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Compensazione delle spese di lite – Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

📌 Nota a sentenza – Cass., Sez. V Civ., ord. 17 luglio 2025, n. 20003

1. Premessa

L’ordinanza in esame affronta, con chiarezza sistematica, il tema della legittimità della compensazione delle spese processuali nel processo tributario, con particolare riferimento all’interpretazione dell’art. 15, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (nel testo applicabile ratione temporis, ossia anteriore alla riforma del 2024).

Il cuore del contendere riguarda la possibilità per il giudice tributario di disporre la compensazione integrale delle spese processuali anche in caso di soccombenza totale dell’Amministrazione finanziaria, ove sussistano gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate.


2. I fatti e la decisione impugnata

Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del proprio ricorso in materia di imposta di registro. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale, pur confermando la decisione favorevole, compensava le spese processuali sulla base dell’“oggettivo contrasto tra la giurisprudenza di merito e di legittimità” circa l’interpretazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986.

Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 15, co. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in quanto la compensazione era stata disposta nonostante l’integrale soccombenza dell’Agenzia e in assenza di giustificazioni adeguate.


3. Il principio di diritto affermato dalla Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la decisione del giudice di merito. L’ordinanza chiarisce che:

“La compensazione delle spese in caso di totale soccombenza di una parte è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente motivate dal giudice. Tuttavia, il sindacato della Corte è limitato alla verifica della coerenza e razionalità della motivazione adottata”.

In particolare, è stato ritenuto sufficiente il riferimento, da parte del giudice regionale, all’esistenza di un contrasto giurisprudenziale oggettivo e perdurante sulla questione di diritto, confermato da plurimi interventi anche della Corte costituzionale (sentt. n. 158/2020 e n. 39/2021) e della Corte di Giustizia UE (sentenza C-250/22 del 21 dicembre 2022).


4. Giurisprudenza rilevante

4.1 Natura discrezionale della compensazione

La Corte ha ribadito che la compensazione delle spese ha natura discrezionale, come già affermato in:

  • Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 2019, n. 10685: la ripetizione delle spese non è indefettibilmente connessa alla soccombenza;

  • Cass. civ., Sez. V, 13 ottobre 2017, n. 24502: il potere di compensazione rientra nell’elasticità necessaria della funzione giurisdizionale.

4.2 Requisiti motivazionali

Il potere di compensazione è soggetto al rispetto dell’obbligo motivazionale. La motivazione può essere censurata solo se:

  • È palesemente illogica o apparente (Cass. n. 17816/2019);

  • Non individua elementi concreti e pertinenti (Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 15495/2022).

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto la motivazione non meramente formale, bensì radicata in elementi fattuali (l’instabilità interpretativa del diritto oggetto del giudizio).


5. Valore della “incertezza giurisprudenziale” come causa di compensazione

L’incertezza giurisprudenziale integra una “grave ed eccezionale ragione”, come già riconosciuto in:

  • Cass. civ., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3977: l’oscillazione della giurisprudenza può giustificare la compensazione;

  • Cass. civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 15495: occorre valutare se il contrasto sia effettivo e rilevante.

La sentenza valorizza il dato oggettivo di un contrasto giurisprudenziale persistente, ulteriormente confermato da pronunce costituzionali e sovranazionali.


6. Conclusioni

Con l’ordinanza in esame, la Cassazione:

  • Conferma la discrezionalità del giudice di merito nel disporre la compensazione delle spese;

  • Ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alla logicità e congruenza della motivazione;

  • Riconosce che l’incertezza giurisprudenziale su una questione di diritto rilevante è una giustificazione sufficiente e legittima per la compensazione.


📚 Riferimenti giurisprudenziali utili

  • Cass., Sez. V, 9 aprile 2019, n. 10685

  • Cass., Sez. V, 13 ottobre 2017, n. 24502

  • Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3977

  • Cass., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 15495

  • Cass., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17816

  • Corte Cost., sent. n. 158/2020; n. 39/2021

  • Corte di Giustizia UE, C-250/22, 21 dicembre 2022


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