Diritti del concepito
L’argomento dei diritti del concepito, e in particolare la loro relazione con la nascita, i danni prenatali e la colpa medica, tocca una zona delicatissima del diritto, dove si intrecciano principi costituzionali, etici, medici e giurisprudenziali. In Italia, il concepito gode di una protezione giuridica progressiva, che pur non equiparandolo pienamente a una “persona nata”, ne riconosce e tutela interessi e diritti in prospettiva della futura nascita.
Vediamo punto per punto.
⚖️ Il concepito è una persona con capacità giuridica?
Secondo l’art. 1 del Codice Civile, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, purché avvenga in vita.
Tuttavia, il concepito è tutelato in via eccezionale e condizionata:
“I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.”
💡 Conclusione: il concepito non è persona giuridica, ma titolarizza alcuni diritti “sospensivamente condizionati” alla nascita, specialmente in ambito patrimoniale e biologico.
💰 Quali diritti patrimoniali ha il concepito prima della nascita?
Il concepito può beneficiare di diritti economici e successori, tra cui:
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Successione ereditaria: può ereditare se concepito prima dell’apertura della successione, ma solo se nasce vivo;
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Donazioni: può essere destinatario di donazioni a condizione sospensiva;
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Assicurazioni e indennità: può essere beneficiario di polizze, trattamenti assistenziali, ecc.
📌 Questi diritti non si consolidano se la nascita non avviene o avviene senza vita.
🛡️ Come viene tutelata la salute del concepito e la maternità?
Il nostro ordinamento, pur non attribuendo personalità giuridica al concepito, tutela attivamente la sua salute:
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L’art. 31 della Costituzione impone alla Repubblica di proteggere la maternità, favorendo condizioni che consentano la nascita e la crescita del figlio;
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La legge 194/1978 (sull’aborto) riconosce un interesse del concepito alla vita e impone valutazioni mediche e sociali nei primi 90 giorni;
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L’art. 1 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo parla di protezione fin dalla nascita, ma la giurisprudenza italiana tende a estendere alcune tutele anche al concepito.
👶 Esiste un diritto alla nascita? E a nascere sano?
Non esiste un “diritto assoluto a nascere”, poiché è la donna a decidere, nei limiti della legge 194/1978.
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “diritto a nascere sano”:
Se il bambino nasce con gravi malformazioni a causa di colpa medica (diagnostica, ostetrica o genetica), ha diritto al risarcimento.
📌 Questo non significa che il medico debba “impedire la nascita”, ma che deve informare i genitori in modo corretto, affinché possano esercitare la scelta di interrompere la gravidanza (entro i limiti di legge).
⚠️ Il concepito può chiedere i danni se nasce con problemi di salute?
Sì, una volta nato vivo, il bambino può agire, tramite i genitori, per:
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Danni prenatali da malattie non diagnosticate,
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Lesioni da parto mal condotto,
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Mancato trattamento prenatale adeguato (es. farmaci non somministrati alla madre per malattie infettive, es. rosolia, toxoplasmosi).
Esempi:
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Ginecologo che non diagnostica la sindrome di Down nonostante i test indicativi → danno da nascita malformata.
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Ostetrico che causa sofferenza fetale → danno da parto.
🧑⚕️ Il ginecologo è responsabile verso il bambino per errori prenatali?
Sì. La responsabilità può estendersi al medico per:
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Errori diagnostici (mancato accertamento di malformazioni),
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Omissione di test prenatali consigliati (es. amniocentesi, ecografie),
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Mancata comunicazione del rischio di patologie genetiche.
📌 Il medico non ha l’obbligo di evitare che il bambino nasca, ma ha l’obbligo di informare correttamente i genitori per permettere loro una scelta consapevole.
❓ Esiste un diritto a “non nascere se non sani”?
No, il nostro ordinamento non riconosce un diritto a “non nascere”.
Tuttavia, in giurisprudenza si è discusso del cosiddetto:
👉 “Danno da nascita indesiderata” (wrongful life)
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Riguarda casi in cui si sostiene che sarebbe stato meglio non nascere rispetto a una vita gravemente compromessa.
In Italia, la Cassazione ha negato che il figlio possa rivendicare tale “non diritto”, ma ha riconosciuto la possibilità per i genitori di chiedere:
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Danni patrimoniali e morali, per violazione del diritto a decidere se proseguire la gravidanza.
👪 Cosa possono fare i genitori se il medico non li informa di malformazioni?
Se i genitori non sono stati correttamente informati, possono agire:
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Per responsabilità contrattuale o extracontrattuale contro:
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Ginecologo,
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Struttura sanitaria,
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Laboratorio di analisi.
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Richiedere il risarcimento per:
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Danno patrimoniale (costi di assistenza, cure, protesi),
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Danno morale (sofferenza psicologica, perdita di autodeterminazione).
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📌 Il termine per agire è 10 anni dalla scoperta del danno (prescrizione ordinaria).
⚖️ Come si concilia la tutela del concepito con la legge sull’aborto?
La legge 194/1978 riconosce la tutela del concepito, ma non la pone al di sopra della salute fisica o psichica della madre.
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Nei primi 90 giorni, la decisione è lasciata alla donna, previa consultazione e informazione;
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Dopo il terzo mese, l’aborto è consentito solo per gravi motivi di salute o malformazioni fetali incompatibili con la vita.
📌 La legge bilancia due interessi:
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Tutela del concepito,
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Autodeterminazione e salute della madre.
📌 Conclusioni: diritti del concepito e colpa medica prenatale
Aspetto | Tutela prevista |
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Capacità giuridica del concepito | ❌ No, ma tutela condizionata alla nascita |
Diritti patrimoniali | ✅ Sì, per successione, donazioni, benefici |
Diritto alla nascita | ⚖️ Bilanciato con diritto della madre |
Risarcimento per danni prenatali | ✅ Sì, se nato vivo |
Responsabilità del ginecologo | ✅ Sì, per omesse diagnosi o informazioni |
Diritto a non nascere | ❌ No (non riconosciuto in Italia) |
Azione dei genitori | ✅ Per danno da nascita indesiderata |