Cessione in Blocco e Carenza di Legittimazione Attiva: Il Tribunale di Palmi revoca il Decreto Ingiuntivo per difetto di prova della titolarità
L’avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB ha valore notiziale ma non probatorio: il cessionario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito specifico mediante il contratto di cessione.
Con la sentenza del 31 dicembre 2025, il Tribunale di Palmi (Giudice Dott.ssa Viviana Alessandra Piccione) ha offerto un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale che impone un rigoroso onere probatorio in capo alle società veicolo (SPV) nelle operazioni di cartolarizzazione. La pronuncia, che ha visto l’accoglimento dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa da un consumatore, ribadisce che la mera pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è idonea, di per sé, a provare la legittimazione attiva sostanziale del cessionario se non supportata dal contratto di cessione e dalla prova dell’inclusione del credito specifico.
Il Fatto Processuale
La vicenda trae origine da un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. promossa da un debitore (persona fisica) avverso un decreto ingiuntivo emesso nel 2021 e dichiarato esecutivo. L’opponente, dopo aver subito un pignoramento presso terzi, ha incardinato il giudizio di merito eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della società opposta, cessionaria del credito originato da una società finanziaria.
La società cessionaria, costituitasi in giudizio, ha tentato di fondare la propria legittimazione producendo l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, una diffida inviata al debitore e uno stralcio dell’elenco dei crediti ceduti, sostenendo la regolarità del trasferimento ai sensi dell’art. 58 TUB.
La legittimazione attiva come elemento costitutivo della domanda
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione formulata dall’opponente nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha preliminarmente chiarito la natura giuridica della contestazione sulla titolarità del credito. Richiamando il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite (Sent. n. 2951/2016), il Giudice ha ribadito che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio attiene al merito della controversia ed è un elemento costitutivo della domanda. Ne consegue che la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del processo ed è rilevabile d’ufficio, non essendo soggetta alle preclusioni tipiche delle eccezioni in senso stretto.
Il principio dell’onere della prova nel giudizio di opposizione
Il cuore della decisione risiede nella ripartizione dell’onere probatorio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale. Pertanto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta a lui fornire la prova piena dei fatti costitutivi del diritto vantato, ivi inclusa la titolarità del credito azionato.
Il Tribunale di Palmi ha specificato che tale onere deve essere valutato con “maggior rigore” quando la legittimazione del creditore derivi da atti traslativi (come la cessione) perfezionatisi prima dell’instaurazione del giudizio. Il cessionario deve dunque provare non solo l’esistenza del debito originario, ma anche la regolarità della catena traslativa e l’effettiva inclusione dello specifico credito nell’operazione di cartolarizzazione.
L’insufficienza probatoria della Gazzetta Ufficiale
Il punto dirimente della sentenza riguarda il valore probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB. Il Tribunale, allineandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 28790/2024), ha statuito che l’avviso in G.U.:
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Ha una funzione essenzialmente notiziale, necessaria per rendere la cessione efficace nei confronti dei terzi e per esonerare il cessionario dalla notifica individuale ex art. 1264 c.c..
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Non prova l’esistenza e il contenuto del contratto di cessione, salvo che l’avviso stesso indichi criteri talmente specifici da consentire l’individuazione del credito senza margini di incertezza.
Nel caso di specie, l’avviso pubblicato faceva riferimento a “criteri oggettivi ma comunque generici”, inidonei a stabilire con certezza che la posizione debitoria dell’opponente fosse stata trasferita alla società agente. Parimenti, l’elenco dei debitori prodotto unilateralmente dalla cessionaria è stato ritenuto privo di efficacia probatoria in assenza del contratto di cessione sottostante.
Conclusioni
In accoglimento dell’eccezione preliminare, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società cessionaria al pagamento delle spese di lite. La sentenza conferma che, nel contenzioso bancario relativo agli NPL (Non-Performing Loans), la “prova regina” della legittimazione attiva rimane il contratto di cessione. La prassi di affidarsi esclusivamente agli adempimenti pubblicitari o a documenti privi di certezza (come elenchi non contrattualizzati) espone i cessionari al rischio concreto di soccombenza per difetto di titolarità, indipendentemente dalla sussistenza del debito nel merito.

