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Minore pensione e prescrizione: il danno da anticipato collocamento a riposo

La sentenza n. 11755 del 5 maggio 2025, emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, affronta un nodo giuridico rilevante e tutt’altro che infrequente nel panorama del contenzioso risarcitorio da infortunio sul lavoro: la configurazione e la decorrenza del termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla percezione di una pensione ridotta, conseguente a un collocamento anticipato a riposo forzato causato dall’evento lesivo.

La Corte chiarisce in modo puntuale che questo tipo di danno patrimoniale – cioè la perdita reddituale legata a una minore contribuzione previdenziale e alla conseguente riduzione dell’importo pensionistico – è da considerarsi una conseguenza diretta e prevedibile dell’evento lesivo, e non un danno sopravvenuto né un illecito permanente. Questo ha effetti decisivi sulla prescrizione del diritto al risarcimento.


⚖️ Contesto normativo e principi generali

📘 Art. 2116 c.c., comma 2

Tale disposizione prevede che il datore di lavoro è responsabile verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni previdenziali derivante da mancati versamenti contributivi se il lavoratore ha diritto alla prestazione previdenziale secondo le norme di legge.

Nel caso in esame, però, non si discute di omissioni contributive, bensì della ridotta contribuzione per effetto del collocamento a riposo anticipato reso necessario dall’infortunio: si tratta dunque di un danno patrimoniale indiretto, che si manifesta con la perdita futura della piena capacità pensionabile.


🧑‍⚖️ Il caso concreto

Un lavoratore aveva subito un grave infortunio sul lavoro, che aveva comportato un danno permanente e la necessità di collocamento anticipato a riposo. A seguito di ciò, aveva percepito una pensione di importo inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto in caso di prosecuzione dell’attività fino alla pensione ordinaria.

In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto:

  • Il danno biologico e morale;

  • La responsabilità parziale della società datrice di lavoro;

  • Il rigetto della domanda relativa al danno patrimoniale da minore pensione, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento.

La Corte d’Appello confermava questa impostazione, sostenendo che il danno pensionistico non fosse un danno attuale, ma un danno differito e non più azionabile per intervenuta prescrizione, decorrente dal momento del collocamento a riposo.

In Cassazione, invece, il lavoratore otteneva l’accoglimento del proprio ricorso, e la causa veniva rinviata. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, accertava la responsabilità esclusiva del datore di lavoro, ma confermava la decorrenza della prescrizione dal momento del collocamento a riposo, rigettando nuovamente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da minore pensione.


📌 Il principio enunciato dalla Cassazione

La Corte, nella sua ordinanza n. 11755/2025, ha affermato che:

Il danno patrimoniale da minore pensione, derivante dal collocamento anticipato a riposo per infortunio, è una conseguenza immediata e diretta dell’evento lesivo. Pertanto, la prescrizione decorre dal momento del collocamento a riposo, e non può essere qualificato né come danno sopravvenuto né come illecito permanente.

Questo principio ha diverse ricadute interpretative e applicative:

✅ 1. Danno immediato, non sopravvenuto

Il danno da minore pensione non è un danno che si manifesta solo al momento del primo assegno pensionistico, ma è già attuale nel momento in cui il lavoratore viene posto anticipatamente a riposo. Da quel momento, infatti, il lavoratore cessa di versare contributi e matura un diritto pensionistico inferiore rispetto al normale decorso lavorativo.

✅ 2. Nessun illecito permanente

Il danno non si rinnova di giorno in giorno, come avviene per le ipotesi di illecito permanente (es. immissioni illecite, occupazione senza titolo, ecc.). È invece una lesione una tantum da cui derivano conseguenze durature, ma che non prolunga il termine prescrizionale.

✅ 3. Decorrenza certa e determinabile

La decorrenza della prescrizione deve essere fissata in modo oggettivo e certo, nel momento in cui il lavoratore subisce il danno economico, ossia con l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro e l’ingresso in pensione anticipata.


🔍 Implicazioni pratiche

👨‍💼 Per i lavoratori e i loro difensori:

  • È fondamentale monitorare i termini di prescrizione sin dal momento del collocamento a riposo;

  • La domanda risarcitoria deve includere subito il danno da minore pensione, poiché sarà difficile introdurlo successivamente senza incorrere in decadenze;

  • Serve una valutazione attuariale precisa e documentata del differenziale tra la pensione percepita e quella potenziale.

🏢 Per i datori di lavoro e le assicurazioni:

  • La previsione di un danno pensionistico è una componente del rischio economico da infortunio;

  • È necessario considerare questa voce di danno anche in sede stragiudiziale o transattiva.


🧠 Conclusione

L’ordinanza n. 11755/2025 della Cassazione chiarisce un punto cruciale del diritto del lavoro e della responsabilità civile: il danno pensionistico conseguente a collocamento anticipato è attuale, diretto e risarcibile, ma il suo esercizio è soggetto a prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), decorrente dal momento del collocamento a riposo.

Questo principio impone grande attenzione al momento in cui sorge il danno patrimoniale e alla tempestività dell’azione risarcitoria, in un ambito dove le conseguenze economiche sono spesso di lunga durata e di difficile quantificazione immediata.

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