Anziano e con problemi di salute: risarcita solo la perdita di chance di sopravvivenza
La decisione del Tribunale di Avellino, sez. II, del 20 marzo 2025, affronta un tema estremamente delicato in ambito di responsabilità medica: il decesso di un paziente anziano e gravemente malato, e i limiti del risarcimento del danno nei confronti dei suoi familiari e del suo stesso patrimonio biologico.
Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra responsabilità per morte del paziente e responsabilità per perdita di chance di sopravvivenza, oltre all’approccio prudente e circostanziato sul tema della perdita del rapporto parentale.
⚖️ IL CASO
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Il paziente, oltre 80 anni, con problemi di salute cronici e gravi, viene sottoposto a cure mediche che si rivelano inadeguate o tardive.
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I familiari citano i medici per responsabilità sanitaria, ritenendoli causa del decesso.
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Il giudice riconosce la responsabilità professionale, ma nega il nesso diretto tra la condotta e la morte dell’uomo.
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Viene però riconosciuto un danno risarcibile per perdita di chance di sopravvivenza, ovvero la possibilità, anche incerta, di vivere più a lungo o con minori sofferenze.
🔎 COSA SIGNIFICA “PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA”?
La perdita di chance non è un danno “certo”, ma un danno da evento incerto, configurabile quando:
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la condotta del medico non ha causato direttamente la morte, ma ha eliminato o ridotto significativamente la possibilità di:
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vivere più a lungo,
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guarire,
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soffrire di meno.
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📌 La Corte di Cassazione (ex multis: Cass. civ. n. 28993/2019) ha chiarito che:
“Il danno da perdita di chance è risarcibile se l’evento incerto (possibilità di sopravvivenza) è seriamente probabile e viene vanificato da una condotta colposa.”
🧬 Applicazione nel caso concreto
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Il paziente era molto anziano e con salute già compromessa.
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I medici hanno commesso errori, ma non è stato provato che la morte sarebbe stata evitata.
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Secondo il Tribunale, il decesso era comunque “verosimilmente inevitabile” per la gravità del quadro clinico.
✅ Ma: è stato provato che con cure corrette avrebbe potuto vivere più a lungo, anche solo giorni o settimane, e con minori sofferenze.
👉 Risultato: risarcimento per perdita della chance, non per la perdita della vita.
💰 IL RISARCIMENTO: EQUO MA LIMITATO
Il giudice ha calcolato in via equitativa il danno, considerando:
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la gravità della condotta medica,
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l’età avanzata del paziente,
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la sua scarsa aspettativa di vita residua,
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l’incertezza dell’effettivo nesso causale con il decesso.
🔸 Il risarcimento è stato notevolmente ridotto rispetto a casi in cui sia provato il nesso diretto tra errore medico e morte.
👪 LA QUESTIONE DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
I due figli, entrambi ultracinquantenni, hanno richiesto un risarcimento per la perdita del padre. Il giudice:
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Ha riconosciuto la presunzione di sofferenza per la perdita di un genitore,
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Ma ha ridotto il risarcimento in base a elementi concreti e fattuali:
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Mancanza di prove di un rapporto affettivo stretto e continuo.
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Età matura dei figli e autonomia personale e familiare.
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📌 La giurisprudenza recente (es. Cass. civ. n. 10579/2021) ammette che la mera parentela non basta per ottenere un risarcimento integrale: serve dimostrare la reale intensità del legame affettivo.
🧭 IN SINTESI: I PRINCIPI DELLA SENTENZA
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Il risarcimento del danno da morte del paziente anziano e malato non è automatico:
→ va provato il nesso causale diretto tra l’errore medico e il decesso. -
La perdita di chance di sopravvivenza è risarcibile se:
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vi è condotta colposa del medico,
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si dimostra che il paziente aveva almeno una probabilità seria di vivere più a lungo o con meno dolore.
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Il danno parentale è valutato in base alla concretezza del legame affettivo:
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Età avanzata dei figli,
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Rapporti rari o formali,
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Autonomia dei congiunti → portano a una liquidazione ridotta.
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📌 RILEVANZA PER IL DIRITTO SANITARIO E FAMIGLIARE
Questa pronuncia ha forte impatto in ambito:
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medico-legale (responsabilità sanitaria),
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civile (quantificazione del danno),
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familiare (danno parentale in età adulta).
Segna una linea rigorosa ma coerente con l’evoluzione della giurisprudenza: non si risarcisce ogni perdita, ma solo quella dimostrabile, seria, concreta.