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Opposizione a verbale di accertamento per violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada – Apparecchi di rilevazione della velocità

Cass. Civ., Sez. II, ord. 8 gennaio 2025, n. 414

1. Massima

In tema di rilevazione automatica delle violazioni dei limiti di velocità, la Corte di Cassazione conferma che la validità dell’accertamento è subordinata alla corretta omologazione e taratura dell’apparecchiatura, ma esclude che l’autorità giudiziaria possa disapplicare il provvedimento prefettizio di autorizzazione all’uso dell’autovelox se non ne risultano palesi vizi. Non è necessaria la menzione della taratura nel verbale; in presenza di contestazione, spetta all’amministrazione fornire la documentazione attestante il corretto funzionamento dell’apparecchio.


2. Inquadramento normativo

La decisione si colloca nell’ambito dell’opposizione a verbale di accertamento per violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità), rilevata con apparecchio autovelox fisso, su una strada classificata come urbana di scorrimento.

Le questioni giuridiche sottoposte alla Corte riguardano:

  • l’ammissibilità del giudizio in seguito a pagamento successivo della sanzione;

  • la sindacabilità del provvedimento prefettizio autorizzativo dell’autovelox;

  • l’onere probatorio relativo alla taratura e funzionalità dell’apparecchio;

  • l’applicazione dell’art. 25, comma 2, L. 120/2010, in materia di distanza tra segnaletica e rilevatore.


3. Decisione della Corte

La Corte rigetta il ricorso articolato in quattro motivi, così sintetizzabili:

a) Pagamento della sanzione e ammissibilità dell’appello

Il primo motivo, relativo alla pretesa inammissibilità dell’impugnazione a seguito del pagamento della sanzione, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il pagamento eseguito in adempimento della decisione di primo grado non incide sulla possibilità di proporre impugnazione, in assenza di una rinuncia espressa (Cass. n. 16697/2010).

b) Classificazione della strada e disapplicazione del decreto prefettizio

La Corte conferma che il giudice ordinario non può disapplicare il decreto prefettizio se non ne rileva manifeste violazioni di legge. Inoltre, ribadisce che la classificazione della strada come “urbana di scorrimento” operata dall’amministrazione non è sindacabile se sorretta da motivazione coerente e congrua (cfr. Cass. n. 16622/2021). La motivazione addotta dal Tribunale sulla non disapplicabilità del decreto prefettizio è qualificata come ratio decidendi autonoma e “ad abundantiam”, quindi irrilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso (Cass. S.U. n. 7931/2013).

c) Omologazione, taratura e verifica dell’autovelox

La Corte si sofferma in modo approfondito sul tema della funzionalità dell’autovelox, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, CdS nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche. La Cassazione ribadisce che:

  • l’onere della prova sul corretto funzionamento dell’autovelox spetta alla PA, a seguito di specifica contestazione;

  • tale prova non può essere desunta dal verbale;

  • è necessaria la produzione dei certificati di taratura e verifica funzionale successivi all’omologazione (Cass. n. 6579/2023; Cass. n. 40627/2021; Cass. n. 14597/2021);

  • la mancata indicazione della taratura nel verbale non ne inficia la validità, se tale documentazione viene fornita in giudizio (Cass. n. 17574/2021).

d) Distanza tra segnaletica e apparecchio

Il motivo che censura l’assenza del rispetto della distanza minima tra segnale e autovelox (1 km ex art. 25, L. 120/2010) viene rigettato, giacché la norma non si applica a strade ubicate all’interno del centro abitato, come accertato dal giudice di merito (Cass. n. 36728/2022).


4. Osservazioni critiche e giurisprudenza di riferimento

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato da una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che:

  • tutela il diritto di difesa del cittadino contro accertamenti automatici potenzialmente viziati da errori tecnici o procedurali;

  • riafferma il principio di riparto degli oneri probatori in materia di infrazioni rilevate da dispositivi elettronici (Cass. n. 533/2018; Cass. n. 18354/2018);

  • esclude che il giudice possa disapplicare atti amministrativi generali in assenza di violazioni evidenti, coerentemente con l’art. 4 L. 2248/1865, All. E.

La Corte si dimostra attenta a bilanciare le esigenze di certezza del traffico con quelle di legalità e proporzionalità dell’azione amministrativa, evitando che automatismi procedurali ledano la corretta formazione della prova a carico del cittadino.


5. Conclusioni

L’ordinanza n. 414/2025 conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di rilevazione automatica della velocità:

  • la validità dell’accertamento è subordinata alla regolare omologazione e taratura dell’apparecchio;

  • spetta alla PA fornire prova positiva di tali elementi in caso di contestazione;

  • non può essere sindacata dal giudice la classificazione della strada, se non per vizi manifesti;

  • il verbale può essere privo della menzione della taratura, se tale dato è documentato altrove.

La decisione rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza sul contenzioso da autovelox e contribuisce a delineare in modo chiaro le condizioni di legittimità degli accertamenti elettronici.



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