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Quali entrate non devono essere dichiarate al Fisco

Non tutte le entrate sono “reddito” per il Fisco

Nel sistema fiscale italiano, non tutte le somme di denaro che transitano sul conto corrente o che vengono incassate costituiscono “reddito” ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e, quindi, non tutte devono essere dichiarate all’Agenzia delle Entrate. La definizione di reddito imponibile è specifica e legata alla sua natura e alla sua capacità di generare ricchezza.

Ho ricevuto un risarcimento per un danno subito: devo dichiararlo?

Dipende dalla natura del danno risarcito. La regola generale è che i risarcimenti danni non sono tassabili e quindi non vanno dichiarati al Fisco, a meno che non vadano a reintegrare un danno patrimoniale che a sua volta avrebbe generato reddito.

  • Risarcimenti per danni non patrimoniali (danno emergente e lucro cessante non derivante da perdita di reddito):
    • Danno emergente: Somme percepite per coprire una perdita subita (es. riparazione auto, spese mediche, valore di un bene distrutto). Non sono tassabili.
    • Lucro cessante (non legato a perdita di reddito): Somme percepite per un mancato guadagno futuro, ma non derivante dalla perdita di una capacità lavorativa o di un reddito già esistente. Anche queste, generalmente, non sono tassabili.
    • Danno biologico, morale, esistenziale: Risarcimenti per lesioni fisiche, sofferenze psicologiche o alterazioni della qualità della vita. Queste somme non hanno natura reddituale e non sono soggette a tassazione IRPEF, quindi non vanno dichiarate.
  • Risarcimenti per danni patrimoniali che reintegrano un “lucro cessante” con natura di reddito:
    • Se il risarcimento copre un mancato guadagno (lucro cessante) che, se si fosse verificato, avrebbe costituito reddito (es. mancati stipendi a causa di un’incapacità lavorativa temporanea o permanente), allora quella parte del risarcimento è considerata sostitutiva del reddito e, come tale, è soggetta a tassazione IRPEF e va dichiarata. La tassazione avviene con le stesse regole del reddito che sostituisce.

E se il risarcimento che ho ricevuto riguarda un’invalidità permanente o un caso di morte?

I risarcimenti percepiti a seguito di invalidità permanente o in caso di morte (risarcimenti agli eredi) sono considerati risarcimenti di danni non patrimoniali o comunque non sostitutivi di reddito. Per questo motivo, non sono soggetti a tassazione IRPEF e non devono essere dichiarati. Rientrano in questa categoria anche le rendite INAIL per invalidità permanente.

Se vendo una casa o un oggetto devo dichiararlo al fisco?

Non necessariamente. Dipende da cosa vendi e a quali condizioni:

  • Vendita di una casa:
    • La vendita di una casa è tassabile solo se genera una plusvalenza (differenza positiva tra prezzo di vendita e costo di acquisto/costruzione, rivalutato) e rientra in specifici casi.
    • Non è tassabile (e non va dichiarata) la plusvalenza derivante dalla vendita di:
      • Prima casa: Se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o costruzione) e la vendita.
      • Immobili acquistati (o costruiti) da più di cinque anni.
      • Immobili ricevuti per successione (eredità).
    • È tassabile (e va dichiarata) la plusvalenza derivante dalla vendita di:
      • Immobili non adibiti a prima casa venduti entro cinque anni dall’acquisto o costruzione.
      • Terreni edificabili (indipendentemente dal tempo di possesso).
    • In caso di tassazione, si può optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi o per l’imposta sostitutiva del 26% (versata dal notaio).
  • Vendita di beni mobili (oggetti):
    • La vendita di beni mobili (es. auto, mobili, gioielli, opere d’arte) da parte di un privato non genera, di norma, reddito tassabile e quindi non va dichiarata. Questo a meno che la vendita non rientri in un’attività abituale di compravendita (che configurerebbe un’attività d’impresa) o che si tratti di specifici casi previsti dalla legge per la tassazione delle plusvalenze (es. alcune operazioni su beni immateriali o quote societarie, ma non per la comune vendita di oggetti personali).

Un prestito va dichiarato?

No, un prestito (sia che tu lo riceva sia che tu lo eroghi) non è un reddito e quindi non va dichiarato ai fini IRPEF. Il prestito è una somma di denaro che deve essere restituita (o che ti verrà restituita), quindi non costituisce un arricchimento definitivo.

Tuttavia, è fondamentale che i prestiti, specialmente se di importo consistente o tra soggetti non familiari, siano tracciabili e, preferibilmente, documentati da una scrittura privata (anche non autenticata) o quantomeno da bonifici bancari. Questo serve a dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di controlli sui movimenti bancari, che si tratta di un prestito e non di un reddito “in nero”. Gli interessi percepiti sui prestiti erogati, invece, sono reddito da capitale e vanno dichiarati.

Le vincite da giochi, lotterie e scommesse vanno dichiarate al Fisco?

Nella maggior parte dei casi, le vincite da giochi, lotterie e scommesse non vanno dichiarate al Fisco dal vincitore. Questo perché sono già soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva al momento dell’erogazione della vincita da parte del soggetto che la eroga (es. Lottomatica, concessionari di giochi, casinò, ecc.).

Questo significa che l’imposta è già stata prelevata e versata dal gestore del gioco prima che la vincita arrivi nelle mani del vincitore. Quindi, la somma che si incassa è già “netta” e non deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.

Fanno eccezione alcune vincite estere non soggette a ritenuta in Italia, che potrebbero dover essere dichiarate.

Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi

Esistono specifici casi in cui un contribuente può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF). L’esonero è legato a particolari tipologie e livelli di reddito. Generalmente, si è esonerati se si percepiscono solo:

  • Redditi da lavoro dipendente o pensione di importo contenuto e da un unico sostituto d’imposta.
  • Redditi esenti (es. alcune borse di studio).
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (come le vincite).
  • Reddito da abitazione principale.

L’esonero è comunque collegato al non superamento di determinate soglie di reddito complessivo annuo e all’assenza di altri redditi o situazioni particolari che rendano obbligatoria la dichiarazione.

I semplici giroconti tra i miei diversi conti correnti vanno dichiarati al Fisco?

No, i semplici giroconti tra i tuoi diversi conti correnti personali non vanno dichiarati al Fisco. Questi movimenti rappresentano solo uno spostamento di denaro da una tua disponibilità a un’altra tua disponibilità. Non costituiscono reddito, né aumento di ricchezza. L’importante è che il denaro sia di tua proprietà e non provenga da fonti non dichiarate.

In caso di controlli bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate, i giroconti sono solitamente facilmente riconducibili alla stessa persona e non generano, di per sé, presunzioni di reddito non dichiarato.

Se incasso dei soldi per conto di altre persone, questi sono considerati reddito mio?

No, se incassi dei soldi per conto di altre persone (ad esempio, sei un procuratore o un intermediario che riceve un pagamento e lo trasferisce al vero beneficiario), queste somme non sono considerate reddito tuo e quindi non vanno dichiarate.

È fondamentale, tuttavia, che tu sia in grado di dimostrare la finalità del denaro e la sua destinazione. Ad esempio, dovresti avere:

  • Una procura o un mandato che ti autorizza a incassare per conto terzi.
  • Tracciabilità dei movimenti (bonifici in entrata e bonifici in uscita verso il vero beneficiario).
  • Documenti che attestano la ragione del pagamento e chi è il reale titolare del diritto. In mancanza di prove che il denaro non è tuo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe presumere che si tratti di un tuo reddito non dichiarato.

Gli enti non profit devono dichiarare i fondi che ricevono da raccolte pubbliche occasionali?

Gli enti non profit (es. associazioni, ONLUS) hanno un regime fiscale particolare. I fondi ricevuti da raccolte pubbliche occasionali (es. vendita di beni di modico valore o servizi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) sono considerati, entro certi limiti e a determinate condizioni (ad esempio, devono risultare da apposito rendiconto), entrate non commerciali e non sono soggette a tassazione IRPEF/IRES. Di conseguenza, non devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi come reddito imponibile.

Tuttavia, l’ente non profit deve comunque tenere una contabilità separata e trasparente per queste entrate e rispettare le normative specifiche per il terzo settore, inclusa l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per godere delle agevolazioni.

I “fringe benefit” che ricevo dall’azienda sono sempre tassati e quindi da dichiarare?

I “fringe benefit” sono compensi in natura (beni o servizi) che un dipendente riceve dal proprio datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione in denaro (es. auto aziendale, cellulare, buoni pasto, buoni acquisto, polizze assicurative).

  • Regola generale: I fringe benefit sono, in linea di principio, tassati e quindi da dichiarare. Il loro valore viene sommato al reddito da lavoro dipendente e assoggettato a IRPEF e contributi.
  • Eccezioni (soglie di esenzione): La legge prevede delle soglie di esenzione annuali entro le quali i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito imponibile e quindi non sono tassati (e non devono essere “dichiarati” separatamente, in quanto già esclusi dal reddito complessivo che il datore di lavoro comunica). Queste soglie possono variare di anno in anno e per specifici tipi di benefit (es. buoni pasto, buoni carburante).
    • Se il valore totale dei fringe benefit ricevuti nell’anno non supera la soglia di esenzione, non sono tassati.
    • Se il valore totale supera la soglia, l’intero importo dei fringe benefit (non solo la parte eccedente) concorre a formare il reddito e viene tassato.
  • Trattamento a monte: È il datore di lavoro che calcola il valore dei fringe benefit e lo include (o lo esclude, se rientra nell’esenzione) nel reddito imponibile del dipendente, che poi compare nella Certificazione Unica (CU). Il dipendente dichiara il reddito complessivo dalla CU.

Quindi, non è il dipendente a dover “dichiarare” i fringe benefit a parte, ma deve assicurarsi che il loro trattamento fiscale nella CU sia corretto in base alle soglie e alle normative.

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