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Antitrust sanziona Apple per abuso di posizione dominante: multa da oltre 98 milioni di euro sull’App Tracking Transparency

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato una grave violazione delle regole sulla concorrenza da parte di Apple, irrogando una sanzione pari a 98.635.416,67 euro nei confronti di Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. per abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Il provvedimento conclude una istruttoria particolarmente complessa e articolata, avviata nel maggio 2023 e condotta in stretto coordinamento con la Commissione europea, altre Autorità nazionali della concorrenza e il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Al centro dell’accertamento vi è la App Tracking Transparency policy (ATT), introdotta da Apple a partire da aprile 2021 nell’ecosistema iOS e applicata agli sviluppatori terzi di applicazioni distribuite tramite l’App Store.

Secondo l’Autorità, Apple detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti iOS, in virtù del controllo esclusivo dell’App Store, unico canale di accesso alle applicazioni su dispositivi Apple. Proprio facendo leva su tale posizione, la società ha imposto unilateralmente agli sviluppatori terzi condizioni non oggettive, non trasparenti e non proporzionate in materia di raccolta del consenso degli utenti ai fini pubblicitari.

In particolare, l’AGCM ha ritenuto restrittiva sotto il profilo concorrenziale l’implementazione dell’ATT policy, che obbliga gli sviluppatori terzi a mostrare agli utenti una specifica schermata di richiesta del consenso – il cosiddetto ATT prompt – per il tracciamento dei dati a fini pubblicitari. Tale meccanismo, tuttavia, non risulta idoneo, da solo, a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, costringendo gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso attraverso ulteriori strumenti di raccolta, con un aggravio significativo e ingiustificato.

L’Autorità ha chiarito che la decisione non mette in discussione il valore della tutela della privacy, né il diritto di Apple di adottare misure volte a rafforzarla. Ciò che viene censurato è la mancanza di proporzionalità delle regole ATT rispetto all’obiettivo dichiarato, considerato che lo stesso livello di protezione dei dati degli utenti avrebbe potuto essere garantito consentendo agli sviluppatori di ottenere il consenso in un’unica soluzione, senza imporre un sistema duplicato e penalizzante.

L’istruttoria ha inoltre evidenziato come la struttura dell’ATT policy abbia prodotto un pregiudizio concreto alle attività economiche degli sviluppatori, degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria. La riduzione dei tassi di consenso alla profilazione, conseguenza diretta della duplicazione delle richieste, ha inciso negativamente sulla capacità di monetizzazione delle app basate sulla pubblicità, colpendo in modo particolarmente severo gli operatori di minori dimensioni. Parallelamente, l’Autorità ha rilevato che Apple non è soggetta alle medesime condizioni restrittive per i propri servizi pubblicitari, traendone un vantaggio competitivo ed economico.

Alla luce di tali elementi, l’AGCM ha qualificato la condotta come abuso di sfruttamento di una posizione dominante, accertando che essa ha avuto luogo a partire da aprile 2021 ed è tuttora idonea a produrre effetti distorsivi sul mercato. La sanzione irrogata tiene conto della gravità, della durata della violazione e dell’impatto sul commercio intracomunitario, nonché dei benefici economici conseguiti dal gruppo Apple.

Il provvedimento si inserisce in un contesto europeo di crescente attenzione verso le grandi piattaforme digitali e rappresenta un precedente di rilievo nel delicato equilibrio tra tutela della privacy, concorrenza e libertà di iniziativa economica nell’economia digitale. L’AGCM ribadisce così che la protezione dei dati personali non può essere utilizzata come strumento per introdurre, sotto altra veste, restrizioni ingiustificate della concorrenza, soprattutto quando adottate da imprese che operano in condizioni di dominanza strutturale.


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