Giurisprudenza consumatori

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, Sez. 9, 29/10/2025, n. 6542

Massima – In materia di riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento che rechi la ripresa per mero omesso o carente versamento di quanto risultante dalla dichiarazione del contribuente è legittima anche in assenza della preventiva comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”), la cui obbligatorietà sussiste solo ove ricorrano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il contribuente che impugni la cartella per vizi di notifica o per invalidità di atti presupposti può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione; l’eventuale mancata evocazione dell’ente non determina contumacia né incide sulla validità del giudizio, restando all’agente la facoltà di chiamare l’ente creditore ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999.

1. La vicenda e l’oggetto del giudizio: cartella “da 36-bis” e censura sull’atto prodromico

La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Sez. 9, sent. n. 6542/2025) si colloca nel contenzioso seriale relativo alle cartelle emesse in esito a controllo automatizzato. Il contribuente impugna una cartella per IRPEF 2018, dichiaratamente scaturita dal mancato pagamento della comunicazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica dell’atto prodromico, la carenza di motivazione, l’illegittima applicazione delle sanzioni e vizi della notifica via PEC. In primo grado il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese; in appello l’impugnazione insiste soprattutto sull’asserita mancata prova della rideterminazione del debito e sulla necessità della comunicazione di irregolarità, oltre a una doglianza ulteriore relativa ai “flussi di carico” dell’affidamento del credito al concessionario.

2. Legittimazione passiva e contumacia dell’ente: il perimetro dell’azione del contribuente tra ente impositore e agente della riscossione

Un primo passaggio della motivazione chiarisce la fisiologia del contraddittorio nelle liti contro cartelle. La Corte respinge la tesi secondo cui la mancata costituzione dell’ente impositore (non evocato) determinerebbe un vizio del giudizio o un effetto assimilabile alla “contumacia” dell’Amministrazione finanziaria. Il ragionamento si fonda sul principio – di matrice giurisprudenziale – secondo cui il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente titolare della pretesa o contro l’agente della riscossione quando le censure attengano alla mancata notifica o all’invalidità dell’atto presupposto; e, specularmente, qualora le contestazioni involgano profili di merito, l’agente evocato che intenda sottrarsi alle conseguenze della lite ha la facoltà di chiamare l’ente creditore ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999. In questa cornice, non vi è un dovere di “auto-costituzione” del soggetto non evocato, né un automatismo processuale che possa trasformare l’assenza in un argomento a favore dell’appellante.

Sul piano sistematico, la pronuncia conferma una regola di effettività: la tutela del contribuente non può essere condizionata dalla scelta (pur alternativa) del convenuto legittimato, né il processo può essere convertito in un meccanismo di preclusioni sostanziali basate su improprie pretese di necessaria partecipazione dell’ente.

3. Motivazione della cartella e “conoscibilità” del debito: quando la pretesa deriva dalla dichiarazione del contribuente

La Corte affronta poi la censura di carenza motivazionale, risolvendola in senso sfavorevole al contribuente con un criterio sostanziale: le ragioni della ripresa sono descritte nella cartella e risultano, comunque, conoscibili perché ancorate alla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. La motivazione, nel caso di controllo automatizzato, tende infatti a coincidere con la ricostruzione cartolare della posizione dichiarativa e con l’evidenza dell’omesso versamento, sicché la doglianza difensiva perde consistenza quando non individua un elemento estraneo o inatteso rispetto ai dati dichiarati.

Questo passaggio è rilevante perché richiama una distinzione spesso trascurata: la motivazione “forte”, intesa come esternazione di un percorso valutativo discrezionale, è tipica dell’accertamento; la motivazione “sufficiente” nel 36-bis, invece, è quella che rende intellegibile la corrispondenza tra dichiarato, dovuto e non versato, perché è su tale corrispondenza che si fonda la pretesa.

4. Comunicazione di irregolarità e contraddittorio endoprocedimentale: l’obbligo solo in presenza di “incertezze rilevanti”

Il fulcro della sentenza è la conferma dell’orientamento secondo cui, nel controllo automatizzato, l’avviso bonario non costituisce un presupposto indefettibile della cartella. La Corte ribadisce che l’obbligo di comunicazione sussiste soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; al contrario, quando la cartella è emessa per il mero mancato pagamento di quanto emerge dalla dichiarazione, la comunicazione non è dovuta e la sua omissione non può essere strumentalizzata per contestare la debenza di sanzioni e interessi.

La ratio è chiara: il 36-bis non è un procedimento di “rivalutazione” del rapporto tributario, ma un meccanismo di liquidazione e riscontro contabile. L’avviso bonario, in tale contesto, serve a prevenire contenzioso solo quando l’elaborazione automatica generi dubbi interpretativi o incoerenze che richiedano interlocuzione; se, invece, l’inadempimento è un semplice omesso versamento del dichiarato, l’interlocuzione non aggiunge contenuto conoscitivo e non condiziona la legittimità della riscossione.

5. La doglianza sui “flussi di carico” e i limiti di rilevabilità: l’argomento come pretesa condizione di esigibilità

L’appello ripropone anche una censura relativa all’omessa prova dei “flussi di carico” dell’affidamento del credito all’agente della riscossione, prospettata come eccezione rilevabile d’ufficio e come vizio sul quale il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi. La Corte, nel dispositivo motivazionale, respinge complessivamente l’impugnazione, senza riconoscere a tale doglianza efficacia demolitoria. Il dato che si ricava, in termini pratici, è che l’eccezione – quando formulata in astratto e slegata dalla dimostrazione di una concreta incertezza sulla riferibilità della cartella e sul titolo di carico – non basta a incrinare la presunzione di legittimità dell’azione di riscossione, soprattutto in un contesto in cui la pretesa origina dai dati dichiarati dal contribuente.

6. Esito e spese: soccombenza dell’appellante e rafforzamento dell’indirizzo “restrittivo” sull’avviso bonario

La Corte rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese del grado, con liquidazione significativa e distrazione in favore del difensore antistatario dell’agente della riscossione. Sul piano sistematico, la statuizione sulle spese accompagna un messaggio di stabilizzazione: la linea interpretativa sull’avviso bonario nel 36-bis resta ancorata al criterio delle “incertezze rilevanti”, con conseguente riduzione dello spazio per impugnazioni fondate sull’assenza, in sé, della comunicazione preventiva.

7. Osservazioni conclusive: la sentenza come presidio di tipicità del 36-bis e di razionalità del contenzioso

La decisione conferma, con impostazione lineare, due coordinate di sistema. Da un lato, la tipicità del controllo automatizzato: se la pretesa si esaurisce nell’omesso versamento del dichiarato, l’azione di riscossione non deve essere appesantita da passaggi endoprocedimentali non funzionali, e la garanzia del contraddittorio si attiva solo quando l’algoritmo incontra l’incertezza, non quando registra l’inadempimento. Dall’altro lato, la razionalità del contraddittorio processuale tra agente ed ente: la legittimazione passiva alternativa preserva l’effettività della tutela e impedisce che l’assenza dell’ente diventi un espediente per contestare il giudizio; al contempo, rimette all’agente, se necessario, l’onere di attivare i meccanismi di chiamata dell’ente creditore.

Ne risulta una pronuncia che non introduce novità dirompenti, ma consolida – con una chiarezza utile alla pratica – i confini entro i quali il contribuente può efficacemente contestare le cartelle “da dichiarato”: non sulla base di pretese generalizzate di avviso bonario, bensì dimostrando una reale incertezza dichiarativa o un effettivo deficit di intelligibilità della pretesa.



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