Cass., Sez. V, ord. 11 agosto 2025, n. 23076
Massima redazionale
In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. di atti impositivi o della riscossione effettuata tramite servizio postale, la prova del perfezionamento del procedimento richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), dal quale risultino le specifiche circostanze che hanno impedito la consegna al destinatario, come prescritto dal regolamento postale. La mancanza di tali indicazioni impedisce l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. e determina la nullità della notificazione dell’atto (nella specie: cartelle di pagamento).
Parole chiave
Notificazione postale – Art. 140 c.p.c. – Art. 60 d.P.R. 600/1973 – Comunicazione di avvenuto deposito (CAD) – Avviso di ricevimento – Regolamento postale – Presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.) – Nullità della notificazione – Interruzione della prescrizione.
Fatti di causa (sintesi)
La CGT di secondo grado Campania aveva riformato la decisione di prime cure ritenendo perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. di una intimazione di pagamento, valorizzandone l’efficacia interruttiva della prescrizione dei tributi erariali sottesi ad una cartella di pagamento. Il contribuente ricorreva per cassazione eccependo, tra l’altro, l’inidoneità dell’avviso di ricevimento della CAD: risultavano il solo indirizzo, il timbro di partenza e quello di restituzione, senza l’indicazione del motivo della mancata consegna al destinatario. La Suprema Corte accoglie il primo motivo e cassa con rinvio; assorbito il secondo motivo.
Questioni giuridiche
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Quali requisiti probatori deve possedere la CAD ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973?
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Se, in difetto di tali requisiti, possa operare la presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c. e, correlativamente, l’efficacia interruttiva della prescrizione.
Ragioni della decisione
a) Onere probatorio e funzione della CAD
La Corte richiama il principio – di matrice nomofilattica – secondo cui il raggiungimento dello scopo della notificazione postale “mediata” (assenza/rifiuto/inidoneità di persone abilitate alla ricezione) non può desumersi dalla sola prova dell’invio della CAD, ma richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD dal quale si evinca che l’operatore postale ha osservato il modello legale. In tale prospettiva, la specifica indicazione delle ragioni dell’omessa consegna (temporanea assenza, rifiuto, inidoneità dei consegnatari) costituisce elemento essenziale per la successiva operatività della presunzione di conoscenza.
b) Regolamento postale e contenuto necessario dell’avviso
Il regolamento postale impone che sull’avviso siano annotate le circostanze fattuali impeditivo-consegna. L’assenza di tali annotazioni rende non verificabile il corretto compimento della fase informativa e preclude il ricorso alla presunzione di cui all’art. 1335 c.c..
c) Applicazione al caso concreto
L’avviso di ricevimento della CAD prodotto in giudizio non riportava alcuna indicazione della causa della mancata consegna; risultavano unicamente i timbri di partenza e restituzione. Di qui l’erroneità della decisione di appello che aveva reputato perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. e attribuito all’intimazione efficacia interruttiva. La Suprema Corte, ravvisata la violazione di legge, cassa con rinvio alla CGT Campania per il riesame.
Principio di diritto (formulazione)
«In materia di notificazione postale ex art. 140 c.p.c. di atti impositivi o della riscossione, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD recante le specifiche ragioni della mancata consegna; in difetto, non opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. e la notificazione dell’atto è nulla, con conseguente insussistenza dell’efficacia interruttiva della prescrizione.»
Osservazioni
La pronuncia si colloca nel solco dell’indirizzo che enfatizza il ruolo garantistico della fase informativa della notificazione “per compiuta giacenza”. In termini sistematici:
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la CAD non è un mero adempimento formale, ma il presupposto perché l’atto penetri nella sfera di conoscibilità del destinatario;
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la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non può operare in via automatica, ma solo a fronte di un avviso che documenti puntualmente gli accadimenti impeditivi della consegna;
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sul piano della riscossione, l’assenza di un valido perfezionamento della notifica dell’atto consequenziale (intimazione) rende inefficace qualsiasi pretesa interruttiva, con evidenti riflessi sulle eccezioni di prescrizione.
Ricadute operative
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Difensori del contribuente: verificare meticolosamente gli AR CAD (completezza delle annotazioni, datazioni, esatta corrispondenza tra atti), prospettando la nullità della notifica e l’inefficacia interruttiva quando manchi l’indicazione della causa della mancata consegna.
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Enti impositori/Agente della riscossione: curare la catena probatoria della notifica “mediata” producendo CAD conformi al modello legale; in assenza, valutare la rinnovazione della notifica, compatibilmente con i termini di prescrizione.
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Giudici tributari: l’accertamento della validità della notifica non può arrestarsi al dato dell’invio della CAD; occorre verifica sostanziale dell’AR in ordine alla motivata impossibilità di consegna.
Dati redazionali
Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza 11 agosto 2025, n. 23076; Presidente Carrato; Relatore Crivelli; camera di consiglio 2 luglio 2025; accoglimento del primo motivo, assorbimento del secondo; cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania per nuovo esame e spese.

