Giurisprudenza consumatori

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. VIII, 15 ottobre 2025 (dep. 29 ottobre 2025), n. 6587

Massima

Nel processo tributario, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina transitoria che estendeva ai giudizi pendenti le nuove preclusioni probatorie introdotte dal d.lgs. n. 220/2023, la produzione documentale in appello resta ammissibile nei giudizi il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente all’entrata in vigore della riforma, con conseguente possibilità per l’agente della riscossione di depositare in secondo grado gli atti idonei a dimostrare la ritualità delle notifiche. In materia di imposta di registro, l’avviso di liquidazione deve essere notificato nel termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986; quanto alla prescrizione del credito erariale, trova applicazione il termine decennale, il cui decorso va computato tenendo conto delle sospensioni legali intervenute nel periodo emergenziale. È valida la notifica della cartella di pagamento via PEC eseguita ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 all’indirizzo del destinatario risultante da INI-PEC, e la circostanza che l’indirizzo PEC del mittente non risulti inserito nei pubblici registri non determina nullità in assenza di specifica allegazione e prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, essendo sufficiente la chiara riconducibilità dell’atto all’ente notificante e il raggiungimento dello scopo.


1. Oggetto del giudizio e “snodi” decisori: cartella per imposta di registro, presupposti impositivi e notifica telematica

La pronuncia in commento concerne una cartella di pagamento emessa per imposta di registro riferita alle annualità 2013 e 2014, notificata al contribuente a mezzo PEC nel marzo 2022. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo, in sintesi, tardiva la notifica della cartella perché intervenuta a distanza di circa otto anni dalla “richiesta”, senza prova di atti interruttivi, reputando quindi assorbiti gli ulteriori motivi (mancata notifica degli avvisi presupposti, decadenza e prescrizione, vizi propri della cartella e della notifica via PEC). L’agente della riscossione propone appello deducendo, previo deposito documentale, la regolarità dell’iter notificatorio degli avvisi di liquidazione e sostenendo che non fosse maturata né la decadenza né la prescrizione, almeno per due delle partite iscritte a ruolo. Il contribuente resiste e propone appello incidentale limitato alla statuizione sulle spese del primo grado.

Il Collegio riunisce i procedimenti, poi concentra l’analisi su tre profili strettamente connessi: l’ammissibilità della produzione documentale in appello alla luce del regime intertemporale; la correttezza delle modalità di notifica degli avvisi di liquidazione; la validità della notifica della cartella via PEC, soprattutto con riguardo alla doglianza relativa all’indirizzo PEC del mittente non presente nei pubblici registri. La decisione, inoltre, è attraversata dal tema della sospensione emergenziale, valorizzata in relazione al computo del termine prescrizionale.

2. Il regime intertemporale delle prove in appello dopo la riforma: l’effetto “restitutivo” della pronuncia costituzionale

Il primo passaggio che connota la sentenza è l’applicazione della pronuncia del giudice delle leggi che ha dichiarato illegittima la norma transitoria con cui il legislatore del 2023 aveva inteso rendere immediatamente operanti, anche per gli appelli già pendenti, le nuove regole preclusive sulla prova nel secondo grado. Il Collegio ricostruisce il principio in termini netti: la successione delle norme processuali non può incidere retroattivamente in modo da pregiudicare le posizioni processuali già maturate nei giudizi instaurati sotto la disciplina previgente.

La conseguenza applicativa è decisiva nella controversia: la documentazione depositata dall’Ufficio in appello è ammissibile, perché il discrimine non è la pendenza dell’appello al momento dell’entrata in vigore della riforma, bensì la data di instaurazione del primo grado. In tal modo la Corte rimuove l’ostacolo principale che spesso, nel contenzioso della riscossione, impedisce al giudice di secondo grado di riesaminare in modo pieno la prova della notifica degli atti presupposti e di correggere eventuali esiti “troncanti” fondati su lacune documentali del primo grado.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia valorizza la funzione garantistica dell’intervento costituzionale: la disciplina probatoria in appello non può trasformarsi in un meccanismo retroattivo di decadenze processuali, soprattutto quando il processo è già stato strutturato, nella fase introduttiva, secondo regole differenti.

3. Notifica degli avvisi di liquidazione e qualificazione dell’irreperibilità: art. 140 c.p.c. e art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

Nel merito, la Corte ritiene regolare l’iter notificatorio di due avvisi di liquidazione, eseguiti dal messo comunale mediante deposito presso la casa comunale e affissione di avviso, a seguito di ricerche anagrafiche dalle quali risultava l’assenza, nel Comune, di abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Il Collegio incardina l’analisi sulla distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra irreperibilità temporanea e irreperibilità assoluta. La prima consente il ricorso alle modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando il destinatario abbia una residenza o un indirizzo noti ma risulti momentaneamente non reperibile; la seconda, invece, ricorre quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, previo accertamento che non si tratti di mero mutamento di indirizzo nell’ambito del medesimo Comune.

La sentenza, pur riportando la formula descrittiva della notificazione in termini di “art. 140 c.p.c.”, chiarisce il principio sostanziale: prima di applicare la forma più incisiva della notifica per irreperibilità assoluta è necessario che il notificatore svolga e attesti nella relata ricerche adeguate volte a verificare l’assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale. Nel caso concreto, tale onere è ritenuto assolto, perché le ricerche sono espressamente menzionate e l’assenza di recapiti nel Comune è attestata.

La motivazione mostra un’attenzione non puramente formalistica ma “di sostanza”: l’adempimento richiesto non è la ripetizione rituale di formule, bensì la tracciabilità delle ricerche compiute, che consente al giudice di verificare se la procedura scelta fosse effettivamente giustificata dalla situazione del destinatario.

4. Decadenza in imposta di registro: avviso entro cinque anni e stabilità del titolo impositivo

Accertata la regolarità delle notifiche, la Corte affronta l’eccezione di decadenza. Il Collegio afferma che gli avvisi di liquidazione per le annualità 2013 e 2014 sono stati notificati nel febbraio 2016, dunque entro il termine quinquennale di cui all’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986. Con tale affermazione, la sentenza ribalta la prospettiva del primo giudice, che aveva ritenuto dirimente la tardività della cartella rispetto a una generica “richiesta” risalente nel tempo.

Qui il profilo tecnico è rilevante: nella struttura dell’imposta di registro, il cuore della decadenza riguarda l’esercizio del potere impositivo tramite avviso di liquidazione (atto presupposto), non l’atto di riscossione che segue. Se l’avviso è tempestivo e ritualmente notificato, la pretesa erariale si consolida sul piano dell’esercizio del potere e la successiva riscossione si colloca su un piano diverso, governato dai termini prescrizionali e dalle regole proprie della fase esecutiva.

5. Prescrizione decennale e sospensione emergenziale: il tempo “utile” come tempo normativamente depurato

Quanto alla prescrizione, la Corte richiama il termine decennale del credito erariale e afferma che, nel periodo intercorrente tra la notifica degli avvisi (febbraio 2016) e la notifica della cartella (marzo 2022), opera la disciplina emergenziale di sospensione dei termini. L’argomento si innesta su un dato ormai strutturale nel contenzioso della riscossione: il tempo non scorre “in modo neutro”, perché l’ordinamento può disporre sospensioni legali che incidono sul decorso della prescrizione e sugli atti del procedimento di riscossione.

La sentenza, così, nega la plausibilità di un ragionamento basato sul mero dato cronologico e ribadisce la necessità di un computo “depurato” dalle sospensioni. Sul piano dell’architettura argomentativa, questo passaggio assume una funzione di chiusura: una volta dimostrata la tempestività e regolarità dell’avviso presupposto e neutralizzato l’argomento prescrizionale tramite sospensione, viene meno l’intero fondamento dell’accoglimento pronunciato in primo grado.

6. Notifica della cartella via PEC: disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, INI-PEC e irrilevanza della PEC del mittente in assenza di pregiudizio

La Corte dedica un’ampia parte della motivazione alla notifica della cartella via PEC, delineando un impianto che integra specialità normativa, certezza tecnica del mezzo e principi generali sul raggiungimento dello scopo.

Il Collegio ribadisce che, per gli atti della riscossione, la notifica via PEC è espressamente consentita dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che valorizza l’indirizzo del destinatario risultante da INI-PEC. Ciò che la disciplina impone come requisito tipico e decisivo è, dunque, la corretta individuazione del domicilio digitale del destinatario attraverso il pubblico indice. Su questa base, la Corte afferma che la notifica telematica assicura la conoscibilità effettiva dell’atto, in ragione dell’equipollenza funzionale rispetto alle notificazioni tradizionali, e che le ricevute di avvenuta consegna dimostrano l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del contribuente.

Il punto più delicato riguarda la doglianza sul mittente: l’indirizzo PEC dell’agente della riscossione non sarebbe inserito nei pubblici elenchi. Il Collegio, richiamando l’insegnamento di legittimità, afferma che tale circostanza non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire; per ottenere una declaratoria di invalidità non basta la mera difformità “anagrafica” dell’indirizzo, ma occorre che il contribuente alleghi e dimostri uno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa. La logica sottesa è quella della strumentalità delle forme: la nullità non è pronunciabile quando l’atto ha raggiunto lo scopo, e la doglianza meramente formale è inammissibile se non accompagna l’indicazione di come la regola violata abbia inciso sulla possibilità di difendersi.

La Corte rafforza l’argomento con un ulteriore dato: la normativa speciale non impone all’agente della riscossione di utilizzare esclusivamente indirizzi presenti in registri ulteriori; ciò che rileva è l’indirizzo del destinatario tratto dal pubblico indice. Inoltre, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata non soltanto dagli elementi identificativi dell’atto (intestazione, loghi), ma anche dai dati certificativi immodificabili contenuti nelle buste di trasporto e nelle ricevute emesse dal gestore, nonché dal dominio di provenienza. Il mezzo PEC, dunque, offre una catena tecnica di attestazioni che riduce l’area dell’incertezza sull’origine dell’invio.

7. Esito e regolazione delle spese: accoglimento dell’appello dell’agente e compensazione per alternanza delle decisioni

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte accoglie l’appello dell’agente della riscossione e rigetta quello del contribuente, confermando la compensazione delle spese in ragione dell’alternanza degli esiti nei due gradi e della parzialità dell’impugnazione. La scelta conferma un approccio pragmatico: la controversia è stata condizionata dall’iniziale accoglimento in primo grado e dall’innesto, in appello, di documentazione ritenuta ammissibile proprio in ragione del regime intertemporale “corretto” dall’intervento costituzionale.

8. Considerazioni conclusive: una sentenza “triangolare” tra prova, tempo e domicilio digitale

La sentenza n. 6587/2025 è rilevante perché compone tre dimensioni tipiche del contenzioso contemporaneo in materia di riscossione.

Sul piano processuale, stabilisce che l’intervento del giudice costituzionale ha un effetto concretamente “restitutivo” delle facoltà probatorie in appello, impedendo che nuove preclusioni si applichino retroattivamente ai giudizi nati sotto regole differenti. Sul piano sostanziale, riafferma la centralità dell’avviso di liquidazione quale atto determinante ai fini della decadenza in imposta di registro e, quanto alla prescrizione, richiama un calcolo normativamente orientato che tiene conto delle sospensioni legali. Sul piano delle garanzie digitali, infine, consolida un’impostazione sostanzialistica della notifica via PEC: l’ordinamento richiede certezza sull’indirizzo del destinatario (INI-PEC), mentre non eleva a requisito di validità l’iscrizione dell’indirizzo del mittente nei pubblici registri, se la provenienza è riconoscibile e non è dimostrato un pregiudizio concreto.

Ne risulta una pronuncia coerente con l’esigenza di certezza della riscossione senza compressione indebita delle garanzie difensive: la tutela del contribuente resta piena, ma si misura su vizi effettivi e su pregiudizi reali, non su irregolarità meramente nominali che non incidano sulla conoscibilità dell’atto e sull’esercizio del contraddittorio.


Sentenza_Z18_6587_2025

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