Tassabilità delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati
📌 Nota a sentenza – Cass. Civ., Sez. V, Ord. 17 luglio 2025, n. 19998
1. Premessa e inquadramento
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il delicato tema della tassabilità delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, a titolo di “rimborso spese di accesso” per prestazioni rese in Comuni diversi da quello di residenza. In particolare, si trattava dell’indennità prevista dall’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), attuato con l’art. 35 del d.P.R. 271/2000.
La questione giuridica principale concerneva la qualificazione fiscale di tale emolumento: se assimilabile a un rimborso esente o se imponibile ai fini Irpef.
2. I fatti
Una contribuente, medico ambulatoriale convenzionato, aveva presentato istanza di rimborso Irpef per l’importo di € 4.096,92, sostenendo che l’indennità per spese di accesso non dovesse essere assoggettata a imposizione, trattandosi di un rimborso spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.
3. Le doglianze dell’Agenzia delle Entrate
L’unico motivo di ricorso denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 1, 2 e 5, 6, comma 2, e 13, comma 1, TUIR, nonché l’errata interpretazione dell’art. 48 ACN per i medici specialisti ambulatoriali.
L’Amministrazione sosteneva che la somma in questione fosse imponibile, poiché non rientrante nelle ipotesi di esclusione previste dal TUIR.
4. La decisione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza d’appello, decidendo la causa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
4.1. Qualificazione delle somme
La Corte chiarisce che:
“Il rimborso previsto dall’art. 35 del d.P.R. 271/2000 costituisce un’indennità forfettaria chilometrica, e non un rimborso analitico per spese effettivamente sostenute; per tale ragione, rientra nell’alveo delle somme imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR.”
Pertanto, non è assimilabile:
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né alle indennità di trasferta (art. 51, comma 5, TUIR), poiché non si tratta di spostamenti temporanei su incarico del datore di lavoro;
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né alle prestazioni di trasporto collettivo esenti (art. 51, comma 2, lett. d, TUIR), trattandosi di spostamenti individuali.
4.2. Continuità giurisprudenziale
La decisione conferma quanto già statuito da:
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Cass. nn. 2124, 2126 e 2184 del 22 gennaio 2024
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Cass. n. 16238 del 17 giugno 2025
Le Sezioni tributarie hanno affermato il principio secondo cui l’indennità chilometrica forfettaria corrisposta ai medici convenzionati non ha natura risarcitoria o rimborsuale, e pertanto è integralmente imponibile.
5. Commento giurisprudenziale
5.1. Principio di onnicomprensività del reddito da lavoro
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di indennità, rimborsi o benefici accessori.
La giurisprudenza ha ribadito che le eccezioni a tale principio (comma 2) devono essere interpretate in senso restrittivo (v. Cass. n. 9312/2021; Cass. n. 2760/2019).
5.2. Differenza tra rimborso analitico e indennità forfettaria
Il rimborso per “spese di accesso” è commisurato forfettariamente ai chilometri percorsi, e non richiede documentazione analitica. Questa sua struttura lo qualifica come emolumento soggetto a Irpef, secondo un orientamento consolidato in tema di benefit, indennità e compensi accessori.
6. Conclusioni
La sentenza si inserisce in una linea interpretativa rigorosa che mira a limitare le ipotesi di esclusione dal reddito imponibile per il personale sanitario convenzionato. In particolare, la Corte evidenzia che:
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l’indennità chilometrica è una componente accessoria del compenso, fiscalmente rilevante;
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l’applicazione dell’art. 51 TUIR non può essere elusa invocando la natura convenzionale dell’emolumento.
La pronuncia costituisce un precedente importante per i numerosi contenziosi analoghi, e impone particolare attenzione nella gestione fiscale dei compensi accessori erogati in ambito sanitario convenzionato.
📚 Riferimenti giurisprudenziali
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Cass. civ., Sez. V, 17 luglio 2025, n. 19998
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Cass. civ., Sez. V, 17 giugno 2025, n. 16238
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Cass. civ., Sez. V, 22 gennaio 2024, nn. 2124, 2126, 2184
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Cass. civ., Sez. V, 7 aprile 2021, n. 9312
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Cass. civ., Sez. V, 31 gennaio 2019, n. 2760

