Cass., Sez. Lavoro, ord. 8 agosto 2025, n. 22935
Massima redazionale
La cartella di pagamento redatta secondo il modello legale (art. 25, co. 2, d.P.R. 602/1973; d.m. n. 321/1999) soddisfa l’onere di motivazione quando, letta unitariamente, consenta di individuare con precisione il titolo della pretesa (nella specie: sentenza del Tribunale che ha respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione). Non ricorre integrazione postuma della motivazione ove le necessarie indicazioni siano già contenute nella cartella, ancorché distribuite su diverse pagine. Legittima, in tale evenienza, l’iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981; irrilevante il mutamento, medio tempore, della qualità di legale rappresentante dell’autore dell’illecito. Rigetto del ricorso; spese a carico del soccombente e contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Parole chiave
Cartella di pagamento – Motivazione per relationem – Modello ministeriale d.m. n. 321/1999 – Ordinanza-ingiunzione e sentenza di rigetto – Iscrizione a ruolo di sanzioni ex l. n. 689/1981 – Responsabile del procedimento – Onere di allegazione – Lettura integrale dell’atto – Contributo unificato aggiuntivo.
Fatti di causa (sintesi)
Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione proposta dal contribuente avverso una cartella emessa su ruoli formati dall’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL). Tra i motivi: carenza di motivazione della cartella (mancata indicazione della causale e dei criteri di calcolo degli accessori), omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancata allegazione degli atti presupposti e illegittima iscrizione a ruolo. Il Tribunale respingeva: (i) la cartella risultava conforme al modello ministeriale e riportava, tra le “Comunicazioni per il contribuente”, gli estremi della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 136/2018, favorevole all’ITL; (ii) il responsabile del procedimento era indicato; (iii) l’ordinanza-ingiunzione n. 243/2015 – da cui origina il credito – era stata ritualmente notificata e poi confermata in giudizio. Il contribuente ricorreva per cassazione denunciando violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e del d.m. n. 321/1999, assumendo che il giudice avesse illegittimamente integrato ex post la motivazione della cartella con documenti prodotti dall’amministrazione.
Questioni giuridiche
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Se la cartella di pagamento debba recare – a pena di nullità – l’allegazione dell’atto presupposto o se basti l’indicazione specifica del titolo (numero, data, autorità) idonea a consentire la difesa.
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Se la motivazione possa ritenersi adeguata quando emerga dall’atto considerato nella sua interezza, pur se le indicazioni sono distribuite su più pagine.
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Se la cartella possa legittimamente richiamare la sentenza che ha respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, quale titolo per l’iscrizione a ruolo delle sanzioni ex l. n. 689/1981.
Ragioni della decisione
a) Modello legale e “lettura integrale” della cartella
La Corte valorizza il modello tipizzato dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dal d.m. n. 321/1999: la cartella è atto a struttura vincolata; la motivazione è sufficiente se, nel complesso del documento, consente di identificare causa e titolo della pretesa. L’assunto difensivo del ricorrente – fondato sulla sola pagina da lui riprodotta – è infondato: in altra sezione della cartella sono presenti gli estremi completi della sentenza di rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, “favorevole all’ITL”, con indicazione di numero, data e ufficio giudicante. Non vi è, pertanto, integrazione postuma: il giudice di merito ha solo preso atto di un contenuto già insito nell’atto impugnato.
b) Titolo della pretesa: sentenza vs. ordinanza-ingiunzione
Poiché l’ordinanza-ingiunzione era stata impugnata e quindi confermata con sentenza passata al vaglio giurisdizionale, è questa a rappresentare il titolo idoneo a fondare l’iscrizione a ruolo per le sanzioni e relativi accessori. La menzione della sentenza in cartella è, dunque, coerente con la sequenza procedimentale e soddisfa l’onere informativo.
c) Altre doglianze
Sono infondate anche le censure sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento (presente in cartella) e sull’asserita mancata specificazione dei criteri di calcolo degli accessori, che risultano dal corpo dell’atto e dal rinvio al titolo.
d) Esito
Il ricorso è rigettato; spese liquidate in favore dell’amministrazione; dichiarato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Principio di diritto (formulazione)
«La cartella di pagamento, conforme al modello ministeriale, è adeguatamente motivata quando, considerata unitariamente, indichi con precisione il titolo della pretesa (anche mediante richiamo alla sentenza che abbia definito il contenzioso sull’ordinanza-ingiunzione), rendendo chiari causa e presupposti del credito; non è richiesta l’allegazione integrale dell’atto presupposto, né sussiste integrazione postuma se dette indicazioni sono già presenti nel documento.»
Osservazioni
La decisione rafforza tre coordinate operative:
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Unitarietà della lettura: la validità della motivazione va verificata sull’intero contenuto della cartella, non su singoli stralci.
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Motivazione per relationem: è sufficiente l’indicazione specifica del titolo (numero, data, autorità, esito), idonea a consentire un immediato reperimento e l’esercizio del diritto di difesa; l’allegazione integrale non è condizione di validità.
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Stabilità del credito sanzionatorio: quando l’ordinanza-ingiunzione è stata respingente in sede giurisdizionale, il titolo per l’iscrizione a ruolo è la sentenza; irrilevante che l’autore dell’illecito non rivesta più la qualità di legale rappresentante della società al momento della decisione.
Dati redazionali
Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22935; Presidente Leone; Relatore Caso; ricorso proposto da Araniti contro Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza (Agenzia delle Entrate-Riscossione intimata); rigetto; spese liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori; contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

