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Inammissibilità del ricorso per mescolanza di vizi ex art. 360 c.p.c.

Cass., Sez. V Civ., ord. 17 luglio 2025, n. 20006

1. Fatti di causa

La controversia origina da un giudizio tributario nel quale un contribuente aveva contestato un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello dell’Amministrazione e disposto la compensazione delle spese di lite. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’illegittimità della compensazione, sostenendo che fosse priva di motivazione conforme all’art. 92, comma 2, c.p.c., nonché viziata da omesso esame di un fatto decisivo.


2. Questioni giuridiche

Le doglianze del ricorrente hanno posto due questioni:

  • Se la motivazione della compensazione delle spese fosse conforme ai requisiti dell’art. 92, co. 2, c.p.c.;

  • Se il ricorso, articolato in un unico motivo “misto”, potesse considerarsi ammissibile o dovesse invece essere dichiarato inammissibile per inosservanza del principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione.


3. Motivazione della Corte

3.1 Inammissibilità del motivo “misto”

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto formulato attraverso un motivo “misto”, ossia contenente contestualmente vizi eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale). Ciò contrasta con il principio di tassatività di cui all’art. 360 c.p.c. ed è censurato da costante giurisprudenza di legittimità:

“Non è consentita la proposizione di un unico motivo che mescoli violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; una simile formulazione attribuirebbe alla Corte il compito, non consentito, di selezionare e qualificare le doglianze del ricorrente”
(Cass. n. 3397/2024, Cass. S.U. n. 9100/2015, Cass. n. 6866/2022, Cass. n. 13809/2022).

3.2 Il potere di compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

Quanto al merito, la Corte conferma che la motivazione del giudice di secondo grado era idonea, avendo richiamato l’evoluzione giurisprudenziale incerta in materia e i contrasti interpretativi in sede di merito come “ragioni gravi ed eccezionali” che giustificano la compensazione. Ciò è conforme ai requisiti fissati da:

  • Cass. S.U. n. 2572/2012: il giudice integra la norma elastica con valutazione giuridica, censurabile in Cassazione solo se illogica o erronea;

  • Corte cost., sent. n. 77/2018: la norma sull’obbligo di motivazione non può essere interpretata rigidamente, pena violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;

  • Cass. n. 9777/2019, Cass. n. 16037/2014, Cass. n. 21083/2015: la motivazione sulla compensazione deve essere concreta e specifica, ma non necessariamente estesa.

Inoltre, viene ribadito che l’“elasticità” della norma è costituzionalmente necessaria, anche per evitare un chilling effect sull’accesso alla giustizia da parte del soccombente.


4. Principio di diritto

“È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumula profili eterogenei di censura (violazione di legge e vizio motivazionale) senza distinguerli né articolarli separatamente; quanto alla compensazione delle spese, la motivazione è sufficiente ove ancorata a elementi oggettivi e rilevanti della vicenda, anche se sintetica, purché non illogica o apparente”.


5. Osservazioni e rilievi pratici

La sentenza è rilevante sotto due profili:

  1. Tecnica redazionale del ricorso per cassazione: viene riaffermata la necessità di formulare motivi distinti e specifici, pena inammissibilità;

  2. Compensazione delle spese: si consolida l’orientamento che riconosce al giudice ampio margine valutativo, pur richiedendo una motivazione non apparente, in linea con i principi costituzionali.


📚 Riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572

  • Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053

  • Cass. civ., Sez. 5, 19 ottobre 2015, n. 21083

  • Cass. civ., Sez. Lav., 9 aprile 2019, n. 9777

  • Cass. civ., Sez. 6-5, 25 settembre 2017, n. 22310

  • Cass. civ., Sez. 6-2, 3397/2024

  • Cass. cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77

  • Cass. civ., Sez. 5, 5402/2024


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