Tribunale di Brescia, sez. 2, 11/01/2026, n. 334
Massima – Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, la clausola risolutiva espressa che colleghi la risoluzione automatica del rapporto di fornitura alla risoluzione del contratto di dispacciamento opera validamente anche quando il dispacciamento sia stato stipulato dal fornitore tramite terzo incaricato in forza di mandato senza rappresentanza; tuttavia, la risoluzione di diritto del contratto di fornitura non comporta, di per sé, responsabilità risarcitoria del fornitore per i maggiori costi sopportati dal cliente nel successivo regime di salvaguardia, ove il terzo non sia qualificabile come ausiliario ex art. 1228 c.c. e il cliente abbia contrattualmente esonerato il fornitore da responsabilità per trasporto e dispacciamento, riservando l’azione verso distributore e gestore di rete.
1. Il fatto e l’oggetto del giudizio: risoluzione del contratto di fornitura e domanda di danno da “salvaguardia”
La sentenza del Tribunale di Brescia n. 334/2026 (Sez. II civile) affronta un contenzioso che intercetta un nodo tipico del mercato elettrico liberalizzato: l’asimmetria tra la posizione del cliente finale, che “vede” un solo interlocutore contrattuale (il fornitore), e la struttura multilivello del servizio, che presuppone dispacciamento, trasporto e distribuzione regolati e spesso esternalizzati dal venditore mediante schemi di mandato e adesione a soggetti grossisti/utenti del dispacciamento.
L’attrice, impresa energivora, deduce di avere stipulato il 19 febbraio 2020 un contratto di somministrazione con la convenuta per il POD indicato, con periodo di fornitura riferito al dicembre 2021. A metà dicembre 2021 riceve comunicazione del passaggio al servizio di salvaguardia con decorrenza 1° dicembre 2021. Dagli accertamenti emerge che la società titolare del dispacciamento e del trasporto presso il distributore locale era stata sottoposta a procedura concorsuale e che il contratto di dispacciamento era stato risolto per carenza dei requisiti di solvibilità. Su tale base l’attrice domanda, in via principale, l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. per effetto della clausola risolutiva espressa; e, in ogni caso, la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 51.589,87, per i maggiori costi sopportati nel regime di salvaguardia e per ulteriori voci (classe energivora e accise) riferite alla fatturazione del fornitore subentrato. La convenuta resiste chiedendo il rigetto.
2. La clausola risolutiva espressa come “ponte” tra fornitura e dispacciamento: risoluzione automatica e fatto incontestato
Il Tribunale individua il baricentro della domanda principale nell’art. 14 del contratto, il quale prevede che il rapporto “si intenderà risolto di diritto” in caso di risoluzione del contratto di trasmissione, connessione o dispacciamento. Sul punto, la pronuncia è lineare: è pacifico tra le parti che il contratto di dispacciamento sia stato risolto, in ragione della crisi del soggetto che ne era titolare; ciò basta a integrare la fattispecie pattizia e a determinare la risoluzione automatica del contratto di fornitura. Il giudice, dunque, accoglie la domanda limitatamente a tale capo, dichiarando la risoluzione di diritto del contratto di somministrazione stipulato il 19 febbraio 2020.
L’interesse sistematico di questo passaggio consiste nel riconoscimento della piena operatività della clausola anche in un contesto in cui il dispacciamento non è stipulato direttamente dal fornitore con il gestore di rete, ma è assicurato tramite un soggetto terzo che funge da utente del dispacciamento. La clausola, nella lettura del Tribunale, non richiede che la risoluzione del dispacciamento sia imputabile al fornitore; opera come condizione oggettiva di permanenza del rapporto, coerente con la fisiologia del mercato elettrico regolato, nel quale la disponibilità del dispacciamento è presupposto tecnico-giuridico della somministrazione.
3. Mandato senza rappresentanza e terzo “reseller/UDD”: perché non scatta l’art. 1228 c.c.
La parte attrice, per sostenere la pretesa risarcitoria, tenta di ricondurre la vicenda entro l’art. 1228 c.c., prospettando il terzo (titolare del dispacciamento) come ausiliario del fornitore, così da imputare a quest’ultimo l’inadempimento derivante dalla risoluzione del dispacciamento e dal conseguente passaggio del cliente al regime di salvaguardia.
Il Tribunale respinge questa costruzione con un ragionamento a due livelli. In primo luogo, valorizza lo schema negoziale adottato: accanto al contratto di fornitura, il cliente aveva sottoscritto un mandato senza rappresentanza con cui incaricava il fornitore di stipulare, o far stipulare da altra società, il contratto di dispacciamento, secondo le delibere di settore. In secondo luogo, e soprattutto, il giudice osserva che dal contratto e dalle prove orali non emerge la qualificabilità del terzo quale “ausiliario” del fornitore: il terzo opera sul mercato con autonomia, come soggetto qualificato (grossista/utente del dispacciamento), e non come longa manus organizzativa del fornitore nell’esecuzione dell’obbligazione verso il cliente.
Il passaggio è tecnicamente rilevante perché implicitamente delimita l’ambito dell’art. 1228 c.c. in settori a forte regolazione: non ogni esternalizzazione o interposizione funzionale produce automaticamente imputazione, occorrendo verificare se il terzo agisca quale strumento esecutivo dell’obbligazione del debitore o, invece, quale operatore autonomo inserito in una filiera regolata, rispetto al quale il fornitore non assume un potere di direzione e controllo tipico dell’ausiliario. Ne deriva una conseguenza netta: la risoluzione del dispacciamento non è, per ciò solo, “inadempimento imputabile” al fornitore.
4. La clausola di esonero per trasporto e dispacciamento: delimitazione della responsabilità e canale di tutela
La negazione della responsabilità risarcitoria è ulteriormente sorretta da una clausola contrattuale che il Tribunale considera decisiva. Il contratto prevede che il cliente esoneri il fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, essendo consapevole di poter esercitare eventuali diritti derivanti da tali contratti esclusivamente nei confronti del distributore e/o del gestore della rete. In forza di tale clausola, il giudice esclude che la risoluzione del contratto di dispacciamento possa essere addebitata al fornitore e che quest’ultimo possa rispondere dei danni lamentati, i quali sono, in sostanza, proiezione economica del passaggio al regime di salvaguardia conseguente alla perdita del dispacciamento.
Il punto merita una lettura non riduttiva. La clausola non viene trattata come mero “esonero” in senso civilistico classico, ma come strumento di riconduzione della responsabilità al soggetto che, nella filiera regolata, governa i servizi di rete. In questa prospettiva, la decisione si pone in continuità con un orientamento di merito che valorizza la separazione funzionale tra vendita (fornitore) e rete (distributore/gestore), evitando che il fornitore sia gravato di rischi tecnici e regolatori che non controlla.
5. Il danno da maggior costo in salvaguardia: nesso causale e imputazione giuridica
La domanda risarcitoria era costruita sul differenziale di costo sostenuto in salvaguardia dal 1° al 31 dicembre 2021 e sulla fatturazione del fornitore subentrato. Il Tribunale compie, qui, una scelta di qualificazione del nesso causale: il maggior costo, pur causalmente collegato in senso materiale alla risoluzione del dispacciamento e alla conseguente risoluzione del contratto di fornitura, non è giuridicamente imputabile al fornitore, sia perché non si configura un inadempimento imputabile ex art. 1218 c.c. (in mancanza di ausiliario ex art. 1228 c.c.), sia perché il contratto disciplina espressamente l’allocazione del rischio relativo a trasporto e dispacciamento. La pronuncia, in sostanza, distingue tra “evento scatenante” e “responsabilità risarcitoria”: la risoluzione opera e produce i suoi effetti, ma non genera automaticamente obblighi indennitari in capo al fornitore.
6. Voci ulteriori: accise e classe energivora come difetto di legittimazione passiva
Accanto al differenziale di prezzo, l’attrice lamentava l’assegnazione di una errata classe energivora e l’addebito di accise non dovute, poste che, secondo la prospettazione, avrebbero inciso in modo determinante sul maggior costo. Il Tribunale le espunge dal perimetro della responsabilità della convenuta per un motivo preliminare: tali addebiti provengono dalla fatturazione del fornitore subentrato in regime di salvaguardia; dunque, ove vi siano errori di classificazione o di imposizione, la pretesa deve essere fatta valere verso quel diverso soggetto, non contro il precedente fornitore.
Il rilievo è importante perché mostra una costante della decisione: la tutela deve essere “canalizzata” verso il soggetto che, in concreto, ha emesso la fattura e determinato l’addebito. Anche quando il contenzioso nasce da una vicenda di mercato, la responsabilità civile non può essere utilizzata come scorciatoia per colpire un soggetto diverso dal reale autore della fatturazione contestata.
7. Spese di lite: accoglimento parziale e compensazione integrale
Il dispositivo accoglie parzialmente la domanda, dichiarando la risoluzione di diritto del contratto, ma rigetta la domanda di risarcimento del danno e compensa integralmente le spese, valorizzando l’esito frazionato e le ragioni poste a fondamento della decisione.
8. Osservazioni conclusive: risoluzione “automatica” e responsabilità “selettiva” nel mercato elettrico regolato
La pronuncia di Brescia è significativa perché dissocia due piani che nel contenzioso energetico vengono spesso sovrapposti: l’operatività della clausola risolutiva espressa e l’imputazione risarcitoria del pregiudizio economico conseguente. Il contratto può prevedere, in modo coerente con la regolazione del settore, che la perdita del dispacciamento determini la risoluzione automatica della fornitura; ma ciò non implica, senza ulteriori elementi, che il fornitore debba rifondere il cliente per il maggior costo sopportato in salvaguardia.
Il cuore dogmatico sta nella qualificazione del terzo titolare del dispacciamento: se esso è operatore autonomo di mercato, la sua crisi non si trasforma automaticamente in “fatto dell’ausiliario” imputabile al fornitore. La clausola di esonero, poi, funziona come criterio di allocazione ex ante del rischio, indirizzando le pretese verso i soggetti della rete. Ne risulta una responsabilità “selettiva”, che evita di costruire sul fornitore una responsabilità oggettiva da struttura di mercato e, al contempo, preserva l’effettività della tutela indirizzandola, per le voci di fatturazione in salvaguardia, verso il fornitore subentrato e, per i profili di rete, verso distributore e gestore.
In definitiva, la sentenza offre una lezione pratica: nel mercato elettrico liberalizzato, la qualificazione dei ruoli (vendita, dispacciamento, trasporto) e la lettura sistematica delle clausole di allocazione del rischio non sono mera “tecnica di settore”, ma determinano direttamente l’esito delle azioni di risoluzione e, soprattutto, la tenuta delle domande risarcitorie.

