Donazione dei Buoni del Tesoro (BTP): disciplina civilistica, modalità operative e profili fiscali
1. Premessa
La diffusione dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) come strumento di investimento familiare di medio-lungo termine ha sollevato un crescente interesse in merito alla trasferibilità di tali titoli tra privati e, in particolare, alla possibilità di donarli a favore di parenti o terzi.
Il quesito giuridico di fondo è se sia lecita e valida la donazione avente ad oggetto titoli di debito pubblico, cioè strumenti finanziari emessi dallo Stato, e quali siano le forme e le autorizzazioni necessarie affinché il trasferimento produca effetti giuridici e fiscali regolari.
L’analisi richiede di coniugare la normativa civilistica in tema di donazioni (artt. 769 ss. c.c.), con le regole sui valori mobiliari e sui titoli di Stato (D.Lgs. n. 239/1996; D.Lgs. n. 213/1998; D.M. 216/2009), nonché con gli adempimenti fiscali previsti dal D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle successioni e donazioni).
2. Cosa sono i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP)
I BTP sono titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), per finanziare il fabbisogno dello Stato.
Sono strumenti a reddito fisso e scadenza pluriennale (da 3 a 30 anni), che attribuiscono al possessore:
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il diritto al rimborso del capitale nominale alla scadenza;
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il diritto a percepire cedole periodiche (normalmente semestrali) a titolo di interessi.
I BTP, come tutti i titoli di Stato, sono valori mobiliari dematerializzati: non esistono più in forma cartacea, ma sono registrati elettronicamente nei conti titoli detenuti presso banche, Poste Italiane o intermediari finanziari autorizzati (c.d. sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.).
3. Come si acquistano i BTP
L’acquisto può avvenire in due modalità:
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Sul mercato primario, partecipando alle aste pubbliche del Tesoro (gestite da Banca d’Italia), tramite la propria banca o intermediario abilitato;
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Sul mercato secondario, acquistando titoli già in circolazione attraverso la propria banca o piattaforme di trading, come qualsiasi titolo quotato.
Una volta acquistati, i BTP vengono registrati nel dossier titoli dell’investitore, il quale ne diviene titolare con piena disponibilità.
4. È possibile donare i BTP?
a) Principio generale
Sì, i BTP possono essere donati, in quanto rappresentano beni mobili di natura patrimoniale, liberamente trasferibili, salvo le limitazioni di forma previste per la donazione.
La donazione è definita dall’art. 769 c.c. come “l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Pertanto, la donazione di BTP:
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è perfettamente lecita;
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è soggetta alla forma solenne dell’atto pubblico, salvo che non si tratti di donazione di modico valore;
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richiede l’accettazione del donatario e la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.).
5. Forma dell’atto di donazione
L’atto pubblico notarile è obbligatorio per la validità della donazione di strumenti finanziari, salvo si tratti di donazioni di modico valore (art. 783 c.c.) compatibili con la condizione economica del donante.
Ne consegue che:
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per importi rilevanti (es. BTP per migliaia di euro) occorre stipulare atto notarile di donazione;
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l’atto deve contenere:
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l’indicazione analitica dei titoli (ISIN, valore nominale, banca depositaria);
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la dichiarazione di volontà di trasferimento a titolo gratuito;
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l’accettazione del beneficiario;
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la sottoscrizione davanti al notaio e due testimoni;
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eventuale richiamo alla normativa fiscale.
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6. Modalità operative di trasferimento
Dopo la stipula dell’atto di donazione, è necessario eseguire materialmente il trasferimento dei BTP dal conto del donante a quello del donatario.
Trattandosi di strumenti dematerializzati, il trasferimento avviene per scritturazione contabile a cura della banca o intermediario depositario.
Le fasi operative sono:
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Il notaio trasmette copia dell’atto alla banca depositaria del donante;
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La banca, su istruzioni del cliente, dispone il trasferimento dei titoli verso il conto del beneficiario, allegando copia dell’atto notarile;
-
Il nuovo intestatario diventa titolare effettivo dei BTP, con piena legittimazione alla riscossione delle cedole e al rimborso.
In assenza di atto notarile (donazione non formale), il mero bonifico o il trasferimento tra dossier titoli non integra una donazione valida, ma solo un trasferimento materiale privo di causa liberale formalmente valida, esposto a impugnazioni (art. 782 c.c.).
7. Donazioni di modico valore
L’art. 783 c.c. consente la validità della donazione senza atto notarile se:
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l’oggetto è di modico valore;
-
il donante consegna immediatamente il bene;
-
e vi è un effettivo spirito di liberalità.
Nel caso dei BTP, la “modicità” è valutata in relazione al patrimonio complessivo del donante: un BTP da 5.000 euro può essere modico per un soggetto benestante, ma non per chi abbia redditi modesti.
Pertanto, in presenza di titoli di valore significativo, l’atto notarile resta imprescindibile.
8. Profili fiscali della donazione di BTP
La donazione di BTP è soggetta all’imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990, artt. 2 e ss.), con le aliquote e franchigie previste in base al grado di parentela:
| Rapporto | Aliquota | Franchigia esente |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | 4% | € 1.000.000 |
| Fratelli e sorelle | 6% | € 100.000 |
| Altri parenti fino al 4° grado | 6% | Nessuna |
| Altri soggetti | 8% | Nessuna |
L’imposta si calcola sul valore nominale dei BTP donati alla data dell’atto.
Non sono dovute imposte di registro o ipotecarie, trattandosi di beni mobili. Tuttavia, l’intermediario finanziario può applicare commissioni di trasferimento e deve segnalare l’operazione ai fini antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
9. Donazione indiretta di BTP
Oltre alla donazione diretta mediante atto notarile, può realizzarsi una donazione indiretta, ad esempio quando:
-
il genitore acquista BTP a nome del figlio utilizzando proprie somme;
-
o intesta il titolo direttamente al beneficiario, pur sostenendo il costo.
In tali ipotesi:
-
non è necessario l’atto pubblico, in quanto il trasferimento avviene per altra via (acquisto a favore del beneficiario);
-
resta però dovuta l’imposta di donazione se l’intento liberale è provato (art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990).
La Corte di Cassazione, con sentenze n. 18725/2017 e n. 13133/2018, ha ribadito che la donazione indiretta è fiscalmente equiparata a quella diretta, anche se priva di atto pubblico, purché risulti la causa liberale.
10. Responsabilità e revocabilità
Come tutte le donazioni:
-
il donante deve avere capacità di disporre (art. 774 c.c.);
-
la donazione può essere revocata solo per ingratitudine o sopravvenienza di figli (artt. 801 ss. c.c.);
-
l’atto può essere annullato se viziato da errore, violenza o dolo, o se privo di forma.
L’atto notarile consente di prevenire contestazioni e di garantire tracciabilità e conformità fiscale.
11. BTP intestati a cointestatari e successione
Se i BTP sono cointestati, la donazione può riguardare solo la quota di spettanza del donante.
Alla morte del titolare, i BTP rientrano nell’asse ereditario e vengono trasferiti agli eredi in base alla dichiarazione di successione, salvo disposizioni testamentarie.
12. Riepilogo operativo
| Fase | Adempimento | Soggetto coinvolto |
|---|---|---|
| Dichiarazione di volontà | Atto pubblico di donazione | Notaio, donante, donatario, due testimoni |
| Trasferimento dei titoli | Giroconto titoli con documento notarile | Banca/intermediario |
| Registrazione e imposta | Dichiarazione al Fisco, applicazione aliquote | Notaio e Agenzia Entrate |
| Accettazione | Espressa nell’atto | Donatario |
| Efficacia | Conclusione del trasferimento | Data di esecuzione bancaria |
13. Conclusioni
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I Buoni del Tesoro (BTP) sono beni mobili liberamente trasferibili e donabili;
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La donazione di BTP è valida se rispettata la forma dell’atto pubblico con accettazione del beneficiario;
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Il trasferimento tra conti titoli deve avvenire su istruzioni notarili e non è sufficiente, da solo, a perfezionare la donazione;
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La modicità del valore può consentire la donazione manuale, ma la valutazione deve essere prudente;
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L’operazione è soggetta a imposta sulle donazioni, con le franchigie previste per parentela;
-
In caso di donazione indiretta (es. acquisto a nome del figlio), si applicano le medesime regole fiscali.
14. Riferimenti normativi
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Codice civile: artt. 769–783, 774–786, 801–809;
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D.Lgs. 213/1998 (dematerializzazione titoli);
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D.Lgs. 239/1996 (regime fiscale dei titoli di Stato);
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D.Lgs. 346/1990 (T.U. Successioni e Donazioni);
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D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio);
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D.M. 216/2009 (regolamento MEF sui titoli di Stato).
Sintesi finale
In diritto civile e finanziario, la donazione di Buoni del Tesoro è pienamente legittima ma richiede forma solenne e tracciabilità.
È dunque legale e valida la donazione avente ad oggetto il trasferimento di titoli di debito pubblico da un conto titoli a un altro, purché preceduta da atto notarile di donazione e seguita dal trasferimento materiale presso l’intermediario.
Solo così la liberalità produce effetti giuridici vincolanti, opponibili ai terzi e fiscalmente conformi alle disposizioni di legge.
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