Bollette di luce e gas oltre i due anni: quando il credito è prescritto e il consumatore può rifiutare il pagamento
Dopo due anni il debito energetico può essere prescritto, ma la regola va applicata correttamente
Quando un consumatore riceve oggi una richiesta di pagamento relativa a consumi di energia elettrica o gas molto risalenti nel tempo, la prima domanda è quasi sempre la stessa: «Se sono passati più di due anni devo ancora pagare?».
Nel sistema vigente nel 2026, la risposta può essere no, ma non sulla base di un automatismo meramente cronologico.
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto, per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas rientranti nel relativo ambito soggettivo, una prescrizione speciale di due anni del diritto al corrispettivo. La disciplina riguarda, tra gli altri, utenti domestici, microimprese e professionisti e costituisce una rilevante deroga rispetto al precedente quadro della prescrizione dei corrispettivi periodici.
Il principio è semplice soltanto in apparenza. Per stabilire se una determinata somma possa realmente essere rifiutata occorre verificare quale periodo di consumo venga fatturato, quando il credito sia diventato esigibile, se siano intervenuti atti interruttivi, se sussistano specifiche cause di sospensione e se il consumatore abbia effettivamente eccepito la prescrizione.
Tecnicamente non si prescrive la carta chiamata “bolletta”, ma il diritto al pagamento
È utile chiarire subito un equivoco molto diffuso.
Dire che «la bolletta si prescrive dopo due anni» è una formula pratica, ma giuridicamente imprecisa.
La prescrizione colpisce il diritto di credito del fornitore, cioè il diritto a pretendere il corrispettivo della fornitura.
La legge n. 205/2017 utilizza infatti una formulazione precisa: nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
Questo significa che possono presentarsi due situazioni differenti.
La prima è quella della fatturazione tardiva: nel 2026 il venditore invia una maxi-bolletta contenente consumi del 2023 o comunque risalenti a più di due anni.
La seconda è quella della vecchia bolletta regolarmente emessa e mai pagata: il fornitore aveva fatturato tempestivamente il consumo, ma lascia trascorrere successivamente il termine prescrizionale senza validi atti interruttivi.
In entrambi i casi può entrare in gioco la prescrizione biennale, ma il calcolo deve essere effettuato ricostruendo correttamente il momento dal quale il diritto poteva essere esercitato e gli eventuali atti successivi.
La prescrizione biennale vale per luce e gas
La riforma è entrata in vigore progressivamente.
Per il settore elettrico la prescrizione biennale è stata introdotta prima; dal 1° gennaio 2019 il regime è stato esteso anche alle fatture del gas nell’ambito previsto dalla disciplina.
ARERA ha conseguentemente costruito specifiche tutele informative affinché il cliente sia posto nella condizione di riconoscere gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni e di esercitare l’eccezione di prescrizione.
Nel 2026, quindi, il termine biennale rappresenta ormai un elemento strutturale del diritto delle forniture energetiche.
Il caso tipico: nel 2026 arriva un conguaglio per consumi del 2023
Immaginiamo che nel settembre 2026 un cliente riceva una bolletta di 2.800 euro.
Il documento afferma che la somma deriva dal conguaglio di consumi effettuati tra gennaio e dicembre 2023, precedentemente fatturati solo in misura parziale attraverso stime.
La prima verifica deve riguardare proprio la prescrizione.
Il fatto che il consumo sia realmente avvenuto non basta, da solo, a rendere ancora esigibile il credito.
La prescrizione è infatti un istituto che opera anche rispetto a diritti originariamente esistenti e fondati.
Se il credito relativo a quei consumi è ormai prescritto e il cliente solleva correttamente la relativa eccezione, il venditore non può pretendere il pagamento della quota prescritta.
ARERA sintetizza questa tutela affermando che gli importi relativi a consumi più vecchi di due anni possono, quando ricorrono i presupposti, non essere pagati proprio in applicazione della prescrizione biennale.
Dal 2020 non conta più semplicemente di chi fosse la colpa del ritardo nella lettura
Questa è una delle modifiche più importanti e ancora oggi frequentemente fraintese.
La versione originaria della legge prevedeva una disciplina meno favorevole quando la mancata o errata rilevazione del consumo fosse derivata da una responsabilità accertata del cliente.
La legge n. 160 del 2019, attraverso l’articolo 1, comma 295, ha però abrogato quella specifica eccezione.
Dal 1° gennaio 2020, il termine biennale opera anche quando il venditore o il distributore sostengano che la mancata lettura dipendesse dal cliente.
ARERA lo ha chiarito espressamente: il semplice fatto che il contatore fosse inaccessibile, che il cliente non fosse presente al tentativo di lettura o che la mancata acquisizione del dato sia ricondotta alla sua condotta non elimina di per sé la prescrizione biennale.
È quindi superata la vecchia affermazione secondo cui «se il letturista non riusciva ad accedere al contatore, il cliente perdeva automaticamente il diritto alla prescrizione».
Questo non significa che nessun comportamento del cliente possa mai incidere sulla prescrizione
La modifica legislativa non ha cancellato le regole generali del codice civile.
ARERA ha chiarito che continuano a trovare applicazione gli articoli del codice civile relativi alla decorrenza, alla sospensione e all’interruzione della prescrizione.
Particolare rilievo può avere, per esempio, l’articolo 2941, n. 8, c.c., relativo alla sospensione tra debitore che abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito e creditore sino alla scoperta del dolo.
Si tratta però di una situazione molto diversa dal semplice contatore non accessibile.
Il fornitore non può limitarsi ad affermare genericamente che il cliente «non ha consentito la lettura».
Per opporre una causa ostativa alla prescrizione deve essere in grado di allegare circostanze giuridicamente idonee e sufficientemente specifiche.
L’accertamento definitivo sulla sussistenza di una causa civilistica di sospensione spetta, in caso di controversia, al giudice ordinario, non ad ARERA.
La prescrizione non si applica automaticamente: il cliente deve eccepirla
Questo è probabilmente il principio pratico più importante.
Il consumatore non dovrebbe pensare:
«Sono passati due anni, quindi il debito è automaticamente cancellato e posso ignorare qualsiasi comunicazione».
La prescrizione deve essere fatta valere.
ARERA, già nella costruzione della disciplina attuativa, ha espressamente osservato che il maturare della prescrizione non impedisce al creditore, in assoluto, di formulare la richiesta; affinché il debitore possa opporsi efficacemente al pagamento, deve manifestare la volontà di avvalersi della prescrizione.
In termini concreti, occorre quindi inviare al venditore una comunicazione scritta nella quale si dichiara espressamente di eccepire la prescrizione biennale per gli importi riferiti ai consumi interessati.
Non basta scrivere “la bolletta è vecchia”
Una contestazione efficace dovrebbe essere più precisa.
Occorre identificare la fattura, il POD o il PDR, indicare il periodo cui appartengono gli importi e dichiarare che, per le somme riferite a consumi rispetto ai quali risulta maturato il termine biennale, viene formalmente eccepita la prescrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 205/2017, come modificata dalla legge n. 160/2019.
Quando la fattura contiene contemporaneamente consumi recenti e consumi più vecchi, è opportuno chiedere al venditore di separare analiticamente le due componenti.
La prescrizione, infatti, potrebbe riguardare soltanto una parte della bolletta.
Una maxi-bolletta può essere prescritta soltanto in parte
Questo è un caso estremamente frequente.
Immaginiamo una fattura emessa nel settembre 2026 che ricostruisca consumi dal gennaio 2023 all’agosto 2026.
Non è corretto concludere automaticamente che l’intera fattura sia prescritta.
Bisogna analizzare le singole partite temporali.
Gli importi più recenti possono risultare pienamente esigibili, mentre la quota più risalente può essere colpita dalla prescrizione.
Il cliente dovrebbe quindi contestare specificamente la parte prescritta e non trasformare la controversia in un rifiuto indiscriminato di qualsiasi pagamento.
Il venditore deve evidenziare gli importi relativi a consumi superiori a due anni
La regolazione ARERA impone obblighi informativi specifici.
Nelle bollette che comprendono importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, tali somme devono essere rese riconoscibili e il cliente deve ricevere una specifica informazione sulla possibilità di eccepire la prescrizione quando essa risulti maturata.
Il registro degli obblighi informativi ARERA prevede ancora nel 2026 che, quando la bolletta contiene importi prescritti, il cliente venga informato che tali somme possono non essere pagate e venga invitato a comunicare tempestivamente la volontà di eccepire la prescrizione.
Il sistema è costruito precisamente per evitare che l’utente paghi inconsapevolmente somme che potrebbe legittimamente rifiutare.
Se il venditore ritiene che la prescrizione non sia maturata deve spiegarlo
Può accadere che la fattura contenga consumi risalenti a oltre due anni ma il venditore ritenga comunque il credito esigibile.
In questo caso la regolazione contempla una specifica informativa con la quale il fornitore deve indicare che, a suo giudizio, esistono cause ostative alla maturazione della prescrizione.
La semplice presenza di tale dichiarazione non rende automaticamente corretta la posizione del venditore.
Il cliente può contestarla.
La questione diventa allora stabilire quale causa venga concretamente invocata e se essa sia realmente riconducibile alle norme generali del codice civile.
Il Consiglio di Stato non ha cancellato la prescrizione biennale
Un equivoco nato negli ultimi anni riguarda alcune sentenze del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2023.
Con le decisioni n. 11358 e n. 11360 sono state confermate pronunce che avevano annullato specifiche disposizioni regolatorie relative agli obblighi informativi posti a carico del distributore.
Quelle sentenze non hanno però eliminato la prescrizione biennale prevista dalla legge.
ARERA lo ha chiarito il 1° marzo 2024: ciò che è stato inciso riguarda determinati obblighi regolatori del distributore, mentre resta fermo il diritto sostanziale previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 205/2017 e continuano ad applicarsi le ordinarie regole civilistiche sulle eventuali cause ostative.
Nel 2026, quindi, affermare che «la prescrizione biennale è stata abolita dal Consiglio di Stato» è giuridicamente errato.
La semplice mancata lettura del contatore non interrompe automaticamente il biennio
Immaginiamo che il distributore sostenga di avere tentato la lettura cinque volte e che il misuratore fosse all’interno dell’abitazione.
Questo elemento può spiegare perché i consumi siano stati stimati.
Non basta però, da solo, a neutralizzare automaticamente la prescrizione.
ARERA ha affermato espressamente che, dopo la modifica della legge n. 160/2019, il termine biennale trova applicazione anche quando la mancata rilevazione del dato venga ricondotta a fatti riferibili al cliente, ferma soltanto la disciplina generale civilistica delle vere cause di sospensione o mancata decorrenza.
L’operatore dovrebbe quindi provare qualcosa di più della normale difficoltà di accesso al contatore se intende sostenere che la prescrizione non sia maturata.
Diverso è il caso dell’occultamento doloso del debito
Una condotta intenzionalmente fraudolenta può modificare la situazione.
Il codice civile contempla la sospensione della prescrizione quando il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito al creditore.
È però una fattispecie rigorosa.
Non coincide con la semplice omissione dell’autolettura.
Non coincide con l’assenza occasionale al momento del passaggio del tecnico.
Non coincide necessariamente con l’inaccessibilità del misuratore.
Occorre un vero comportamento doloso idoneo a occultare l’esistenza del debito.
ARERA ha richiamato espressamente questa distinzione proprio per impedire che qualsiasi inconveniente nella rilevazione venga trasformato in una causa automatica di esclusione della prescrizione.
Anche gli atti interruttivi devono essere verificati
La prescrizione non è un cronometro che, una volta iniziato, procede sempre indisturbato.
La disciplina generale del codice civile prevede atti capaci di interromperla.
Una formale costituzione in mora, una domanda giudiziale oppure altri atti che presentino i requisiti previsti dalla legge possono produrre effetti interruttivi.
Dopo l’interruzione, il termine riprende a decorrere secondo le regole civilistiche applicabili.
Per questo, quando si riceve nel 2026 una richiesta relativa a una vecchia bolletta del 2023, non basta confrontare semplicemente le due date.
Bisogna verificare se nel frattempo siano state notificate valide diffide, costituzioni in mora, decreti ingiuntivi o altri atti idonei a interrompere il corso della prescrizione.
Una telefonata del call center non equivale necessariamente a un valido atto interruttivo
Non qualsiasi sollecito possiede automaticamente efficacia interruttiva.
Perché una comunicazione produca tale effetto deve presentare i requisiti richiesti dalla disciplina civilistica e manifestare in modo sufficientemente inequivoco la volontà del creditore di ottenere l’adempimento.
Una generica telefonata promozionale o informativa non può essere automaticamente equiparata a una formale costituzione in mora.
Al contrario, una diffida scritta chiaramente riferita al credito, validamente ricevuta dal debitore, può incidere significativamente sulla prescrizione.
La prova dell’atto interruttivo e della sua ricezione diventa quindi centrale.
La società di recupero crediti non fa automaticamente rivivere un debito già prescritto
Può accadere che, dopo diversi anni, il consumatore venga contattato da una società incaricata del recupero.
Il fatto che il credito sia stato ceduto o affidato a un nuovo soggetto non comporta, da solo, la rinascita del diritto.
Il cessionario acquisisce il credito nella situazione giuridica in cui esso si trova.
Se la prescrizione era già maturata e viene correttamente eccepita, il semplice cambio del soggetto incaricato della riscossione non può cancellarla.
La società di recupero dovrà eventualmente dimostrare che il termine non era maturato oppure che era stato validamente interrotto.
Un sollecito arrivato dopo la prescrizione non cancella ciò che è già maturato
Se il termine biennale era già integralmente decorso, una diffida successiva non è in grado di rendere retroattivamente inesistente la prescrizione maturata.
È quindi fondamentale ricostruire la sequenza delle date.
Per esempio, se un credito si fosse prescritto il 30 giugno e la prima costituzione in mora valida venisse ricevuta il 15 luglio, l’atto arriverebbe quando il termine è già maturato.
Il problema diventa però irrilevante se il cliente successivamente riconosce il debito o pone in essere condotte con specifici effetti giuridici: per questo, dopo avere ricevuto una richiesta relativa a somme potenzialmente prescritte, è prudente evitare dichiarazioni o accordi prima di avere verificato la situazione.
Attenzione a chiedere la rateizzazione di un credito che si vuole contestare come prescritto
Questo è uno degli errori più delicati.
Il consumatore riceve una vecchia bolletta da 4.000 euro e, preoccupato dal rischio di distacco, telefona al fornitore chiedendo immediatamente di pagare in ventiquattro rate.
Soltanto successivamente scopre che buona parte del credito poteva essere prescritta.
Una richiesta di rateizzazione può assumere rilevanza nella valutazione dell’eventuale riconoscimento del debito, a seconda delle modalità concrete con cui viene formulata e dell’accordo sottoscritto.
Per questo, quando vi è un serio dubbio sulla prescrizione, la sequenza corretta è prima verificare ed eventualmente eccepire formalmente la prescrizione e soltanto successivamente discutere le modalità di pagamento dell’eventuale quota effettivamente dovuta.
Pagare volontariamente un debito prescritto può creare un problema ancora maggiore
La prescrizione attribuisce al debitore il potere di opporsi alla pretesa.
Se però il cliente paga spontaneamente un debito già prescritto senza avere previamente fatto valere la prescrizione, la successiva richiesta di restituzione può incontrare un ostacolo molto serio nella disciplina civilistica.
L’articolo 2940 c.c. esclude infatti, in linea generale, la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Questo rende particolarmente importante non pagare automaticamente prima di avere controllato il biennio.
Una cosa è pagare una somma non dovuta per errore di fatturazione.
Altra cosa è adempiere spontaneamente un debito realmente esistente ma ormai prescritto.
Le conseguenze restitutorie non sono identiche.
Il pagamento tramite domiciliazione merita particolare attenzione
Le regole ARERA sono state costruite anche per evitare che importi prescrivibili vengano semplicemente prelevati senza che il cliente abbia avuto la possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto.
Il venditore deve dare adeguata evidenza degli importi riferiti a consumi superiori a due anni e informare il cliente della facoltà di eccepire la prescrizione.
Il consumatore che riceve una maxi-bolletta tramite domiciliazione dovrebbe quindi verificarla immediatamente, anziché attendere l’addebito e affrontare successivamente una controversia restitutoria.
Se ho già pagato, bisogna distinguere perché ho pagato
La situazione non è sempre definitivamente compromessa.
Bisogna comprendere la natura giuridica dell’importo.
Se il venditore ha addebitato consumi mai effettuati, ha duplicato somme o ha commesso un errore contabile, si può discutere di pagamento indebito e della relativa restituzione.
Se invece il credito esisteva realmente ma era soltanto prescritto e il cliente lo ha spontaneamente pagato, entra in gioco la diversa disciplina dell’articolo 2940 c.c.
È quindi necessario evitare di utilizzare indistintamente l’espressione «bolletta non dovuta».
Errore di fatturazione e prescrizione sono due istituti differenti.
Una bolletta prescritta non deve essere confusa con una bolletta contestata per consumi errati
Supponiamo che il venditore chieda 2.000 euro relativi a consumi degli ultimi sei mesi.
Il cliente sostiene di non averli mai effettuati.
La prescrizione non c’entra.
La controversia riguarda la correttezza della misura e della fatturazione.
Viceversa, se i consumi sono indiscutibilmente reali ma si riferiscono a un periodo per il quale il credito è ormai prescritto, la questione non riguarda il contatore.
La difesa è l’eccezione di prescrizione.
Questo inquadramento è essenziale per scrivere un reclamo efficace.
Il termine di due anni non deve essere calcolato sommariamente dalla data odierna
Il codice civile stabilisce, come principio generale, che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
ARERA ha ricordato espressamente che, dopo l’introduzione del termine speciale di due anni, continuano ad applicarsi le regole generali del codice civile, compreso l’articolo 2935 c.c. sulla decorrenza.
Per questa ragione non è sempre corretto prendere il giorno del consumo e aggiungere semplicemente ventiquattro mesi.
La verifica deve considerare il momento dell’esigibilità del credito e la concreta disciplina della fatturazione.
Il criterio dei “consumi risalenti a più di due anni” è quello utilizzato dalla regolazione ARERA per attivare le specifiche garanzie informative, ma una controversia sul dies a quo può richiedere l’applicazione delle norme civilistiche e, se non viene risolta stragiudizialmente, l’accertamento del giudice.
Una vecchia bolletta già emessa e non pagata pone un problema parzialmente diverso
Immaginiamo che il fornitore abbia emesso regolarmente una fattura con scadenza il 15 maggio 2023.
Il cliente non la paga.
Il venditore rimane completamente inattivo sino al settembre 2026.
Qui non siamo davanti a una fatturazione tardiva di consumi vecchi.
La fattura era stata emessa tempestivamente, ma il credito è rimasto insoluto per oltre due anni.
Anche in una situazione di questo genere deve essere verificata la prescrizione speciale del diritto al corrispettivo e soprattutto bisogna accertare se, tra la scadenza e la nuova richiesta, siano intervenuti validi atti interruttivi.
La semplice circostanza che la bolletta fosse stata regolarmente emessa nel 2023 non significa che il credito possa essere riscosso indefinitamente.
Un decreto ingiuntivo cambia radicalmente la situazione
Il consumatore deve prestare particolare attenzione se il credito non si trova più nella semplice fase stragiudiziale.
Se il fornitore ha già ottenuto un provvedimento giudiziario divenuto definitivo, la questione non può più essere trattata semplicemente come una normale bolletta soggetta al termine biennale originario.
La formazione di un titolo giudiziale può determinare l’applicazione della disciplina propria dei diritti riconosciuti con sentenza o altro provvedimento avente efficacia analoga.
Per questo non bisogna mai ignorare atti giudiziari pensando che «tanto sono passati due anni».
Un sollecito commerciale e un decreto ingiuntivo sono giuridicamente due cose completamente diverse.
Il fornitore deve separare o evidenziare gli importi più vecchi
La disciplina ARERA pretende trasparenza.
Gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni devono essere chiaramente individuabili.
Quando la prescrizione risulta maturata, l’informativa deve avvertire il cliente che tali importi possono non essere pagati e deve indicare come comunicare la volontà di eccepire la prescrizione.
Questa regola serve a evitare che una maxi-bolletta mescoli deliberatamente o comunque in maniera incomprensibile somme recenti e somme prescritte.
Il venditore può anche rinunciare autonomamente agli importi prescritti
Non sempre è necessario che si apra una controversia.
Il fornitore può decidere di non esercitare il proprio credito rispetto agli importi ormai prescritti.
In questo caso deve fornire al cliente un’informazione puntuale, indicando l’ammontare delle somme relative ai consumi più vecchi alle quali rinuncia.
Il cliente dovrebbe comunque controllare che l’importo effettivamente escluso corrisponda a quello che ritiene prescritto.
Cosa fare se la fattura non segnala affatto la prescrizione
Può accadere che il cliente riceva una maxi-bolletta riferita a consumi molto vecchi senza trovare alcuna informazione particolare.
La mancanza dell’avviso non trasforma automaticamente tutta la fattura in un documento nullo.
Costituisce però un elemento da contestare quando ricorrevano gli obblighi informativi previsti dalla regolazione.
Il cliente può comunque eccepire autonomamente la prescrizione.
Il diritto non nasce dal fatto che il venditore lo abbia scritto in bolletta: deriva direttamente dalla legge.
Il reclamo dovrebbe essere inviato immediatamente e in forma tracciabile
È opportuno non limitarsi al call center.
Una telefonata può essere utile per ottenere informazioni, ma è molto più debole sul piano probatorio.
L’eccezione di prescrizione dovrebbe essere formulata per iscritto utilizzando un canale che consenta di dimostrare l’invio e, preferibilmente, la ricezione.
Nel testo è utile chiedere al venditore di indicare separatamente le somme che ritiene prescritte, quelle che ritiene ancora esigibili e, per queste ultime, le eventuali cause interruttive o ostative invocate.
La contestazione diventa così tecnicamente verificabile.
Non conviene contestare genericamente tutta la fattura se solo una parte è prescritta
Supponiamo che una bolletta da 1.800 euro comprenda 1.200 euro di consumi recenti e 600 euro di vecchi consumi potenzialmente prescritti.
Rifiutare indiscriminatamente tutti i 1.800 euro può esporre il cliente a una contestazione di morosità per la parte effettivamente dovuta.
È molto più prudente separare le posizioni.
Si eccepisce la prescrizione per i 600 euro e si affronta autonomamente la parte restante, salvo che esistano ulteriori ragioni di contestazione.
La prescrizione non dovrebbe essere utilizzata come giustificazione generica per sospendere qualsiasi pagamento.
Il reclamo non sospende sempre e automaticamente ogni obbligo
Anche questo aspetto deve essere chiarito.
L’invio di una contestazione non produce in ogni caso un’automatica sospensione generalizzata della fattura.
La regolazione prevede però specifiche tutele, anche nell’ambito delle procedure di morosità, quando vengano fatturati importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti.
ARERA ha aggiornato la disciplina sulla messa in mora proprio per coordinare le procedure di sospensione della fornitura con la prescrizione biennale.
La strategia migliore consiste quindi nel contestare immediatamente e chiedere espressamente che la quota oggetto di eccezione non venga utilizzata per iniziative di sospensione o recupero sino alla definizione della controversia, nei limiti previsti dalla regolazione.
Se il venditore insiste, deve indicare la causa per cui considera il credito non prescritto
Una risposta del tipo «la prescrizione non è applicabile» è troppo generica quando il cliente abbia sollevato una precisa eccezione.
Se il venditore sostiene che esista una causa ostativa, deve chiarire quale.
La regolazione impone una specifica informativa quando il fornitore ritenga non maturata la prescrizione per cause previste dalla disciplina primaria e generale.
Il consumatore potrà quindi verificare se la causa indicata sia realmente compatibile con gli articoli del codice civile.
“Il contatore era dentro casa” non è di per sé una motivazione sufficiente
Dopo la riforma del 2020 questo argomento, da solo, non basta.
ARERA ha preso posizione proprio contro i casi nei quali la prescrizione veniva rifiutata semplicemente richiamando il fatto che il punto di misura non fosse accessibile oppure che fossero stati effettuati tentativi di lettura senza successo.
L’Autorità ha precisato che, dopo l’abrogazione della precedente eccezione legislativa, tali circostanze non sono automaticamente idonee a impedire la prescrizione.
Solo una vera causa civilistica di sospensione o mancata decorrenza può cambiare l’esito.
L’onere di dimostrare la causa ostativa non può essere scaricato sul cliente
Se il fornitore sostiene che la prescrizione non sia maturata perché esiste un particolare impedimento, deve essere in grado di specificarlo e documentarlo.
Non può chiedere al consumatore di provare genericamente che «non esistono cause di sospensione».
Nel sistema civilistico, chi invoca un fatto idoneo a impedire gli effetti della prescrizione deve allegarne e provarne i presupposti secondo le ordinarie regole processuali.
È proprio questa la ragione per cui una contestazione scritta dovrebbe chiedere espressamente al venditore gli eventuali atti interruttivi e le cause ostative che intende opporre.
Se il fornitore non risolve la controversia si può ricorrere alla conciliazione ARERA
Il cliente non è costretto a passare immediatamente dal reclamo alla causa.
Le controversie relative a fatturazione, prescrizione, conguagli e morosità possono essere sottoposte al Servizio Conciliazione ARERA, dopo il previo reclamo nei termini e secondo le condizioni previste dalla relativa disciplina.
Il servizio costituisce uno strumento particolarmente utile perché permette di discutere la questione con l’operatore in un contesto specialistico.
Nelle controversie energetiche il tentativo conciliativo costituisce inoltre, in via generale, condizione di procedibilità prima dell’ordinaria azione giudiziaria.
Davanti al conciliatore la questione deve essere documentale
Una pratica sulla prescrizione può essere molto più semplice di una controversia sulla misurazione del consumo.
Spesso non occorre stabilire quanti kWh siano stati realmente utilizzati.
Occorre ricostruire date e comunicazioni.
Sono quindi particolarmente importanti le bollette, le date di scadenza, i solleciti ricevuti, le eventuali raccomandate, PEC, costituzioni in mora e le risposte del venditore.
La cronologia è il cuore della controversia.
Se la conciliazione fallisce decide il giudice ordinario
Quando venditore e cliente non raggiungono un accordo, l’eventuale controversia può essere portata davanti all’autorità giudiziaria competente.
Sarà il giudice a stabilire definitivamente se il diritto si sia prescritto, quando il termine abbia iniziato a decorrere e se determinati atti abbiano prodotto effetti interruttivi o sospensivi.
ARERA stessa ha ripetutamente precisato che l’accertamento delle cause generali della prescrizione previste dal codice civile appartiene al giudice ordinario.
Questo è particolarmente importante nei casi nei quali il venditore invochi comportamenti dolosi del cliente o altre situazioni non immediatamente verificabili.
Un primo caso pratico: conguaglio 2026 per consumi del 2023
Il cliente riceve una maxi-bolletta nel settembre 2026 con importi riferiti al 2023.
Il venditore non indica alcun atto interruttivo e non segnala cause ostative.
Il consumatore dovrebbe eccepire immediatamente la prescrizione biennale per la quota interessata e chiedere una nuova fattura depurata degli importi prescritti.
Se la bolletta contiene anche consumi del 2025 e 2026, questi dovranno essere valutati separatamente.
Un secondo caso: vecchia bolletta del 2023 mai pagata, nessun sollecito sino al 2026
La fattura era stata regolarmente emessa e aveva una precisa scadenza.
Il fornitore resta inattivo per oltre due anni.
Nel 2026 una società di recupero crediti chiede il pagamento.
Il cliente deve chiedere la documentazione completa e verificare se nel periodo intermedio siano stati notificati validi atti interruttivi.
Se il biennio è integralmente decorso senza interruzioni, può essere eccepita la prescrizione.
Il fatto che la società di recupero intervenga molti anni dopo non fa automaticamente rivivere il credito.
Un terzo caso: bolletta vecchia, ma raccomandata ricevuta entro il biennio
Supponiamo invece che il fornitore abbia inviato una formale costituzione in mora prima del completamento del termine.
In questo caso non è corretto affermare semplicemente «sono trascorsi più di due anni dalla fattura».
La comunicazione può aver interrotto la prescrizione.
Occorre calcolare il nuovo termine a partire dagli effetti dell’atto interruttivo secondo la disciplina del codice civile.
Una contestazione che ignori questa comunicazione rischia di essere infondata.
Un quarto caso: il venditore sostiene che il cliente non faceva leggere il contatore
La fattura recupera quattro anni di consumi.
Il fornitore sostiene che il cliente fosse assente durante i tentativi di lettura.
Questa circostanza non esclude automaticamente la prescrizione.
Dopo la legge n. 160/2019, la semplice imputabilità al cliente del mancato rilevamento non costituisce più la specifica deroga precedentemente prevista.
Il venditore dovrebbe dimostrare una vera causa ostativa riconducibile alla disciplina generale.
Un quinto caso: il cliente aveva manomesso intenzionalmente il contatore
La situazione è radicalmente diversa.
Se emergesse una condotta dolosa finalizzata a occultare il reale consumo o l’esistenza del debito, potrebbero entrare in gioco le regole civilistiche sulla sospensione della prescrizione e, naturalmente, ulteriori conseguenze sul piano contrattuale e potenzialmente penale.
Non sarebbe corretto applicare meccanicamente il biennio senza considerare tali circostanze.
È proprio per questo che la legge rinvia ancora alla disciplina generale del codice civile.
Un sesto caso: bolletta prescritta pagata senza contestazioni
Il cliente paga integralmente e soltanto dopo alcuni mesi scopre che avrebbe potuto eccepire la prescrizione.
La posizione è più delicata.
Se si trattava realmente di un credito esistente ma prescritto e il pagamento è stato spontaneamente eseguito, l’articolo 2940 c.c. pone un ostacolo alla restituzione.
Non bisogna quindi fare affidamento sull’idea di «pago prima e poi vediamo».
La prescrizione deve preferibilmente essere verificata prima del pagamento.
Un settimo caso: la bolletta contiene un errore e, inoltre, consumi prescritti
Le due difese possono convivere.
Il cliente può contestare una lettura errata per la parte recente e, contemporaneamente, eccepire la prescrizione per consumi più vecchi.
Non è necessario scegliere una sola contestazione.
Occorre però tenere distinti i presupposti.
La lettura sbagliata riguarda l’inesistenza o l’errata quantificazione del credito.
La prescrizione riguarda invece l’inesigibilità di un credito che potrebbe essere originariamente esistito.
Il consumatore deve controllare con particolare attenzione le bollette di chiusura
Molti importi vecchi emergono dopo un cambio di venditore, una voltura, un subentro o la cessazione del contratto.
La bolletta finale può contenere ricalcoli relativi a periodi precedenti.
Il fatto che il rapporto sia ormai terminato non elimina la prescrizione biennale.
Anzi, proprio nella fattura di chiusura è opportuno verificare attentamente la data delle letture utilizzate e l’eventuale presenza di consumi risalenti a oltre due anni.
La prescrizione tutela anche contro gli effetti delle inefficienze della filiera
La ratio della riforma è particolarmente significativa.
Il consumatore non dovrebbe essere esposto indefinitamente al rischio di ricevere, molti anni dopo, una richiesta economica imprevedibile derivante da ritardi nella misura, nella trasmissione dei dati o nella fatturazione.
La prescrizione biennale attribuisce quindi anche una funzione di responsabilizzazione alla filiera energetica: distributore e venditore devono organizzarsi affinché consumi e fatture vengano gestiti in tempi ragionevoli.
ARERA ha progressivamente adeguato le proprie regole proprio con l’obiettivo di rendere operativa questa tutela nei rapporti tra cliente, venditore e distributore.
La prescrizione non è un premio per non pagare le bollette
La ratio non deve però essere fraintesa.
Il termine biennale non autorizza il consumatore a ignorare deliberatamente fatture regolarmente ricevute contando sulla futura prescrizione.
Un venditore diligente può interrompere il termine attraverso gli strumenti previsti dalla legge e procedere al recupero giudiziale.
La tutela serve a garantire certezza nei rapporti e a impedire che crediti energetici vengano lasciati indefinitamente sospesi.
Il consumatore deve quindi continuare a distinguere tra bolletta realmente dovuta e tempestivamente richiesta, bolletta errata e credito prescritto.
Cosa bisogna chiedere concretamente al venditore
Quando si riceve una richiesta relativa a somme molto vecchie, l’obiettivo non è soltanto ottenere una risposta generica.
Bisogna chiedere la separazione degli importi per periodo di consumo, l’indicazione delle relative scadenze, l’elenco degli eventuali atti interruttivi e, se il venditore ritiene la prescrizione non maturata, l’esatta individuazione della causa ostativa invocata.
Se il credito risulta prescritto, si deve chiedere l’annullamento della quota, l’emissione della rettifica e la cessazione delle attività di recupero su quella parte.
La regola conclusiva: prima si eccepisce, poi si decide cosa pagare
Alla domanda «la bolletta è prescritta dopo due anni: devo pagarla?» non si può rispondere semplicemente contando ventiquattro mesi dalla data stampata sul documento.
Occorre anzitutto distinguere se si tratta di una fatturazione tardiva di vecchi consumi oppure di una vecchia fattura già emessa e rimasta insoluta.
La legge n. 205/2017 stabilisce che il diritto al corrispettivo per le forniture di energia elettrica e gas si prescrive in due anni nell’ambito soggettivo previsto.
Dal 2020 il termine biennale si applica anche quando il ritardo nella rilevazione del consumo venga ricondotto a fatti imputabili al cliente; resta però ferma la disciplina generale del codice civile sulle vere cause di sospensione, mancata decorrenza e interruzione della prescrizione.
Il cliente deve inoltre eccepire espressamente la prescrizione. Non dovrebbe quindi limitarsi a ignorare la fattura. ARERA impone specifici obblighi informativi proprio affinché gli importi relativi a consumi superiori a due anni siano riconoscibili e il consumatore venga informato della possibilità di non pagarli quando la prescrizione sia maturata.
Quando la bolletta comprende sia somme prescritte sia importi recenti, devono essere separate le due componenti: la prescrizione di una parte non rende automaticamente inesigibile l’intera fattura.
Occorre infine controllare se siano intervenuti atti interruttivi. Una valida costituzione in mora notificata prima della scadenza del termine può impedire che il cliente si limiti a invocare il semplice trascorrere di due anni.
La cautela maggiore riguarda il pagamento: un credito prescritto non è necessariamente assimilabile a una somma mai dovuta. Se il cliente paga spontaneamente un debito realmente esistente ma ormai prescritto, il codice civile limita fortemente la successiva possibilità di chiederne la restituzione.
Per questo, quando arriva una vecchia bolletta, la sequenza più prudente è sempre la stessa: verificare le date, controllare gli eventuali atti interruttivi, eccepire formalmente la prescrizione per la quota interessata e soltanto dopo determinare quale parte della richiesta debba essere effettivamente pagata.
La prescrizione biennale non è quindi una cancellazione automatica delle bollette dopo ventiquattro mesi: è una vera e propria difesa giuridica del consumatore, che diventa efficace quando viene tempestivamente e correttamente esercitata.
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