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Corte giustizia UE sez. IX, 25/04/2024, n.484

Il termine di prescrizione contro una clausola abusiva non può decorrere da una data anteriore alla conoscenza da parte del consumatore del carattere abusivo della stessa

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 13/1993/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.

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