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ISA e controlli fiscali nel 2026: quando un punteggio basso espone all’accertamento e quali sono i limiti del Fisco

Gli ISA stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella selezione dei contribuenti da controllare

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, comunemente indicati con l’acronimo ISA, rappresentano ormai uno degli strumenti principali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria valuta il grado di coerenza fiscale delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Essi non costituiscono una nuova imposta e neppure uno strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate determina automaticamente quanto un contribuente avrebbe dovuto dichiarare.

La loro funzione è più sofisticata.

Attraverso una combinazione di dati contabili, economici e strutturali, l’ISA attribuisce al contribuente un punteggio compreso tra 1 e 10 che esprime il livello di affidabilità fiscale risultante dal modello statistico applicabile alla specifica attività.

Un punteggio elevato consente di accedere, ricorrendone le condizioni, a una serie di benefici premiali. Un punteggio molto basso può invece essere preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle strategie di analisi del rischio e di selezione dei soggetti da sottoporre a ulteriori verifiche.

La differenza è essenziale: l’ISA può indicare chi controllare, ma non dimostra automaticamente che il soggetto selezionato abbia evaso.

Questa distinzione emerge direttamente dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate ed è stata nuovamente ribadita dalla giurisprudenza tributaria nel 2026.

Come funzionano gli ISA

Gli ISA sono stati introdotti in sostituzione degli studi di settore e sono applicabili, dal periodo d’imposta 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che esercitano attività per le quali sia stato approvato il relativo indice, salvo specifiche cause di esclusione.

Il risultato deriva dall’elaborazione di numerosi dati: ricavi e compensi dichiarati, costi, addetti, beni strumentali, struttura dell’attività, marginalità, valori aggiunti e ulteriori variabili economiche rilevanti per il settore.

Il modello combina indicatori elementari di affidabilità e indicatori di anomalia.

Il risultato finale viene espresso attraverso una scala da 1 a 10.

Un voto basso non significa matematicamente “evasore”. Significa che, secondo il modello statistico-economico, la posizione presenta un grado di affidabilità inferiore rispetto ai parametri costruiti per quella determinata attività.

L’Agenzia stessa definisce gli ISA strumenti diretti a fornire a imprese e professionisti un riscontro sul proprio livello di affidabilità e a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Le novità degli ISA applicati nel 2026

La disciplina applicabile alle dichiarazioni 2026 è stata aggiornata con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026, riferita al periodo d’imposta 2025.

Nel 2026 sono stati aggiornati tutti i 173 ISA in vigore e 85 indici sono stati sottoposti a revisione completa. Sono stati inoltre introdotti correttivi finalizzati a tener conto delle condizioni economiche del 2025, comprese le tensioni geopolitiche, l’andamento dei prezzi dell’energia e degli alimentari e l’evoluzione dei tassi di interesse.

Questo elemento è importante sul piano difensivo.

Un contribuente non dovrebbe essere valutato attraverso parametri astratti estranei alla situazione economica nella quale ha concretamente operato.

Gli ISA vengono periodicamente revisionati proprio perché marginalità, costi, consumi, domanda, approvvigionamenti e condizioni finanziarie possono cambiare significativamente da un anno all’altro.

La soglia oggi rilevante per la selezione dei controlli è pari o inferiore a 6

Uno dei punti che richiede maggiore precisione riguarda il punteggio che può attirare l’attenzione del Fisco.

Per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini della definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione, viene preso in considerazione un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

La soglia era stata originariamente individuata con il provvedimento del 10 maggio 2019 ed è stata espressamente confermata nel 2026.

Pertanto, non è corretto affermare genericamente che ogni contribuente con punteggio inferiore a 8 venga automaticamente inserito in una lista di soggetti da accertare.

Il punteggio pari o inferiore a 6 è il parametro espressamente confermato per le strategie di selezione basate sul rischio ISA.

Anche in presenza di un punteggio di 4, 5 o 6, però, non esiste alcun automatismo nell’emissione di un avviso di accertamento.

Un punteggio basso significa maggiore rischio di controllo, non maggiore imposta automaticamente dovuta

È probabilmente questa la distinzione più importante dell’intera materia.

Una cosa è l’attività di selezione.

Altra cosa è l’attività di accertamento.

La selezione serve all’Amministrazione per decidere dove concentrare le proprie risorse investigative.

Se una platea comprende milioni di partite IVA, l’Agenzia non può controllare analiticamente ogni contribuente. Deve individuare indicatori di rischio che consentano di concentrare l’attività sulle posizioni statisticamente più anomale.

Gli ISA possono svolgere questa funzione.

L’accertamento, invece, costituisce l’atto con cui l’Amministrazione afferma che il contribuente ha dichiarato meno redditi, ricavi o IVA di quanto effettivamente dovuto e pretende il pagamento di imposte, interessi e sanzioni.

Per passare dal primo livello al secondo occorrono ulteriori elementi.

Il punteggio ISA costituisce una segnalazione di rischio, non la prova finale della maggiore capacità contributiva.

Il testo dell’articolo 9-bis conferma la funzione selettiva degli ISA

L’articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge n. 50 del 2017 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, nella definizione delle strategie di controllo fondate sull’analisi del rischio di evasione, tengono conto del livello di affidabilità fiscale derivante dagli ISA e delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

Il legislatore utilizza quindi l’espressione “strategie di controllo”.

Non stabilisce che il risultato ISA determini automaticamente il reddito imponibile.

La stessa prassi dell’Amministrazione ha da tempo chiarito che l’affidabilità fiscale costituisce un elemento per individuare le posizioni più rischiose da sottoporre alla successiva attività istruttoria.

Non esiste un algoritmo che trasforma automaticamente il punteggio ISA in accertamento

Nel dibattito pubblico viene frequentemente utilizzata l’espressione “Fisco con intelligenza artificiale”, lasciando intendere che un algoritmo possa autonomamente esaminare la dichiarazione, decidere che il contribuente è evasore e notificare l’accertamento.

La rappresentazione è eccessiva.

Nel febbraio 2026 il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha precisato che non esiste un automatismo tra analisi delle posizioni e controlli e che l’Agenzia non utilizza intelligenza artificiale generativa per determinare automaticamente l’esito fiscale del contribuente.

Nel 2025 l’Amministrazione ha analizzato circa 17 milioni di posizioni. Solo una parte minima di tali posizioni ha generato attività di controllo. Nello stesso anno sono stati individuati circa 200.000 evasori complessivamente considerati, dato che comprende anche soggetti che non avevano presentato dichiarazioni e soggetti totalmente sconosciuti al Fisco.

Questi dati sono molto diversi dall’affermazione secondo cui sarebbero stati effettuati “quasi 200.000 accertamenti ISA”.

Il numero di circa 200.000 reso pubblico dall’Agenzia riguarda gli evasori complessivamente individuati nel 2025, non gli accertamenti analitico-induttivi fondati sugli ISA.

L’Amministrazione utilizza comunque strumenti avanzati di analisi dei dati

Precisare che non esiste un accertamento totalmente automatizzato non significa negare il massiccio utilizzo delle tecnologie informatiche.

L’Agenzia dispone di un patrimonio informativo estremamente ampio e utilizza tecniche di analisi del rischio, interconnessione delle banche dati e modelli predittivi.

La documentazione istituzionale relativa al contrasto all’evasione riferisce dell’impiego di soluzioni di machine learning supervisionato e non supervisionato e di strumenti di network analysis, utilizzati per migliorare la selezione delle posizioni, ridurre i falsi positivi e individuare fenomeni complessi di evasione o frode.

Il sistema informatico può quindi segnalare una posizione.

La successiva trasformazione della segnalazione in una pretesa fiscale deve però passare attraverso l’attività istruttoria, il controllo umano e le garanzie procedimentali previste dalla legge.

Gli “accessi brevi” sono effettivamente aumentati

Un altro fenomeno reale è rappresentato dall’aumento degli accessi brevi presso le attività economiche.

Nel luglio 2025 il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva riferito che, nei primi sei mesi dell’anno, erano già stati effettuati oltre 22.000 accessi brevi, rispetto a circa 5.500 nello stesso periodo del 2024.

Si tratta quindi di un incremento molto significativo.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione non era quello di trasformare ogni accesso in un accertamento, ma di verificare direttamente sul posto anomalie emerse dai dati disponibili, permettendo al contribuente di fornire spiegazioni e, quando necessario, di correggere la propria posizione prima che si arrivi a un contenzioso.

Non può invece essere considerato attendibile, senza ulteriori precisazioni, il dato secondo cui gli accessi sarebbero passati da poco più di mille a circa ottomila: i dati pubblicamente comunicati dall’Agenzia mostrano dimensioni differenti.

L’accesso presso l’impresa non può essere disposto arbitrariamente

L’aumento degli accessi non elimina le garanzie stabilite dallo Statuto dei diritti del contribuente.

L’articolo 12 della legge n. 212 del 2000 stabilisce che accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali devono essere giustificati da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.

Devono normalmente svolgersi durante l’orario ordinario dell’attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

All’inizio della verifica il contribuente ha diritto di conoscere le ragioni che l’hanno determinata, l’oggetto del controllo e la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria.

La visita dei funzionari non deve quindi essere interpretata come una dichiarazione preventiva di colpevolezza.

È l’inizio di un’attività istruttoria.

Che cosa può indurre l’Agenzia ad approfondire la posizione

Il punteggio ISA molto basso può costituire il primo segnale.

La posizione diventa più delicata quando al risultato statistico si aggiungono ulteriori anomalie.

Un’impresa che dichiara per molti anni redditi quasi nulli pur continuando regolarmente l’attività può essere oggetto di approfondimento.

Lo stesso vale quando il margine di ricarico risulta significativamente inferiore rispetto alle caratteristiche concrete del settore, quando i consumi o gli acquisti non sono coerenti con i ricavi dichiarati, quando vengono rilevate incongruenze tra fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazioni oppure quando il tenore di vita documentabile appare difficilmente conciliabile con il reddito dichiarato.

È proprio la convergenza tra più elementi che può trasformare l’anomalia ISA in un quadro presuntivo utilizzabile per un accertamento analitico-induttivo.

La sentenza di Padova n. 75/2026: che cosa ha realmente stabilito

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, sezione I, n. 75, depositata il 26 febbraio 2026, è particolarmente interessante perché affronta direttamente il rapporto tra ISA e accertamento.

La controversia riguardava un commerciante all’ingrosso di abbigliamento.

L’Agenzia aveva rilevato un punteggio ISA di 4 su 10 e aveva proceduto alla ricostruzione di maggiori ricavi ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il contribuente sosteneva, tra l’altro, che l’accertamento fosse sostanzialmente fondato sul basso punteggio ISA.

La Corte ha affermato un principio molto chiaro: il risultato ISA possiede valenza indiziaria e, da solo, non può supportare un accertamento fiscale. È una “spia” di una situazione anomala che deve essere ulteriormente indagata.

Questa affermazione rappresenta uno dei passaggi più significativi della pronuncia.

La sentenza di Padova, però, ha dato ragione all’Agenzia

Il testo di partenza potrebbe indurre a credere che la Corte di Padova abbia annullato l’accertamento perché fondato sugli ISA.

È accaduto l’opposto.

Il ricorso del contribuente è stato integralmente respinto e il contribuente è stato condannato alle spese.

La ragione consiste nel fatto che l’accertamento non era fondato soltanto sul punteggio ISA.

L’Agenzia aveva rilevato un complesso di ulteriori elementi.

Il reddito dichiarato nel 2022 era pari a soli 1.453 euro a fronte di un volume d’affari superiore a 281.000 euro. Anche negli anni precedenti e successivi erano stati dichiarati redditi particolarmente ridotti.

L’Ufficio aveva inoltre rilevato spese familiari apparentemente superiori rispetto al reddito dichiarato e una percentuale di ricarico del 15 per cento ritenuta particolarmente bassa per l’attività di commercio di abbigliamento.

Durante il contraddittorio l’Agenzia aveva persino ridotto il ricarico inizialmente ipotizzato dal 54,8 per cento al 31,28 per cento.

La Corte ha ritenuto che il complesso di questi elementi integrasse un quadro presuntivo sufficiente a sostenere l’accertamento.

La vera regola che emerge dalla sentenza

La decisione può essere riassunta così: ISA da solo, no; ISA più elementi concreti, sì, se questi ultimi possiedono i requisiti richiesti dalla legge.

Un punteggio ISA basso può quindi essere la porta d’ingresso del controllo.

Per diventare fondamento della rettifica deve essere accompagnato da fatti ulteriori.

È precisamente questo passaggio che distingue la legittima analisi del rischio dalla trasformazione di un modello statistico in una forma impropria di tassazione presuntiva.

L’accertamento analitico-induttivo

L’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione di rettificare il reddito d’impresa anche quando la contabilità sia formalmente regolare.

La correttezza formale dei registri non impedisce, infatti, di dimostrare che i valori economici rappresentati siano sostanzialmente inattendibili.

L’Ufficio può utilizzare presunzioni semplici purché dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Si tratta del cosiddetto accertamento analitico-induttivo o analitico-presuntivo.

L’Amministrazione parte dalla contabilità del contribuente ma ritiene inattendibile uno o più componenti e li ricostruisce attraverso elementi presuntivi.

Il metodo è differente dall’accertamento induttivo “puro”, utilizzabile nei più gravi casi di contabilità assente o radicalmente inattendibile.

La contabilità formalmente perfetta non mette al riparo dall’accertamento

Uno degli errori difensivi più frequenti consiste nell’affermare che, poiché registri, fatture e dichiarazioni sono formalmente corretti, l’Agenzia non possa procedere alla ricostruzione presuntiva.

La Cassazione ha più volte escluso questa impostazione.

La contabilità può essere formalmente regolare e contemporaneamente rappresentare risultati economici così anomali da far sorgere seri dubbi sulla completezza dei ricavi dichiarati.

Nel novembre 2025 la Corte di cassazione ha nuovamente precisato che, nell’accertamento analitico-induttivo, l’inattendibilità della contabilità può costituire il risultato dell’applicazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e non necessariamente un presupposto già autonomamente dimostrato prima dell’attività inferenziale.

L’antieconomicità può costituire un elemento particolarmente importante

Un’impresa viene normalmente esercitata con lo scopo di produrre un risultato economico.

La giurisprudenza ammette pertanto che comportamenti palesemente antieconomici possano assumere valore indiziario.

Non significa che ogni perdita o utile modesto dimostri evasione.

Un’impresa può lavorare in perdita per numerose ragioni perfettamente lecite: apertura recente, crisi di settore, investimenti, perdita di clienti, concorrenza aggressiva, eventi eccezionali, incremento del costo delle materie prime o strategia commerciale di penetrazione del mercato.

Il problema nasce quando risultati apparentemente irrazionali si ripetono per anni e il contribuente non fornisce una spiegazione economicamente credibile e documentata.

La Cassazione n. 21732 del 2026 ha confermato che perdite reiterate, utili irrisori o percentuali di ricarico anomale possono concorrere a giustificare l’accertamento analitico-induttivo, purché il ragionamento presuntivo sia adeguatamente fondato.

Un reddito molto basso non dimostra automaticamente ricavi “in nero”

Questo principio deve però essere utilizzato con cautela.

Un professionista che dichiari 10.000 euro di reddito non può essere automaticamente tassato come se ne avesse guadagnati 50.000 soltanto perché, secondo una media statistica, gli altri professionisti dichiarano di più.

L’Amministrazione deve dimostrare perché, nella specifica situazione, il risultato dichiarato sia incompatibile con i dati concreti dell’attività.

Devono essere considerate le ore effettivamente lavorate, le dimensioni dell’impresa, l’ubicazione, la clientela, i periodi di chiusura, il personale, i costi, il magazzino, le condizioni del mercato e tutti gli altri fattori economicamente rilevanti.

Una media statistica può costituire un indizio.

Non può sostituire integralmente l’accertamento della realtà individuale.

Il problema delle percentuali di ricarico

Molti accertamenti nei confronti delle imprese commerciali si concentrano sulla percentuale di ricarico.

L’Ufficio confronta il costo della merce acquistata con il prezzo al quale avrebbe presumibilmente dovuto essere rivenduta e, quando rileva una differenza significativa rispetto ai ricavi dichiarati, ipotizza vendite non contabilizzate.

Il metodo può essere legittimo, ma richiede rigore.

Non è corretto applicare indistintamente la stessa percentuale a categorie di prodotti profondamente differenti.

Un negozio può vendere articoli di lusso, merce economica, prodotti in saldo, rimanenze di precedenti stagioni e articoli deteriorati, ciascuno con margini radicalmente diversi.

La Cassazione ha chiarito che il giudice, quando il contribuente contesta il criterio di ricarico utilizzato dall’Ufficio, deve valutare la natura omogenea o disomogenea dei beni, la rappresentatività del campione e l’idoneità della media aritmetica o ponderata utilizzata.

La media del settore non è una verità legale

Un’altra pratica particolarmente delicata consiste nell’utilizzo delle medie di redditività o ricarico ricavate da altri operatori del settore.

La media può avere utilità statistica.

Non dimostra, da sola, che il singolo contribuente abbia effettivamente conseguito quel margine.

Due negozi appartenenti allo stesso codice ATECO possono avere dimensioni, ubicazione, clientela, assortimento, potere contrattuale e politica commerciale profondamente differenti.

La difesa deve quindi verificare come sia stato costruito il campione utilizzato dall’Ufficio.

Deve essere possibile comprendere se gli operatori messi a confronto siano realmente assimilabili all’impresa accertata.

Il magazzino è un elemento decisivo

Una ricostruzione fondata sugli acquisti può risultare profondamente distorta se l’Amministrazione presume che tutta la merce acquistata durante l’anno sia stata venduta nello stesso periodo.

Le rimanenze possono incidere in modo determinante.

La Corte di giustizia tributaria di Napoli, con la sentenza n. 9357 del 2026, ha ritenuto illegittima una ricostruzione analitico-presuntiva che assumeva la vendita di tutta la merce acquistata senza considerare le giacenze di magazzino e le specificità dell’attività.

Il contribuente che subisca un accertamento basato sui ricarichi dovrebbe quindi controllare attentamente inventari, rimanenze iniziali e finali, svalutazioni, resi, deterioramenti e merci invendute.

L’onere della prova resta inizialmente sull’Amministrazione

Dopo la riforma del processo tributario, l’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 stabilisce espressamente che l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate.

Il giudice deve annullare l’atto quando la prova manca, è contraddittoria oppure è comunque insufficiente a dimostrare in maniera circostanziata e puntuale le ragioni oggettive della pretesa e delle sanzioni.

Questo principio assume particolare rilevanza negli accertamenti ISA.

Non può essere il contribuente a dover dimostrare in astratto di “non essere evasore” soltanto perché ha ottenuto un voto basso.

È l’Ufficio che deve costruire un quadro probatorio o presuntivo idoneo.

Quando l’onere passa concretamente al contribuente

Una volta che l’Amministrazione abbia però prodotto presunzioni dotate dei requisiti richiesti dalla legge, il contribuente deve fornire la prova contraria.

Il meccanismo è perfettamente visibile nella sentenza di Padova.

L’Agenzia non si era fermata all’ISA 4.

Aveva individuato il reddito estremamente basso, la sua reiterazione pluriennale, l’incoerenza con le spese familiari e il modesto margine di ricarico.

A quel punto spettava al contribuente dimostrare perché quei risultati fossero economicamente corretti.

La Corte ha ritenuto insufficienti le giustificazioni fornite e ha confermato l’accertamento.

È quindi improprio parlare di inversione automatica dell’onere della prova dovuta al punteggio ISA.

Lo spostamento si verifica soltanto dopo che l’Ufficio abbia costruito una presunzione fiscalmente utilizzabile.

Le spiegazioni del contribuente devono essere concrete

Una difesa efficace non può limitarsi a contestare genericamente la statistica.

Affermare che “il mercato andava male” può essere insufficiente.

Occorre documentare il calo degli ordini, la perdita di clienti, l’incremento dei costi, le rimanenze, gli sconti praticati, le promozioni, il deterioramento della merce, l’apertura di concorrenti, i periodi di chiusura, le malattie, i lavori nei locali o qualsiasi altra circostanza capace di spiegare i risultati dichiarati.

La documentazione bancaria, commerciale e contabile deve essere coordinata con il racconto difensivo.

Quanto più specifica è la presunzione dell’Ufficio, tanto più specifica deve essere la prova contraria.

La crisi economica deve essere collegata alla singola attività

Invocare una crisi generale del settore non è sempre sufficiente.

Occorre mostrare come quella crisi abbia concretamente inciso sull’impresa.

La stessa pandemia costituisce un esempio significativo.

Nel caso di Padova il contribuente aveva richiamato gli effetti del Covid per giustificare il basso reddito del 2022.

La Corte ha considerato poco convincente l’argomento perché i dati dello stesso contribuente mostravano un volume d’affari nel 2022 molto superiore a quello del 2020, anno nel quale la pandemia aveva avuto effetti molto più intensi, mentre il reddito dichiarato nel 2020 era risultato superiore.

La difesa deve quindi essere coerente con i dati interni dell’impresa.

Le spese personali possono concorrere alla valutazione della capacità economica

Nel caso padovano l’Agenzia aveva preso in considerazione anche alcune spese familiari.

Automobili, mutuo immobiliare, utenze, assicurazioni e contributi apparivano difficilmente conciliabili con il reddito complessivamente dichiarato.

Anche questo elemento non costituisce, isolatamente, la prova di ricavi non contabilizzati.

Il contribuente potrebbe sostenere le spese attraverso risparmi pregressi, redditi del coniuge, disinvestimenti, donazioni, finanziamenti o altre fonti lecite.

Se però tali spiegazioni non vengono documentate, l’incoerenza può concorrere con gli altri indizi.

Il punto rimane sempre lo stesso: è il quadro complessivo a determinare la forza della presunzione.

Gli ISA non possono essere utilizzati come nuovi studi di settore

Il passaggio dagli studi di settore agli ISA non è soltanto terminologico.

Gli studi di settore erano frequentemente utilizzati per stimare ricavi o compensi ritenuti congrui in relazione a determinate caratteristiche dell’attività.

Gli ISA sono stati costruiti principalmente come strumenti di affidabilità e compliance.

Trasformare automaticamente il punteggio basso in una quantificazione di maggiori ricavi significherebbe alterarne la funzione.

Il risultato ISA può orientare l’indagine.

La ricostruzione della base imponibile deve però trovare fondamento negli ordinari poteri di accertamento previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973 e dalla disciplina IVA.

Il punteggio ISA di 6 non determina automaticamente un accertamento

Si immagini un professionista con ISA 5,8.

La dichiarazione risulta coerente con le fatture elettroniche; i compensi corrispondono ai movimenti bancari; il professionista ha lavorato soltanto sei mesi per ragioni documentabili e sostiene costi elevati per l’avvio dello studio.

Il punteggio può far emergere la posizione nell’analisi del rischio.

Una volta effettuata l’istruttoria, però, le anomalie possono risultare pienamente spiegate.

Non vi sarebbe ragione di trasformare la selezione in un accertamento.

Il punteggio ISA alto non garantisce immunità assoluta

Vale anche il principio opposto.

Un contribuente con ISA 9 o 10 non acquisisce un’immunità generale rispetto al Fisco.

La disciplina premiale prevede specifiche limitazioni o esclusioni rispetto ad alcune tipologie di controllo e altri vantaggi, ma non impedisce all’Amministrazione di intervenire quando emergano frodi, operazioni inesistenti, redditi occultati o altre violazioni autonomamente dimostrate.

L’ISA fotografa un livello statistico di affidabilità.

Non costituisce una certificazione definitiva della correttezza fiscale di ogni singola operazione.

La differenza tra punteggio 6 e punteggio 8

Nel dibattito sugli ISA vengono spesso confuse due soglie.

Il livello pari o inferiore a 6 è quello espressamente preso in considerazione per le strategie di controllo basate sul rischio.

I livelli superiori, in particolare 8, 8,5 e 9, assumono invece rilievo soprattutto nell’accesso ai diversi benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis.

Nel 2026 l’Agenzia ha confermato i criteri di accesso a tali benefici, anche valorizzando, in alcune ipotesi, la media dei punteggi di due periodi d’imposta.

Non raggiungere 8 significa quindi soprattutto non beneficiare di alcune premialità; non significa automaticamente essere destinatari di un controllo.

Le lettere di compliance non sono avvisi di accertamento

L’attività dell’Agenzia utilizza sempre più frequentemente comunicazioni preventive.

Il direttore dell’Agenzia aveva annunciato per il 2026 l’invio di oltre 2,4 milioni di comunicazioni di compliance, destinate a segnalare anomalie o dimenticanze e consentire al contribuente di verificare la propria posizione prima dell’attività impositiva vera e propria.

Ricevere una comunicazione di compliance non significa essere già destinatari di una maggiore imposta definitivamente accertata.

Il contribuente deve però prenderla sul serio.

Può correggere spontaneamente l’errore, fornire spiegazioni oppure dimostrare che l’anomalia deriva da informazioni incomplete o interpretate in modo errato.

Ignorare sistematicamente una segnalazione sufficientemente precisa può favorire l’avvio di un controllo successivo.

Lo schema di atto rappresenta oggi una garanzia centrale

Per gli atti ai quali si applica il principio generale del contraddittorio, l’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente impone all’Amministrazione di comunicare preventivamente uno schema dell’atto che intende adottare.

Il contribuente deve avere almeno sessanta giorni per presentare controdeduzioni oppure, su richiesta, accedere agli atti del fascicolo.

L’atto definitivo deve tener conto delle osservazioni presentate e motivare specificamente rispetto a quelle che l’Amministrazione decide di non accogliere.

Questa fase assume particolare importanza negli accertamenti collegati agli ISA.

È proprio durante il contraddittorio che il contribuente può dimostrare perché il proprio margine sia inferiore alla media, perché il reddito sia ridotto, perché una determinata annualità presenti risultati anomali o perché i dati utilizzati dall’Ufficio siano incompleti.

Il contraddittorio non deve essere una formalità

L’Amministrazione non può limitarsi a inviare lo schema, ricevere cinquanta pagine di osservazioni e poi riprodurre identico l’accertamento senza confrontarsi con gli elementi decisivi sollevati.

L’articolo 6-bis pretende un contraddittorio “informato ed effettivo”.

L’atto finale deve motivare rispetto alle osservazioni che non vengono accolte.

Ciò significa che una spiegazione documentata sulla composizione del magazzino, sulla crisi dell’attività o sui differenti margini dei prodotti deve essere effettivamente valutata.

La qualità della risposta dell’Ufficio diventa quindi uno degli elementi da controllare nell’eventuale ricorso.

La motivazione deve indicare i veri elementi posti a base della rettifica

Un avviso non dovrebbe limitarsi a scrivere che “il contribuente presenta un ISA basso e una redditività inferiore alla media”.

Deve spiegare quali fatti vengono considerati inattendibili.

Se la rettifica è fondata sul margine di ricarico, deve risultare quale percentuale sia stata utilizzata e come sia stata determinata.

Se si utilizzano dati comparativi, deve essere comprensibile perché il campione sia ritenuto significativo.

Se vengono contestati acquisti, costi, rimanenze o consumi, l’Ufficio deve ricostruire il ragionamento seguito.

La motivazione è ciò che consente al contribuente di conoscere la pretesa e predisporre una difesa effettiva.

L’accertamento non può poggiare su un algoritmo incomprensibile

L’uso crescente di analisi automatizzate rende ancora più importante questo principio.

Il contribuente non può essere costretto a difendersi contro un semplice risultato informatico del quale non conosce i fatti sottostanti.

La segretezza delle tecniche di selezione del rischio può essere giustificata, entro certi limiti, per evitare che i sistemi di controllo vengano aggirati.

Diverso è il momento in cui viene formulata la pretesa tributaria.

A quel punto devono essere indicati gli elementi di fatto e i mezzi di prova sui quali l’Amministrazione fonda la maggiore imposta.

Il modello informatico può segnalare il caso; l’accertamento deve essere comprensibile e contestabile.

Le medie statistiche devono poter essere sottoposte a verifica

Se l’Agenzia afferma che un determinato commerciante avrebbe dovuto applicare un ricarico del 40 per cento perché tale sarebbe la media dei contribuenti “affidabili”, il dato non dovrebbe essere utilizzato come una formula incontestabile.

Occorre conoscere almeno la metodologia essenziale che consente di comprendere la comparabilità.

Un contribuente deve poter contestare che il campione comprenda imprese molto più grandi, operatori di aree geografiche differenti, attività con prodotti diversi o periodi economici non omogenei.

Il principio del contraddittorio sarebbe svuotato se l’Amministrazione potesse utilizzare come elemento decisivo un parametro totalmente sottratto alla possibilità di verifica.

Il contribuente deve prepararsi al controllo prima di riceverlo

La migliore difesa contro un accertamento ISA viene spesso costruita molto prima della notifica.

Un’impresa che ottenga un punteggio particolarmente basso dovrebbe comprendere immediatamente le ragioni del risultato.

Occorre verificare gli indicatori elementari di anomalia, confrontare i dati dichiarati con quelli precalcolati dall’Agenzia e conservare la documentazione capace di spiegare risultati inconsueti.

Se il margine è basso perché sono state effettuate vendite promozionali, la relativa documentazione deve essere conservata.

Se il reddito è ridotto per lavori di ristrutturazione che hanno comportato la chiusura dell’attività, devono essere conservate fatture, autorizzazioni e documenti che provino i periodi di inattività.

Se vi sono elevate rimanenze, l’inventario deve essere attendibile e analitico.

Una spiegazione predisposta nel 2028 su fatti avvenuti nel 2025 sarà inevitabilmente più difficile da documentare.

L’ISA basso può essere corretto attraverso ulteriori componenti positivi, ma non sempre

Il sistema ISA consente tradizionalmente al contribuente di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio livello di affidabilità, con conseguente tassazione delle somme aggiuntive.

La scelta è facoltativa e deve essere economicamente valutata.

Non significa ammettere un’evasione.

È un meccanismo previsto dal sistema per migliorare il profilo di affidabilità.

Per il 2026 sono intervenute specifiche regole anche nel rapporto tra ISA e Concordato preventivo biennale, per cui la possibilità di intervenire sul punteggio deve essere verificata alla luce della posizione concreta del contribuente e dell’eventuale adesione al CPB. La circolare n. 4/E del 2026 dedica uno specifico approfondimento proprio a tale coordinamento.

Il Concordato preventivo biennale modifica il quadro dei controlli, ma non cancella ogni verifica

Per i soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale occorre distinguere il reddito concordato dalle ulteriori violazioni che possono comunque essere controllate.

L’adesione produce effetti rilevanti sugli accertamenti ordinariamente riferibili al reddito concordato, ma non rappresenta un salvacondotto rispetto a frodi IVA, fatture inesistenti, crediti fittizi, dati falsi o cause di decadenza dal concordato.

Gli ISA mantengono inoltre un ruolo nella determinazione del profilo del contribuente e nella costruzione delle proposte di concordato.

La relazione tra ISA, CPB e controlli è quindi diventata sempre più stretta.

Il controllo deve tenere conto delle peculiarità dell’attività

La fiscalità presuntiva diventa particolarmente pericolosa quando applica il comportamento del “contribuente medio” a un’attività fuori dalla media.

Un ristorante situato in una località turistica stagionale non può essere valutato come uno aperto tutto l’anno in una grande città.

Un negozio outlet non presenta necessariamente il medesimo ricarico di una boutique.

Un professionista prossimo alla pensione potrebbe lavorare un numero limitato di ore.

Un’impresa familiare può avere una struttura dei costi completamente diversa da quella di una società con numerosi dipendenti.

Sono proprio queste caratteristiche individuali che devono emergere nel contraddittorio.

I costi devono essere documentati

Nel caso di Padova il contribuente aveva chiesto che, a fronte dei maggiori ricavi presuntivamente accertati, venissero riconosciuti costi in via forfettaria.

La Corte ha respinto la richiesta perché i costi non erano stati concretamente provati.

Questo passaggio offre un’importante indicazione pratica.

Quando l’Agenzia ricostruisce maggiori ricavi, il contribuente deve verificare se tali ricavi abbiano comportato necessariamente ulteriori costi e, soprattutto, deve documentarli.

Non sempre il giudice può riconoscere automaticamente una percentuale forfettaria.

Fatture, acquisti, costi del personale, trasporti, provvigioni e ulteriori elementi devono essere ricostruiti analiticamente quando disponibili.

Il basso ISA non giustifica automaticamente le sanzioni

Una sanzione tributaria non può essere applicata perché il contribuente ha semplicemente ottenuto un punteggio ISA pari a 4.

Il punteggio è un risultato statistico, non una violazione tributaria.

Le sanzioni possono essere applicate quando venga accertata una specifica violazione: dichiarazione infedele, ricavi non dichiarati, IVA non versata o altre condotte previste dalla legislazione tributaria.

La responsabilità sanzionatoria deve quindi seguire la violazione concretamente accertata.

Nel caso di Padova le sanzioni sono state confermate non perché il contribuente avesse ISA 4, ma perché la Corte ha considerato dimostrata la dichiarazione di un reddito inferiore a quello effettivo.

La difesa contro un accertamento basato sugli ISA deve essere costruita su più livelli

Il primo livello consiste nel verificare la corretta applicazione dell’ISA.

Errori nella compilazione, dati precalcolati errati, attività non correttamente classificata o mancata considerazione di cause di esclusione possono alterare il risultato.

Il secondo riguarda il rapporto tra ISA e accertamento.

Occorre verificare se l’Ufficio abbia realmente individuato ulteriori elementi oppure abbia semplicemente trasformato il risultato statistico in una presunzione automatica.

Il terzo riguarda la qualità di tali elementi.

Una percentuale di ricarico deve essere verificata nella metodologia; le spese personali devono essere confrontate con tutte le fonti disponibili; l’antieconomicità deve essere valutata nel contesto effettivo dell’impresa.

Il quarto livello è probatorio.

La difesa deve produrre documenti, non soltanto argomentazioni.

Quando l’accertamento è seriamente contestabile

Un avviso appare particolarmente vulnerabile quando il basso ISA costituisce l’unico reale elemento utilizzato per ricostruire i ricavi.

Lo stesso vale quando l’Agenzia richiami genericamente una redditività media senza spiegare come sia stata determinata.

È contestabile una percentuale di ricarico applicata indiscriminatamente a merci differenti, una ricostruzione che ignori le rimanenze o un accertamento che non consideri specifiche circostanze economiche documentate dal contribuente.

Può inoltre essere censurabile un atto definitivo che non dia conto delle osservazioni presentate durante il contraddittorio obbligatorio.

In tutti questi casi diventano centrali l’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, l’articolo 6-bis dello Statuto e l’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Quando invece la difesa diventa più complessa

La posizione del contribuente è più difficile quando il punteggio ISA basso coincide con numerosi dati oggettivi.

Si pensi a un’impresa che dichiari redditi minimi per molti anni, presenti consumi e acquisti incompatibili con i ricavi, disponga di una marginalità drasticamente inferiore a quella ricavabile dalla propria stessa documentazione e non riesca a spiegare come vengano sostenute le spese personali.

In una simile situazione non è più l’ISA a sostenere l’accertamento.

L’ISA costituisce soltanto uno dei tasselli.

La difesa deve intervenire sui singoli elementi presuntivi e dimostrarne l’erroneità oppure fornire una spiegazione alternativa complessivamente credibile.

Un esempio di accertamento che non dovrebbe reggere

Un commerciante riceve un avviso nel quale l’Ufficio scrive sostanzialmente che il suo ISA è pari a 4,5 mentre un contribuente affidabile dovrebbe raggiungere almeno 8 e, per questa ragione, aumenta i ricavi del 30 per cento.

Non vengono indicate anomalie contabili, non viene effettuata alcuna analisi del magazzino, non vengono esaminati gli acquisti, non vengono considerate le condizioni dell’attività e manca qualsiasi ulteriore elemento.

Una ricostruzione di questo tipo entra direttamente in conflitto con il principio espresso dalla Corte di Padova: l’ISA, da solo, è soltanto una spia e non può sorreggere l’accertamento.

Un esempio di accertamento potenzialmente legittimo

Un negozio presenta ISA 3,8.

Per quattro anni consecutivi dichiara redditi inferiori a 5.000 euro, pur mantenendo un volume d’affari crescente.

Dalle scritture emerge un ricarico del 10 per cento su prodotti che lo stesso contribuente normalmente vende con margini molto superiori.

La documentazione bancaria mostra incassi non facilmente riconciliabili con i corrispettivi e durante un accesso vengono rinvenuti elementi extracontabili.

In una simile situazione l’ISA perde quasi ogni centralità.

L’accertamento può trovare fondamento autonomo nelle altre presunzioni e prove raccolte.

La Cassazione ha confermato anche nel luglio 2026 che documentazione extracontabile, brogliacci e contabilità parallela possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere un accertamento analitico-induttivo.

L’importanza dell’accesso al fascicolo

Dopo la comunicazione dello schema di atto il contribuente può chiedere accesso ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

La possibilità assume particolare rilievo quando l’accertamento utilizza elaborazioni statistiche.

Non è sufficiente conoscere la conclusione dell’Ufficio.

Occorre verificare i prospetti, i calcoli, le informazioni sulle quali si fonda la percentuale di ricarico, i dati contabili utilizzati e gli eventuali elementi provenienti da altre banche dati.

L’articolo 6-bis attribuisce espressamente al contribuente la possibilità di utilizzare il periodo di contraddittorio anche per accedere al fascicolo.

Una strategia difensiva efficace deve iniziare dallo schema di atto

Attendere l’avviso definitivo per predisporre la difesa è spesso un errore.

Lo schema rappresenta il momento nel quale è possibile incidere sull’istruttoria amministrativa.

Se il contribuente dimostra già in questa fase che il presunto incremento patrimoniale deriva dalla vendita di un immobile, che il ricarico medio non considera le svendite, che una parte degli acquisti è rimasta in magazzino oppure che il reddito basso dipende dalla chiusura dell’attività, l’Ufficio deve prendere posizione su tali circostanze.

Nel caso di Padova il contraddittorio aveva effettivamente prodotto una modifica significativa della ricostruzione: il ricarico individuato dall’Ufficio era stato ridotto dal 54,8 al 31,28 per cento.

Questo dimostra che il contraddittorio può avere un effetto sostanziale e non meramente formale.

I numeri devono essere letti con attenzione

L’intensificazione dell’attività di controllo è reale.

È reale l’aumento degli accessi brevi.

È reale l’impiego crescente dell’analisi dei dati.

È altrettanto reale l’utilizzo del livello ISA pari o inferiore a 6 nelle strategie di selezione del rischio.

Occorre però evitare di trasformare questi elementi in affermazioni allarmistiche.

Il dato dei circa 200.000 evasori individuati nel 2025 non corrisponde a 200.000 accertamenti fondati sugli ISA.

L’Agenzia ha analizzato circa 17 milioni di posizioni e il suo stesso direttore ha espressamente escluso che tutte le anomalie si trasformino automaticamente in controlli.

Il passaggio dalla selezione alla pretesa tributaria rimane sottoposto alle regole dell’accertamento e della prova.

Il tema del “Fisco algoritmico” deve essere affrontato senza semplificazioni

L’utilizzo di grandi quantità di dati può rendere l’Amministrazione molto più efficace.

Può individuare incongruenze che in passato sarebbero rimaste invisibili.

Può confrontare dichiarazioni, fatture elettroniche, corrispettivi, rapporti finanziari e altri dati.

Questo sviluppo non modifica però il principio fondamentale della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.

Il contribuente deve essere tassato sulla ricchezza effettivamente prodotta secondo le regole stabilite dalla legge, non sulla semplice probabilità statistica che un algoritmo gli attribuisca.

L’analisi automatizzata può contribuire a individuare un rischio; la maggiore imposta deve essere dimostrata attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Cosa dovrebbe controllare un contribuente con ISA molto basso

Dal punto di vista professionale, un punteggio pari o inferiore a 6 merita un’analisi preventiva.

Bisogna comprendere quale indicatore abbia determinato la valutazione negativa.

Occorre verificare se il problema derivi dalla redditività, dal valore aggiunto, dal rapporto tra costi e ricavi, dal personale, dalla durata delle scorte o da anomalie nei dati dichiarati.

Successivamente bisogna confrontare il risultato con le condizioni effettive dell’impresa.

Se l’anomalia possiede una spiegazione reale, la relativa prova deve essere conservata.

Il punteggio basso non deve essere vissuto come una presunzione di colpevolezza, ma neppure ignorato come se non avesse alcuna conseguenza.

Cosa fare in caso di accesso breve

Il contribuente deve verificare l’identità dei funzionari e comprendere l’oggetto del controllo.

Ha diritto di farsi assistere dal proprio commercialista o da altro professionista abilitato.

È opportuno collaborare senza rilasciare dichiarazioni affrettate su questioni che richiedano verifiche documentali.

Quando viene richiesto un chiarimento su ricarichi, scorte, acquisti o redditività, è preferibile ricostruire i dati attraverso documentazione oggettiva.

Le dichiarazioni rese durante una verifica possono assumere rilevanza successiva e devono quindi essere formulate con precisione.

Cosa fare quando arriva lo schema di accertamento

Lo schema deve essere analizzato separando ogni elemento utilizzato dall’Ufficio.

Occorre individuare il ruolo effettivamente attribuito all’ISA.

Se il punteggio è soltanto il criterio che ha determinato la selezione, la questione principale diventa la validità degli altri indizi.

Se, invece, l’intera rettifica deriva sostanzialmente dal solo risultato statistico, esiste un profilo difensivo molto più forte.

Le controdeduzioni devono affrontare ogni passaggio del ragionamento dell’Amministrazione.

Devono essere allegati documenti e, quando necessario, ricostruzioni economiche alternative.

Cosa contestare in un ricorso tributario

Nel giudizio occorre anzitutto contestare la sufficienza probatoria dell’accertamento.

Si deve verificare se gli elementi invocati possiedano realmente gravità, precisione e concordanza.

Devono poi essere censurati i criteri di calcolo dei maggiori ricavi.

Una media di ricarico non rappresentativa, un campione inadeguato o la mancata considerazione del magazzino possono incidere direttamente sulla quantificazione.

Occorre inoltre verificare il rispetto del contraddittorio, la risposta alle osservazioni, la motivazione e l’onere della prova previsto dall’articolo 7, comma 5-bis.

La difesa deve infine affrontare autonomamente le sanzioni, senza dare per scontato che la conferma dell’imposta comporti automaticamente la legittimità di ogni conseguenza sanzionatoria.

La sentenza di Padova non attribuisce carta bianca al Fisco

La pronuncia n. 75/2026 non può essere utilizzata per sostenere che un ISA basso autorizzi qualsiasi ricostruzione.

Il principio pronunciato è precisamente opposto.

La Corte ha detto che il risultato statistico non basta.

Ha però ritenuto che nel caso concreto l’Agenzia avesse svolto il passaggio successivo, individuando una pluralità di elementi ulteriori.

La sentenza rappresenta quindi contemporaneamente una garanzia per il contribuente e un avvertimento.

È una garanzia perché impedisce di trasformare l’ISA in prova automatica.

È un avvertimento perché, quando l’anomalia statistica coincide con incoerenze contabili ed economiche documentate, il contribuente deve essere in grado di fornire una prova contraria seria.

Conclusioni: gli ISA accendono il controllo, ma non possono sostituire la prova dell’evasione

Nel 2026 l’attività di controllo sulle partite IVA è diventata più selettiva e tecnologicamente avanzata.

Gli ISA costituiscono uno degli strumenti centrali di questo sistema.

Per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi è stato confermato che un livello di affidabilità pari o inferiore a 6 viene preso in considerazione nelle strategie di controllo basate sul rischio.

Ciò non equivale però a una presunzione legale di evasione.

Il contribuente con ISA basso può essere selezionato per un approfondimento, ricevere una comunicazione di compliance, un questionario o essere interessato da un accesso.

Per emettere un accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione deve individuare elementi ulteriori capaci di integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.

La Corte di giustizia tributaria di Padova n. 75/2026 ha formulato chiaramente la regola: l’ISA è una “spia” della situazione anomala e, isolatamente considerato, non può sostenere l’accertamento. Nel caso concreto, però, il ricorso è stato respinto perché l’Ufficio aveva aggiunto al punteggio 4/10 un reddito pluriennale estremamente ridotto, spese familiari non coerenti e un margine di ricarico giudicato anomalo.

L’onere iniziale di dimostrare la pretesa resta sull’Amministrazione, secondo l’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992. Soltanto quando il Fisco abbia costruito una valida prova presuntiva diventa necessario per il contribuente fornire elementi capaci di superarla.

Anche l’intensificazione degli accessi deve essere correttamente interpretata. Gli accessi brevi sono aumentati in misura significativa, ma rimangono attività istruttorie sottoposte alle garanzie dello Statuto del contribuente e non equivalgono automaticamente a un accertamento.

Lo stesso vale per l’impiego delle tecnologie avanzate: l’Agenzia utilizza modelli di analisi dei dati e sistemi predittivi per individuare il rischio, mentre il direttore dell’Amministrazione ha escluso l’esistenza di un automatismo tra analisi informatica e controllo fiscale.

La regola conclusiva può quindi essere formulata in termini molto precisi: un punteggio ISA basso può aumentare concretamente la probabilità di essere selezionati per un controllo, ma non attribuisce al Fisco il diritto di presumere automaticamente ricavi non dichiarati; per rettificare il reddito occorrono ulteriori elementi specifici, riferiti alla realtà economica del singolo contribuente, e l’accertamento deve resistere alle regole sulla motivazione, sul contraddittorio e sull’onere della prova.


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