Autovelox dopo la riforma del 2026: nuove omologazioni, vecchi dispositivi e destino delle multe già elevate
Dal 12 luglio 2026 cambia il quadro giuridico dei controlli elettronici della velocità
Il 12 luglio 2026 segna un passaggio di particolare importanza nella disciplina italiana degli accertamenti elettronici delle violazioni dei limiti di velocità. È infatti entrato in vigore il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio, che disciplina finalmente in modo organico le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi utilizzati per accertare le violazioni dell’art. 142 del Codice della strada.
La riforma arriva dopo anni di incertezza e, soprattutto, dopo il netto intervento della Corte di cassazione, che aveva escluso la possibilità di considerare giuridicamente equivalenti l’approvazione e l’omologazione degli autovelox. Il problema non era puramente terminologico: riguardava la legittimità stessa dell’accertamento posto a fondamento della sanzione.
Il nuovo decreto tenta dunque di ricondurre il sistema a un quadro tecnico e amministrativo uniforme. Da un lato definisce una vera procedura di omologazione dei prototipi; dall’altro introduce una disciplina transitoria per gli apparecchi precedentemente approvati, distinguendo tra quelli che possono essere immediatamente considerati omologati e quelli che, invece, devono affrontare una specifica procedura prima di poter essere legittimamente utilizzati.
La questione più complessa, tuttavia, riguarda le migliaia di multe elevate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Il decreto può sanare retroattivamente rilevazioni effettuate quando l’apparecchio era soltanto approvato? Può trasformare oggi in valido un accertamento che, secondo la Cassazione, al momento della violazione era stato eseguito mediante un dispositivo privo della prescritta omologazione?
La risposta non può essere semplicistica. Il decreto ha certamente modificato il quadro per il futuro, ma la sorte delle sanzioni precedenti al 12 luglio 2026 resta una questione giuridica delicata che richiederà l’intervento dei giudici.
Il punto di partenza: cosa richiede realmente il Codice della strada
Il nodo nasce dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada, secondo il quale, ai fini della determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature «debitamente omologate», oltre alle registrazioni del cronotachigrafo e ai documenti relativi ai percorsi autostradali.
Il termine utilizzato dal legislatore è preciso: omologate.
Accanto a tale disposizione opera l’art. 45, comma 6, del Codice della strada, il quale fa riferimento, più in generale, all’approvazione o all’omologazione da parte del Ministero dei dispositivi, delle apparecchiature e degli altri mezzi tecnici destinati all’accertamento delle violazioni. L’art. 192 del regolamento di esecuzione disciplina a sua volta i relativi procedimenti.
Per molti anni l’Amministrazione ha sostenuto che, in materia di misuratori della velocità, l’approvazione ministeriale potesse essere considerata sostanzialmente equipollente all’omologazione. Tale ricostruzione aveva consentito l’utilizzo di numerosi dispositivi formalmente approvati, ma non accompagnati da un decreto qualificato espressamente come omologazione.
La Corte di cassazione ha però respinto questa impostazione.
Con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la Seconda sezione civile ha affermato che è illegittimo l’accertamento della velocità eseguito con un apparecchio autovelox previamente approvato ma non debitamente omologato. Secondo la Suprema Corte, approvazione e omologazione non sono procedimenti giuridicamente sovrapponibili, perché presentano caratteristiche, natura e finalità differenti.
La conseguenza è stata dirompente: la semplice esistenza di un decreto di approvazione non era sufficiente, secondo la Cassazione, a soddisfare il requisito dell’omologazione espressamente imposto dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada.
Approvazione e omologazione non sono la stessa cosa
Per comprendere la portata della controversia occorre distinguere i due concetti.
L’approvazione è tradizionalmente utilizzata per consentire l’impiego di un dispositivo le cui caratteristiche vengono riconosciute idonee dall’Amministrazione. L’omologazione, invece, presuppone la verifica della conformità di un prototipo a determinati requisiti normativi e tecnici, in modo che gli esemplari successivamente prodotti in conformità a quel prototipo possano essere utilizzati per la funzione prevista.
La differenza acquista particolare importanza quando il dispositivo non si limita a documentare un fatto, ma misura una grandezza fisica dalla quale deriva direttamente l’applicazione di una sanzione amministrativa, come accade per la velocità di un veicolo.
Una differenza di pochi chilometri orari può determinare conseguenze significativamente diverse: aumento della sanzione pecuniaria, decurtazione di punti, sospensione della patente e, in determinati casi, ulteriori conseguenze accessorie. L’affidabilità metrologica dell’apparecchio costituisce quindi una garanzia sostanziale del cittadino e non un adempimento meramente burocratico.
La Cassazione, proprio muovendo dalla formulazione dell’art. 142, ha escluso che l’Amministrazione o una circolare ministeriale possano sostituire il requisito previsto dalla legge con uno diverso ritenuto sostanzialmente equivalente.
Il principio è elementare sotto il profilo della gerarchia delle fonti: una prassi amministrativa non può modificare il contenuto di una disposizione legislativa.
Cosa introduce il decreto dell’8 giugno 2026
Il nuovo decreto definisce una procedura specifica per l’omologazione dei prototipi destinati alla rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
L’omologazione viene effettuata per accertare che i dispositivi o sistemi prodotti in conformità al prototipo siano effettivamente idonei a misurare la velocità e soddisfino i requisiti previsti dall’Allegato A al decreto.
All’esito positivo della verifica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia un vero e proprio decreto di omologazione del prototipo, che viene comunicato al produttore e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
Il principio è quindi chiaro: per il futuro, un nuovo apparecchio destinato alla rilevazione della velocità dovrà seguire la procedura di omologazione. Non sarà più possibile presentare nuove domande di semplice approvazione dei prototipi.
Le richieste di approvazione presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e non ancora definite vengono convertite d’ufficio in istanze di omologazione.
Il legislatore regolamentare ha dunque scelto di eliminare, per questi dispositivi, la precedente ambiguità terminologica e procedurale, riconducendo il sistema al requisito testualmente richiesto dall’art. 142 del Codice della strada.
Omologazione del prototipo e affidabilità del singolo apparecchio sono controlli diversi
Un punto deve essere particolarmente sottolineato. L’omologazione del prototipo non significa che ogni singolo esemplare possa essere utilizzato indefinitamente senza ulteriori controlli.
Il nuovo sistema opera su diversi livelli.
La prima verifica riguarda il prototipo, che deve possedere le caratteristiche e soddisfare i requisiti richiesti per ottenere l’omologazione.
Ogni singolo apparecchio deve poi essere sottoposto alla taratura e alle verifiche di funzionalità iniziali e periodiche, finalizzate ad accertare che, durante l’intera vita utile, continui a misurare correttamente la velocità e a mantenere le prestazioni previste.
La distinzione è essenziale anche ai fini della difesa dell’automobilista. Il fatto che un determinato modello sia stato regolarmente omologato non dimostra automaticamente che lo specifico esemplare utilizzato per elevare la multa fosse correttamente funzionante e munito di una valida taratura al momento dell’accertamento.
Il decreto è esplicito: in caso di esito negativo della taratura, il dispositivo non può essere utilizzato sino a una nuova taratura con esito positivo. Analogamente, se le verifiche di funzionalità hanno esito negativo, l’apparecchio deve restare inutilizzato fino al superamento positivo dei controlli.
Una multa può quindi essere contestata non soltanto per l’eventuale mancanza di omologazione del prototipo, ma anche per problemi riguardanti la taratura, la funzionalità, l’identificazione dell’esemplare concretamente utilizzato o la corrispondenza tra il dispositivo impiegato e il modello omologato.
I nuovi controlli di conformità sulla produzione
La disciplina del 2026 non si limita all’omologazione iniziale e alla taratura. Introduce anche controlli sulla conformità della produzione rispetto al prototipo omologato.
Gli organismi accreditati e autorizzati dal Ministero dovranno verificare sia il sistema di controllo del processo produttivo, quando il produttore non disponga della certificazione ISO 9001, sia la conformità del prodotto al tipo omologato.
Tali verifiche possono interessare dispositivi presenti negli stabilimenti produttivi, nella rete commerciale e persino apparecchi già in uso.
Quando il produttore dispone della certificazione ISO 9001, i controlli di conformità sono effettuati ogni tre anni. In assenza di tale certificazione, diventano annuali. Le verifiche devono riguardare almeno due campioni e comunque un numero non inferiore al cinque per cento degli apparecchi prodotti nell’ultimo anno solare.
Il decreto costruisce quindi un sistema che non si esaurisce nel rilascio iniziale dell’omologazione, ma pretende la conservazione nel tempo della conformità tra gli esemplari prodotti e il prototipo autorizzato.
Il vero cuore della riforma: il regime transitorio dei vecchi autovelox
La parte più delicata del provvedimento è l’art. 6, dedicato alle disposizioni transitorie.
Non tutti i vecchi dispositivi vengono trattati allo stesso modo. Il decreto opera una distinzione basata, soprattutto, sul momento e sulle modalità della precedente approvazione.
La prima categoria comprende i dispositivi conformi ai prototipi approvati attraverso i decreti specificamente indicati nell’Allegato B. Il nuovo decreto stabilisce che tali prototipi sono conformi ai requisiti previsti dal Capo 1 dell’Allegato A e che i relativi dispositivi o sistemi si intendono omologati per tutti i fini della nuova disciplina.
È questa la disposizione che, nel linguaggio giornalistico, è stata definita come la «salvezza automatica» di oltre tremila autovelox.
La formulazione, però, va letta con precisione. Il decreto non dichiara omologato qualsiasi autovelox precedentemente utilizzato in Italia. Considera omologati esclusivamente i dispositivi e sistemi che siano conformi ai prototipi individuati dai decreti inseriti nell’Allegato B.
Occorre quindi verificare non soltanto l’esistenza di una generica approvazione, ma la presenza dello specifico modello nell’ambito del regime previsto dall’Allegato B e la corrispondenza del singolo apparecchio al prototipo interessato.
I 3.150 apparecchi considerati regolari e gli 850 da fermare
Secondo i dati comunicati dal Ministero e diffusi all’entrata in vigore della riforma, su circa quattromila apparecchi censiti sarebbero circa 3.150 quelli riconducibili ai prototipi considerati conformi al nuovo regime, mentre circa 850 dovrebbero essere disattivati in attesa di ottenere la necessaria omologazione.
Anche questi numeri devono essere utilizzati correttamente.
Non significa che il decreto contenga un elenco nominativo di 3.150 singoli apparecchi, ciascuno identificato attraverso numero di matricola e ubicazione. L’Allegato B individua i decreti di approvazione dei prototipi ai quali il regime transitorio attribuisce la nuova qualificazione.
La verifica del singolo verbale richiede quindi di individuare quale apparecchio sia stato concretamente utilizzato, quale sia il modello, quale il decreto originario, se esso rientri nell’Allegato B, se lo specifico esemplare sia conforme al prototipo e se taratura e verifiche di funzionalità fossero valide.
Un’automobile sanzionata da un dispositivo apparentemente appartenente a una famiglia presente nell’Allegato B non perde automaticamente ogni possibilità di difesa. L’amministrazione deve poter ricostruire la regolarità dell’intera catena tecnica e amministrativa che conduce dalla omologazione del prototipo al singolo accertamento.
Gli apparecchi approvati prima del decreto del 2017
Il nuovo regime distingue poi gli apparecchi il cui prototipo era stato approvato prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017.
Per tali dispositivi non opera automaticamente la medesima regola prevista per i prototipi dell’Allegato B.
Il titolare dell’approvazione che già disponga di documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei requisiti di taratura e dei test di laboratorio previsti dal nuovo Allegato A può chiedere l’omologazione al Ministero. Il Ministero deve pronunciarsi nei successivi sessanta giorni e, in caso di verifica positiva, adotta il relativo decreto di omologazione.
Quando, invece, tale documentazione non sia già disponibile in forma sufficiente, il titolare della precedente approvazione può chiedere l’omologazione integrando gli atti originariamente presentati secondo le nuove prescrizioni.
Questi dispositivi non possono quindi essere automaticamente equiparati a quelli inclusi nell’Allegato B. Perché possano essere utilizzati secondo il nuovo sistema, occorre il perfezionamento del procedimento di omologazione previsto dalla disciplina transitoria.
Non esiste un generale periodo di grazia di dodici mesi per continuare a utilizzare gli autovelox irregolari
Un’altra precisazione è necessaria.
È stato talvolta affermato che i Comuni dispongano di dodici mesi per adeguare tutti gli apparecchi e che, durante tale periodo, possano continuare a utilizzarli liberamente. La formulazione è eccessivamente generica e rischia di essere fuorviante.
Il decreto prevede effettivamente una transizione annuale, ma la collega alle precedenti disposizioni relative alle tarature periodiche previste dal decreto del 2017, la cui validità cesserà decorso un anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina.
Ciò non equivale a una generale autorizzazione a continuare per dodici mesi l’utilizzo di qualsiasi apparecchio privo dei requisiti di omologazione.
Un dispositivo che non rientri tra quelli considerati omologati dal regime transitorio e che non abbia ancora ottenuto il necessario decreto non diventa utilizzabile soltanto perché non sono trascorsi dodici mesi dal 12 luglio 2026.
Il regime delle tarature e quello dell’omologazione sono concettualmente e giuridicamente distinti.
Il problema delle multe elevate prima del 12 luglio 2026
La questione più delicata riguarda gli accertamenti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto con apparecchi che, all’epoca, risultavano approvati ma non formalmente omologati e che oggi rientrano nell’Allegato B.
Si immagini una violazione rilevata il 10 giugno 2026 mediante un dispositivo il cui prototipo era soltanto approvato. Il 12 luglio successivo entra in vigore il decreto e quel prototipo viene ricompreso tra quelli che «si intendono omologati».
La multa diventa automaticamente valida retroattivamente?
A mio avviso, una simile conclusione non può essere data per scontata.
Il decreto non contiene una disposizione che affermi espressamente che l’omologazione attribuita ai prototipi dell’Allegato B produce effetti anche per gli accertamenti effettuati anteriormente alla sua entrata in vigore. Al contrario, l’art. 7 stabilisce espressamente che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Il principio generale è che le norme operano per il futuro, salvo una chiara previsione retroattiva compatibile con la natura della fonte e con i principi dell’ordinamento.
Il problema è ancora più delicato perché non si discute di un semplice adempimento amministrativo secondario, ma del requisito che, secondo la Cassazione, condiziona la legittimità dell’accertamento della velocità ai sensi dell’art. 142, comma 6, del Codice della strada.
Se, al momento della rilevazione, il dispositivo era approvato ma non omologato e la Cassazione aveva già affermato la non equivalenza dei due istituti, appare giuridicamente controverso sostenere che un decreto ministeriale successivo possa automaticamente riscrivere la qualificazione giuridica di un fatto già avvenuto.
La formula «si intendono omologati» e il possibile contenzioso interpretativo
Gli enti locali sosterranno presumibilmente che la formula utilizzata dall’art. 6 abbia natura ricognitiva o dichiarativa: i prototipi presenti nell’Allegato B sarebbero stati riconosciuti conformi ai requisiti tecnici richiesti dal nuovo decreto e, proprio per questo, la loro idoneità non sarebbe nata il 12 luglio 2026, ma sarebbe stata semplicemente formalmente accertata in tale data.
La difesa dell’automobilista può opporre un diverso argomento.
L’idoneità tecnica di un apparecchio e l’esistenza giuridica di una omologazione non sono necessariamente la stessa cosa. La Cassazione ha già escluso che l’approvazione possa essere considerata equivalente all’omologazione per il solo fatto che il dispositivo sia tecnicamente affidabile. Se il requisito legale richiesto dall’art. 142 mancava al momento della rilevazione, il successivo riconoscimento non dovrebbe automaticamente cancellare tale carenza.
La controversia si concentrerà quindi sulla natura della disposizione transitoria: mera ricognizione di una conformità preesistente oppure attribuzione, a partire dal 12 luglio 2026, di un nuovo status giuridico?
Il testo del decreto, da solo, non chiude definitivamente il problema.
Un decreto ministeriale può sanare retroattivamente una multa già contestabile?
La questione investe anche la gerarchia delle fonti.
Il requisito dell’omologazione deriva da una norma primaria, l’art. 142 del Codice della strada. Il decreto ministeriale è una fonte subordinata e ha il compito di disciplinare tecnicamente procedure e requisiti.
Non può quindi essere semplicemente presunto che una fonte secondaria possa attribuirsi efficacia retroattiva per trasformare in legittimo un accertamento che, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, non rispettava al momento del fatto una condizione imposta dalla legge.
Ciò non significa che il decreto sia necessariamente illegittimo nella parte in cui disciplina il regime transitorio. Il Ministero può certamente stabilire che determinati prototipi, verificati come conformi alle nuove prescrizioni, siano utilizzabili per il futuro senza ripetere l’intero procedimento tecnico.
Diverso è però sostenere che la medesima disposizione cancelli automaticamente le conseguenze giuridiche di rilevazioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
Questa seconda conclusione richiederebbe, quanto meno, un fondamento normativo e interpretativo particolarmente chiaro.
Non si tratta automaticamente di una questione di costituzionalità
Nel dibattito pubblico è stato talvolta sostenuto che il nuovo decreto sarebbe «incostituzionale» perché avrebbe trasformato in omologati apparecchi precedentemente soltanto approvati.
Anche questa affermazione richiede maggiore rigore.
Un decreto ministeriale non è una legge né un atto avente forza di legge e, come tale, non viene normalmente sottoposto direttamente al giudizio della Corte costituzionale secondo il procedimento previsto per le fonti primarie.
Il problema può essere, piuttosto, quello della legittimità del decreto rispetto alle norme legislative sovraordinate, della corretta interpretazione della base legislativa che attribuisce il potere regolamentare al Ministero e dell’eventuale possibilità del giudice ordinario di non applicare una disposizione amministrativa ritenuta illegittima quando ciò sia necessario per decidere la controversia.
Un’eventuale questione di costituzionalità potrebbe sorgere rispetto a una norma primaria che costituisse la base del sistema, qualora ne ricorressero i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Non è però tecnicamente corretto sostenere che il giudice di pace possa semplicemente «mandare il decreto alla Corte costituzionale» come se fosse una legge.
Cosa accade alle multe già definitivamente pagate
Occorre distinguere nettamente tra sanzioni ancora contestabili, cause pendenti e rapporti ormai definiti.
Chi ha già pagato volontariamente la sanzione in misura ridotta ha, di regola, definito il procedimento sanzionatorio e non può successivamente riaprire la vicenda soltanto perché è intervenuta una nuova pronuncia giurisprudenziale o un nuovo decreto.
Analogamente, una sentenza ormai passata in giudicato non può essere rimessa in discussione per il semplice sopravvenire della nuova disciplina.
Il decreto non riapre i termini per impugnare verbali ormai definitivi, non restituisce automaticamente le somme già pagate e non consente di riesaminare indiscriminatamente decisioni ormai irrevocabili.
La situazione è diversa per le sanzioni ancora nei termini di impugnazione e per i giudizi pendenti.
Le multe ancora impugnabili dopo il nuovo decreto
L’automobilista che riceva una multa relativa a una violazione commessa prima del 12 luglio 2026 deve verificare la data dell’accertamento, il modello dell’apparecchio utilizzato, il decreto originario, l’eventuale inclusione del prototipo nell’Allegato B e la data dalla quale l’Amministrazione sostiene che il dispositivo sia omologato.
Se al momento della violazione l’apparecchio era soltanto approvato e l’omologazione deriva esclusivamente dal decreto entrato in vigore successivamente, può sussistere un motivo di opposizione giuridicamente serio.
Non significa che il ricorso sarà automaticamente accolto. I giudici dovranno prendere posizione sull’efficacia temporale della nuova disciplina e sulla portata dell’art. 6.
Ma non è altrettanto corretto sostenere che tutte le multe anteriori siano state automaticamente sanate dalla pubblicazione del decreto.
La data della violazione rappresenta dunque un elemento centrale. Un rilevamento avvenuto l’11 luglio 2026 e uno avvenuto il 12 luglio 2026 possono, almeno in linea teorica, essere sottoposti a un quadro normativo differente.
L’esempio concreto dell’automobilista multato nel giugno 2026
Si consideri un conducente sanzionato il 20 giugno 2026 mediante un dispositivo il cui modello, a quella data, risultava approvato ma non omologato.
Il verbale viene notificato ad agosto 2026. Nel frattempo, il 12 luglio, è entrato in vigore il nuovo decreto e il prototipo è stato incluso nell’Allegato B.
Il Comune potrebbe sostenere che il dispositivo è oggi espressamente considerato omologato e che l’inclusione nell’Allegato B dimostra la sua conformità ai requisiti tecnici richiesti.
L’automobilista potrebbe replicare che il fatto deve essere valutato secondo il quadro giuridico esistente il 20 giugno, quando l’art. 142 esigeva l’omologazione e la Cassazione aveva già escluso l’equivalenza con la semplice approvazione.
Il giudice dovrà allora affrontare la questione decisiva: il decreto del 2026 ha soltanto riconosciuto una conformità tecnica già esistente oppure ha attribuito ex novo uno status di omologazione?
E, soprattutto, tale status può produrre effetti su un illecito amministrativo già contestato per un fatto anteriore?
È su questo terreno che si svilupperà presumibilmente il nuovo contenzioso.
Le cause già pendenti davanti al giudice
Nei giudizi già in corso al 12 luglio 2026, i Comuni potranno certamente richiamare il nuovo decreto e sostenere che il dispositivo utilizzato appartiene a un prototipo ora considerato omologato.
La difesa del ricorrente dovrà però contestare l’eventuale efficacia retroattiva, evidenziando la data della rilevazione, lo status dell’apparecchio in quel momento e il principio espresso dalla Cassazione.
Il giudice non potrà limitarsi ad affermare che «oggi il dispositivo è omologato». Dovrà stabilire se l’omologazione sopravvenuta possa incidere sull’accertamento già effettuato.
È inoltre necessario verificare se il Comune provi effettivamente la corrispondenza tra il dispositivo concretamente utilizzato e uno dei prototipi contemplati dall’Allegato B. La mera affermazione difensiva non dovrebbe essere sufficiente quando il ricorrente abbia specificamente contestato modello, omologazione, taratura o identità dell’apparecchio.
L’inclusione nell’Allegato B non sostituisce la prova della taratura
Anche per i dispositivi considerati omologati dal nuovo decreto resta indispensabile la verifica della taratura.
La Corte costituzionale aveva già affermato da tempo l’illegittimità di una disciplina che consentisse l’utilizzo indefinito degli autovelox senza verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Il nuovo decreto rafforza questo principio, stabilendo espressamente che ogni esemplare con funzione di misura deve mantenere per tutta la propria vita utile i requisiti e le prestazioni richiesti.
Il Comune deve quindi essere in grado di dimostrare la validità della taratura riferita al singolo dispositivo utilizzato al momento della violazione.
Non basta esibire il decreto relativo al prototipo. Occorre verificare l’esemplare concretamente impiegato.
La distinzione tra prototipo ed esemplare è fondamentale: il primo viene omologato; il secondo deve essere conforme, correttamente identificato, tarato e funzionante.
Il verbale dovrebbe consentire di identificare l’apparecchio utilizzato
Una difesa efficace richiede di individuare con precisione il dispositivo che ha effettuato la misurazione.
Devono essere controllati marca, modello, numero di matricola ove disponibile, estremi del decreto di approvazione o omologazione, certificato di taratura e data della relativa verifica.
Quando il verbale contiene indicazioni generiche o insufficienti, può rendersi necessario formulare una specifica richiesta documentale o sollevare la contestazione nel ricorso.
L’obiettivo è evitare che l’Amministrazione difenda la multa invocando genericamente la regolarità di una categoria di dispositivi, senza dimostrare che proprio l’esemplare che ha rilevato la velocità fosse conforme, regolarmente omologato e correttamente tarato.
Non tutte le multe elevate prima del 12 luglio sono automaticamente illegittime
È altrettanto importante evitare l’eccesso opposto.
Non può essere affermato che qualsiasi multa per eccesso di velocità elevata prima del 12 luglio 2026 sia automaticamente invalida.
La situazione dipende dal tipo di dispositivo, dal decreto che ne disciplinava l’impiego, dalla presenza o meno dell’omologazione, dalla validità della taratura, dalla modalità di rilevazione e dagli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Occorre inoltre considerare che non ogni apparecchio destinato al controllo della velocità si trova necessariamente nella stessa situazione giuridica esaminata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 10505/2024.
La difesa deve essere costruita sul singolo verbale e sulla documentazione relativa al singolo dispositivo. I ricorsi seriali fondati sulla sola affermazione «l’autovelox non era omologato» rischiano di essere respinti quando l’Amministrazione dimostri la regolarità dell’apparato.
Oltre l’omologazione: gli altri requisiti che possono incidere sulla validità della multa
La nuova omologazione non rende irrilevanti tutte le altre condizioni previste per l’accertamento elettronico della velocità.
Occorre verificare la taratura periodica, la funzionalità dell’apparecchio, la corretta segnalazione preventiva della postazione, la visibilità del dispositivo quando richiesta, la conformità della collocazione alle regole vigenti, l’eventuale necessità di un decreto prefettizio per l’accertamento senza contestazione immediata, il rispetto delle distanze e dei criteri introdotti dalla disciplina sulla collocazione dei dispositivi, la corretta identificazione del veicolo e la tempestività della notificazione del verbale.
L’omologazione è quindi un requisito fondamentale, ma non è l’unico.
Un apparecchio perfettamente omologato può comunque produrre un verbale illegittimo se utilizzato senza una taratura valida, in un luogo non autorizzato, senza la prescritta segnalazione o in violazione di altre condizioni normative.
Il decreto del 2024 sulla collocazione degli autovelox resta distinto dalla riforma del 2026
Occorre inoltre non confondere il decreto dell’8 giugno 2026 con la precedente disciplina sulla collocazione e sull’uso delle postazioni di controllo.
Il decreto interministeriale dell’11 aprile 2024 ha dettato regole specifiche sulla collocazione e sull’utilizzo dei dispositivi destinati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità.
Il nuovo decreto del 2026 riguarda invece, principalmente, le caratteristiche, l’omologazione, la taratura, le verifiche di funzionalità e la conformità dei dispositivi.
Le due discipline operano su piani differenti e devono essere rispettate congiuntamente.
Un autovelox può essere omologato ma collocato illegittimamente. Oppure può essere correttamente collocato, ma non omologato o privo di una valida taratura.
La legittimità del verbale richiede la conformità dell’intera procedura.
La differenza tra illegittimità e nullità della multa
Nel linguaggio comune si parla spesso di «multa nulla». Dal punto di vista tecnico, è preferibile utilizzare maggiore cautela.
La mancanza di un requisito dell’apparecchio può determinare l’illegittimità dell’accertamento e condurre all’annullamento del verbale in sede di opposizione. Non ogni vizio deve essere automaticamente qualificato come nullità radicale e insanabile.
La distinzione non è soltanto terminologica, perché può incidere sui termini e sulle modalità di contestazione.
Un automobilista non dovrebbe dunque ignorare un verbale ritenendolo «automaticamente nullo». Deve impugnarlo nei termini previsti, salvo particolari e specifiche ipotesi, perché il mancato esercizio tempestivo della tutela può determinare la definitività della sanzione.
Come contestare una multa fondata su un autovelox
La tutela può essere esercitata davanti al giudice di pace oppure, alternativamente, mediante ricorso al prefetto, secondo i termini e le condizioni previsti dalla legge.
La scelta non è meramente formale. Il giudizio davanti al giudice di pace consente un esame giurisdizionale diretto della documentazione e dei motivi di opposizione. Il ricorso al prefetto segue invece una procedura amministrativa con conseguenze sanzionatorie diverse in caso di rigetto.
Prima di proporre il ricorso è necessario acquisire o richiedere, secondo il caso, il verbale completo, la documentazione fotografica, gli estremi del dispositivo, il decreto relativo al modello, il certificato di taratura e gli eventuali provvedimenti che autorizzano il controllo in quel tratto stradale.
Dopo il 12 luglio 2026 assume particolare rilevanza anche la verifica dell’Allegato B e della data in cui l’apparecchio ha eventualmente acquisito lo status di dispositivo omologato.
La nuova disciplina non cancella il diritto alla sicurezza stradale
Il dibattito sugli autovelox rischia talvolta di essere ridotto a uno scontro tra automobilisti e Comuni. È un’impostazione sbagliata.
La sicurezza stradale costituisce un interesse pubblico primario. Gli eccessi di velocità provocano incidenti, lesioni e morti, e il controllo elettronico rappresenta uno strumento legittimo e necessario quando viene impiegato correttamente.
Proprio per questo, le apparecchiature devono offrire garanzie tecniche certe.
Pretendere l’omologazione, la taratura e la corretta installazione non significa mettere in discussione la necessità dei controlli. Significa assicurare che una sanzione, soprattutto quando può incidere sul patrimonio, sui punti della patente e sul diritto di guidare, sia fondata su una misurazione affidabile e su una procedura conforme alla legge.
Il rispetto delle garanzie rafforza, anziché indebolire, la credibilità dei controlli stradali.
Il nuovo decreto chiude il passato? La risposta è no, almeno non automaticamente
La riforma del 2026 risolve per il futuro una parte importante dell’incertezza che aveva caratterizzato il settore. Stabilisce procedure di omologazione, controlli di conformità, regole sulla taratura e un regime transitorio per i dispositivi esistenti.
Non può tuttavia dirsi che abbia automaticamente cancellato ogni controversia precedente.
Per le violazioni commesse dal 12 luglio 2026 in avanti, il quadro è più definito: i dispositivi riconducibili ai prototipi dell’Allegato B si intendono omologati, mentre gli altri devono ottenere l’omologazione secondo le procedure previste.
Per le violazioni anteriori, invece, resta aperta la questione dell’efficacia temporale della nuova qualificazione. Il decreto non contiene una chiara sanatoria retroattiva delle multe pregresse e non dichiara espressamente che gli apparecchi debbano considerarsi omologati anche alla data delle rilevazioni precedenti.
È quindi prevedibile che il contrasto si trasferisca nelle aule giudiziarie.
Conclusioni
Dal 12 luglio 2026 l’Italia dispone di una disciplina organica per l’omologazione degli apparecchi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
La novità principale consiste nell’abbandono, per le nuove domande, del precedente sistema di semplice approvazione: i prototipi dovranno essere omologati secondo requisiti tecnici prestabiliti e i singoli apparecchi dovranno essere periodicamente tarati e sottoposti a verifiche di funzionalità.
La disciplina transitoria considera omologati i dispositivi conformi ai prototipi individuati nell’Allegato B. Secondo i dati ministeriali, circa 3.150 apparecchi rientrerebbero nel nuovo regime di conformità, mentre altri 850 dovrebbero essere disattivati fino all’ottenimento dell’omologazione.
Questa regolarizzazione, tuttavia, non significa automaticamente che tutte le multe elevate in passato mediante gli stessi dispositivi siano diventate retroattivamente valide.
Il decreto è entrato in vigore il 12 luglio 2026 e non contiene un’espressa norma che attribuisca efficacia retroattiva alla nuova omologazione. Per una violazione anteriore resta quindi possibile sostenere che la legittimità dell’accertamento debba essere valutata alla luce delle condizioni esistenti al momento della rilevazione, quando, secondo il principio affermato dalla Cassazione, approvazione e omologazione non erano giuridicamente equivalenti.
Non esiste però una soluzione automatica valida per ogni verbale. Occorre verificare il modello dell’apparecchio, il decreto originario, l’inclusione nell’Allegato B, la data dell’infrazione, la taratura, le verifiche di funzionalità, la collocazione della postazione e l’intera procedura di accertamento.
La vera conseguenza della riforma non è dunque la fine immediata del contenzioso. È l’apertura di una nuova fase: per il futuro, regole tecniche più chiare; per il passato, una delicata questione di efficacia temporale che dovrà essere risolta dalla giurisprudenza con particolare attenzione ai principi di legalità, certezza del diritto e tutela del cittadino.
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