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Il trading, sia esso su mercati tradizionali o cripto-attività

Il trading, sia esso su mercati tradizionali o cripto-attività, comporta specifici obblighi dichiarativi e, per gli operatori professionali, anche obblighi nei confronti delle autorità di vigilanza come la Consob. Vediamo in dettaglio tutti questi aspetti.

Chi fa trading ha obblighi verso la Consob o altre autorità di vigilanza?

Sì, chi fa trading, in particolare se si tratta di operatori professionali, intermediari finanziari o soggetti che svolgono attività con determinate caratteristiche, ha precisi obblighi nei confronti della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e di altre autorità di vigilanza, in base alla normativa europea MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) e al Regolamento MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Questi obblighi mirano a garantire la trasparenza, l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori.

Ecco alcuni degli obblighi principali:

  • Trading Algoritmico, High-Frequency Trading (HFT) e Accesso Elettronico Diretto (DEA): Gli intermediari finanziari che offrono o agiscono con queste modalità di trading (che implicano l’uso di algoritmi ad alta velocità e volumi elevati) sono soggetti a requisiti specifici. Devono garantire che i loro sistemi siano resilienti, abbiano adeguate capacità e siano soggetti a limiti di trading e controlli appropriati. Devono inoltre disporre di controlli efficaci per prevenire condizioni di mercato disordinate, l’uso improprio dei sistemi e garantire la gestione automatizzata del trading.

    Le imprese di investimento che si impegnano nel trading algoritmico sono tenute a informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine e, se forniscono accesso elettronico diretto, a comunicare i dettagli di tale servizio.

  • Internalizzazione sistematica: Un “internalizzatore sistematico” è un’impresa di investimento che negozia per conto proprio su base organizzata, frequente e sistematica, eseguendo ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF). Tali soggetti sono soggetti a obblighi di pre-negoziazione e post-negoziazione in materia di trasparenza.
  • Segnalazione delle Operazioni Eseguite (Transaction Reporting – Articolo 26 MiFIR): Le imprese di investimento devono segnalare le operazioni eseguite su strumenti finanziari all’autorità competente entro la fine del giorno lavorativo successivo. Questa segnalazione include dettagli sull’operazione, sui soggetti coinvolti e sullo strumento finanziario.
  • Obblighi di trasparenza post-negoziazione: Gli operatori di mercato e le imprese di investimento che gestiscono un mercato regolamentato, MTF o OTF devono rendere pubbliche le informazioni sui prezzi e i volumi delle negoziazioni eseguite su azioni, ETF, certificati e altri strumenti finanziari, immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione. Ciò contribuisce alla trasparenza del mercato.
  • Necessità di autorizzazione per la prestazione di servizi di investimento: La prestazione di servizi di investimento è un’attività riservata a soggetti autorizzati (banche, SIM, SGR, ecc.). Chiunque svolga attività di trading per conto terzi o offra servizi finanziari deve essere autorizzato dalla Consob o dalla Banca d’Italia. Il trading svolto come attività personale e non professionale non richiede autorizzazioni, ma è soggetto agli obblighi fiscali.

Cosa deve dichiarare al Fisco chi realizza redditi o plusvalenze da attività di trading?

Chiunque realizzi redditi o plusvalenze da attività di trading è tenuto a dichiararli al Fisco. Questi redditi rientrano generalmente nella categoria dei “redditi diversi” (o “redditi di capitale” in casi specifici, come i dividendi). Non dichiarare questi guadagni può portare a sanzioni salate per evasione fiscale.

Come deve dichiarare i guadagni (o le perdite) da trading una persona fisica che non agisce come imprenditore?

Una persona fisica che fa trading in via non imprenditoriale (cioè non abitualmente e professionalmente) deve dichiarare i propri guadagni (plusvalenze) e le perdite (minusvalenze) nel Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico).

  • Criterio di cassa: La tassazione avviene al momento della cessione a titolo oneroso (ad esempio, la vendita di uno strumento finanziario) che genera la plusvalenza. Non si dichiara il valore del patrimonio investito, ma solo i guadagni realizzati.
  • Aliquota fissa: Le plusvalenze generate da trading sono solitamente soggette a un’imposta sostitutiva con aliquota fissa del 26%. Questa imposta si applica sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto (aumentato delle spese accessorie).
  • Non cumulativo: L’imposta del 26% è sostitutiva dell’IRPEF, quindi non si somma agli altri redditi e non incide sullo scaglione IRPEF complessivo.

Come si gestiscono le plusvalenze e le minusvalenze da trading?

Le plusvalenze e le minusvalenze da trading si gestiscono seguendo il principio della compensazione.

  • Le minusvalenze (perdite) realizzate possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze (guadagni) generate nello stesso periodo d’imposta (anno solare) e nei quattro periodi d’imposta successivi.
  • Questo significa che, se in un anno hai una perdita da trading, puoi “portarla in avanti” e utilizzarla per ridurre la base imponibile delle future plusvalenze, con un notevole risparmio fiscale.
  • È fondamentale tenere un registro accurato di tutte le operazioni e delle relative plusvalenze/minusvalenze per poterle gestire correttamente in dichiarazione.

Come si dichiarano i guadagni da cripto-attività?

La normativa fiscale sulle cripto-attività è stata oggetto di recente revisione in Italia (Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi da 126 a 147).

  • Plusvalenze: Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di cripto-attività sono ora considerate “redditi diversi” e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.
  • Criterio di determinazione: La plusvalenza si realizza se il valore di cessione supera il costo di acquisto. Si applica la tassazione solo se la permuta o la cessione a titolo oneroso supera una giacenza media di € 2.000 (valore complessivo delle cripto-attività detenute) nel periodo d’imposta.
  • Minusvalenze: Anche le minusvalenze da cripto-attività sono compensabili con plusvalenze della stessa natura nello stesso periodo d’imposta e nei quattro successivi.
  • Monitoraggio Fiscale: Le cripto-attività, in quanto detenute, sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Devo dichiarare le attività di trading o le cripto detenute all’estero?

Sì, assolutamente. Indipendentemente dal fatto che si generino redditi o meno, le attività finanziarie e le cripto-attività detenute all’estero sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Questo significa che devono essere dichiarate nel Quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche. L’obbligo di dichiarazione sussiste se l’investimento detenuto all’estero (in valuta estera o in cripto-attività) ha superato la soglia di € 15.000 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi durante l’anno, o se il loro valore complessivo a fine anno supera € 50.000.

La finalità del Quadro RW non è la tassazione del capitale detenuto, ma la verifica da parte del Fisco italiano degli investimenti detenuti all’estero e della loro provenienza, nonché il calcolo dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) o dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri) se dovute.

Non dichiarare le attività detenute all’estero può comportare pesanti sanzioni che vanno dal 3% al 15% (per violazioni non riferibili a Stati a regime fiscale privilegiato) o dal 10% al 50% (per violazioni riferibili a Stati a regime fiscale privilegiato) degli importi non dichiarati.

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