Recupero crediti, Garante privacy: illecita la comunicazione ai familiari del debitore
Le società non possono divulgare a terzi informazioni sull’insolvenza per esercitare pressioni
Roma, 12 marzo 2026 – Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Sagitter S.p.A., ribadendo che le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini) informazioni sull’esistenza di un debito.
Il caso: omonimia e comunicazioni ai parenti
Il procedimento è stato avviato a seguito del reclamo di un cittadino che lamentava la comunicazione del proprio presunto stato di insolvenza alla moglie, alla madre e ai fratelli. Nel corso dell’istruttoria è emerso che:
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Il debito era stato attribuito al reclamante per un errore di omonimia e omocodia (stesso nome, cognome e codice fiscale del vero debitore).
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Nonostante l’interessato avesse contestato formalmente l’esistenza del debito, la società ha proseguito l’attività di recupero.
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Sagitter S.p.A. ha inviato una raccomandata ai familiari dell’uomo — cointestatari di beni immobili — dettagliando l’importo dovuto e minacciando azioni esecutive forzose sui beni comuni.
Mancanza di base giuridica e violazione della dignità
L’Autorità ha respinto la tesi della società, la quale sosteneva di aver agito per “legittimo interesse” al fine di informare i comproprietari di un’imminente azione legale. Il Garante ha chiarito che tale interesse non era né “concreto” né “attuale”, poiché la procedura esecutiva era solo potenziale e teorica.
La divulgazione a terzi di informazioni sull’insolvenza ha avuto un impatto significativo sui diritti del reclamante, incidendo negativamente sulla sua dignità e alimentando un giudizio di disvalore sulla sua affidabilità economica all’interno della cerchia familiare. La gravità del fatto è accentuata dall’erronea attribuzione di un debito mai contratto.
Provvedimenti correttivi
Oltre a dichiarare l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di liceità e correttezza (artt. 5 e 6 del GDPR), il Garante ha:
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Ingiunto a Sagitter S.p.A. di integrare le proprie procedure interne per i casi di recupero crediti su beni in comunione.
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Fissato un termine di tre mesi per conformarsi alle prescrizioni e fornire prova documentata delle iniziative intraprese.
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Disposto l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
La decisione ribadisce che il rispetto della riservatezza e della dignità del debitore è un obbligo inderogabile, anche nelle fasi stragiudiziali di recupero del credito.
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