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Frazionamento giudiziale del credito: quando è vietato dividere la pretesa in più cause e quando l’azione separata è legittima

Un creditore non può moltiplicare arbitrariamente le cause per ottenere lo stesso pagamento

Chi vanta un credito ha il diritto di rivolgersi al giudice per ottenerne il pagamento, ma non dispone di una libertà assoluta nel decidere quante controversie instaurare contro il medesimo debitore.

Quando una pretesa economicamente e giuridicamente unitaria può essere fatta valere in un solo processo, dividerla artificiosamente in più azioni giudiziarie può costituire un abusivo frazionamento del credito.

Il principio serve soprattutto a impedire che il debitore venga sottoposto inutilmente a più processi, più notifiche, più decreti ingiuntivi, più precetti e, soprattutto, a una moltiplicazione delle spese legali che avrebbe potuto essere evitata attraverso un’unica causa.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, hanno nuovamente affrontato la materia e fornito una disciplina particolarmente articolata. La Corte ha stabilito che crediti riconducibili al medesimo rapporto di durata, destinati a essere compresi nel medesimo possibile giudicato oppure fondati su fatti costitutivi identici o analoghi, non possono essere azionati separatamente quando ciò determini un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, salvo che il creditore disponga di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata.

La risposta alla domanda “si può dividere un credito in più cause?” è pertanto: normalmente no, se si tratta della divisione artificiosa di una pretesa che poteva essere azionata unitariamente; può invece essere consentito agire separatamente quando esistano crediti realmente distinti e una ragione oggettiva e concretamente apprezzabile che giustifichi la separazione.

Il divieto nasce dai principi di correttezza, buona fede e giusto processo

Il divieto di frazionamento non deriva da una disposizione del codice civile che dica testualmente che il creditore deve chiedere tutto in una sola causa.

È il risultato di un’elaborazione giurisprudenziale fondata su diversi principi dell’ordinamento.

Gli articoli 1175 e 1375 del codice civile impongono correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto obbligatorio. Questi principi continuano ad assumere rilievo anche nel momento in cui il rapporto entra nella fase patologica e il creditore decide di utilizzare gli strumenti giudiziari.

Sul piano processuale vengono inoltre in considerazione l’articolo 88 del codice di procedura civile, che impone alle parti e ai loro difensori di comportarsi con lealtà e probità, e l’articolo 111 della Costituzione, che tutela il giusto processo e la sua ragionevole durata.

Se un unico conflitto viene trasformato senza necessità in dieci processi, viene aggravata la posizione del debitore e vengono utilizzate dieci volte risorse giudiziarie che avrebbero potuto essere impiegate una sola volta.

Il diritto di azione rimane pienamente tutelato, ma deve essere esercitato in maniera coerente con la sua funzione.

Il precedente fondamentale delle Sezioni Unite del 2007

Il primo grande intervento sul tema è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 15 novembre 2007.

La Corte superò un precedente orientamento più permissivo e affermò che il creditore di una unica obbligazione pecuniaria non può frazionarla in più domande giudiziali, neppure quando le singole porzioni siano, considerate isolatamente, liquide ed esigibili.

L’esempio classico è quello del creditore di €30.000 che, anziché chiedere €30.000 in una sola causa, promuova tre procedimenti da €10.000 contro lo stesso debitore.

Una simile scelta non modifica la sostanza del rapporto: il credito è uno solo.

La conseguenza pratica sarebbe però la moltiplicazione degli oneri processuali, delle notifiche, delle difese e delle spese poste eventualmente a carico del debitore.

Proprio questa pratica fu considerata incompatibile con buona fede e giusto processo. La Cassazione ha successivamente ricordato che la pronuncia del 2007 aveva lo scopo specifico di contrastare la frammentazione di un’unica fornitura o obbligazione in una pluralità di procedimenti capaci di generare un aumento esponenziale dei costi.

Un credito unico non può essere diviso soltanto per scegliere un giudice diverso

Particolarmente evidente è l’abuso quando la divisione venga utilizzata per alterare artificiosamente la competenza per valore.

Un creditore non può prendere una pretesa unitaria di importo elevato, dividerla in più richieste di minore valore e utilizzare questa operazione soltanto per portare le singole frazioni davanti a un giudice che non sarebbe stato competente sull’intero credito.

La competenza deve essere individuata sulla base della reale consistenza della controversia e della domanda legittimamente proponibile.

Permettere al creditore di determinare il giudice competente semplicemente “tagliando” artificialmente la propria pretesa consentirebbe di aggirare le norme processuali.

La stessa considerazione vale quando il frazionamento venga utilizzato per ottenere più decreti ingiuntivi, più liquidazioni di compensi professionali o più titoli esecutivi senza una concreta necessità.

Un’unica fattura non può normalmente generare più decreti ingiuntivi

Si immagini una società che abbia fornito merce per €40.000 ed emesso un’unica fattura definitivamente scaduta.

Il debitore non paga.

Il creditore dispone della documentazione necessaria per chiedere un decreto ingiuntivo sull’intera somma.

Presentare quattro distinti ricorsi per €10.000 ciascuno sarebbe difficilmente giustificabile.

L’obbligazione nasce dal medesimo rapporto, è già interamente esigibile e richiede sostanzialmente lo stesso accertamento.

Il creditore non ottiene un vantaggio processuale meritevole di tutela dalla separazione, mentre il debitore subisce quattro procedimenti e quattro possibili liquidazioni di spese.

Si tratta della configurazione più tipica dell’abusivo frazionamento.

Diverso è il problema di più crediti derivanti dallo stesso rapporto

La materia diventa più complessa quando non esista un’unica obbligazione spezzata in parti, ma vi siano più crediti autonomi sorti nel corso del medesimo rapporto.

Si pensi a dodici fatture emesse mese per mese, ai compensi di un professionista per diversi incarichi, ai canoni periodici, alle retribuzioni, alle prestazioni sanitarie eseguite mensilmente o ad altri rapporti continuativi.

Formalmente non esiste necessariamente un unico credito.

Ciascuna prestazione può avere generato un diritto autonomo.

Questo, tuttavia, non significa che il creditore possa sempre instaurare una causa per ciascuna fattura o prestazione.

Le Sezioni Unite n. 4090 e n. 4091 del 2017 e, soprattutto, le Sezioni Unite n. 7299 del 2025 hanno precisato che anche crediti formalmente distinti possono dover essere azionati unitariamente quando appartengano a un rapporto unitario e il loro accertamento separato comporti una inutile duplicazione dell’attività processuale.

Il criterio del “medesimo rapporto di durata”

La Cassazione utilizza anzitutto il concetto di rapporto di durata.

Non deve necessariamente esistere un unico contratto formalmente sottoscritto.

Le Sezioni Unite hanno recepito un’interpretazione sostanziale: può essere sufficiente una relazione stabile e continuativa tra le stesse parti, caratterizzata dalla ripetizione di prestazioni analoghe.

Il caso più evidente è quello di un professionista che per anni riceva dallo stesso cliente centinaia di incarichi sostanzialmente seriali e, una volta maturati molti compensi, chieda un decreto ingiuntivo autonomo per ciascuno.

La Cassazione ha richiamato proprio casi nei quali erano stati richiesti numerosissimi decreti ingiuntivi per prestazioni professionali omogenee riconducibili a un’unica relazione duratura. In una vicenda precedente erano stati addirittura ottenuti 212 decreti ingiuntivi.

Quando la separazione non risponde a una reale esigenza di tutela ma serve principalmente a moltiplicare i procedimenti e le relative spese, viene in considerazione l’abuso.

Il “medesimo fatto costitutivo” va inteso in senso ampio

Un’altra precisazione importante riguarda l’origine dei crediti.

Per far scattare il problema del frazionamento non è indispensabile che le pretese derivino letteralmente dallo stesso identico fatto storico.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in questo contesto, il riferimento al medesimo fatto costitutivo può comprendere anche fatti analoghi.

Questo significa che prestazioni materialmente eseguite in giorni o mesi differenti possono comunque presentare un grado di omogeneità così elevato da rendere irragionevole la loro trattazione in processi distinti.

Il giudice deve chiedersi se, riunendo le pretese, avrebbe potuto compiere una sola volta la ricostruzione del rapporto, esaminare documenti sostanzialmente identici e risolvere questioni giuridiche comuni.

Se la risposta è positiva, la proliferazione dei giudizi richiede una seria giustificazione.

Il rischio di giudicati incompatibili rafforza il dovere di concentrazione

Il divieto assume particolare forza quando le diverse azioni richiedano di risolvere la stessa questione fondamentale.

Si immagini che un cliente contesti l’esistenza stessa di un contratto dal quale il professionista pretende dieci compensi.

Se vengono instaurati dieci giudizi, potrebbe teoricamente accadere che un giudice ritenga valido il rapporto e un altro lo consideri inesistente.

La concentrazione serve dunque anche a evitare giudicati logicamente incompatibili sulla medesima vicenda sostanziale.

La Cassazione parla, a questo proposito, di crediti “iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato”.

Quando lo stesso antecedente logico-giuridico deve essere necessariamente accertato per tutte le pretese, la trattazione unitaria assume una particolare importanza.

Non tutti i crediti derivanti dallo stesso contratto devono però essere sempre proposti insieme

Sarebbe altrettanto sbagliato trasformare la regola sul frazionamento in un obbligo assoluto di accumulare ogni diritto presente e futuro derivante dal medesimo contratto.

Un contratto di durata può produrre crediti che maturano in momenti differenti.

Quando il creditore agisce per una rata già scaduta, non è obbligato a chiedere anche una rata che maturerà sei mesi dopo e che, al momento della domanda, non è ancora esigibile.

Il divieto riguarda principalmente la separazione artificiosa di pretese che possono e, in ragione delle loro caratteristiche, dovrebbero essere ragionevolmente trattate insieme.

Non si può pretendere dal creditore che aspetti indefinitamente la maturazione di futuri crediti soltanto per evitare nuovi giudizi.

La valutazione deve quindi essere effettuata con riferimento al momento in cui viene proposta l’azione.

Il fatto che due crediti siano già scaduti nello stesso momento è importante, ma non decisivo

La contemporanea esigibilità rappresenta un indizio molto significativo.

Se cinque fatture sono tutte scadute, documentate e riferite allo stesso contratto, diventa difficile spiegare perché debbano essere presentati cinque ricorsi contemporanei.

Non è però una regola assoluta.

La Cassazione, con ordinanza n. 30761 del 22 novembre 2025, ha chiarito che l’esistenza di un interesse alla tutela separata deve essere accertata concretamente, non attraverso formule astratte.

In quella controversia la Corte ha censurato una decisione che aveva considerato sufficiente l’esistenza di un rapporto di durata e la contemporanea esigibilità dei compensi di un avvocato, senza esaminare la diversa natura delle cause da cui quei compensi derivavano e il fatto che la trattazione unitaria fosse ostacolata dall’individuazione di giudici competenti differenti.

Il giudice deve dunque guardare alla sostanza.

L’eccezione fondamentale: l’interesse oggettivamente apprezzabile al frazionamento

La separazione delle azioni rimane possibile quando il creditore dimostri un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata.

Non basta una preferenza personale.

Non è sufficiente affermare che “è più comodo”, che “si è sempre fatto così” o che “si preferisce fare un decreto alla volta”.

L’interesse deve essere oggettivamente comprensibile e giuridicamente apprezzabile.

Può venire in considerazione quando le diverse pretese richiedano accertamenti profondamente differenti, quando una parte sia immediatamente documentabile mentre un’altra richieda una complessa istruttoria, quando vi siano differenti competenze inderogabili o altri ostacoli processuali alla trattazione unitaria, oppure quando sussista una concreta esigenza di ottenere rapidamente tutela per una parte della pretesa senza attendere la definizione di questioni molto più complesse relative alle altre.

Non esiste un catalogo chiuso delle giustificazioni.

La valutazione appartiene al giudice di merito e deve essere effettuata caso per caso.

L’interesse deve essere dimostrato, non semplicemente dichiarato

L’ordinanza n. 30761 del 2025 è particolarmente importante proprio sotto questo profilo.

La Corte ha stabilito che la valutazione dell’interesse alla tutela separata costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il giudice non può tuttavia liquidare il problema con un’affermazione stereotipata.

Deve esaminare il rapporto, la documentazione, le differenze tra le singole pretese, la competenza e le ragioni concretamente indicate dal creditore.

Allo stesso modo, il creditore prudente dovrebbe spiegare già nell’atto introduttivo perché ha scelto di agire separatamente quando la situazione potrebbe apparire come un frazionamento.

Esempio di separazione potenzialmente giustificata

Un professionista vanta due crediti verso lo stesso cliente.

Il primo deriva da un’attività completamente documentata e non presenta contestazioni sulla quantificazione.

Il secondo nasce da un incarico differente, è contestato nella stessa esistenza e richiede una complessa consulenza tecnica e l’audizione di numerosi testimoni.

Trattare necessariamente insieme le due pretese potrebbe impedire al creditore di ottenere in tempi ragionevoli il pagamento della prima, pur essendo immediatamente accertabile.

Una simile circostanza può costituire un elemento idoneo a giustificare la separazione.

Non esiste però un automatismo: spetta al giudice stabilire se l’interesse sia realmente apprezzabile.

Esempio di separazione abusiva di fatture seriali

Un’impresa presta ogni mese lo stesso servizio allo stesso cliente ed emette dodici fatture.

Alla fine dell’anno tutte le fatture risultano scadute e insolute.

Il creditore presenta contemporaneamente dodici ricorsi per decreto ingiuntivo, fondati sul medesimo contratto e sulla stessa tipologia di documenti.

Non indica alcuna ragione per la moltiplicazione.

In una situazione del genere emergono tutti gli indici dell’abusivo frazionamento: medesime parti, rapporto continuativo, prestazioni seriali, contestazioni potenzialmente comuni e inutile moltiplicazione delle attività giudiziarie.

Un debitore non può pretendere l’unificazione quando i crediti maturano successivamente

Si consideri invece una locazione.

Il conduttore non paga il canone di gennaio e il locatore agisce in giudizio.

Durante il processo maturano ulteriori mensilità.

Il fatto che il rapporto sia unico non significa che il creditore fosse tenuto, al momento dell’azione originaria, a far valere anche crediti ancora inesistenti.

Le rate successive possono generare nuove pretese, ferme le possibilità offerte dalle regole processuali di estendere, quando consentito, la domanda alle mensilità maturate.

L’abuso richiede una possibilità effettiva e ragionevole di concentrazione, non una concentrazione immaginaria di crediti futuri.

Il risarcimento derivante da un unico fatto dannoso segue regole ancora più rigorose

Un settore particolare è quello del risarcimento del danno.

La Cassazione considera normalmente unitario il diritto al risarcimento derivante da un unico fatto illecito.

Una persona che subisca un incidente non dovrebbe, per esempio, chiedere in una causa il danno al veicolo, in un’altra il danno biologico e in una terza il danno morale quando tutte le conseguenze siano già conoscibili e azionabili.

La ragione non è soltanto quella di impedire l’abuso processuale.

Entra in gioco soprattutto il giudicato: uno stesso fatto lesivo deve essere accertato unitariamente, evitando successive sentenze potenzialmente contraddittorie.

Le Sezioni Unite n. 7299 del 2025 hanno richiamato espressamente la giurisprudenza che considera inammissibile la separazione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, tra danno emergente e lucro cessante o tra danno biologico e morale quando derivino dal medesimo illecito.

Non basta scrivere “mi riservo di chiedere gli altri danni”

Una formula frequentemente utilizzata consiste nel proporre una prima causa soltanto per alcune voci e dichiarare che il creditore “si riserva di agire separatamente per il residuo”.

La riserva non neutralizza automaticamente il principio di infrazionabilità.

Nella materia risarcitoria la Cassazione ha espressamente affermato che una semplice dichiarazione di riserva non consente di sottrarre al giudicato conseguenze dannose già esistenti e deducibili nel primo processo.

Se i danni erano già conoscibili, devono normalmente essere dedotti insieme.

Diverso è il caso di un aggravamento della lesione o di conseguenze realmente sopravvenute, che non potevano essere fatte valere nella causa precedente.

Il danno sopravvenuto può giustificare una seconda causa

Una persona ottiene il risarcimento delle conseguenze note di un incidente.

Anni dopo emerge una complicazione sanitaria nuova, non prevedibile né accertabile durante il primo giudizio.

In una simile ipotesi non si tratta necessariamente di abusivo frazionamento.

La seconda domanda riguarda conseguenze effettivamente sopravvenute.

Le Sezioni Unite hanno espressamente distinto questa situazione dall’artificiosa separazione di voci di danno già esistenti al momento della prima causa.

Che cosa accade se il giudice accerta l’abusivo frazionamento

La sentenza n. 7299 del 2025 ha fornito una risposta particolarmente importante.

Quando il creditore ha frazionato abusivamente la propria pretesa e può ancora rimediare proponendo un’unica azione, la domanda separata deve essere dichiarata improponibile.

La decisione è processuale.

Non significa che il debito non esista e non equivale a una sentenza secondo cui il debitore nulla deve.

Il creditore conserva il diritto di ripresentare la propria pretesa correttamente, riunendo in un solo processo i crediti che aveva arbitrariamente separato.

La sanzione colpisce quindi il modo abusivo con il quale è stata esercitata l’azione, non cancella automaticamente il diritto sostanziale.

L’improponibilità non deve trasformarsi in una perdita definitiva del credito

Proprio su questo punto le Sezioni Unite del 2025 hanno corretto gli aspetti più severi del precedente orientamento.

Può verificarsi una situazione particolare: il creditore propone due cause separate; una viene definitivamente decisa e passa in giudicato; nell’altra viene rilevato l’abusivo frazionamento.

A quel punto non sarebbe più concretamente possibile riproporre tutto in un unico processo, perché una parte della controversia è già coperta dal giudicato.

Dichiarare semplicemente improponibile anche la seconda domanda determinerebbe la definitiva perdita del credito residuo, trasformando una sanzione processuale in una sostanziale estinzione del diritto.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto una conseguenza tanto grave sproporzionata.

Se il giudicato impedisce ormai la riunificazione, la seconda domanda deve essere decisa nel merito

Il principio oggi è dunque articolato.

Se il frazionamento può essere corretto, la domanda separata viene dichiarata improponibile e il creditore potrà riproporla unitariamente.

Se, invece, la formazione del giudicato su una delle frazioni rende ormai impossibile instaurare un processo unico, il giudice deve esaminare nel merito anche la domanda frazionata.

L’abuso verrà sanzionato attraverso le spese processuali.

La Corte può negare al creditore vittorioso il rimborso delle spese oppure, con adeguata motivazione, porle in tutto o in parte a suo carico in applicazione degli articoli 88 e 92 del codice di procedura civile.

È una delle principali novità chiarite dalle Sezioni Unite n. 7299/2025.

Il creditore può quindi vincere la causa e dover comunque pagare le spese

Si tratta di una conseguenza apparentemente insolita ma perfettamente coerente con la funzione della sanzione.

Il giudice potrebbe accertare che il debitore deve effettivamente €5.000.

Nello stesso tempo potrebbe rilevare che il creditore avrebbe potuto chiedere quella somma insieme ad altre pretese e che la separazione ha generato un processo totalmente superfluo.

In una simile situazione il creditore può ottenere il capitale e contemporaneamente perdere il diritto alla rifusione delle spese.

In casi particolarmente significativi, le spese possono essere poste persino a suo carico, nonostante abbia ottenuto ragione sul credito.

La Cassazione considera infatti l’abusivo frazionamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

Può entrare in gioco anche la responsabilità aggravata

Quando la moltiplicazione dei procedimenti presenti caratteri particolarmente evidenti di strumentalità e abuso, può assumere rilievo anche l’articolo 96 del codice di procedura civile.

La disposizione consente, alle condizioni previste, di adottare conseguenze patrimoniali nei confronti della parte che abbia utilizzato in modo scorretto lo strumento processuale.

Le Sezioni Unite del 2025 hanno richiamato espressamente la possibilità di utilizzare l’articolo 96 anche in relazione alla moltiplicazione abusiva degli strumenti processuali, soprattutto nella fase esecutiva.

Non ogni frazionamento comporta automaticamente una condanna per responsabilità aggravata.

Occorre una valutazione specifica del comportamento processuale.

Il frazionamento non riguarda soltanto le cause di cognizione

Il problema può emergere anche dopo che il credito sia stato definitivamente accertato.

Si immagini che un creditore possieda già un titolo esecutivo e, invece di notificare un unico precetto per la somma complessivamente dovuta, moltiplichi senza ragione precetti e procedure esecutive.

In questo caso, secondo le Sezioni Unite, non si parla propriamente di frazionamento del “diritto di credito”, perché il diritto è già stato accertato.

Si parla piuttosto di abusiva moltiplicazione degli strumenti processuali.

Il risultato sostanziale è analogo: il debitore viene esposto a costi ulteriori privi di reale utilità per la soddisfazione del creditore.

Più precetti sullo stesso credito possono costituire abuso

La Cassazione ha sottolineato che precetto ed esecuzione sono strumenti leciti, ma non possono essere utilizzati per uno scopo diverso da quello loro proprio.

Lo scopo è soddisfare il credito.

Se l’unico risultato della moltiplicazione è aumentare i compensi professionali e le spese da riversare sul debitore, l’utilizzo diventa abusivo.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, in presenza di un’inutile proliferazione, il giudice dell’esecuzione deve riconoscere soltanto le spese e i compensi corrispondenti all’attività realmente necessaria, come se fosse stato notificato un solo precetto relativo all’importo complessivo.

Il creditore non può quindi trasformare la fase esecutiva in uno strumento di produzione artificiale di costi.

Non significa che siano vietate più esecuzioni quando servono realmente

Anche nella fase esecutiva occorre evitare assolutismi.

Il creditore potrebbe avere una ragione concreta per aggredire più beni oppure utilizzare strumenti esecutivi diversi.

Si pensi a un debitore che disponga di un conto corrente insufficiente, di un credito verso terzi e di un immobile.

La necessità di tutelare concretamente il credito può giustificare iniziative esecutive differenti.

Ciò che viene censurato è la moltiplicazione inutile e ingiustificata, non l’utilizzo di tutti gli strumenti ragionevolmente necessari per ottenere il pagamento.

La valutazione deve essere effettuata alla luce dell’entità del credito, dei beni aggrediti, della presumibile capienza e del comportamento del debitore.

L’abuso non deriva dal semplice fatto che il creditore abbia scelto più strumenti

Il criterio è funzionale.

Bisogna chiedersi: l’ulteriore procedimento era ragionevolmente necessario per conseguire il pagamento oppure aveva come principale effetto la produzione di ulteriori costi?

Se una prima esecuzione è manifestamente incapiente, intraprenderne un’altra può essere pienamente giustificato.

Se invece un pignoramento ha già vincolato somme più che sufficienti a soddisfare capitale, interessi e spese e il creditore apre contemporaneamente ulteriori procedure prive di utilità, il sospetto di abuso diventa molto più concreto.

Crediti verso debitori diversi non costituiscono normalmente un frazionamento

Il problema presuppone, normalmente, una sostanziale unità della vicenda tra le medesime parti.

Se un professionista ha un credito di €5.000 verso Tizio e un altro credito di €5.000 verso Caio, è naturale che le azioni siano separate.

I debitori sono differenti e ciascuno deve poter discutere autonomamente la propria posizione.

Anche l’esistenza di obbligazioni solidali pone questioni diverse, perché il creditore ha, per legge, la possibilità di chiedere l’intero a ciascun condebitore nei limiti propri della solidarietà.

Non bisogna quindi utilizzare il principio del frazionamento per eliminare facoltà processuali che derivano dalla differente struttura sostanziale dell’obbligazione.

Chiedere soltanto una parte del credito non significa sempre volerlo frazionare

Occorre distinguere tra riduzione della domanda e frazionamento finalizzato a successive azioni.

Un creditore può decidere per ragioni proprie di rinunciare definitivamente a una parte della pretesa e chiedere soltanto l’importo residuo.

In questo caso non necessariamente vi sarà una moltiplicazione di processi: potrebbe esserci, al contrario, un’unica domanda di importo inferiore.

Il problema sorge quando il creditore chiede oggi una frazione e conserva l’intenzione di chiedere domani le altre parti della medesima obbligazione.

La formula “mi riservo di agire per il residuo” non rende automaticamente legittima la scelta.

Bisogna verificare se esista un oggettivo interesse che giustifichi la separazione.

La rinuncia effettiva al residuo è diversa dalla semplice riserva

Se il creditore dichiara inequivocabilmente di limitare definitivamente la propria pretesa e rinunciare alla restante parte, viene meno uno degli elementi tipici dell’abuso: la moltiplicazione delle azioni.

Naturalmente, una rinuncia al credito deve essere valutata con attenzione sotto il profilo sostanziale e processuale.

Non va confusa con la semplice limitazione temporanea del petitum accompagnata dalla volontà di riproporre il residuo.

Questa seconda ipotesi rimane soggetta alle regole sul frazionamento.

Il frazionamento non può essere utilizzato per moltiplicare le spese legali

Questa è una delle ragioni storiche più importanti dell’intero istituto.

Ogni causa genera contributi, notifiche, attività difensive, compensi e possibili costi esecutivi.

Se il creditore potesse dividere arbitrariamente un’unica pretesa in venti cause, potrebbe trasformare un modesto debito in un’esposizione enorme per spese.

L’ordinamento non protegge un simile interesse.

Le Sezioni Unite n. 7299/2025 hanno espressamente definito abusiva la moltiplicazione delle azioni che non abbia altra finalità concreta se non quella di moltiplicare i compensi professionali e impegnare inutilmente le risorse della giustizia.

La buona fede non protegge il debitore dall’obbligo di pagare ciò che deve

Il divieto di frazionamento non deve diventare uno strumento attraverso il quale il debitore ottiene gratuitamente l’estinzione di un debito effettivamente esistente.

Proprio questa considerazione spiega il nuovo equilibrio individuato nel 2025.

Quando è ancora possibile ricostruire un giudizio unitario, la domanda frazionata viene dichiarata improponibile e il creditore deve ripresentarla correttamente.

Quando la riproposizione unitaria è divenuta impossibile a causa del giudicato, il credito viene comunque esaminato nel merito e l’abuso viene sanzionato sul piano processuale.

La Corte ha così evitato che una regola diretta a impedire comportamenti processuali scorretti producesse un arricchimento ingiustificato del debitore mediante la cancellazione sostanziale di un credito realmente dovuto.

Il giudice può rilevare il problema anche senza una formula sacramentale del debitore

Il frazionamento incide sulle condizioni di legittimo esercizio dell’azione e sui doveri di corretto utilizzo del processo.

Il debitore dovrebbe certamente contestarlo espressamente, ricostruendo le altre cause già proposte, i titoli, le date e l’unità sostanziale del rapporto.

Il giudice, tuttavia, deve valutare il problema quando emerga dagli atti una evidente moltiplicazione delle pretese incompatibile con i principi elaborati dalla Cassazione.

Prima di assumere una decisione capace di incidere sulla proponibilità della domanda, deve comunque essere assicurato il contraddittorio delle parti sulla questione.

La prova dell’abuso richiede il confronto tra le diverse controversie

Non basta affermare che esistono due cause contro lo stesso debitore.

Occorre confrontare oggetto, titolo e fatti costitutivi.

Devono essere esaminati il contratto, le fatture, gli incarichi, le date di esigibilità, le questioni contestate e le prove necessarie.

Due cause possono riguardare le stesse parti ed essere completamente autonome.

Viceversa, due fatture formalmente diverse possono essere espressione della stessa relazione seriale e richiedere un accertamento sostanzialmente identico.

La qualificazione non dipende dal numero dei documenti, ma dalla struttura sostanziale e processuale della vicenda.

La difesa del debitore deve dimostrare l’inutile duplicazione

Il debitore che eccepisce il frazionamento dovrebbe indicare le altre azioni promosse dal creditore e spiegare perché le pretese avrebbero potuto essere trattate insieme.

È particolarmente utile produrre gli altri ricorsi, decreti ingiuntivi, citazioni o precetti, evidenziando che sono stati presentati contemporaneamente o a breve distanza e sono fondati sullo stesso rapporto.

Deve essere messa in evidenza l’identità o analogia delle questioni da decidere.

L’eccezione acquista maggiore forza quando non risulti alcuna ragione pratica per la separazione.

La difesa del creditore deve spiegare subito la ragione del frazionamento

Dal punto di vista opposto, chi sceglie consapevolmente di proporre azioni separate dovrebbe evitare di lasciare la scelta priva di spiegazione.

Se vi sono ragioni oggettive, è opportuno rappresentarle.

Potrebbe trattarsi di differenti competenze, diversa complessità probatoria, urgenza, differenti momenti di maturazione oppure autonomia sostanziale delle pretese.

Una motivazione introdotta soltanto dopo che il debitore ha sollevato l’eccezione può risultare meno convincente rispetto a una strategia processuale trasparente sin dall’inizio.

Un esempio relativo ai compensi professionali

Un avvocato ha assistito lo stesso cliente in venti giudizi.

Il fatto che il cliente sia lo stesso non basta, da solo, per stabilire che debba essere proposta un’unica domanda.

Occorre verificare se esistesse un rapporto professionale seriale e unitario, se gli incarichi fossero sostanzialmente omogenei, se i compensi fossero contemporaneamente esigibili e se l’accertamento richiedesse attività identiche.

Se le controversie erano profondamente differenti oppure dovevano essere trattate dinanzi a giudici differenti, tali elementi possono giustificare azioni autonome.

La Cassazione n. 30761/2025 ha proprio censurato un giudice che aveva dichiarato il frazionamento abusivo senza esaminare concretamente l’eterogeneità delle cause professionali e il problema della diversa competenza.

Un esempio relativo ai canoni di locazione

Il proprietario vanta sei mensilità già scadute al momento in cui decide di agire.

Presentare sei procedimenti contemporanei, uno per ogni canone, senza alcuna ragione, presenta evidenti profili di artificiosa frammentazione.

Diversa è l’ipotesi in cui il locatore agisca per le mensilità scadute e, molti mesi dopo, maturino nuove morosità.

I nuovi crediti non erano esigibili al momento del primo ricorso.

La separazione temporale è conseguenza della fisiologia del rapporto, non necessariamente di una strategia abusiva.

Un esempio relativo a un sinistro stradale

Una persona subisce nello stesso incidente danni all’automobile e lesioni fisiche già pienamente accertabili.

Promuove una prima causa per il veicolo, ottiene una sentenza e soltanto successivamente propone un’altra causa per il danno biologico già esistente.

La seconda azione rischia di essere preclusa.

Per la Cassazione, le diverse conseguenze di un unico illecito devono normalmente essere accertate insieme, poiché il giudicato sul fatto dannoso copre ciò che è stato dedotto e ciò che era deducibile.

Non basta aver dichiarato nella prima causa di riservarsi una futura richiesta.

Un esempio relativo a danni realmente sopravvenuti

Dopo il primo giudizio, la vittima sviluppa una patologia che la medicina non consentiva di prevedere né di collegare all’incidente durante la precedente causa.

La nuova conseguenza non era deducibile.

In questo caso una successiva azione può trovare giustificazione nella reale sopravvenienza del danno.

Non si tratta della divisione deliberata di una pretesa già integralmente esistente.

Il criterio decisivo è l’utilità processuale della separazione

Le numerose pronunce possono essere ricondotte a una domanda essenziale: la separazione serve realmente a tutelare un interesse del creditore oppure produce soltanto più processi?

Se determina un vantaggio processuale effettivo, proporzionato e oggettivamente comprensibile, può essere ammessa.

Se serve soltanto a moltiplicare titoli, spese, precetti o occasioni di pressione sul debitore, tende a configurarsi come abuso.

La Cassazione non richiede dunque una concentrazione burocratica di qualsiasi pretesa tra le stesse parti.

Richiede un uso responsabile del processo.

Le conseguenze pratiche dopo le Sezioni Unite del 2025

Il quadro oggi può essere sintetizzato distinguendo tre situazioni.

Quando un credito unitario o un gruppo di pretese che devono essere ragionevolmente concentrate viene artificiosamente diviso e la concentrazione è ancora possibile, le singole domande abusive sono improponibili e il creditore può ripresentarle unitariamente.

Quando il frazionamento è già divenuto irreversibile perché una delle cause è passata in giudicato, il giudice deve decidere il residuo nel merito, ma può sanzionare il comportamento del creditore attraverso le spese.

Quando il credito è già accertato e vengono moltiplicati precetti ed esecuzioni senza necessità, il problema riguarda soprattutto l’abuso dello strumento processuale: le spese superflue non devono essere poste a carico del debitore e può venire in rilievo anche l’articolo 96 del codice di procedura civile.

Conclusioni: il credito può essere azionato separatamente soltanto quando esiste una ragione concreta per farlo

Il creditore ha pieno diritto di utilizzare il processo per ottenere ciò che gli è dovuto, ma non può moltiplicare arbitrariamente i procedimenti.

Un’unica obbligazione già interamente esigibile deve, di regola, essere azionata unitariamente.

Anche più crediti formalmente autonomi derivanti da un rapporto continuativo devono essere concentrati quando appartengano allo stesso ambito sostanziale, richiedano accertamenti identici o analoghi e la loro separazione determini soltanto un’inutile duplicazione dell’attività giudiziaria.

La situazione cambia quando il creditore possa dimostrare un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela separata. Tale interesse deve essere concreto e viene valutato dal giudice caso per caso; la Cassazione ha ribadito nel 2025 che non può essere escluso con formule astratte soltanto perché i crediti derivano dallo stesso rapporto e sono contemporaneamente esigibili.

Dopo le Sezioni Unite n. 7299/2025 è inoltre chiaro che il divieto di frazionamento non deve trasformarsi in una cancellazione ingiustificata del credito. Se è possibile rimediare, la domanda viene dichiarata improponibile e deve essere riproposta unitariamente; se il giudicato rende ormai impossibile la concentrazione, il giudice decide il credito nel merito e sanziona l’abuso attraverso le spese processuali.

La regola conclusiva può quindi essere formulata in termini netti: non è lecito spezzare artificialmente un credito o una serie di pretese sostanzialmente unitarie in più cause soltanto per aumentare la pressione sul debitore, modificare la competenza o moltiplicare le spese; le azioni separate sono invece ammissibili quando corrispondano a crediti realmente autonomi e siano sorrette da un interesse concreto, oggettivo e processualmente apprezzabile alla loro trattazione distinta.


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