Safety Car in autostrada: cosa cambia, cosa devi fare, quali sono le sanzioni e chi la gestisce.
Cosa cambia con la nuova norma
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La “safety car” (auto di sicurezza che fa da apripista e impone un rallentamento graduale del traffico) diventa istituto previsto dal Codice della Strada: la legge 25 novembre 2024 n. 177 ha inserito nell’art. 43 CdS i commi 5-bis e 5-ter e ha aggiunto all’art. 177 i commi 3-bis e 5-bis. Da qui nascono obblighi specifici per gli automobilisti e sanzioni dedicate.
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Il 21 luglio 2025 il MIT ha emanato il decreto attuativo (GU 19 agosto 2025) che spiega quando e come si usa la safety car, su quali strade e con quali veicoli e attrezzature. In pratica, la prassi è stata standardizzata e resa uniforme sul territorio.
Dove e quando può essere usata
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Su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (tipicamente autostrade e principali extraurbane/urbane di scorrimento). Serve a gestire cantieri, incidenti o altri eventi imprevedibili con persone in carreggiata.
Gli obblighi per l’automobilista
Quando incontri una safety car:
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Vietato superarla.
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Rallenta gradualmente e attiva le 4 frecce (segnalazione luminosa di pericolo).
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Rispetta le indicazioni impartite dagli operatori/polizia.
Questi obblighi sono scritti nell’art. 177, comma 3-bis CdS.
Le sanzioni se “sgarri”
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Multa da 167 a 665 euro.
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Sospensione della patente da 1 a 3 mesi (sanzione accessoria obbligatoria).
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Per i neopatentati (patente da meno di 3 anni): sospensione da 3 a 6 mesi.
Tutto nel nuovo art. 177, comma 5-bis CdS.
Nota: il veicolo “safety car” deve avere lampeggianti in funzione e un pannello posteriore con la scritta “auto di sicurezza – safety car” (o PMV con “safety car”), come impone l’art. 43, comma 5-ter e il decreto MIT (requisiti di veicoli e pannelli).
Chi gestirà il servizio di Safety Car? Pubblico e (anche) privato
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La safety car può essere svolta dagli organi di polizia stradale (art. 12 CdS) e da altri soggetti abilitati ex art. 12, comma 3-bis (figure private/professionali con specifica abilitazione, tipicamente già impiegate in scorte tecniche e cantieri).
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Il decreto MIT 21/07/2025 chiarisce che l’impiego è valutato dalla Polizia stradale o dall’ente proprietario/gestore della strada; il coordinamento operativo avviene tramite centro operativo (polizia) e/o sala radio del gestore. Per gli addetti non appartenenti alle forze di polizia è obbligatoria l’abilitazione ex art. 12, 3-bis; per attività programmate, almeno due addetti per equipaggio.
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In concreto, quindi, concessionari e gestori (es. ANAS/Concessionarie) potranno affidare a imprese specializzate e personale abilitato l’esecuzione del dispositivo, sotto regole e coordinamento fissati dal decreto: non è un “far west”, ma un servizio regolato. I media hanno evidenziato il tema degli “affari ai privati”, ma si tratta di scelte contrattuali dei gestori entro il perimetro legale.
Cosa vede l’utente su strada (in breve)
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Veicoli M1/N1 con lampeggianti gialli/arancioni (blu per i veicoli di polizia) e pannello “safety car” ben visibile; dotazioni radio per coordinarsi.
Perché se ne parla tanto ora
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Dal 14 dicembre 2024 le norme sono in vigore; con il decreto attuativo pubblicato il 19 agosto 2025 si chiude il cerchio operativo. Le prime guide per il pubblico segnalano ora obblighi e sospensione patente come regola generale dietro la safety car.
FAQ rapide
Cosa cambia “per me” rispetto a prima?
Che ora la safety car non è solo prassi: devi restare dietro, con 4 frecce e rallentamento graduale. In caso contrario, scattano multa + sospensione.
Se la safety car è di una ditta privata, devo ubbidire lo stesso?
Sì: se il servizio è svolto da soggetti abilitati ex art. 12, 3-bis, gli obblighi per gli utenti sono identici.
Le strade interessate sono solo le autostrade?
No: tutte le strade con carreggiate indipendenti o divise da spartitraffico (A, B, e D ai sensi del CdS).
Ci sono anche tagli di punti?
La norma dedicata alla safety car prevede multa + sospensione; non introduce un taglio punti specifico. Restano ovviamente applicabili le altre norme/punti se violi ulteriori obblighi.


