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Diritti del concepito

L’argomento dei diritti del concepito, e in particolare la loro relazione con la nascita, i danni prenatali e la colpa medica, tocca una zona delicatissima del diritto, dove si intrecciano principi costituzionali, etici, medici e giurisprudenziali. In Italia, il concepito gode di una protezione giuridica progressiva, che pur non equiparandolo pienamente a una “persona nata”, ne riconosce e tutela interessi e diritti in prospettiva della futura nascita.

Vediamo punto per punto.


⚖️ Il concepito è una persona con capacità giuridica?

Secondo l’art. 1 del Codice Civile, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, purché avvenga in vita.
Tuttavia, il concepito è tutelato in via eccezionale e condizionata:

“I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.”

💡 Conclusione: il concepito non è persona giuridica, ma titolarizza alcuni diritti “sospensivamente condizionati” alla nascita, specialmente in ambito patrimoniale e biologico.


💰 Quali diritti patrimoniali ha il concepito prima della nascita?

Il concepito può beneficiare di diritti economici e successori, tra cui:

  • Successione ereditaria: può ereditare se concepito prima dell’apertura della successione, ma solo se nasce vivo;

  • Donazioni: può essere destinatario di donazioni a condizione sospensiva;

  • Assicurazioni e indennità: può essere beneficiario di polizze, trattamenti assistenziali, ecc.

📌 Questi diritti non si consolidano se la nascita non avviene o avviene senza vita.


🛡️ Come viene tutelata la salute del concepito e la maternità?

Il nostro ordinamento, pur non attribuendo personalità giuridica al concepito, tutela attivamente la sua salute:

  • L’art. 31 della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere la maternità, favorendo condizioni che consentano la nascita e la crescita del figlio;

  • La legge 194/1978 (sull’aborto) riconosce un interesse del concepito alla vita e impone valutazioni mediche e sociali nei primi 90 giorni;

  • L’art. 1 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo parla di protezione fin dalla nascita, ma la giurisprudenza italiana tende a estendere alcune tutele anche al concepito.


👶 Esiste un diritto alla nascita? E a nascere sano?

Non esiste un “diritto assoluto a nascere”, poiché è la donna a decidere, nei limiti della legge 194/1978.

Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “diritto a nascere sano”:

Se il bambino nasce con gravi malformazioni a causa di colpa medica (diagnostica, ostetrica o genetica), ha diritto al risarcimento.

📌 Questo non significa che il medico debba “impedire la nascita”, ma che deve informare i genitori in modo corretto, affinché possano esercitare la scelta di interrompere la gravidanza (entro i limiti di legge).


⚠️ Il concepito può chiedere i danni se nasce con problemi di salute?

Sì, una volta nato vivo, il bambino può agire, tramite i genitori, per:

  • Danni prenatali da malattie non diagnosticate,

  • Lesioni da parto mal condotto,

  • Mancato trattamento prenatale adeguato (es. farmaci non somministrati alla madre per malattie infettive, es. rosolia, toxoplasmosi).

Esempi:

  • Ginecologo che non diagnostica la sindrome di Down nonostante i test indicativi → danno da nascita malformata.

  • Ostetrico che causa sofferenza fetale → danno da parto.


🧑‍⚕️ Il ginecologo è responsabile verso il bambino per errori prenatali?

Sì. La responsabilità può estendersi al medico per:

  • Errori diagnostici (mancato accertamento di malformazioni),

  • Omissione di test prenatali consigliati (es. amniocentesi, ecografie),

  • Mancata comunicazione del rischio di patologie genetiche.

📌 Il medico non ha l’obbligo di evitare che il bambino nasca, ma ha l’obbligo di informare correttamente i genitori per permettere loro una scelta consapevole.


Esiste un diritto a “non nascere se non sani”?

No, il nostro ordinamento non riconosce un diritto a “non nascere”.
Tuttavia, in giurisprudenza si è discusso del cosiddetto:

👉 “Danno da nascita indesiderata” (wrongful life)

  • Riguarda casi in cui si sostiene che sarebbe stato meglio non nascere rispetto a una vita gravemente compromessa.

In Italia, la Cassazione ha negato che il figlio possa rivendicare tale “non diritto”, ma ha riconosciuto la possibilità per i genitori di chiedere:

  • Danni patrimoniali e morali, per violazione del diritto a decidere se proseguire la gravidanza.


👪 Cosa possono fare i genitori se il medico non li informa di malformazioni?

Se i genitori non sono stati correttamente informati, possono agire:

  1. Per responsabilità contrattuale o extracontrattuale contro:

    • Ginecologo,

    • Struttura sanitaria,

    • Laboratorio di analisi.

  2. Richiedere il risarcimento per:

    • Danno patrimoniale (costi di assistenza, cure, protesi),

    • Danno morale (sofferenza psicologica, perdita di autodeterminazione).

📌 Il termine per agire è 10 anni dalla scoperta del danno (prescrizione ordinaria).


⚖️ Come si concilia la tutela del concepito con la legge sull’aborto?

La legge 194/1978 riconosce la tutela del concepito, ma non la pone al di sopra della salute fisica o psichica della madre.

  • Nei primi 90 giorni, la decisione è lasciata alla donna, previa consultazione e informazione;

  • Dopo il terzo mese, l’aborto è consentito solo per gravi motivi di salute o malformazioni fetali incompatibili con la vita.

📌 La legge bilancia due interessi:

  • Tutela del concepito,

  • Autodeterminazione e salute della madre.


📌 Conclusioni: diritti del concepito e colpa medica prenatale

Aspetto Tutela prevista
Capacità giuridica del concepito ❌ No, ma tutela condizionata alla nascita
Diritti patrimoniali ✅ Sì, per successione, donazioni, benefici
Diritto alla nascita ⚖️ Bilanciato con diritto della madre
Risarcimento per danni prenatali ✅ Sì, se nato vivo
Responsabilità del ginecologo ✅ Sì, per omesse diagnosi o informazioni
Diritto a non nascere ❌ No (non riconosciuto in Italia)
Azione dei genitori ✅ Per danno da nascita indesiderata

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