B&B E MAGGIORAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI
Cosa dice la giurisprudenza, quando è legittimo e perché fa scuola
INTRODUZIONE
L’ospitalità extra-alberghiera si è enormemente diffusa negli ultimi anni, soprattutto all’interno di condomìni urbani, generando nuove forme di convivenza ma anche tensioni tra residenti e gestori di strutture ricettive. Rumori, rifiuti, danni agli spazi comuni e flussi continui di estranei creano disagio e aumentano l’usura degli impianti.
Una domanda ricorrente è:
🧾 Chi paga per tutto questo?
E soprattutto: è lecito imporre più spese a chi esercita un’attività ricettiva in condominio?
La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 1271/2024 ha affrontato il tema, riconoscendo la legittimità di una maggiorazione del 30% delle spese condominiali a carico di un B&B. Una decisione destinata a fare giurisprudenza.
CAPITOLO 1 – IL PRINCIPIO GENERALE: I MILLESIMI NON CAMBIANO
🔍 L’art. 1123, comma 1 del Codice Civile stabilisce che:
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio […] sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
Questo significa che:
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Le spese sono ripartite secondo i millesimi di proprietà
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Non conta se un’unità è abitata o sfitto, usata poco o molto
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Ogni condomino paga in base al potenziale uso, non a quello reale
📌 In teoria, dunque, non si può chiedere di più a chi usa di più, salvo accordi differenti.
CAPITOLO 2 – IL CASO ROMANO: QUANDO IL TRIBUNALE DICE “SÌ”
2.1 I fatti
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Un B&B attivo in un condominio romano veniva usato per l’intero anno da molti ospiti diversi, con accessi frequenti
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Il flusso continuo causava:
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Sporcizia costante nelle scale
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Guasti ripetuti all’ascensore (bloccato più volte ai piani)
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Interventi straordinari di manutenzione documentati da fatture
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👨⚖️ Il condominio ha deliberato una maggiorazione del 30% delle spese per quell’unità, invocando un uso intensivo delle parti comuni
2.2 La decisione del Tribunale
📜 Il giudice ha dato ragione al condominio, sulla base di due elementi chiave:
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Regolamento contrattuale trascritto nei registri immobiliari, predisposto dal costruttore originario, che prevedeva la possibilità di variare le quote in base all’intensità d’uso
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Prova documentale dell’effettivo maggiore consumo delle parti comuni
📖 Il tribunale ha rilevato che:
“L’attività di B&B comporta un’usura intensiva, documentata, delle strutture comuni e un aumento dei costi, giustificando quindi la deroga al principio di ripartizione millesimale.”
CAPITOLO 3 – QUANDO È POSSIBILE MODIFICARE LE QUOTE
3.1 Regolamenti contrattuali vs. regolamenti assembleari
🔍 La giurisprudenza distingue chiaramente tra due tipi di regolamento condominiale:
| Tipo di regolamento | Approvazione | Forza vincolante |
|---|---|---|
| 📝 Contrattuale (del costruttore) | Approvato all’unanimità e trascritto | Vincola anche i futuri acquirenti |
| 📋 Assembleare (deliberato) | Votato a maggioranza | Vincola solo chi ha votato, salvo impugnazione |
Nel caso della sentenza romana (n. 1271/2024), il regolamento era di tipo contrattuale e prevedeva espressamente:
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la possibilità di applicare maggiorazioni individuali in caso di uso atipico o superiore della proprietà
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una clausola di flessibilità millesimale a tutela dell’equità interna
📌 Questo è stato l’elemento determinante per il giudice.
3.2 E se il regolamento non prevede nulla?
In assenza di clausole esplicite:
❌ Non è possibile deliberare maggiorazioni arbitrarie
✔️ È possibile:
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Modificare il regolamento con delibera unanime
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Stipulare un accordo privato con il titolare del B&B
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Deliberare la ripartizione di spese straordinarie secondo criteri diversi (art. 1123 comma 2 c.c.), ma serve motivazione tecnica
📚 Cass. Civ. n. 28956/2019:
“L’intensità dell’uso può giustificare la deroga alla ripartizione millesimale, purché motivata e regolamentata.”
CAPITOLO 4 – IMPLICAZIONI PRATICHE PER AMMINISTRATORI E GESTORI
4.1 Cosa può (e non può) fare l’amministratore
👔 Un amministratore NON può:
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Modificare d’ufficio le tabelle millesimali
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Applicare sovrattasse senza delibera assembleare valida
Ma può:
✅ Proporre una revisione delle quote
✅ Convocare un’assemblea straordinaria per modificare il regolamento
✅ Richiedere una perizia tecnica sui maggiori consumi
✅ Introdurre “quote straordinarie a consumo” documentabili
4.2 Cosa deve fare il gestore di B&B
📌 Il gestore o proprietario di un’attività ricettiva in condominio dovrebbe:
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Informare formalmente l’amministratore dell’attività (art. 1129 c.c.)
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Partecipare attivamente alle assemblee
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Accettare clausole di contribuzione aggiuntiva, se ben documentate
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Dimostrare di ridurre l’impatto (es. check-in elettronico, pulizie private)
💡 Buona prassi:
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Monitorare il numero di ospiti annui
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Installare sensori di usura (ascensore, luci, rifiuti)
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Concordare con l’amministratore una formula condivisa per le spese variabili
CAPITOLO 5 – PROSPETTIVE FUTURE E TENDENZE GIURISPRUDENZIALI
5.1 Una nuova stagione per la giurisprudenza condominiale
La sentenza del Tribunale di Roma n. 1271/2024 apre la strada a una lettura evolutiva dell’art. 1123 c.c., che tiene conto non solo della proprietà statica, ma anche dell’uso dinamico delle parti comuni.
📈 In tutta Italia, le cause legate a:
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uso improprio o intensivo degli impianti
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disturbo della quiete
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danni strutturali causati da affitti brevi
sono in aumento. Secondo ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali), nel 2023:
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Il 23% degli amministratori ha gestito contenziosi legati a B&B
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Il 14% delle assemblee ha discusso delibere su ripartizioni straordinarie
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Il 6% ha introdotto clausole anti-usura condominiale nei regolamenti
5.2 Confronto con l’estero
🇫🇷 In Francia, gli affitti brevi sono soggetti a una contribuzione supplementare alla copropriété nei regolamenti interni di Parigi e Marsiglia.
🇩🇪 A Berlino, la legge “Zweckentfremdungsverbot” vieta usi turistici di abitazioni senza licenza e impone maggiorazioni a carico dei titolari.
🇪🇸 A Barcellona, ogni attività ricettiva condominiale deve contribuire con una quota fissa alle spese straordinarie dell’edificio, definita in base ai flussi dichiarati.
L’Italia, priva di una normativa nazionale univoca in materia condominiale e turistica, si affida ancora alla giurisprudenza e ai regolamenti privati.
CONCLUSIONI – EQUITÀ, TRASPARENZA E GESTIONE ATTIVA
La convivenza tra strutture ricettive e unità abitative stabili è una realtà diffusa e destinata ad aumentare. Non si tratta di vietare, ma di regolare in modo equo.
La sentenza del Tribunale di Roma stabilisce un precedente chiaro:
✔️ se esiste una base regolamentare
✔️ se l’uso superiore è provato
✔️ se l’impatto è misurabile
👉 allora è legittimo chiedere un contributo maggiore.
RIEPILOGO PER AMMINISTRATORI
| Azione | Legittima? | Condizione necessaria |
|---|---|---|
| Applicare maggiorazione spese a B&B | ✅ Sì | Solo con regolamento contrattuale trascritto |
| Ricalcolare tabelle millesimali | ❌ No | Serve delibera unanime |
| Variare ripartizione straordinaria | ✅ Sì | Serve motivazione tecnica ex art. 1123 c.2 |
| Chiedere perizia di usura | ✅ Sì | Utile per fondare delibera o mediazione |
“Chi usa di più, contribuisca di più. Ma nel rispetto delle regole condivise.”

