Verbale assembleare e impugnazione: quando decorrono davvero i trenta giorni per il condomino assente
Il termine per contestare la delibera non decorre automaticamente dalla data dell’assemblea
Le deliberazioni condominiali, una volta adottate dall’assemblea, sono immediatamente vincolanti anche per i partecipanti che non vi abbiano preso parte. Ciò non significa, tuttavia, che il condomino assente perda immediatamente la possibilità di contestarle.
L’art. 1137 del codice civile riconosce ai condòmini assenti, dissenzienti e astenuti la facoltà di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Per le delibere annullabili, il termine è di trenta giorni. Tuttavia, il dies a quo varia a seconda della posizione del condomino.
Per il condomino presente che abbia votato contro, o che si sia astenuto, il termine decorre dalla data della deliberazione. Per il condomino assente, invece, il termine decorre dal momento della comunicazione del verbale.
Questa differenza è essenziale. Il condomino che non ha partecipato all’assemblea non può essere posto nella condizione di dover impugnare una decisione della quale non conosce ancora contenuto, motivazioni, importi, criteri di ripartizione, lavori deliberati o conseguenze economiche.
La comunicazione deve consentire una conoscenza reale della decisione
La comunicazione del verbale non ha una funzione meramente burocratica. Essa serve a mettere il condomino assente nella condizione di comprendere ciò che l’assemblea ha deciso e di valutare se vi siano ragioni per contestare la deliberazione.
Non è sufficiente sapere che l’assemblea si è svolta. Non basta neppure ricevere una comunicazione generica che faccia riferimento a spese approvate, lavori deliberati o quote da versare. Il condomino deve poter conoscere il contenuto sostanziale delle deliberazioni e verificare i dati necessari a tutelare i propri diritti.
La Cassazione ha ribadito che il termine di trenta giorni decorre solo quando il condomino assente abbia acquisito una conoscenza completa del verbale, adeguata a comprendere il contenuto intrinseco della deliberazione e a decidere consapevolmente se proporre impugnazione.
La conoscenza richiesta non coincide con una semplice informazione orale ricevuta da un vicino, con la visione di un avviso affisso nell’androne o con una generica voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento. Occorre una conoscenza idonea a ricostruire l’effettivo contenuto della decisione assembleare.
Il condominio deve provare la comunicazione del verbale
Quando il condominio eccepisce che l’impugnazione è tardiva, deve dimostrare che il verbale sia stato comunicato al condomino assente oppure che quest’ultimo ne abbia comunque acquisito una conoscenza piena e documentabile.
Il problema non riguarda quindi soltanto la data indicata sul verbale o il momento in cui l’amministratore dichiara di averlo spedito. Ciò che conta è la prova dell’effettivo recapito al destinatario o della conoscenza acquisita per altra via.
L’onere probatorio assume rilievo decisivo soprattutto nei giudizi promossi dopo molto tempo, quando il condominio sostiene che il condomino avrebbe dovuto impugnare entro trenta giorni, mentre quest’ultimo afferma di aver conosciuto la deliberazione soltanto in epoca successiva.
In assenza di prova della comunicazione, il termine decadenziale non può ritenersi iniziato. Il condominio non può pretendere che il condomino assente dimostri di non avere ricevuto il verbale. È invece chi invoca la decadenza a dover dimostrare il momento dal quale essa sarebbe maturata.
L’e-mail ordinaria non basta a far decorrere la decadenza
Il punto affrontato dalla Cassazione riguarda l’invio del verbale mediante posta elettronica ordinaria.
L’e-mail semplice può essere certamente utilizzata come strumento pratico di comunicazione tra amministratore e condòmini. Può agevolare la circolazione delle informazioni, anticipare documenti, consentire chiarimenti e rendere più veloce la gestione ordinaria. Tuttavia, non offre, da sola, una garanzia legale sufficiente per dimostrare il recapito del verbale e far decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnazione.
L’invio di una e-mail ordinaria prova, al più, che il messaggio è stato spedito da un determinato indirizzo. Non prova con certezza che sia entrato nella disponibilità del destinatario, che l’indirizzo fosse effettivamente riferibile al condomino, che l’allegato fosse presente, che il messaggio fosse integro o che il destinatario avesse potuto conoscere il contenuto del verbale.
Neppure una generica conferma automatica di apertura o lettura equivale alla ricevuta di avvenuta consegna propria della PEC. I sistemi ordinari di posta elettronica non assicurano quelle garanzie tecniche e probatorie che consentono di collegare l’invio alla presunzione legale di conoscenza.
Di conseguenza, l’amministratore che trasmette il verbale soltanto con e-mail ordinaria si espone al rischio di non poter dimostrare la decorrenza del termine di impugnazione.
La PEC e la presunzione di conoscenza
La posta elettronica certificata è diversa dall’e-mail ordinaria perché produce ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Quando il messaggio viene consegnato alla casella PEC del destinatario, opera la presunzione che l’atto sia giunto al suo indirizzo.
Questa presunzione non richiede che il destinatario abbia materialmente aperto, letto o stampato il messaggio. È sufficiente che la comunicazione sia stata consegnata alla casella PEC corretta, salvo che il destinatario provi di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La PEC rappresenta pertanto lo strumento più sicuro per la trasmissione dei verbali ai condòmini assenti, soprattutto quando l’amministratore intenda rendere certa la decorrenza del termine di trenta giorni.
È però necessario che la PEC sia inviata a un indirizzo effettivamente riferibile al condomino e correttamente comunicato all’amministratore. Una PEC spedita a un recapito errato, inattivo, non riferibile al proprietario o comunque diverso da quello indicato per le comunicazioni condominiali non consente di dimostrare il perfezionamento della comunicazione.
Raccomandata e consegna a mano
Anche la raccomandata con avviso di ricevimento rappresenta uno strumento idoneo a dimostrare il recapito del verbale. L’avviso di ricevimento consente di individuare la data nella quale la spedizione è stata consegnata o si è perfezionata secondo la disciplina della giacenza.
La consegna a mano può essere ugualmente efficace, ma richiede una prova attendibile. L’amministratore dovrebbe acquisire una ricevuta sottoscritta dal condomino, con data e indicazione della consegna del verbale. Una semplice annotazione interna dell’amministratore non offre, invece, la medesima certezza.
Anche il fax può costituire uno strumento utilizzabile, purché la trasmissione sia dimostrabile e sia possibile ricondurre il numero di ricezione al destinatario.
La scelta del mezzo non è formalmente predeterminata per la comunicazione del verbale assembleare. Tuttavia, sul piano pratico, l’amministratore deve utilizzare un canale che gli consenta di provare l’arrivo dell’atto all’indirizzo del condomino.
La differenza tra convocazione e comunicazione del verbale
È importante non confondere la convocazione dell’assemblea con la successiva comunicazione del verbale.
L’avviso di convocazione è soggetto a forme espressamente indicate dalla legge. Deve essere trasmesso mediante raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, nel rispetto del termine minimo previsto per consentire al condomino di partecipare alla riunione.
Per la comunicazione del verbale al condomino assente, invece, l’art. 1137 cod. civ. non impone uno specifico strumento di trasmissione. La modalità è, in astratto, libera.
Questa libertà non elimina però l’onere della prova. L’amministratore può anche utilizzare un mezzo diverso da quelli previsti per la convocazione, ma deve essere consapevole che, se quel mezzo non garantisce una prova affidabile del recapito, non potrà invocare la decorrenza del termine decadenziale.
La mancanza di una forma obbligatoria non significa quindi che ogni forma di invio sia equivalente sul piano probatorio.
La conoscenza acquisita per altra via
Il fatto che l’e-mail ordinaria non sia sufficiente a fondare la presunzione legale di conoscenza non significa che il verbale possa essere conosciuto soltanto tramite PEC o raccomandata.
Il condominio può provare che il condomino assente abbia acquisito la conoscenza del verbale attraverso altri elementi concreti. Può rilevare, ad esempio, una risposta scritta nella quale il condomino richiami specificamente il contenuto delle deliberazioni, una comunicazione con cui contesti determinati importi, una richiesta di chiarimenti sulle singole decisioni assembleari oppure una dichiarazione nella quale riconosca di avere ricevuto copia del verbale.
In tali ipotesi non opera una presunzione automatica derivante dal mezzo di trasmissione, ma il giudice può accertare in fatto che il condomino abbia avuto una conoscenza effettiva e completa della decisione.
Non basta però dimostrare che il condomino fosse genericamente informato dell’esistenza dell’assemblea o della presenza di debiti condominiali. Occorre dimostrare che egli conoscesse il contenuto utile della deliberazione e fosse concretamente in grado di contestarla.
Il caso del decreto ingiuntivo condominiale
Può accadere che il condomino assente apprenda l’esistenza delle deliberazioni soltanto quando riceve un decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali.
In una situazione simile, la notifica del decreto può costituire il momento dal quale il condomino acquisisce effettiva conoscenza di determinate delibere o delle spese poste a suo carico. Non è però possibile anticipare artificialmente il termine di impugnazione sostenendo che il verbale fosse stato spedito in precedenza con una comunicazione priva di prova di recapito.
La notifica del decreto ingiuntivo non sana automaticamente i vizi della delibera né rende irrilevante la questione della sua comunicazione. Può però assumere rilievo per individuare il momento nel quale il condomino ha appreso effettivamente il contenuto della pretesa condominiale e può attivare le proprie difese.
La strategia difensiva deve essere valutata con particolare tempestività, poiché l’opposizione al decreto ingiuntivo e l’impugnazione della deliberazione seguono regole, termini e presupposti diversi, pur potendo essere strettamente collegati.
Delibere annullabili e delibere nulle
Il termine di trenta giorni riguarda le deliberazioni annullabili. Rientrano normalmente in questa categoria i vizi relativi alla convocazione, alla costituzione dell’assemblea, alle maggioranze, alla ripartizione della spesa in applicazione di criteri già esistenti, alla violazione di regole procedurali e agli altri difetti che non incidano in modo radicale sulla struttura dell’atto.
La nullità ha invece carattere residuale. Può ricorrere quando manchino elementi essenziali della deliberazione, quando l’oggetto sia impossibile o illecito, quando l’assemblea deliberi su materie estranee alle proprie attribuzioni oppure quando la decisione violi norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
La distinzione è fondamentale perché l’azione di nullità non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1137 cod. civ. Non è quindi corretto affermare che ogni contestazione condominiale debba necessariamente essere proposta entro trenta giorni.
Prima di discutere la decorrenza del termine, occorre individuare con precisione il tipo di vizio denunciato.
Mediazione obbligatoria e conservazione del termine
Le controversie condominiali sono soggette, di regola, a mediazione obbligatoria prima dell’instaurazione della causa.
Quando il condomino intende impugnare una delibera annullabile, deve attivare tempestivamente il procedimento di mediazione. La domanda di mediazione, una volta comunicata alla controparte, impedisce la decadenza per una sola volta.
Se la mediazione si conclude senza accordo, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine decadenziale, che ricomincia a decorrere dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
La prudenza impone quindi di non attendere l’ultimo giorno. Il condomino che ritenga di avere ricevuto tardivamente il verbale, o che abbia dubbi sulla validità della comunicazione, dovrebbe acquisire immediatamente copia della documentazione e valutare senza ritardo l’attivazione della mediazione.
Cosa deve fare il condomino che non ha ricevuto il verbale
Il condomino assente che non abbia ricevuto il verbale dovrebbe richiederne copia all’amministratore con comunicazione scritta, preferibilmente attraverso un mezzo che consenta di dimostrare l’invio e la ricezione della richiesta.
È opportuno domandare anche gli allegati rilevanti, quali rendiconto, riparti, preventivi, contratti, relazioni tecniche, offerte, documenti relativi a lavori straordinari e ogni altro atto richiamato nella deliberazione.
La richiesta di documenti non deve essere utilizzata come motivo per ritardare la valutazione delle possibili iniziative. Una volta acquisita una conoscenza sufficiente del contenuto deliberativo, il condomino deve considerare che il termine di trenta giorni può iniziare a decorrere.
Se l’amministratore sostiene che il verbale sia già stato trasmesso, il condomino dovrebbe chiedere di conoscere il mezzo utilizzato, la data di invio, l’indirizzo del destinatario e la documentazione attestante il recapito.
Gli obblighi operativi dell’amministratore
L’amministratore prudente dovrebbe adottare una procedura uniforme per la trasmissione dei verbali agli assenti.
La soluzione più sicura consiste nell’invio tramite PEC ai condomini che abbiano comunicato un indirizzo certificato. Per gli altri destinatari, la raccomandata con avviso di ricevimento resta uno strumento idoneo a documentare il recapito.
L’e-mail ordinaria può essere utilizzata come canale aggiuntivo di cortesia, ma non dovrebbe rappresentare l’unico strumento per comunicazioni dalle quali dipende la decorrenza di termini decadenziali.
È inoltre opportuno conservare ricevute PEC, avvisi di ricevimento, attestazioni di consegna, copie dei verbali inviati, elenchi aggiornati degli indirizzi dei condòmini e ogni documento utile a dimostrare che la comunicazione sia pervenuta al destinatario.
Conclusioni
Il termine di trenta giorni per impugnare una delibera condominiale non decorre, per il condomino assente, dalla data dell’assemblea né dalla semplice spedizione del verbale.
Il termine inizia solo quando il condomino abbia ricevuto una comunicazione idonea a consentirgli una conoscenza completa della deliberazione. L’e-mail ordinaria, da sola, non offre una prova sufficiente del recapito e non determina la presunzione legale di conoscenza.
La PEC, la raccomandata con avviso di ricevimento, la consegna a mano documentata e altri strumenti capaci di provare l’arrivo dell’atto rappresentano invece modalità più affidabili per rendere certa la decorrenza del termine.
La regola protegge il diritto di difesa del condomino assente, ma tutela anche il condominio. Una comunicazione corretta e documentata consente di stabilizzare le deliberazioni, evitare contestazioni tardive e ridurre il rischio di contenziosi sulla stessa decorrenza del termine di impugnazione.
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