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Obbligo di comunicazione dei dati del conducente e pendenza del ricorso sul verbale presupposto

Massima

L’obbligo di comunicare i dati identificativi del conducente, previsto dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., resta sospeso quando il proprietario del veicolo abbia impugnato il verbale presupposto. La violazione dell’obbligo comunicativo può configurarsi solo dopo la definizione del procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo all’infrazione principale; ove il ricorso avverso il verbale presupposto venga accolto, l’obbligo di comunicazione viene meno e non può essere legittimamente irrogata la sanzione autonoma per omessa comunicazione.


1. Il nucleo della decisione: accessorietà funzionale dell’obbligo comunicativo

La pronuncia affronta una questione di particolare rilievo pratico nel sistema sanzionatorio del Codice della strada: se il proprietario del veicolo sia tenuto a comunicare i dati del conducente anche quando abbia impugnato il verbale relativo all’infrazione presupposta.

Il Tribunale accoglie l’appello e riforma la decisione del Giudice di pace, affermando che l’obbligo di comunicazione ex art. 126-bis C.d.S. non può essere considerato del tutto autonomo e insensibile alle sorti del verbale principale. Quando quest’ultimo sia oggetto di contestazione, il dovere di indicare il conducente resta sospeso sino alla definizione del procedimento instaurato contro l’accertamento presupposto.

La decisione si colloca in una prospettiva di garanzia, evitando che il destinatario del verbale sia costretto ad adempiere immediatamente a un obbligo strumentale rispetto a una violazione ancora sub iudice.

2. La funzione dell’art. 126-bis C.d.S. e il rapporto con l’infrazione principale

L’art. 126-bis C.d.S. disciplina un obbligo collaborativo posto a carico del proprietario del veicolo, finalizzato a consentire l’individuazione del conducente nei casi in cui la violazione comporti decurtazione dei punti e non sia stata oggetto di contestazione immediata.

Tale obbligo, pur presidiato da una sanzione autonoma, conserva una evidente connessione funzionale con l’infrazione principale. La comunicazione dei dati del conducente serve infatti a rendere possibile l’applicazione della sanzione personale della decurtazione dei punti, la quale presuppone l’esistenza di una violazione validamente accertata.

Da ciò discende che, se il verbale presupposto è contestato, l’obbligo comunicativo non può essere sganciato dalla sorte del procedimento principale. Pretendere la comunicazione prima della definizione del ricorso significherebbe imporre al proprietario un adempimento accessorio rispetto a una pretesa sanzionatoria ancora non consolidata.

3. La sospensione dell’obbligo in pendenza del ricorso

Il principio affermato dal Tribunale è netto: la proposizione del ricorso avverso il verbale presupposto sospende l’obbligo di comunicare i dati del conducente. La violazione dell’art. 126-bis C.d.S. può essere configurata soltanto dopo la conclusione definitiva del procedimento relativo all’infrazione principale.

La sospensione non costituisce un beneficio discrezionale, ma deriva dalla struttura stessa del rapporto tra verbale presupposto e obbligo comunicativo. Finché l’accertamento principale è controverso, non può dirsi definitivamente attuale l’esigenza amministrativa di procedere alla decurtazione dei punti.

Ne consegue che l’amministrazione non può sanzionare il proprietario per omessa comunicazione durante la pendenza del ricorso. La sanzione ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S. irrogata prima della definizione del procedimento principale risulta anticipata, e per ciò stesso illegittima.

4. L’effetto dell’accoglimento del ricorso sul verbale presupposto

La decisione chiarisce anche l’effetto successivo dell’eventuale accoglimento del ricorso avverso il verbale principale. Se il verbale presupposto viene annullato, l’obbligo di comunicare i dati del conducente decade definitivamente.

Tale soluzione è coerente con la funzione dell’obbligo comunicativo. Venuta meno l’infrazione principale, non vi è più alcuna decurtazione da applicare e, quindi, nessuna ragione giuridicamente apprezzabile per pretendere l’indicazione del conducente.

L’obbligo ex art. 126-bis C.d.S., pur autonomamente sanzionato in caso di inadempimento, non può sopravvivere alla caducazione del verbale da cui trae origine. Diversamente, si finirebbe per conservare una sanzione meramente formale, priva del suo presupposto funzionale.

5. Il giustificato motivo di impossibilità e la comunicazione del proprietario

Nel caso esaminato, l’appellante aveva altresì dedotto l’esistenza di un giustificato motivo di impossibilità, documentato da una comunicazione regolarmente ricevuta dal Comando di Polizia Locale. Tale profilo rafforza la tesi difensiva, poiché evidenzia che il proprietario non era rimasto inerte, ma aveva rappresentato all’amministrazione le ragioni ostative all’immediata comunicazione.

La pendenza del ricorso sul verbale presupposto integra, in tale prospettiva, un motivo idoneo a escludere la colpevolezza dell’omissione. L’adempimento richiesto dall’amministrazione non può essere valutato in modo astratto e meccanico, ma deve essere collocato nel contesto procedimentale complessivo, tenendo conto della contestazione già proposta avverso l’infrazione principale.

6. L’annullamento dell’ordinanza prefettizia e del verbale per omessa comunicazione

Accertata la fondatezza dell’appello, il Tribunale annulla sia l’ordinanza prefettizia sia il verbale relativo alla contestata violazione dell’art. 126-bis C.d.S.

La statuizione discende dal riconoscimento dell’illegittimità della pretesa sanzionatoria: l’amministrazione aveva contestato l’omessa comunicazione in un momento in cui l’obbligo non era ancora esigibile, perché subordinato alla definizione del procedimento relativo al verbale presupposto.

La decisione assume quindi rilievo sostanziale, poiché incide sul presupposto stesso della responsabilità amministrativa. Non si tratta di una mera irregolarità formale, ma della mancanza dell’elemento costitutivo dell’illecito omissivo: l’attualità dell’obbligo giuridico di comunicare.

7. Le spese di lite e il principio di soccombenza

Il Tribunale pone le spese di entrambi i gradi a carico dell’amministrazione soccombente. La statuizione è coerente con il principio generale secondo cui la parte che abbia dato causa al giudizio, mediante l’adozione di un provvedimento illegittimo, deve sopportarne le conseguenze economiche.

La condanna alle spese rafforza l’effettività della tutela, soprattutto in un ambito, come quello delle sanzioni stradali, nel quale il valore economico della controversia è spesso contenuto e il costo del processo può incidere in modo significativo sulla convenienza concreta dell’impugnazione.

8. Considerazioni conclusive

La pronuncia valorizza una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 126-bis C.d.S., coerente con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e personalità della sanzione. L’obbligo di comunicare i dati del conducente non può essere trasformato in un automatismo sanzionatorio sganciato dalla sorte del verbale principale.

Quando l’infrazione presupposta sia impugnata, l’amministrazione deve attendere la definizione del relativo procedimento prima di pretendere la comunicazione e, soprattutto, prima di sanzionare l’eventuale omissione. Se il verbale principale viene annullato, l’obbligo comunicativo decade, venendo meno la funzione per la quale era stato previsto.

La decisione si apprezza perché restituisce coerenza sistematica al rapporto tra violazione principale, obbligo collaborativo e sanzione per omessa comunicazione, impedendo che il proprietario del veicolo sia esposto a una responsabilità amministrativa anticipata, meramente formale e non più giustificata dalla persistente validità dell’accertamento presupposto.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_LATINA_N._849_2026_-_N._R.G._00001159_2026_DEPOSITO_MINUTA_24_04_2026__PUBBLICAZIONE_24_04_2026


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