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Estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto: rimborso di tutti i costi del credito e nullità delle clausole limitative

Massima

In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 106/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., senza distinzione tra costi recurring e costi up front, restando escluse soltanto le imposte. Sono nulle le clausole contrattuali che limitano o escludono il rimborso di commissioni, provvigioni di intermediazione e premi assicurativi non maturati. Il finanziatore è legittimato passivo anche per i costi trattenuti o anticipati a favore di terzi, ove tali costi siano stati inclusi nell’importo finanziato e nel conteggio estintivo.


1. Il tema della decisione: estinzione anticipata e riduzione del costo totale del credito

La pronuncia interviene in materia di estinzione anticipata di finanziamento contro cessione pro solvendo di quote della retribuzione, affrontando il tema, ancora centrale nel contenzioso bancario e finanziario, della rimborsabilità dei costi sostenuti dal consumatore al momento della stipula.

Il contratto era stato sottoscritto nel 2014 e successivamente estinto anticipatamente nel 2018. In sede di conteggio estintivo, l’intermediario aveva riconosciuto al cliente il rimborso di una quota di interessi e di parte delle commissioni, ma aveva escluso o limitato la restituzione di ulteriori voci, tra cui commissioni, provvigioni dell’intermediario e costi assicurativi.

Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda del consumatore, ritenendo ancora operante la distinzione tra costi recurring, rimborsabili, e costi up front, non rimborsabili. Il Tribunale riforma la decisione e accoglie parzialmente l’appello, riconoscendo il diritto del cliente al rimborso della quota non maturata degli oneri connessi al credito.

2. Il quadro normativo e il superamento della distinzione tra costi up front e recurring

Il Tribunale ricostruisce il complesso quadro normativo formatosi a seguito della giurisprudenza europea, della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 e degli interventi legislativi del 2021 e del 2023.

Il principio affermato è netto: anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma dell’art. 125-sexies T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, senza distinzione tra costi legati alla durata del rapporto e costi sostenuti al momento della conclusione del contratto.

La distinzione tra costi recurring e costi up front viene quindi superata ai fini della spettanza del rimborso. Diversamente, il finanziatore potrebbe sottrarre alla riduzione proprio quei costi che, attraverso la predisposizione unilaterale del contratto, vengono qualificati come immediatamente maturati, con evidente pregiudizio per l’effettività della tutela del consumatore.

3. La nullità delle clausole che escludono il rimborso

La decisione valorizza il carattere inderogabile della disciplina di tutela del consumatore. Le clausole contrattuali che escludono o limitano il rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata sono nulle nella misura in cui pregiudicano il diritto alla riduzione del costo totale del credito.

La nullità non dipende dalla mancata sottoscrizione specifica della clausola, ma dal contrasto con norme imperative e con l’art. 33 del Codice del consumo. Anche una clausola separatamente approvata non può comprimere un diritto riconosciuto dalla disciplina bancaria e consumeristica.

Nel caso concreto, viene dichiarata la nullità parziale della clausola contrattuale che, attraverso il rinvio al modulo informativo, limitava il rimborso dei costi in favore dell’intermediario e dei premi assicurativi secondo criteri non coerenti con il principio di riduzione proporzionale.

4. Costi pagati a terzi e legittimazione passiva del finanziatore

Un profilo particolarmente rilevante riguarda la difesa dell’intermediario, secondo cui alcuni costi non sarebbero rimborsabili perché destinati a soggetti terzi, quali intermediari del credito o compagnie assicurative.

Il Tribunale respinge tale prospettazione. Il costo totale del credito comprende tutte le spese che il consumatore è tenuto a sostenere in relazione al contratto e di cui il finanziatore è a conoscenza, incluse le somme destinate a soggetti terzi. L’esternalizzazione di determinate attività, come intermediazione o copertura assicurativa, costituisce una scelta organizzativa del finanziatore e non può ridurre la tutela del cliente.

La legittimazione passiva del finanziatore viene affermata perché il cliente ha rimborsato a quest’ultimo l’intero importo finanziato, comprensivo dei premi assicurativi e degli altri oneri. Se il conteggio estintivo non riduce correttamente il debito residuo, il finanziatore riceve una somma priva, in parte, di causa debendi ed è tenuto alla restituzione.

5. Il criterio di calcolo: proporzionalità, pro rata temporis e curva degli interessi

La pronuncia distingue tra interessi e altri costi.

Per gli interessi, il Tribunale ritiene corretto il rimborso effettuato secondo la metodologia coerente con il piano di ammortamento alla francese, nel quale le rate sono composte da quota capitale crescente e quota interessi decrescente. Poiché l’estinzione anticipata impedisce la maturazione degli interessi futuri, il consumatore ha diritto alla quota di interessi non maturata secondo il piano contrattuale, non necessariamente secondo un criterio lineare puro.

Diverso è il discorso per gli altri oneri. Per commissioni, provvigioni e costi assicurativi, il Tribunale applica un criterio proporzionale alla durata residua del contratto, valorizzando anche la previsione contrattuale che rinvia alla riduzione dei costi dovuti per la vita residua del rapporto. Il metodo pro rata temporis viene dunque utilizzato per determinare la quota di costi non maturata e ancora rimborsabile.

6. Premi assicurativi e insufficienza del rinvio a formule attuariali non specificate

La decisione affronta in modo specifico il tema dei premi assicurativi.

Il contratto prevedeva il rimborso secondo formule attuariali stabilite dalle compagnie assicuratrici, ma tali formule non erano specificamente indicate né rese intellegibili al consumatore. Il Tribunale considera insufficiente un rinvio generico a criteri esterni non puntualmente specificati.

Il consumatore deve poter conoscere ex ante il criterio di riduzione del costo in caso di estinzione anticipata. In mancanza di una formula chiara, la riduzione deve essere parametrata alla durata residua del contratto, in coerenza con la tutela sostanziale assicurata dall’art. 125-sexies T.U.B.

7. La quantificazione del rimborso

Alla luce dei criteri indicati, il Tribunale riconosce al consumatore un ulteriore rimborso pari a euro 1.753,54 per costi e oneri non restituiti o solo parzialmente restituiti.

Non vengono invece riconosciute ulteriori somme a titolo di interessi, poiché il rimborso già effettuato dall’intermediario viene ritenuto coerente con il piano di ammortamento pattuito e con la quota di interessi effettivamente non maturata per effetto dell’estinzione anticipata.

La decisione, pertanto, accoglie l’appello in misura parziale: non aderisce integralmente al criterio pro rata temporis per tutte le voci, ma lo applica agli oneri diversi dagli interessi, valorizzando la specificità del piano finanziario.

8. Gli interessi sulle somme da restituire

Ulteriore profilo di interesse riguarda gli interessi sulle somme oggetto di restituzione.

Il Tribunale qualifica l’azione del cliente come ripetizione di indebito collegata a un rapporto contrattuale e riconosce gli interessi legali dalla costituzione in mora stragiudiziale sino alla domanda giudiziale. Dalla domanda giudiziale al saldo, vengono riconosciuti gli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., essendo stati specificamente richiesti.

La decisione chiarisce che gli interessi maggiorati possono applicarsi anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, purché la domanda sia formulata in modo espresso e il giudice si pronunci specificamente sul punto.

9. Le spese di lite

In ragione della riforma della sentenza di primo grado e dell’accoglimento, seppur parziale, della domanda del consumatore, il Tribunale condanna l’intermediario alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

La statuizione rafforza l’effettività della tutela, poiché evita che il consumatore, pur vittorioso sulla questione centrale della rimborsabilità degli oneri, resti gravato dei costi del giudizio.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che riconosce piena effettività al diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata.

Il dato centrale è il superamento della distinzione tra costi up front e recurring: ciò che rileva è che il costo sia stato sostenuto in relazione al contratto di credito e sia conosciuto dal finanziatore. Il consumatore non può essere privato del rimborso per effetto di clausole predisposte unilateralmente o di qualificazioni contabili interne all’intermediario.

La decisione è equilibrata anche sul piano della quantificazione: conferma la correttezza del rimborso degli interessi secondo la struttura del piano di ammortamento, ma riconosce il diritto alla restituzione proporzionale degli altri oneri, inclusi quelli destinati a terzi e i premi assicurativi. Ne deriva una tutela sostanziale del cliente, coerente con la funzione dell’art. 125-sexies T.U.B. e con il principio per cui l’estinzione anticipata deve comportare una reale riduzione del costo complessivo del credito.



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