Risarcimento per danni causati da cani randagi
La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce recenti, ha ridefinito i criteri per l’attribuzione della responsabilità della Pubblica Amministrazione (PA) in caso di danni causati da cani randagi. In precedenza, vi era una tendenza giurisprudenziale a considerare una quasi automatica responsabilità dell’ente locale. Ora, invece, l’onere della prova a carico del danneggiato è diventato più stringente. Per ottenere il risarcimento, non basta più il semplice evento dannoso (il morso), ma è necessario dimostrare la colpa specifica della PA nell’omesso controllo e un nesso causale diretto tra tale omissione e il danno subito.
I tre cardini della responsabilità per danni da randagi sono:
- Danno subito dal soggetto: È necessario che il danneggiato abbia effettivamente subito un danno (es. morso, caduta a causa dell’animale).
- Omessa custodia o vigilanza della PA: Il danneggiato deve dimostrare che la Pubblica Amministrazione competente (tipicamente il Comune o l’ASL, a seconda delle specifiche deleghe regionali) non ha adempiuto ai suoi doveri di controllo, gestione e prevenzione del randagismo. Questo è il punto cruciale e più complesso da provare.
- Nesso di causalità tra l’omissione e il danno: Deve esserci una correlazione diretta e inequivocabile tra l’inerzia o la negligenza della PA e il danno subito dal cittadino. In altre parole, l’omissione di controllo della PA deve essere stata la causa efficiente e determinante del danno.
Il principio di diritto: la colpa della PA non si presume.
Il principio fondamentale affermato dalla Cassazione è che la colpa della Pubblica Amministrazione non si presume più. Non è più sufficiente dimostrare l’esistenza del cane randagio e il danno subito per far scattare automaticamente la responsabilità dell’ente.
Il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve ora provare in modo rigoroso:
- L’esistenza di un dovere specifico di prevenzione o intervento in capo alla PA in quel determinato contesto (es. segnalazioni pregresse ignorate, presenza di focolai di randagismo noti e non gestiti).
- L’inadempimento o la negligenza della PA rispetto a tale dovere (es. mancata cattura di un animale pericoloso già segnalato, assenza di campagne di sterilizzazione adeguate, inefficienza del servizio di accalappiacani).
- Che se la PA avesse adempiuto correttamente, il danno non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità diverse e meno gravi). Questo è il nesso causale.
La mera presenza di cani randagi sul territorio non è sufficiente per attribuire la responsabilità al Comune. La Cassazione richiede una prova concreta e specifica della condotta omissiva o negligente dell’ente, e che tale condotta abbia avuto un ruolo determinante nella causazione del danno. Questo orientamento mira a evitare che i Comuni diventino dei “responsabili oggettivi” per ogni episodio di randagismo, ma al contempo impone ai cittadini un onere probatorio più elevato.

