Fatture per operazioni inesistenti, archiviazione penale e prova della consapevolezza del cessionario: l’accertamento fiscale non può reggersi sulla sola fittizietà dei fornitori
Massima
In tema di fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare non solo le anomalie strutturali dei fornitori, ma anche l’inesistenza effettiva delle prestazioni ovvero la consapevolezza, o conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, da parte del contribuente, dell’inserimento delle operazioni in un meccanismo fraudolento. L’archiviazione del procedimento penale fondato sui medesimi fatti, pur non vincolando il giudice tributario, assume rilievo valutativo quando evidenzi l’insufficienza degli elementi trasmessi dall’Amministrazione e l’assenza di verifiche concrete sul campo.
1. Il perimetro della controversia: fatture contestate e accertamento IRES-IVA
La pronuncia affronta una controversia relativa a un avviso di accertamento IRES e IVA per l’anno d’imposta 2015, fondato sulla contestazione di fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti.
L’accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza, secondo cui alcune società fornitrici della contribuente sarebbero state mere “cartiere”, prive di effettiva struttura organizzativa, personale e capacità operativa, nonché caratterizzate da sedi fittizie e prestazioni descritte in modo generico. L’Ufficio aveva quindi ritenuto indeducibili i costi e indetraibile l’IVA.
La Corte di primo grado aveva respinto il ricorso, valorizzando il raddoppio dei termini per effetto della trasmissione della notizia di reato, la sufficiente motivazione dell’atto e gli elementi indiziari raccolti sui fornitori. In appello, la società ha insistito sulla carenza probatoria dell’Ufficio, richiamando anche precedenti decisioni favorevoli relative ad annualità diverse e la sopravvenuta archiviazione penale nei confronti del proprio amministratore.
2. L’ammissibilità dell’appello che ripropone questioni già disattese
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’Ufficio.
Il gravame è ritenuto ammissibile anche quando la parte riproponga questioni già prospettate in primo grado, purché contesti l’impianto logico-giuridico della decisione impugnata. L’appello tributario non richiede necessariamente argomentazioni del tutto nuove; è sufficiente che individui le ragioni per cui la sentenza sarebbe erronea.
Nel caso concreto, l’appellante non si è limitata a una ripetizione meramente assertiva, ma ha richiamato ulteriori pronunce favorevoli e fatti sopravvenuti, tra cui l’archiviazione del procedimento penale. Tali elementi rendono il gravame pienamente scrutinabile.
3. Il raddoppio dei termini e la notizia di reato trasmessa in prossimità della decadenza
Uno dei profili di maggiore interesse riguarda il raddoppio dei termini di accertamento.
L’Ufficio sosteneva che la trasmissione della notizia di reato fosse sufficiente a giustificare l’estensione temporale del potere accertativo. La Corte, pur non costruendo la decisione su una radicale esclusione del raddoppio, evidenzia un dato problematico: la notizia criminis era fondata sugli stessi elementi poi ritenuti insufficienti in sede penale e trasmessa in prossimità della scadenza dei termini ordinari.
Il Collegio prende atto dell’archiviazione del procedimento penale, nella quale si rilevava che gli elementi segnalati dall’Amministrazione, in assenza di verifiche sul campo, non consentivano l’esercizio dell’azione penale. Tale circostanza non equivale ad automatica illegittimità dell’avviso, ma incide sulla valutazione della solidità istruttoria dell’accertamento.
4. L’archiviazione penale come elemento valutativo nel processo tributario
La sentenza valorizza la sopravvenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’amministratore della società.
Il giudice tributario non è vincolato dall’esito del procedimento penale, né l’archiviazione determina di per sé l’annullamento dell’atto impositivo. Tuttavia, quando il procedimento penale riguardi i medesimi fatti posti a base dell’accertamento fiscale, l’archiviazione può assumere un rilievo indiziario e valutativo, soprattutto se fondata sull’insufficienza degli atti trasmessi dall’Amministrazione.
Nel caso esaminato, la richiesta di archiviazione evidenziava la mancanza di verifiche concrete sul campo. La Corte ne trae argomento per ritenere non adeguatamente supportata la ricostruzione dell’Ufficio, almeno nella misura necessaria a dimostrare il coinvolgimento consapevole della contribuente nel presunto meccanismo fraudolento.
5. La prova delle operazioni inesistenti e il limite della mera anomalia del fornitore
Il punto centrale della decisione riguarda il riparto dell’onere probatorio.
L’Amministrazione può fondare l’accertamento su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, la mera constatazione di anomalie riferibili ai fornitori — sedi fittizie, mancanza di personale, genericità delle fatture, sovrapposizione di prestazioni — non basta, da sola, a dimostrare che il contribuente abbia effettivamente utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti o che fosse consapevole della frode.
Occorre verificare anche il rapporto concreto tra il contribuente e le prestazioni contestate. Se la società fornisce elementi sull’esistenza oggettiva delle operazioni e sul valore economico delle prestazioni ricevute, l’Ufficio deve superare tali elementi con una prova idonea, non potendo limitarsi a richiamare il profilo patologico dei fornitori.
6. La buona fede del contribuente e l’ordinaria diligenza
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in frodi carosello, l’Amministrazione deve dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione fraudolenta.
La regolarità formale della contabilità, da sola, non è sufficiente a garantire il contribuente. Ma, simmetricamente, non è sufficiente nemmeno dimostrare che il fornitore fosse fiscalmente anomalo. L’accertamento deve colmare lo spazio probatorio tra l’irregolarità del soggetto emittente e la consapevolezza del destinatario della fattura.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che tale dimostrazione non sia stata fornita. L’Ufficio non ha indicato elementi sufficienti per affermare che la società, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto percepire il carattere fraudolento del sistema.
7. Il rilievo dei precedenti favorevoli relativi ad altre annualità
La società appellante aveva richiamato numerose decisioni favorevoli, riferite ad annualità diverse ma fondate sul medesimo processo verbale di constatazione e sulle stesse contestazioni relative ai fornitori.
La Corte attribuisce rilievo a tale quadro, aderendo a un precedente della stessa giustizia tributaria di secondo grado relativo all’anno 2013, nel quale era stata esclusa la sufficienza della prova offerta dall’Ufficio.
Non si tratta di un vincolo di giudicato automatico, ma di un elemento di coerenza valutativa. A fronte del medesimo impianto indiziario, già ritenuto non adeguato in altre controversie, il Collegio ritiene di non discostarsi dall’orientamento favorevole alla contribuente.
8. L’accoglimento dell’appello e la compensazione delle spese
La Corte accoglie l’appello e riforma la decisione di primo grado.
L’annullamento dell’accertamento discende dalla ritenuta insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento della pretesa. La trasmissione della notizia di reato, le anomalie delle società fornitrici e la regolarità formale non bastano, in assenza di un accertamento concreto sull’inesistenza delle prestazioni e sulla consapevolezza del contribuente.
Le spese di entrambi i gradi vengono compensate, in ragione dello svolgimento complessivo del giudizio, della complessità della questione e della presenza di elementi successivi, tra cui l’archiviazione penale e la giurisprudenza formatasi su annualità analoghe.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza assume rilievo perché richiama l’Amministrazione a un onere probatorio rigoroso nelle contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti.
Il sospetto sulla struttura dei fornitori non può automaticamente trasferirsi sul contribuente che riceve la fattura. Occorre dimostrare, con elementi concreti, che le prestazioni non siano state effettivamente rese oppure che il contribuente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della frode.
La decisione si apprezza anche per l’uso equilibrato dell’archiviazione penale: non viene trattata come vincolante, ma come fatto valutativo rilevante quando incide sulla consistenza degli elementi istruttori utilizzati anche in sede fiscale.
Il principio che emerge è netto: l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni, ma non su automatismi. Tra la fittizietà del fornitore e la responsabilità fiscale del cliente deve essere costruito un ponte probatorio serio, concreto e verificabile.
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