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Pluralismo sociale e accesso alle trasmissioni regionali della RAI: natura del diritto, discrezionalità del Corecom e limiti del controllo editoriale

1. La funzione della nuova disciplina regionale

La delibera del Corecom Emilia-Romagna n. 8 del 2026 approva una nuova disciplina per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico, adeguando il precedente assetto regolamentare alle disposizioni operative contenute nel Protocollo d’intesa sottoscritto, il 12 gennaio 2026, dal Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom e dalla RAI.

Il provvedimento si colloca all’interno di una stratificazione normativa risalente alla legge n. 103 del 1975, che ha configurato l’accesso al mezzo radiotelevisivo quale specifico strumento di partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione del servizio pubblico. A tale disciplina si affiancano la legge n. 223 del 1990, la normativa regionale istitutiva del Corecom e gli atti adottati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La nuova regolamentazione non introduce, dunque, un istituto sconosciuto all’ordinamento, ma aggiorna e rende operativa, sul piano regionale, una forma di partecipazione destinata ad assicurare visibilità a soggetti collettivi che non dispongono ordinariamente di un autonomo accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

La sua funzione deve essere letta alla luce del pluralismo informativo, inteso non soltanto come pluralità degli operatori e delle fonti, ma anche come possibilità concreta per le diverse componenti della società di rappresentare direttamente idee, interessi, esperienze e istanze all’interno del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il diritto di accesso come strumento del pluralismo esterno

Il diritto ai programmi per l’accesso rappresenta una manifestazione del cosiddetto pluralismo esterno.

Il pluralismo interno riguarda la completezza, l’imparzialità e l’equilibrio della programmazione realizzata direttamente dalla concessionaria. Il pluralismo esterno consiste, invece, nell’apertura del mezzo radiotelevisivo a soggetti diversi dall’emittente, ai quali viene riconosciuta la possibilità di intervenire direttamente nella comunicazione pubblica.

L’istituto rafforza la dimensione partecipativa dell’art. 21 Cost., collegandola alla tutela delle formazioni sociali, dell’associazionismo, delle minoranze linguistiche e religiose, delle organizzazioni sindacali e delle articolazioni politiche.

La libertà di manifestazione del pensiero non si esaurisce, infatti, nella mera assenza di censure. In un sistema nel quale l’accesso ai mezzi di comunicazione è condizionato dalla disponibilità di risorse tecniche ed economiche, il servizio pubblico è chiamato anche a creare spazi nei quali possano esprimersi soggetti che, pur rappresentando interessi collettivi rilevanti, non possiedono una propria capacità editoriale.

Il diritto di accesso non coincide, tuttavia, con il diritto di ogni soggetto a ottenere una trasmissione. Gli spazi sono limitati e devono essere ripartiti attraverso un procedimento amministrativo comparativo.

Ne deriva una posizione soggettiva qualificata alla corretta valutazione della domanda, all’applicazione imparziale dei criteri e alla motivazione dell’eventuale esclusione, piuttosto che un diritto assoluto alla messa in onda.

3. I soggetti legittimati e la dimensione necessariamente collettiva dell’accesso

La disciplina riserva la possibilità di presentare domanda ai soggetti collettivi organizzati individuati dalla legislazione statale.

Rientrano nella previsione i gruppi di rilevante interesse sociale, le organizzazioni rappresentative delle autonomie locali, gli enti e le associazioni politiche e culturali, le articolazioni del movimento cooperativo, i gruppi etnici e linguistici, le confessioni religiose, le organizzazioni sindacali, i movimenti politici, i partiti e i gruppi rappresentati nelle assemblee elettive.

La scelta di non riconoscere un accesso individuale risponde alla finalità propria dell’istituto.

Lo spazio pubblico radiotelevisivo viene destinato alla rappresentazione di interessi che trascendono la dimensione strettamente personale e presentano una rilevanza sociale, culturale o politica verificabile.

Il requisito organizzativo consente inoltre di individuare un soggetto responsabile, uno statuto, una struttura rappresentativa e un programma coerente con le finalità dichiarate.

La natura collettiva non deve tuttavia condurre a privilegiare esclusivamente organizzazioni già consolidate o dotate di notevoli risorse.

La nozione di gruppo di rilevante interesse sociale deve essere applicata in modo aperto e coerente con l’evoluzione della società civile, considerando anche formazioni recenti, reti associative e realtà territoriali che siano in grado di dimostrare una concreta attività e un interesse collettivo meritevole di rappresentazione.

4. La domanda di accesso e la definizione dell’oggetto del programma

La richiesta deve essere presentata mediante il modello unico previsto per i programmi dell’accesso e deve contenere una rappresentazione sufficientemente precisa del soggetto richiedente e del contenuto proposto.

La domanda deve essere corredata dallo statuto o dall’atto costitutivo, dall’indicazione del responsabile del programma, dalla documentazione relativa all’attività svolta e da una sintesi dei contenuti, della durata e delle modalità di realizzazione.

Particolare rilievo assume l’obbligo di indicare ogni elemento idoneo a dimostrare la rilevanza sociale, culturale e informativa del programma.

Non è sufficiente, pertanto, formulare una generica richiesta di visibilità. Il soggetto deve illustrare il collegamento tra la propria attività e il tema che intende rappresentare, consentendo al Corecom di valutare l’interesse pubblico della proposta.

La necessità di definire anticipatamente il contenuto risponde anche all’esigenza di verificare la coerenza tra la richiesta ammessa e il prodotto successivamente realizzato.

Il controllo non può tuttavia tradursi nell’imposizione di un testo predeterminato o nell’eliminazione della libertà espressiva del soggetto accedente. L’oggetto deve essere sufficientemente determinato, ma la concreta elaborazione del messaggio resta affidata all’autonomia del richiedente, entro i limiti previsti dalla legge.

5. Il divieto di pubblicità commerciale

Il richiedente deve assumere l’impegno ad astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale, a pena di esclusione.

La prescrizione costituisce un elemento essenziale dell’istituto.

Gli spazi per l’accesso sono messi a disposizione nell’ambito del servizio pubblico per favorire il pluralismo e la partecipazione, non per offrire gratuitamente occasioni di promozione economica.

La distinzione tra informazione istituzionale e pubblicità può tuttavia risultare complessa.

Un’associazione può legittimamente descrivere la propria attività, indicare la propria denominazione e rappresentare le iniziative attraverso cui persegue le finalità statutarie. Non può invece utilizzare lo spazio per commercializzare beni o servizi, promuovere sponsor, sollecitare l’acquisto di prodotti o attribuire visibilità a marchi estranei all’identità del soggetto accedente.

La disciplina vieta, in questa prospettiva, messaggi promozionali, numerazioni a sovrapprezzo, riferimenti bancari e richiami a partner commerciali non organicamente collegati alla ragione sociale.

L’applicazione del divieto dovrà comunque distinguere la pubblicità commerciale dalla comunicazione necessaria a rendere riconoscibile l’organizzazione. Un’interpretazione eccessivamente estensiva rischierebbe di impedire al soggetto di spiegare chi sia, quali attività svolga e come possa essere contattato.

6. I termini di presentazione e la programmazione trimestrale

Le domande devono essere presentate nei primi giorni del mese precedente l’inizio del trimestre di programmazione.

La previsione consente al Corecom di svolgere l’istruttoria, predisporre la graduatoria e coordinare con la sede regionale della RAI le registrazioni e la messa in onda.

Le istanze tardive non vengono automaticamente escluse in via definitiva, ma possono essere valutate per il trimestre successivo.

La soluzione appare coerente con il principio di proporzionalità.

Il superamento del termine impedisce l’inserimento nel piano ormai in corso di formazione, ma non determina la perdita definitiva della possibilità di accedere.

La regola secondo cui può essere presentata una sola domanda per ogni piano trimestrale mira a favorire una distribuzione equilibrata degli spazi e a impedire che un singolo soggetto occupi una parte eccessiva della programmazione.

La limitazione deve essere letta insieme al criterio di precedenza attribuito ai soggetti che non abbiano mai usufruito dell’accesso o ne abbiano beneficiato in epoca remota.

Ne emerge una chiara finalità di rotazione, funzionale a garantire che gli spazi non siano stabilmente utilizzati dalle medesime organizzazioni.

7. L’integrazione documentale e il principio di leale collaborazione procedimentale

Le domande incomplete possono essere integrate entro il termine assegnato dalla struttura amministrativa.

La previsione evita che irregolarità documentali sanabili producano un’immediata esclusione.

Il procedimento viene così improntato a un criterio di leale collaborazione tra amministrazione e soggetto richiedente, coerente con il principio generale di soccorso procedimentale.

L’integrazione non può, tuttavia, essere utilizzata per modificare radicalmente l’oggetto del programma o sostituire una domanda priva degli elementi essenziali.

Essa deve riguardare omissioni documentali o chiarimenti necessari a rendere valutabile una richiesta già identificabile nei suoi contenuti fondamentali.

Il termine assegnato deve essere congruo e la comunicazione deve indicare con precisione quali elementi manchino. Una formula generica comprometterebbe il diritto di partecipazione e renderebbe contestabile il successivo rigetto.

8. L’istruttoria e l’obbligo di motivazione

L’istruttoria è affidata alla struttura amministrativa di supporto, che riferisce al Comitato.

Il Corecom conserva il potere di valutare l’ammissibilità delle domande e di approvare il piano trimestrale.

Il rigetto deve essere motivato e comunicato agli interessati.

L’obbligo di motivazione assume una particolare intensità quando l’esclusione dipenda da una valutazione comparativa o dalla ritenuta insufficiente rilevanza sociale e culturale del programma.

Non sarebbe sufficiente richiamare in modo stereotipato la mancanza di interesse generale o l’esaurimento degli spazi.

La motivazione deve indicare gli elementi valutati, il criterio applicato e, quando necessario, la posizione della domanda rispetto alle altre proposte ammesse.

Soltanto una motivazione effettiva consente al richiedente di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare utilmente i rimedi previsti.

9. I criteri per la formazione della graduatoria

La disciplina attribuisce precedenza ai soggetti che non abbiano precedentemente usufruito dell’accesso, alle proposte caratterizzate da rilevanza sociale o culturale e attualità, ai programmi realizzati con mezzi propri e, in via ulteriore, alle domande presentate anteriormente.

I criteri rispondono a finalità differenti.

La rotazione tutela il pluralismo soggettivo. La rilevanza e l’attualità garantiscono che gli spazi siano destinati a contenuti di interesse collettivo. La valorizzazione dell’autoproduzione riduce l’impiego delle risorse tecniche della concessionaria. Il criterio cronologico opera quale elemento residuale di certezza.

La nozione di rilevanza sociale e culturale presenta inevitabilmente un certo grado di elasticità.

Proprio per questo deve essere applicata attraverso parametri verificabili e non sulla base dell’apprezzamento soggettivo dell’orientamento espresso.

Il Corecom non può valutare se un’opinione sia condivisibile, ma deve verificare se il tema possieda un collegamento reale con interessi collettivi, con la vita della comunità regionale o con questioni dotate di attualità pubblica.

10. La priorità dei programmi realizzati con mezzi propri

La preferenza riconosciuta ai programmi autoprodotti risponde a un’esigenza organizzativa: la disponibilità delle risorse tecniche della RAI è limitata e la presentazione di un prodotto già realizzato agevola la programmazione.

Il criterio può tuttavia determinare un effetto selettivo a favore dei soggetti economicamente e tecnicamente più strutturati.

Le organizzazioni meno dotate di risorse potrebbero trovarsi svantaggiate proprio nell’accesso a uno strumento concepito per ampliare la rappresentanza delle componenti sociali prive di autonomi mezzi comunicativi.

La previsione deve pertanto essere applicata senza trasformare l’autoproduzione in un requisito sostanziale di ammissione.

La collaborazione tecnica della sede RAI deve rimanere concretamente disponibile, nei limiti delle risorse, per evitare che l’accesso formale sia vanificato dall’impossibilità materiale di realizzare il programma.

11. Gli spazi di programmazione e l’effettività del diritto

La regolamentazione individua specifiche fasce per la messa in onda dei programmi televisivi e radiofonici.

L’individuazione preventiva degli spazi garantisce certezza organizzativa, ma pone il tema dell’effettività della comunicazione.

Il diritto di accesso non può essere considerato pienamente realizzato dalla mera trasmissione formale in una fascia caratterizzata da ascolti estremamente ridotti, senza adeguata informazione del pubblico.

La collocazione nei palinsesti deve naturalmente coordinarsi con le esigenze editoriali della concessionaria. Tuttavia, la funzione pluralistica dell’istituto richiede che i programmi siano effettivamente conoscibili e non relegati in spazi puramente simbolici.

La possibilità di rendere disponibili i contenuti anche sulle piattaforme digitali aziendali, compresa RaiPlay, può aumentare sensibilmente la fruibilità e prolungare nel tempo l’efficacia comunicativa del programma.

Sarebbe pertanto auspicabile che la pubblicazione digitale costituisse una prassi ordinaria e non meramente eventuale, compatibilmente con i diritti sui materiali e con le risorse disponibili.

12. I programmi realizzati in collaborazione con la RAI

La sede regionale può concorrere alla realizzazione del programma mediante le proprie strutture tecniche.

Il modello televisivo prevede una produzione standardizzata, con ripresa in studio e possibilità di intervento autogestito o intervista.

La standardizzazione riduce i costi, garantisce uniformità tecnica e limita i rischi connessi alla qualità insufficiente dei materiali.

Il soggetto accedente conserva la responsabilità dei contenuti e può indicare sino a due partecipanti, oltre all’eventuale conduttore esterno.

La presenza dell’avente diritto nella fase di montaggio favorisce la condivisione del prodotto finale e riduce il rischio che l’intervento tecnico alteri il significato del messaggio.

La collaborazione non può però tradursi in un potere della concessionaria di modificare discrezionalmente il contenuto sostanziale.

Il montaggio deve avere funzione tecnica ed editoriale, rispettando l’identità del programma e la libertà espressiva del soggetto.

13. Il controllo editoriale e il nulla osta alla trasmissione

Dopo il montaggio, i contributi vengono sottoposti al controllo editoriale previsto nell’organizzazione della concessionaria.

Il controllo è giustificato dalla responsabilità del servizio pubblico rispetto ai contenuti trasmessi e dalla necessità di verificare il rispetto della legge, della dignità delle persone, del divieto di pubblicità e delle finalità proprie dei programmi per l’accesso.

Il sindacato deve tuttavia rimanere circoscritto alla legittimità del contenuto.

Non può trasformarsi in una valutazione di opportunità politica o culturale, né consentire la soppressione di opinioni critiche nei confronti delle istituzioni, della concessionaria o di soggetti pubblici.

Il pluralismo implica anche la possibilità di esprimere posizioni minoritarie, controverse o non condivise, purché formulate nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Quando venga rilevata una criticità, il soggetto deve essere informato tempestivamente e posto nella condizione di apportare le modifiche necessarie.

Il contraddittorio preventivo rappresenta una garanzia indispensabile contro forme improprie di censura.

14. I contenuti vietati e il principio di proporzionalità

La disciplina vieta contenuti lesivi nei confronti di persone o soggetti terzi, riferimenti promozionali, citazioni di recapiti non direttamente collegati all’attività del richiedente, indicazioni bancarie e richiami a marchi o partner estranei.

Tali prescrizioni mirano a preservare la natura istituzionale e non commerciale degli spazi.

L’applicazione deve tuttavia rispettare il principio di proporzionalità.

Non ogni riferimento a un soggetto terzo integra una violazione. La menzione può essere necessaria per illustrare un problema sociale, una collaborazione istituzionale o una vicenda di interesse pubblico.

Analogamente, la critica nei confronti di un ente o di un comportamento non coincide automaticamente con un contenuto lesivo.

Il limite deve essere individuato nella violazione dei diritti della persona, nella diffusione di affermazioni illecite o nella totale estraneità del riferimento rispetto al tema ammesso.

Una lettura eccessivamente restrittiva ridurrebbe il programma a una comunicazione astratta e priva di riferimenti alla realtà.

15. Responsabilità civile e penale

La responsabilità dei contenuti viene attribuita al responsabile designato dal soggetto accedente.

Egli deve assicurare il rispetto dei principi costituzionali, della dignità della persona, della lealtà del dialogo democratico e del divieto di pubblicità commerciale.

La previsione chiarisce che l’ammissione al programma e il controllo editoriale non trasferiscono integralmente sulla RAI o sul Corecom la responsabilità per le dichiarazioni rese.

Il soggetto accedente mantiene la piena responsabilità delle proprie affermazioni.

La concessionaria e il Corecom conservano, tuttavia, i rispettivi doveri di vigilanza e non possono considerarsi automaticamente estranei qualora consentano consapevolmente la trasmissione di contenuti manifestamente illeciti.

Si configura pertanto un sistema di responsabilità articolato, nel quale l’autore risponde del messaggio e gli organismi di controllo rispondono dell’esercizio delle funzioni loro attribuite.

16. Le liberatorie, i diritti di immagine e la presenza di minori

Prima della registrazione, i partecipanti devono sottoscrivere le liberatorie relative all’utilizzazione del materiale audiovisivo e dei diritti di immagine.

Nel caso di minori è richiesto il consenso di entrambi i genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale.

La disciplina persegue una finalità di certezza giuridica, consentendo alla concessionaria di trasmettere, archiviare ed eventualmente rendere disponibili i contenuti sulle proprie piattaforme.

La cessione gratuita dei diritti deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, specificando le modalità di utilizzazione, la durata, le piattaforme interessate e l’eventuale possibilità di successive repliche.

La presenza di minori richiede un livello rafforzato di tutela.

Il consenso dei genitori non esaurisce ogni valutazione: occorre considerare l’interesse del minore, la pertinenza della sua partecipazione e il rischio di una futura esposizione pregiudizievole.

17. Il diritto d’autore e i materiali forniti dal richiedente

Il soggetto che fornisce musiche, immagini o altre opere di terzi deve garantirne la legittima utilizzazione e assumere la responsabilità per eventuali contestazioni.

La previsione è coerente con la disciplina del diritto d’autore.

L’accesso gratuito al mezzo radiotelevisivo non esonera dal rispetto dei diritti sulle opere utilizzate.

La manleva richiesta dalla concessionaria non può tuttavia coprire condotte imputabili alla stessa RAI, come un’utilizzazione ulteriore o difforme rispetto a quella autorizzata dal soggetto accedente.

Le rispettive responsabilità devono essere distribuite secondo l’effettivo controllo esercitato sul materiale.

18. La vigilanza sull’esecuzione del piano

Il Corecom vigila tanto sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi quanto sull’esecuzione del piano da parte della sede regionale della RAI.

La previsione conferma che l’obbligo di corretta esecuzione non grava soltanto sull’accedente.

Anche la concessionaria deve rispettare i tempi e gli spazi concordati, comunicare tempestivamente eventuali problemi tecnici e collaborare all’individuazione di soluzioni alternative.

Quando la programmazione non possa essere integralmente eseguita, il Corecom può concordare puntate speciali o differenti modalità di recupero.

Il diritto di accesso non può infatti essere sacrificato per mere esigenze di palinsesto senza che venga offerta una possibilità equivalente di trasmissione.

19. Le misure sanzionatorie

In caso di violazione degli impegni, il Corecom può sospendere la messa in onda, negare l’accesso per uno o più trimestri e proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza ulteriori misure interdittive nei confronti dei responsabili.

Si tratta di poteri suscettibili di incidere significativamente sulla libertà di espressione e sulla partecipazione del soggetto.

La loro applicazione deve pertanto rispettare i principi del procedimento sanzionatorio amministrativo.

È necessario contestare preventivamente la violazione, consentire la presentazione di osservazioni, distinguere tra irregolarità formali e condotte sostanzialmente lesive e motivare la durata dell’esclusione.

La sospensione immediata può essere giustificata quando la trasmissione determini un pericolo concreto per diritti fondamentali o contenga elementi manifestamente illeciti. Negli altri casi deve essere preferita, ove possibile, la richiesta di modifica del programma.

20. Il ricorso in opposizione

Contro le deliberazioni relative alle domande è previsto un ricorso in opposizione al medesimo Corecom, da proporre entro dieci giorni.

L’organo deve decidere entro venti giorni.

Il rimedio consente un riesame amministrativo rapido, particolarmente importante in considerazione della scansione trimestrale della programmazione.

La scelta di attribuire la decisione allo stesso Comitato non elimina la necessità di una nuova e autonoma valutazione delle censure.

Il ricorso non sospende l’esecuzione del piano.

La regola tutela la continuità della programmazione, ma può ridurre l’effettività del rimedio quando lo spazio contestato venga trasmesso prima della decisione.

Il Corecom dovrà quindi rispettare rigorosamente il termine di venti giorni e valutare, nei casi più delicati, soluzioni organizzative che evitino di rendere irreversibile l’esclusione.

Rimane ferma la tutela giurisdizionale secondo le regole generali relative agli atti amministrativi, compresa la possibilità di chiedere misure cautelari quando ricorrano i relativi presupposti.

21. La sospensione durante le campagne elettorali

Durante le campagne elettorali, le trasmissioni per l’accesso sono sospese e riprendono dopo la chiusura delle operazioni di voto.

La previsione mira a impedire che gli spazi ordinari vengano utilizzati per aggirare la disciplina della comunicazione politica e della parità di accesso durante i periodi elettorali.

La sospensione appare coerente con l’esigenza di garantire la par condicio, purché non determini la definitiva perdita dello spazio assegnato.

La ripresa successiva deve avvenire sulla base delle graduatorie già approvate, salvaguardando la posizione dei soggetti il cui programma sia stato rinviato.

22. Il trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati viene ricondotto ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione.

Il procedimento comporta la raccolta di informazioni relative agli enti richiedenti, ai loro rappresentanti e ai partecipanti ai programmi.

Alcuni contenuti possono inoltre rivelare opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenze sindacali o dati relativi a minoranze etniche e linguistiche.

Si tratta di informazioni meritevoli di particolare protezione.

Corecom e RAI devono limitare il trattamento a quanto necessario per la gestione dell’accesso, definire chiaramente i rispettivi ruoli, assicurare adeguati tempi di conservazione e informare gli interessati sulle modalità di diffusione dei dati contenuti nelle trasmissioni.

23. La natura del nuovo regolamento e i suoi limiti

Il testo approvato costituisce un atto amministrativo generale a contenuto regolatorio.

Esso disciplina in modo astratto una pluralità di futuri procedimenti, ma rimane subordinato alle fonti legislative statali e regionali, agli atti della Commissione parlamentare di vigilanza e ai principi costituzionali.

Il Protocollo nazionale del 2026 svolge una funzione di coordinamento operativo tra Corecom e concessionaria, ma non può attribuire poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge né introdurre limiti alla libertà di espressione privi di adeguata base normativa.

Le disposizioni regolamentari devono quindi essere interpretate in senso conforme alla libertà di manifestazione del pensiero, al pluralismo, al principio di uguaglianza e alle garanzie del procedimento amministrativo.

24. Osservazioni critiche

La nuova disciplina presenta il merito di consolidare in un testo unitario regole precedentemente stratificate e di definire con maggiore precisione il procedimento, i tempi, i criteri di selezione, le modalità tecniche e le responsabilità.

Permangono tuttavia alcuni profili che richiederanno un’applicazione particolarmente attenta.

I criteri della rilevanza sociale, culturale e dell’attualità sono inevitabilmente ampi e devono essere accompagnati da una motivazione comparativa rigorosa.

La priorità attribuita all’autoproduzione non deve penalizzare le formazioni meno dotate di risorse.

Il controllo editoriale deve rimanere un controllo di legalità e non trasformarsi in un giudizio sull’opportunità delle opinioni espresse.

Le misure sanzionatorie richiedono garanzie procedimentali che il testo non disciplina analiticamente, ma che devono ritenersi applicabili in forza dei principi generali.

Infine, la reale efficacia dell’istituto dipenderà non soltanto dalla durata formale degli interventi, ma dalla visibilità degli spazi, dalla comunicazione al pubblico e dalla disponibilità dei programmi sulle piattaforme digitali.

25. Conclusioni

Il nuovo regolamento regionale riafferma il valore dell’accesso radiotelevisivo quale strumento di partecipazione democratica e di apertura del servizio pubblico alla società civile organizzata.

Il diritto riconosciuto ai soggetti collettivi non si traduce in una pretesa automatica alla trasmissione, ma impone al Corecom di predisporre un procedimento trasparente, imparziale e motivato.

La scarsità degli spazi giustifica una valutazione comparativa, non un potere selettivo privo di parametri.

La RAI conserva la responsabilità tecnica ed editoriale, ma non può utilizzare tale funzione per comprimere la libertà espressiva o escludere orientamenti critici e minoritari.

Il principio che emerge dalla disciplina può essere formulato nei seguenti termini: l’accesso al servizio pubblico radiotelevisivo costituisce una garanzia istituzionale del pluralismo, la cui effettività dipende dalla combinazione tra apertura degli spazi, trasparenza della selezione, autonomia dei soggetti accedenti e controllo limitato alla tutela della legalità e dei diritti fondamentali.

La regolamentazione deve pertanto essere applicata secondo una logica inclusiva: la scarsità delle risorse tecniche può imporre una graduatoria, ma non può giustificare discriminazioni; il controllo editoriale può impedire contenuti illeciti, ma non orientare il pensiero; la funzione pubblica della RAI può organizzare l’accesso, ma non ridurlo a una possibilità meramente formale e priva di concreta capacità comunicativa.



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