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Il tradimento virtuale, nella forma del sexting

Il tradimento virtuale, nella forma del sexting (scambio di messaggi, immagini o video a contenuto erotico o sessuale con soggetti diversi dal coniuge), rappresenta una delle questioni più delicate nell’attuale evoluzione giurisprudenziale del diritto di famiglia, in particolare con riferimento all’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà coniugale ex art. 143 c.c.

La recente sentenza n. 1402 dell’8 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari ha confermato che anche tale condotta, pur priva di rapporti fisici, può integrare una violazione grave e idonea a fondare l’addebito della separazione, specie quando risulti dimostrata la lesione della fiducia e della dignità dell’altro coniuge.

La decisione riafferma la centralità dei doveri coniugali nel contesto digitale, estendendo la nozione di “infedeltà” oltre i limiti della fisicità e includendo le forme di comunicazione erotico‑affettiva via smartphone o social network.


1. Il dovere di fedeltà ai tempi dello smartphone

L’art. 143, comma 2, c.c. stabilisce che “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Il concetto di fedeltà coniugale, nella sua dimensione giuridica, non si esaurisce nella sola esclusività sessuale, ma comprende l’obbligo di lealtà affettiva e rispetto della dignità dell’altro coniuge, nonché la tutela del vincolo fiduciario che costituisce il fondamento dell’unione matrimoniale.

La Corte d’appello di Bari ha chiarito che:

“Il dovere di fedeltà non è vincolato alla materialità del rapporto, ma implica la lealtà comportamentale e la coerenza etica con i valori del matrimonio. Il sexting, se idoneo a tradire la fiducia coniugale, costituisce violazione rilevante ai fini dell’addebito.”

Il sexting – in quanto comportamento che manifesta coinvolgimento erotico e relazionale con terzi, mantenuto attraverso canali digitali e segreto rispetto al coniuge – può quindi costituire infedeltà morale e relazionale, con effetti giuridici analoghi a quelli dell’adulterio tradizionale.

In questo senso, la giurisprudenza più recente interpreta la fedeltà coniugale come impegno di esclusività non solo fisica ma anche emotiva, la cui violazione produce un vulnus irreparabile al rapporto di coppia, rendendo intollerabile la convivenza.


2. Il perdono non è per sempre

Un punto di rilievo affrontato nella sentenza di Bari riguarda l’efficacia del perdono coniugale e i suoi limiti temporali.
Nel caso esaminato, il coniuge tradito aveva inizialmente perdonato l’altro dopo aver scoperto uno scambio di messaggi a contenuto sessuale con una terza persona, accettando di proseguire la convivenza. Tuttavia, in seguito, il comportamento infedele era proseguito sotto forma di nuove comunicazioni virtuali.

La Corte ha ritenuto che:

  • il perdono espresso o tacito ha efficacia limitata e condizionata: estingue gli effetti della colpa pregressa solo se la condotta infedele non si ripete;

  • qualora l’infedeltà – anche virtuale – si rinnovi dopo il perdono, l’effetto sanante viene meno e la condotta può nuovamente rilevare ai fini dell’addebito;

  • il perdono non può essere invocato come immunità permanente, poiché la reiterazione dell’illecito riattiva l’efficacia lesiva e la violazione del vincolo di fiducia.

La ratio di tale orientamento si fonda sul principio secondo cui il matrimonio è comunione affettiva e fiduciaria, la quale può essere ripristinata ma anche definitivamente compromessa dal ripetersi del comportamento contrario ai doveri matrimoniali.

Il perdono coniugale, per avere valore giuridico, deve essere espresso o desumibile da comportamenti inequivoci di volontà di riconciliazione, ma non copre fatti successivi che riproducano la stessa offesa alla relazione.


3. L’importanza della comparazione delle condotte

Nella determinazione dell’addebito, il giudice deve sempre procedere a una comparazione delle condotte di entrambi i coniugi, secondo il principio di causalità di cui all’art. 151, comma 2, c.c., che dispone:

“La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi qualora la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia stata causa determinante della intollerabilità della convivenza.”

Ciò implica che l’infedeltà – reale o virtuale – assume rilievo giuridico solo se:

  1. È accertata in modo oggettivo e inequivoco (ad esempio tramite conversazioni, immagini, testimonianze, perizie informatiche);

  2. Ha avuto efficacia causale diretta nella rottura del rapporto, e non sia mera conseguenza di una crisi preesistente;

  3. Non trova giustificazione nel comportamento dell’altro coniuge, che potrebbe aver dato causa o concorso al deterioramento del legame.

La Corte d’appello di Bari, in applicazione di tali principi, ha sottolineato che:

  • il sexting costituisce condotta di infedeltà morale, e può essere causa autonoma di intollerabilità della convivenza, anche in assenza di rapporti sessuali concreti;

  • tuttavia, ai fini dell’addebito, il giudice deve verificare se esisteva già una crisi matrimoniale e se l’episodio di sexting ne sia stato effetto o causa;

  • la reciprocità delle offese o comportamenti simili dell’altro coniuge possono attenuare o escludere l’addebito, in base alla proporzionalità e al principio di equità.

Ne consegue che non ogni scambio virtuale di messaggi erotici comporta automaticamente l’addebito, ma solo quello che risulta idoneo a minare la fiducia e la dignità dell’altro coniuge, determinando un pregiudizio concreto e verificabile alla convivenza.


4. Considerazioni conclusive e approfondimenti

La sentenza della Corte d’appello di Bari si inserisce in una linea evolutiva della giurisprudenza italiana che amplia la tutela della fedeltà coniugale in senso relazionale e digitale, riconoscendo che anche il comportamento virtuale può incidere sul vincolo affettivo e sulla dignità personale del partner.

L’addebito della separazione per sexting si fonda dunque su tre presupposti essenziali:

  1. Violazione del dovere di fedeltà in senso morale e affettivo, indipendentemente dall’atto fisico;

  2. Causalità diretta tra il comportamento e la rottura della convivenza;

  3. Assenza di crisi matrimoniale preesistente che renda il fatto irrilevante sul piano eziologico.

Il giudice valuta la condotta alla luce del principio di proporzionalità e di equità familiare, considerando anche il contesto culturale e tecnologico contemporaneo, in cui la comunicazione digitale può rappresentare una forma autonoma di coinvolgimento personale, dotata di reale intensità emotiva.

La decisione riafferma, inoltre, che il perdono non ha efficacia permanente, ma solo condizionata al mantenimento di una condotta fedele successiva. Il venir meno di tale impegno riapre la responsabilità morale e giuridica del coniuge infedele.

Infine, la giurisprudenza ribadisce che il matrimonio resta fondato su un rapporto fiduciario e di rispetto reciproco, il cui tradimento – anche attraverso mezzi virtuali – è idoneo a produrre effetti giuridici concreti: dalla perdita del diritto all’assegno di mantenimento, all’addebito della separazione, fino al risarcimento dei danni morali in caso di lesione della reputazione o dell’onore del coniuge tradito.


In conclusione, il sexting rappresenta oggi una nuova forma di infedeltà giuridicamente rilevante, che richiede al giudice di bilanciare la libertà individuale di espressione e comunicazione con la persistenza del vincolo etico‑giuridico matrimoniale.
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza del 2025, segna un ulteriore passo verso una interpretazione “evolutiva” dei doveri coniugali, adeguata ai tempi digitali ma sempre ancorata ai principi di lealtà, fiducia e rispetto che fondano il matrimonio.


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