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Crediti ceduti verso la pubblica amministrazione, forma scritta del contratto e prescrizione degli interessi moratori

Massima

Nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, anche quando l’ente agisca iure privatorum, il contratto deve essere provato mediante atto scritto ad substantiam, non potendo il vincolo obbligatorio desumersi da comportamenti concludenti, fatture, pagamenti o prosecuzione di fatto del rapporto. Il rinnovo o la proroga tacita del contratto con la P.A. è incompatibile con il principio della forma scritta. Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, pur soggetti a prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale, devono essere richiesti mediante tempestivo atto di costituzione in mora; il pagamento della sorte capitale non interrompe automaticamente la prescrizione del distinto credito per interessi.


1. Il nucleo della controversia: cartolarizzazione di crediti sanitari e prova del titolo contrattuale

La pronuncia affronta una controversia relativa a crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi ad oggetto somme asseritamente dovute da un’azienda sanitaria per prestazioni rese da diversi fornitori negli anni 2006-2009.

La società attrice, quale cessionaria, chiedeva il pagamento di residua sorte capitale e soprattutto degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie, forniture di ausili, dispositivi protesici e servizi tecnici. L’azienda sanitaria convenuta eccepiva la prescrizione, il difetto di legittimazione attiva, l’assenza di prova della titolarità del credito e, soprattutto, la mancanza di validi contratti stipulati in forma scritta.

Il Tribunale rigetta integralmente la domanda, fondando la decisione su due assi argomentativi: da un lato, l’assenza di valido titolo negoziale per gran parte dei crediti azionati; dall’altro, la prescrizione del credito per interessi moratori in relazione all’unico rapporto per il quale era stata ritenuta provata l’esistenza di un vincolo contrattuale.

2. La forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione

Il primo principio valorizzato dalla decisione riguarda la forma dei contratti della pubblica amministrazione.

Il Tribunale ribadisce che i contratti stipulati dalla P.A. richiedono la forma scritta a pena di nullità. Tale requisito non ha funzione meramente probatoria, ma attiene alla validità stessa del vincolo, poiché consente la verifica della volontà dell’ente, la riferibilità dell’impegno all’organo competente e il controllo sull’azione amministrativa.

La volontà negoziale della P.A. non può essere desunta da meri comportamenti, dall’esecuzione della prestazione, dall’emissione di fatture o da pagamenti successivi. In mancanza di un atto scritto idoneo a documentare l’incontro delle volontà, non può ritenersi sorto un contratto valido e produttivo di obbligazioni.

3. Il divieto di rinnovo tacito e la non prorogabilità per facta concludentia

Con riferimento al credito derivante dalla gestione di una RSA, l’attrice aveva prodotto un contratto stipulato per l’anno 2007, sostenendo che esso si fosse prorogato anche per gli anni 2008 e 2009 sulla base di una clausola che prevedeva la provvisoria conferma delle condizioni sino alla stipula di un eventuale nuovo contratto.

Il Tribunale esclude che tale clausola possa fondare una proroga valida. Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il rinnovo tacito è incompatibile con la forma scritta ad substantiam e con l’esigenza che l’impegno dell’ente risulti da una manifestazione formale di volontà.

La prosecuzione di fatto delle prestazioni o la conferma provvisoria delle condizioni non sostituiscono un nuovo accordo scritto. Ne deriva che, per le prestazioni rese negli anni successivi al 2007, manca la prova di un valido contratto e la domanda di pagamento degli interessi moratori non può essere accolta.

4. Forniture protesiche e insufficienza della documentazione amministrativa

Analoga conclusione viene raggiunta per i crediti derivanti dalla fornitura di ausili e dispositivi protesici.

La società attrice aveva sostenuto che il rapporto negoziale risultasse dalla prescrizione del dispositivo da parte del medico, dal preventivo della ditta fornitrice e dall’autorizzazione dell’azienda sanitaria. Tuttavia, tali documenti non risultavano prodotti in giudizio in modo idoneo.

Il Tribunale osserva che, in assenza di prescrizione, preventivo, autorizzazione alla fornitura e collaudo ove previsto, non può ritenersi dimostrato il rispetto del procedimento necessario alla valida formazione del rapporto. Anche in tale ambito, la fattura o il pagamento tardivo non bastano a provare l’esistenza di un titolo contrattuale valido nei confronti dell’ente pubblico.

5. Il rapporto con il fornitore tecnico: forma scritta mediante atti separati

Diversa è la valutazione relativa al credito originariamente vantato dalla società incaricata dell’assistenza tecnica agli impianti.

Per tale rapporto, l’attrice aveva prodotto una delibera del Commissario Straordinario di approvazione dell’offerta, una comunicazione di accettazione del contratto di manutenzione e ulteriore documentazione relativa a specifici interventi. Il Tribunale ritiene che, in questo caso, la forma scritta possa considerarsi soddisfatta.

La decisione richiama il principio secondo cui, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., non è sempre necessario un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti. Il vincolo può formarsi anche mediante dichiarazioni scritte separate, purché idonee a documentare proposta e accettazione, e purché la volontà dell’amministrazione risulti da atto scritto riconducibile all’organo competente.

Tale passaggio è rilevante perché evita una concezione eccessivamente formalistica della forma scritta, distinguendo tra mancanza assoluta di titolo e formazione del consenso attraverso atti scritti collegati.

6. Gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e il termine di prescrizione

Pur riconoscendo l’esistenza del rapporto contrattuale per il fornitore tecnico, il Tribunale rigetta anche tale domanda per intervenuta prescrizione.

Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 non sono qualificati come prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 c.c. Essi decorrono da una determinata scadenza e restano soggetti al termine ordinario decennale.

Tuttavia, nel caso concreto, il termine decennale era già decorso prima dell’invio della prima diffida utile. Le fatture risalivano al 2008 e il termine di pagamento era stato fissato in novanta giorni; la diffida del 2020 è quindi intervenuta quando la prescrizione era già maturata.

7. Pagamento della sorte capitale e mancata interruzione della prescrizione sugli interessi

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda l’autonomia tra credito per capitale e credito per interessi.

Il Tribunale esclude che il pagamento della sorte capitale possa costituire, di per sé, atto interruttivo della prescrizione del credito per interessi moratori. Si tratta di pretese distinte: il pagamento del capitale estingue o riduce il debito principale, ma non equivale a riconoscimento o pagamento del credito accessorio per interessi, né manifesta necessariamente la volontà del debitore di riconoscerlo.

Pertanto, chi agisce per ottenere interessi moratori deve dimostrare di avere tempestivamente interrotto la prescrizione anche con riferimento a tale specifico credito.

8. Comunicazione di cessione e inidoneità interruttiva

Il Tribunale nega efficacia interruttiva anche alla comunicazione della cessione del credito.

L’atto di cessione o la sua comunicazione al debitore non costituiscono automaticamente una messa in mora. Per interrompere la prescrizione, l’atto deve contenere l’esplicitazione della pretesa e una chiara intimazione o richiesta di adempimento, idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Una mera comunicazione del trasferimento del credito, priva di specifica richiesta di pagamento, non soddisfa i requisiti degli artt. 2943 e 1219 c.c. e non impedisce il decorso della prescrizione.

9. Accordo transattivo e mancata prova dell’inclusione del credito

L’attrice aveva infine invocato un accordo transattivo concluso tra un precedente cessionario e la Regione Calabria, sostenendo che esso contenesse un riconoscimento dei crediti.

Il Tribunale esclude la rilevanza dell’accordo, rilevando che non vi era prova dell’inclusione dei crediti azionati nel relativo perimetro. Mancava, in particolare, l’allegato contenente l’elenco dei crediti liquidati, necessario per verificare se le fatture e gli interessi oggetto di causa fossero effettivamente compresi nell’accordo.

Anche questo profilo conferma il rigore probatorio richiesto al cessionario: la titolarità del credito e l’interruzione della prescrizione non possono essere presunte, ma devono risultare da documentazione specifica e riferibile alla posizione azionata.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza si segnala per la severità con cui applica i principi in materia di contratti pubblici e crediti ceduti.

Il cessionario che agisce contro la pubblica amministrazione non può limitarsi a produrre fatture, prospetti contabili o documenti di cessione. Deve provare l’esistenza originaria di un valido titolo contrattuale, formato nel rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam, nonché la tempestiva conservazione del diritto mediante atti interruttivi specifici.

La decisione chiarisce anche che la disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali non attenua gli oneri probatori del creditore. Gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 maturano automaticamente in presenza dei presupposti di legge, ma il relativo diritto resta soggetto a prescrizione e deve essere fatto valere tempestivamente.

Nel complesso, la pronuncia offre un importante monito nelle operazioni di acquisto e gestione di crediti verso enti pubblici: la cartolarizzazione trasferisce il credito, ma non sana i vizi del titolo originario, non supplisce alla mancanza della forma scritta e non riapre termini prescrizionali già maturati.



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