Adozione di persona maggiorenne
Di seguito un inquadramento tecnico–giuridico dell’adozione di persona maggiorenne, con focus sul requisito inderogabile della differenza d’età minima di 18 anni, sulla sua ratio di imitatio naturae, sul caso pratico della “formalizzazione di un rapporto da padre” e sui profili processuali ed effetti.
1) Premessa sistematica e nozione
L’adozione di maggiorenne è un istituto di stato che crea un vincolo giuridico di filiazione civile tra adottante e adottato, con effetti personali e patrimoniali tipici (status, cognome, diritti successori reciproci), senza recidere i legami dell’adottato con la famiglia d’origine e senza estendere, di regola, la parentela ai familiari dell’adottante. È provvedimento costitutivo di competenza del tribunale, a seguito di procedimento volontario, fondato su serietà della motivazione, convenienza per l’adottando e assenza di pregiudizio per i figli dell’adottante, ove ve ne siano.
2) Il caso: la “formalizzazione di un rapporto da padre”
Accade con frequenza che un adulto, cresciuto di fatto come “figlio” di una persona che non è genitore biologico, chieda di cristallizzare quel legame affettivo attraverso l’adozione. Nel caso esaminato dal Tribunale di Alessandria (sentenza n. 824/2025), la domanda è stata rigettata perché mancava il presupposto indefettibile della differenza di età: l’adottante non aveva almeno 18 anni più dell’adottando. La Corte ha chiarito che l’adozione non è strumento elastico di “riconoscimento affettivo” sganciato dai requisiti legali; è istituto tipico che richiede il pieno rispetto delle condizioni normative.
3) Il requisito dell’età: la “imitatio naturae”
La legge richiede che l’adottante sia più anziano dell’adottando di almeno 18 anni. Tale requisito esprime il principio di imitatio naturae: la filiazione adottiva deve riprodurre, per quanto possibile, la fisiologia del rapporto genitore–figlio, evitando configurazioni anagrafiche incompatibili con la natura del legame.
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Si tratta di requisito costitutivo dello status, qualificabile come norma imperativa: non è oggetto di dispensa giudiziale, non tollera equivalenti funzionali (es. lunga convivenza affettiva) e non è surrogabile da valutazioni di meritevolezza o di utilità sociale del vincolo.
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La verifica della differenza d’età è rigorosa ed oggettiva: si effettua sulla base delle date di nascita delle parti, computata per giorni; anche uno scarto di pochi mesi rispetto alla soglia legale comporta inammissibilità o rigetto.
4) Principio confermato sul piano costituzionale
Il principio dell’imitatio naturae è ritenuto ragionevole e non discriminatorio sul piano costituzionale, in quanto volto a coerentizzare lo status adottivo con il modello naturale della filiazione e a presidiare la serietà dell’istituto. Ne discende che il giudice della legittimità costituzionale ha ritenuto non vulnerabile la scelta legislativa che ancora l’adozione di maggiorenne a un divario anagrafico minimo indisponibile alle parti e al giudice.
5) Conseguenze pratiche dell’assenza del requisito
La mancanza del divario di 18 anni:
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impedisce al tribunale di pronunciare l’adozione, comportando rigetto nel merito o inammissibilità della domanda;
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non può essere sanata mediante dichiarazioni sostitutive, rinunce di consensi, integrazioni istruttorie o valutazioni comparate di interesse;
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non è superabile mediante qualificazioni alternative (es. invocando un “rapporto para–familiare”): l’adozione resta ineseguibile sul piano costitutivo.
Restano, sul piano alternativo, strumenti giuridici diversi (cambio di cognome per giustificati motivi, pattuizioni patrimoniali, pianificazione successoria, atti di liberalità) che, tuttavia, non creano status filiationis.
6) Altri presupposti e consensi (quando il requisito età è soddisfatto)
Qualora la soglia anagrafica sia rispettata, il tribunale procede alla verifica degli ulteriori presupposti:
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consenso dell’adottando e, ove occorra, del coniuge delle parti;
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audizione dei figli dell’adottante e di altri soggetti coinvolti per la valutazione dell’interesse concreto e dell’assenza di pregiudizi;
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serietà e meritevolezza delle ragioni addotte (assistenza morale e materiale, consolidamento di legami stabili, tutela dell’identità personale dell’adottando);
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convenienza per l’adottando sotto il profilo personale e patrimoniale.
Solo all’esito positivo di tali verifiche il tribunale pronuncia il decreto costitutivo di adozione.
7) Effetti sostanziali dell’adozione di maggiorenne
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Status: si instaura una relazione di filiazione adottiva limitata al binomio adottante–adottato; non nasce, di regola, parentela con i parenti dell’adottante.
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Cognome: l’adottato assume il cognome dell’adottante; secondo le indicazioni del provvedimento può aggiungerlo o anteporlo al proprio.
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Successione: si determinano diritti successori reciproci tra adottante e adottato, ferme le posizioni degli altri eredi secondo legge e testamenti.
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Rapporti con la famiglia d’origine: non si recidono i legami civili e personali dell’adottato con i genitori biologici e i relativi rami parentali.
8) Profili processuali e di tecnica difensiva
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Competenza: tribunale del luogo di residenza dell’adottante; rito camerale, con partecipazione del pubblico ministero.
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Istruttoria: documentale (stati di famiglia, estratti di nascita), audizioni personali, eventuali informative dei servizi sociali.
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Tempus regit actum: la sussistenza della differenza d’età deve risultare al momento della decisione; il compimento della soglia in itinere consente la riproposizione della domanda, ove inizialmente carente.
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Motivazione: il provvedimento deve dare conto della convenienza e della meritevolezza; in difetto, è esposto a reclamo o impugnazione per vizio di motivazione.
9) Vademecum operativo (per evitare rigetti)
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Verificare ex ante la differenza d’età (calcolo alla data prevista per la decisione).
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Predisporre motivazione chiara sulle ragioni dell’adozione e sulla convenienza per l’adottando.
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Raccogliere i consensi necessari e documentare l’assenza di pregiudizi per i discendenti dell’adottante.
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Definire gli effetti sul cognome richiesti, in coerenza con l’identità personale dell’adottando.
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Evidenziare eventuali profili di assistenza già in essere (materiale e morale) senza pretendere che essi possano surrogare requisiti legali mancanti.
Conclusione
La differenza d’età minima di 18 anni tra adottante e adottando costituisce condicio sine qua non per l’adozione del maggiorenne: è un requisito invalicabile, espressione della logica di imitatio naturae e posto a presidio della serietà dell’istituto. In sua assenza, la domanda è destinata al rigetto, a nulla rilevando la qualità e la profondità del rapporto affettivo; solo il pieno rispetto dei presupposti legali consente al tribunale di pronunciare l’adozione e di attribuire gli effetti statusari che ne derivano.

