Tribunale di Genova, sez. 6, 10/01/2026, n. 83
Massima – Nel contratto di fornitura di energia elettrica, le pretese risarcitorie dell’utente per interruzioni dell’erogazione e per variazioni di tensione devono essere rivolte al distributore, quale gestore della rete e proprietario dei misuratori, e non al fornitore, cui compete l’attività commerciale di vendita e fatturazione; la clausola contrattuale che recepisce tale riparto di responsabilità, in conformità alla regolazione ARERA sulla qualità del servizio, non ha natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. poiché non determina uno squilibrio negoziale, ma delimita correttamente i ruoli. È tardiva la chiamata in causa del distributore formulata solo in memoria istruttoria, dovendo l’opponente, sin dall’atto di citazione in opposizione, richiedere l’autorizzazione ex art. 269 c.p.c.
1. Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di danno da “black-out” in struttura ricettiva
La sentenza del Tribunale di Genova n. 83/2026 (Sez. VI civile, giudice onorario) decide un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società esercente attività ricettiva, destinataria di ingiunzione di pagamento per fatture di fornitura elettrica non contestate né quanto ad an né quanto a quantum. L’opponente, pur non negando il debito monitorio, tenta di rovesciare l’asse del giudizio introducendo una domanda riconvenzionale risarcitoria, deducendo che una improvvisa interruzione di energia elettrica, protrattasi per due giorni nel luglio 2023, avrebbe causato blocco degli ascensori, danno a componenti dell’impianto di raffreddamento e soprattutto pregiudizio all’immagine e alla reputazione commerciale della struttura, con richiesta di danni quantificata in euro 31.600.
La controversia è istruita in forma essenziale, con rigetto delle istanze istruttorie, concessione della provvisoria esecutività del decreto e decisione con rito semplificato ex art. 281-sexies c.p.c.; ma, al di là del rito, la pronuncia presenta un interesse tecnico marcato perché seleziona un principio “di sistema” che frequentemente riemerge nel contenzioso energia: la distinzione (spesso confusa dall’utenza) tra fornitore e distributore e la conseguente attribuzione della legittimazione passiva rispetto a pretese derivanti da disservizi della rete.
2. Fornitore e distributore: la “separazione funzionale” come criterio di legittimazione passiva
Il cuore della decisione risiede nell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società ingiungente, qualificata come fornitore (venditore al dettaglio) e non come distributore (gestore della rete). Il Tribunale esplicita la distinzione: il fornitore opera sul mercato dell’energia acquistando e rivendendo la commodity, cura i profili contrattuali e di fatturazione verso il cliente finale; il distributore, invece, gestisce il trasporto locale, la rete, la manutenzione degli impianti di distribuzione e la lettura/contabilizzazione dei consumi, essendo anche proprietario dei contatori. Da tale riparto consegue che ogni contestazione concernente variazioni di tensione o interruzioni dell’erogazione – eventi riconducibili alla rete e alla qualità del servizio tecnico – deve essere indirizzata al distributore e non al fornitore, salvo che sia provato un autonomo inadempimento contrattuale di quest’ultimo.
La sentenza opera così una qualificazione non meramente nominalistica ma funzionale: l’evento dannoso allegato dall’opponente è, per natura, “di rete” e pertanto ricade nella sfera del soggetto che governa la rete. Ne consegue che l’azione risarcitoria proposta contro il fornitore difetta del presupposto soggettivo: non per mancanza astratta di responsabilità contrattuale, bensì perché l’obbligazione di continuità e qualità tecnica dell’erogazione non è imputabile al venditore dell’energia, ma al gestore della distribuzione.
3. La clausola contrattuale di rinvio al distributore: delimitazione di responsabilità e non vessatorietà
Un passaggio particolarmente rilevante, anche in chiave di redazione e contenzioso, riguarda la clausola contrattuale richiamata dal giudice (art. 18 dell’allegato A), che indirizza al distributore le contestazioni per disservizi tecnici. L’opponente ne aveva prospettato la natura vessatoria, invocando la necessità della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Il Tribunale nega la vessatorietà con una motivazione che valorizza l’aderenza della clausola alla regolazione di settore: essa, infatti, non introdurrebbe un’esonero “arbitrario” o uno squilibrio a favore del professionista, ma recepirebbe quanto previsto dalle delibere ARERA in materia di qualità del servizio e organizzazione dei mercati, stabilendo ruoli chiari tra chi gestisce la rete e chi gestisce il rapporto commerciale. In tal modo, la clausola viene letta come mera trasposizione contrattuale di un assetto regolatorio e tecnico già dato, e non come compressione patologica dei diritti dell’utente.
Il passaggio ha un valore più ampio: nel mercato liberalizzato, dove il cliente contratta con il venditore ma riceve materialmente il servizio “di trasporto e consegna” dal distributore, la clausola di rinvio non è semplicemente una “limitazione di responsabilità”, bensì l’espressione della separazione strutturale delle funzioni imposta dalla disciplina di settore. La decisione, dunque, assume che la chiarezza del riparto, lungi dall’essere vessatoria, sia funzionale alla corretta individuazione del responsabile e alla stessa effettività della tutela, perché indirizza l’azione verso il soggetto che può incidere sul servizio tecnico.
4. Chiamata del terzo distributore: tardività e oneri dell’opponente ex art. 269 c.p.c.
Ulteriore snodo tecnico è quello processuale. L’opponente aveva chiesto la chiamata in causa della società distributrice solo in sede di prima memoria istruttoria. Il Tribunale dichiara la richiesta tardiva, affermando che la chiamata del terzo avrebbe dovuto essere attivata sin dall’atto di citazione in opposizione, chiedendo contestualmente al giudice l’autorizzazione ex art. 269 c.p.c. La pronuncia richiama, in sostanza, il principio per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo è sì un ordinario giudizio di cognizione, ma conserva un’impostazione a termini preclusivi stringenti: l’opponente che intenda estendere il contraddittorio deve farlo tempestivamente, non potendo “spostare” a valle la strategia processuale una volta emersa la fragilità della propria impostazione sulla legittimazione passiva.
Questo passaggio rafforza la ratio complessiva della sentenza: la corretta individuazione del soggetto responsabile non è solo un problema sostanziale, ma anche un problema di diligenza processuale. La mancata lettura/considerazione del riparto contrattuale e regolatorio, unitamente alla tardiva chiamata del distributore, conducono a un esito inevitabile di rigetto della pretesa risarcitoria, senza che il giudizio possa trasformarsi in una “ricerca del responsabile” avviata in modo esplorativo.
5. Esito e regolazione delle spese: conferma del decreto ingiuntivo e soccombenza dell’opponente
Coerentemente con la carenza di legittimazione passiva del fornitore rispetto alla domanda di danno e con l’assenza di contestazioni sul credito monitorio, il Tribunale conferma il decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri forensi, con riduzioni motivate dalla sostanziale assenza di attività istruttoria e dall’iter semplificato del procedimento.
6. Considerazioni conclusive: tutela effettiva e corretta canalizzazione della pretesa nel mercato regolato
La decisione si segnala per un pregio metodologico: “canalizza” la tutela. In un settore regolato, la responsabilità per discontinuità dell’erogazione e per disservizi tecnici non può essere imputata in via indifferenziata all’interlocutore contrattuale immediato (il venditore), quando la disciplina del mercato e la struttura tecnica del servizio attribuiscono al distributore la gestione della rete e dunque la signoria sulle cause tipiche dei black-out e delle variazioni di tensione. La sentenza, inoltre, offre un criterio chiaro per valutare la clausola di rinvio al distributore: non già come limitazione vessatoria, ma come clausola di corretta qualificazione funzionale, allineata alla regolazione ARERA e, perciò, tendenzialmente sottratta alla categoria dell’art. 1341 c.c. in assenza di un concreto squilibrio.
Sul piano pratico, l’insegnamento è netto: nel contenzioso da interruzione elettrica, la selezione del legittimato passivo non è una formalità, ma la condizione di possibilità della tutela. Se tale selezione è errata e non è rimediata tempestivamente con la chiamata del terzo, l’azione risarcitoria rischia di fallire indipendentemente dall’eventuale esistenza del danno in fatto, perché il processo civile – anche quando “comprende” la sventura tecnica del black-out – non può prescindere dalla corretta imputazione soggettiva dell’inadempimento.

