fondamento della legittimità dell’azione amministrativa.
La sentenza riafferma il principio per cui la riscossione coattiva deve fondarsi non solo sulla fondatezza sostanziale del credito, ma anche sulla puntuale osservanza dei termini e delle forme previste dalla legge, a tutela dell’affidamento e della certezza del diritto.

