Cartella per quote consortili, legittimazione passiva e motivazione dell’atto: il contraddittorio è integro se l’agente è evocato per vizi propri e il Consorzio interviene sulla pretesa
Massima
Nel giudizio avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per quote consortili, la legittimazione passiva dell’agente della riscossione sussiste quando il contribuente deduca anche vizi propri della cartella, quali il difetto di motivazione. Ove siano contestati anche profili di merito della pretesa, il contraddittorio deve coinvolgere l’ente impositore, ma il vizio è superato quando quest’ultimo intervenga o sia chiamato in causa nel giudizio, difendendosi sulla fondatezza del credito. La cartella è adeguatamente motivata quando consenta di individuare natura della pretesa, ente creditore, annualità e importo richiesto, ponendo il contribuente in condizione di articolare difese di merito.
1. Il nucleo della controversia: quote consortili e cartelle di pagamento
La pronuncia affronta una controversia relativa a cartelle di pagamento emesse per quote consortili dovute per gli anni 2021 e 2022.
Il contribuente aveva impugnato le cartelle deducendo una pluralità di vizi: difetto di motivazione, illegittimità dell’iscrizione a ruolo, violazione delle norme sulla riscossione esattoriale e contestazioni relative ai presupposti sostanziali della pretesa consortile.
In primo grado il ricorso era stato accolto. Il Consorzio, quale ente impositore, ha proposto appello, sostenendo l’erroneità della decisione e deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso originario perché notificato soltanto all’agente della riscossione e non anche all’ente titolare del credito.
La Corte accoglie l’appello, ma precisa che la sentenza va riformata nel merito, non già per inammissibilità originaria del ricorso.
2. La legittimazione passiva dell’agente della riscossione nei vizi propri della cartella
Il primo passaggio rilevante riguarda la legittimazione dell’agente della riscossione.
La Corte chiarisce che, quando il ricorso contro la cartella deduca vizi propri dell’atto esattoriale, quale il difetto di motivazione, l’agente della riscossione è legittimato passivamente. Ciò dipende dal fatto che tali censure riguardano l’attività propria del concessionario e la struttura formale dell’atto notificato al contribuente.
Non può quindi dichiararsi inammissibile il ricorso solo perché notificato inizialmente all’agente della riscossione, se l’impugnazione investe anche profili direttamente riferibili alla cartella. Diverso sarebbe il caso in cui fossero dedotte esclusivamente contestazioni sul merito del credito, rispetto alle quali la legittimazione sostanziale appartiene all’ente impositore.
3. La necessità di coinvolgere l’ente impositore per le contestazioni di merito
La Corte riconosce, tuttavia, che quando il contribuente contesta anche la fondatezza della pretesa, il contraddittorio deve estendersi all’ente titolare del credito.
Il Consorzio non è un soggetto estraneo alla controversia, poiché la cartella trae origine dai ruoli formati sulla base delle quote consortili deliberate per le annualità contestate. Le doglianze relative al presupposto, alla misura e alla debenza della quota coinvolgono dunque direttamente l’ente impositore.
Nel caso concreto, il Consorzio si era costituito nel giudizio di primo grado a seguito della chiamata in causa operata dall’agente della riscossione. Tale intervento ha consentito di integrare il contraddittorio e di trattare anche il merito della pretesa.
4. L’insegnamento delle Sezioni Unite sulla distinzione tra agente ed ente creditore
La decisione si confronta con il principio secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto il merito della pretesa iscritta a ruolo, la legittimazione a contraddire compete all’ente impositore, mentre l’agente della riscossione è mero destinatario del pagamento e soggetto incaricato della riscossione.
Tale principio, tuttavia, non esclude la legittimazione dell’agente quando siano dedotti vizi propri della cartella. La Corte adotta quindi una lettura non meccanica del riparto di legittimazione: occorre verificare il contenuto concreto del ricorso e la natura delle censure proposte.
Se il contribuente deduce simultaneamente vizi della cartella e vizi della pretesa, la controversia richiede la presenza di entrambi i soggetti, ma non può essere liquidata con una declaratoria di inammissibilità quando l’agente sia stato correttamente evocato per i vizi propri e abbia chiamato l’ente impositore.
5. La motivazione della cartella per quote consortili
Il profilo sostanziale decisivo riguarda la motivazione delle cartelle.
La Corte ritiene che gli atti fossero adeguatamente motivati, poiché contenevano gli elementi essenziali per identificare la pretesa: quota consortile, ente creditore, annualità di riferimento e importo dovuto.
La motivazione degli atti di riscossione non richiede una ricostruzione analitica di tutti gli atti presupposti, quando il contenuto della cartella consenta al contribuente di comprendere la ragione della richiesta e di articolare difese effettive. Nel caso concreto, proprio le censure di merito formulate dal contribuente dimostravano che l’atto era sufficientemente intellegibile.
6. Il ruolo dei bilanci e dei ruoli consortili
Il Consorzio aveva evidenziato che le cartelle derivavano dall’esecutività dei ruoli emessi a seguito dell’approvazione dei bilanci di previsione relativi agli anni 2021 e 2022.
Tali bilanci erano stati approvati dall’Assemblea dei Delegati negli anni precedenti e non risultavano impugnati. La formazione dei ruoli costituiva dunque il presupposto amministrativo della successiva emissione delle cartelle.
La Corte valorizza implicitamente questa sequenza: il credito consortile non nasce dalla cartella, ma dagli atti deliberativi e contabili dell’ente, che rendono esigibile la quota e consentono l’iscrizione a ruolo.
7. L’accoglimento dell’appello e la riforma della decisione di primo grado
Accertata la sufficienza della motivazione e la regolarità della sequenza procedimentale, la Corte accoglie l’appello del Consorzio.
La sentenza di primo grado viene riformata nel merito. Le cartelle vengono ritenute legittime, poiché l’indicazione contenuta negli atti consentiva di individuare correttamente la pretesa e perché l’ente impositore aveva chiarito la base deliberativa e contabile delle quote.
La riforma non si fonda quindi su un difetto processuale del ricorso introduttivo, ma sull’infondatezza delle censure sostanziali e formali dedotte contro le cartelle.
8. La compensazione delle spese
La Corte compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
La decisione tiene conto, da un lato, della mancata attività processuale del contribuente nel grado d’appello e, dall’altro, della non chiara impostazione della sentenza di primo grado. La compensazione appare quindi giustificata dalla peculiarità processuale della vicenda e dal modo in cui si è formato il contraddittorio.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza offre un chiarimento utile sul rapporto tra agente della riscossione ed ente impositore nelle controversie relative a cartelle per quote consortili.
Il contribuente può evocare l’agente della riscossione quando deduce vizi propri della cartella. Se però contesta anche il merito della pretesa, deve essere coinvolto l’ente titolare del credito, poiché solo quest’ultimo può difendere la debenza della quota. L’intervento o la chiamata in causa dell’ente consente di sanare il deficit originario del contraddittorio e di decidere la controversia nel merito.
Sul piano sostanziale, la decisione ribadisce che la cartella è sufficientemente motivata quando rende identificabili causa, annualità, importo ed ente creditore. Non occorre che l’atto riproduca integralmente gli atti deliberativi consortili, purché il contribuente sia posto in grado di comprendere la pretesa e di contestarla efficacemente.
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