ADICUSettore telefonia

Contratto telefonico attivato senza consenso: come contestarlo, bloccare gli addebiti e ottenere storno e indennizzo

Un contratto telefonico non può nascere soltanto perché l’operatore sostiene che il cliente abbia detto “sì”

Scoprire l’attivazione di una linea telefonica, di un’offerta Internet, di una nuova SIM o di un diverso piano tariffario mai consapevolmente richiesto rappresenta una delle controversie più delicate nei rapporti tra consumatori e operatori di telecomunicazioni.

Il problema può manifestarsi in modi differenti. Il cliente può ricevere una fattura relativa a un’utenza mai richiesta, scoprire che il proprio precedente contratto è stato sostituito da una nuova offerta, ricevere a domicilio un modem o una SIM non ordinati oppure rendersi conto che una telefonata commerciale è stata utilizzata dall’operatore come presupposto per l’attivazione di un contratto che egli non riteneva affatto di avere concluso.

In simili situazioni non è sufficiente domandarsi se esista una firma autografa. La questione giuridicamente decisiva è verificare se l’operatore sia in grado di dimostrare un consenso contrattuale valido, consapevole e prestato secondo le forme richieste dalla normativa.

Per i contratti telefonici conclusi con consumatori, la disciplina è particolarmente rigorosa. Il Codice del consumo stabilisce che, quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta e il consumatore è vincolato soltanto dopo averla firmata o accettata per iscritto; inoltre, il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato di avere ricevuto il documento contenente tutte le condizioni contrattuali su carta o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

La conseguenza è importante: la mera esistenza di una registrazione telefonica non rende automaticamente valido qualsiasi contratto.

Una semplice telefonata commerciale non equivale necessariamente alla conclusione del contratto

Molte controversie nascono proprio da questo equivoco.

Il consumatore viene contattato telefonicamente da un call center e ascolta la descrizione di un’offerta. Durante la conversazione pronuncia alcune risposte affermative, conferma nome, indirizzo o codice fiscale e, qualche giorno dopo, scopre che l’operatore considera perfezionato un nuovo contratto.

Il fatto che la conversazione sia stata registrata non consente però di saltare le garanzie previste dall’articolo 51 del Codice del consumo.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiarisce espressamente che l’accettazione telefonica, anche se registrata, deve essere accompagnata dall’invio delle condizioni dell’offerta per iscritto o su supporto durevole e che il consumatore è vincolato soltanto dopo avere sottoscritto o accettato l’offerta secondo le modalità previste dalla legge.

Questo significa che la registrazione può certamente costituire un elemento probatorio, ma non può essere esaminata isolatamente.

Occorre verificare cosa sia stato realmente detto, quali documenti siano stati inviati prima dell’accettazione, se il consumatore abbia effettivamente ricevuto la sintesi contrattuale e se successivamente abbia manifestato un consenso giuridicamente idoneo.

Prima dell’accettazione il cliente deve ricevere le condizioni e la sintesi contrattuale

La regolamentazione AGCOM ha ulteriormente rafforzato questo principio.

Con la delibera n. 307/23/CONS, l’Autorità ha imposto agli operatori di mettere a disposizione degli utenti, prima della conclusione del contratto, informazioni chiare, dettagliate e comprensibili su supporto durevole. La disciplina comprende anche la sintesi contrattuale, destinata a consentire al cliente di conoscere in modo immediato gli elementi essenziali dell’offerta.

Il contratto non dovrebbe quindi diventare uno strumento nel quale il cliente scopre soltanto successivamente prezzo, durata, vincoli, costi di recesso o servizi inclusi.

La logica è esattamente opposta: il consumatore deve poter conoscere tali elementi prima di manifestare il consenso.

Nella documentazione preparatoria del Regolamento AGCOM viene espressamente chiarito che il contratto diventa effettivo quando il consumatore conferma il proprio accordo dopo avere ricevuto la sintesi contrattuale.

Questo elemento può diventare decisivo quando un operatore sostenga che una registrazione telefonica costituisca da sola la prova sufficiente della conclusione del rapporto.

Il cosiddetto “vocal order” non è sempre sufficiente

Nel settore telefonico si utilizza frequentemente l’espressione vocal order per indicare la registrazione attraverso la quale il cliente confermerebbe l’adesione a un’offerta.

Una registrazione correttamente acquisita può certamente concorrere a dimostrare il consenso, soprattutto se inserita all’interno di una procedura conforme alla normativa.

Ma non basta chiamare una registrazione “ordine vocale” per trasformarla automaticamente in un contratto valido.

In una decisione relativa proprio a contratti contestati dall’utente, il Co.re.com ha rilevato che la sola registrazione vocale non era sufficiente a dimostrare il perfezionamento del rapporto, in assenza della successiva formalizzazione richiesta dalla disciplina applicabile, disponendo lo storno o il rimborso delle fatture prive di un valido titolo contrattuale.

La valutazione deve quindi riguardare l’intera sequenza contrattuale, non soltanto alcuni secondi di conversazione registrata.

Se l’operatore sostiene che esiste il contratto deve poterlo dimostrare

Quando il cliente contesta formalmente di avere mai richiesto l’attivazione, non dovrebbe essere lui a dover dimostrare un fatto negativo praticamente impossibile, cioè di “non avere mai stipulato” il contratto.

L’operatore che pretende il pagamento deve essere in grado di produrre gli elementi dai quali deriva il proprio credito.

Dovrà quindi poter documentare, a seconda del canale utilizzato, la proposta contrattuale, la sintesi del contratto, l’accettazione del cliente, l’eventuale registrazione telefonica, le conferme trasmesse su supporto durevole e ogni ulteriore elemento necessario a dimostrare la formazione del vincolo.

Il problema non è meramente formale.

Se l’operatore non riesce a dimostrare l’esistenza di un contratto validamente concluso, viene meno il titolo sul quale dovrebbe fondarsi la fatturazione.

In procedimenti Co.re.com sono state accolte richieste di storno proprio quando il gestore non era riuscito a fornire documentazione sufficiente a provare il rapporto contrattuale contestato.

Non bisogna confondere contratto non richiesto e semplice ripensamento

Questa distinzione è fondamentale per impostare correttamente il reclamo.

Se il consumatore ha realmente concluso il contratto, ma successivamente cambia idea, siamo normalmente nell’ambito del diritto di recesso.

Per i contratti a distanza il consumatore dispone, in linea generale, del periodo previsto dal Codice del consumo per ripensare alla scelta effettuata.

Completamente diversa è la situazione nella quale il cliente sostenga di non avere mai concluso il contratto.

In questo caso non dovrebbe limitarsi a dire “voglio recedere”.

Una comunicazione formulata esclusivamente come recesso rischia infatti di presupporre implicitamente l’esistenza di un contratto valido e può indurre il gestore ad applicare le conseguenze economiche di una normale cessazione.

Quando il consenso è negato, la contestazione dovrebbe riguardare innanzitutto l’esistenza stessa del vincolo contrattuale e la richiesta di produrre la prova della sua valida conclusione.

Se il contratto è stato realmente concluso, il diritto di ripensamento rimane comunque importante

Naturalmente può anche accadere che, esaminando la documentazione, emerga che il consumatore abbia effettivamente prestato un consenso valido ma si sia successivamente pentito dell’adesione.

In questo caso il problema non sarà più quello dell’attivazione non richiesta, ma quello del diritto di recesso previsto per i contratti a distanza.

Per i normali contratti conclusi telefonicamente o online, il consumatore dispone generalmente di quattordici giorni per esercitare il diritto di recesso, secondo le condizioni previste dal Codice del consumo.

Se ha espressamente chiesto che il servizio inizi durante tale periodo, può essere tenuto a pagare una somma proporzionata alla parte di servizio effettivamente fornita fino al momento del recesso.

Ma questo presuppone, ancora una volta, che il contratto fosse stato validamente concluso.

Un servizio mai richiesto non deve essere pagato

La tutela AGCOM è particolarmente chiara rispetto ai servizi attivati senza consenso.

L’articolo 9 del Regolamento in materia di indennizzi, allegato alla delibera n. 347/18/CONS, stabilisce che nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti resta fermo il diritto dell’utente a non pagare alcun corrispettivo per tali servizi oppure a ottenere lo storno o il ricalcolo delle somme già fatturate.

Questo principio deve essere tenuto distinto dal diritto all’indennizzo.

Il cliente non deve prima pagare una prestazione non richiesta e poi sperare di recuperarla successivamente.

Quando l’assenza del consenso è accertata, gli importi devono essere eliminati dalla posizione contabile oppure restituiti se già incassati.

Oltre allo storno può spettare un indennizzo di 5 euro per ogni giorno

Il Regolamento AGCOM non si limita alla cancellazione delle fatture.

Per l’attivazione di un servizio non richiesto, l’articolo 9 prevede un indennizzo pari a 5 euro per ogni giorno di attivazione.

Ciò significa che la posizione economica del cliente può essere molto diversa dalla semplice restituzione delle somme addebitate.

Si immagini un servizio telefonico mai richiesto che rimanga attivo per sessanta giorni nonostante la contestazione.

Ricorrendone i presupposti regolamentari, il parametro di 5 euro al giorno può determinare un indennizzo di 300 euro, oltre allo storno o al rimborso degli importi fatturati per il servizio non richiesto.

Occorre comunque considerare le regole relative alla decorrenza dell’indennizzo e, in particolare, la rilevanza della data del reclamo.

Il reclamo tempestivo è essenziale anche per quantificare l’indennizzo

Il Regolamento AGCOM stabilisce espressamente che, per le fattispecie di attivazione di servizi non richiesti disciplinate dall’articolo 9, il calcolo dell’indennizzo viene effettuato tenendo conto della data di presentazione del reclamo da parte dell’utente.

Questa previsione rende particolarmente importante contestare immediatamente l’attivazione.

Non è prudente lasciare trascorrere mesi pensando che l’importo dell’indennizzo crescerà automaticamente per tutto il periodo.

Inoltre, il Regolamento stabilisce in via generale che gli indennizzi possono essere esclusi quando il disservizio non venga segnalato all’operatore entro tre mesi dal momento nel quale l’utente ne sia venuto a conoscenza o avrebbe potuto conoscerlo con l’ordinaria diligenza, fermo restando il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

Se è stato attivato soltanto un profilo tariffario diverso, l’indennizzo è differente

Può accadere che il cliente non si trovi davanti a una nuova linea completamente mai richiesta, ma a una modifica del piano tariffario.

Per esempio, aveva un’offerta da 9,99 euro mensili e scopre che è stato attivato un profilo da 14,99 euro senza averlo richiesto.

L’articolo 9 distingue questa situazione dall’attivazione di un intero servizio.

Per servizi accessori o profili tariffari non richiesti, l’indennizzo previsto è pari a 2,50 euro per ogni giorno di attivazione, ferma restando la questione della restituzione delle somme indebitamente fatturate.

La corretta qualificazione del disservizio assume quindi un’incidenza diretta sulla quantificazione.

SIM e apparecchiature inviate senza richiesta sono disciplinate separatamente

L’operatore potrebbe anche inviare una SIM, un modem o altra apparecchiatura che il cliente sostiene di non avere mai ordinato.

Il Regolamento AGCOM prevede per la fornitura non richiesta di apparecchiature terminali o SIM un indennizzo forfettario di 25 euro per ciascuna apparecchiatura o SIM.

Anche in questo caso il problema deve essere distinto dal servizio eventualmente associato.

Se insieme alla SIM non richiesta viene anche attivata un’utenza a pagamento, possono dover essere esaminate separatamente la fornitura materiale della SIM e l’attivazione del servizio.

Una linea completamente nuova intestata al consumatore senza consenso rappresenta il caso più grave

La situazione può diventare particolarmente seria quando il consumatore scopre non una semplice opzione aggiuntiva, ma una nuova linea telefonica o Internet intestata a proprio nome.

Il primo passo è verificare se si tratti di una pratica commerciale irregolare, di un errore amministrativo oppure di un vero utilizzo indebito dell’identità personale.

Se la compagnia produce un contratto con firma che il cliente disconosce, un documento d’identità utilizzato senza autorizzazione o dati che sembrano essere stati acquisiti fraudolentemente, la controversia può superare il piano della semplice fatturazione telefonica.

In presenza di elementi che facciano ritenere l’utilizzo fraudolento dell’identità può diventare opportuno presentare una denuncia o querela alle autorità competenti e segnalare formalmente la situazione anche all’operatore.

La denuncia non sostituisce però il reclamo contrattuale: i due strumenti perseguono finalità differenti e possono procedere parallelamente.

Se la firma sul contratto non è propria bisogna disconoscerla espressamente

Quando l’operatore trasmette un modulo cartaceo o digitale apparentemente sottoscritto dal cliente e quest’ultimo sostiene di non averlo mai firmato, non è sufficiente affermare genericamente “non ricordo questo contratto”.

È preferibile formulare un disconoscimento espresso della sottoscrizione, contestando la provenienza del documento e chiedendo all’operatore di fornire gli elementi relativi alla formazione del contratto.

Se l’adesione sarebbe avvenuta attraverso un punto vendita o un agente, può essere utile richiedere anche i dati relativi al canale di vendita, alla data e alle modalità di identificazione del contraente.

In precedenti controversie, la carenza della documentazione idonea a dimostrare chi avesse realmente sottoscritto il contratto ha determinato l’accoglimento delle richieste dell’utente.

Se l’operatore invoca una registrazione telefonica bisogna chiederne copia integrale

Quando la compagnia sostiene che il contratto sia stato concluso telefonicamente, è opportuno chiedere la produzione della registrazione completa, non una semplice trascrizione parziale o una dichiarazione secondo cui “dai nostri sistemi risulta il consenso”.

Il cliente deve poter verificare il contenuto effettivo della conversazione.

Occorre accertare se l’operatore abbia correttamente identificato se stesso e lo scopo commerciale della telefonata, se abbia illustrato il prezzo, la durata e i vincoli dell’offerta, se il consumatore avesse già ricevuto la documentazione necessaria e, soprattutto, quale manifestazione di volontà sia stata effettivamente resa.

Una sequenza di “sì” pronunciati per confermare nome, indirizzo e titolarità della linea non deve essere automaticamente confusa con un consenso consapevole alla conclusione di un nuovo contratto.

Anche la registrazione deve essere letta insieme alla documentazione inviata al cliente

Il controllo non può fermarsi all’audio.

Occorre verificare quale proposta fosse stata inviata, quando sia stata trasmessa, attraverso quale mezzo e se il cliente abbia effettivamente confermato di averla ricevuta prima di manifestare l’accettazione.

La disciplina del Codice del consumo stabilisce infatti che il consenso non è valido se il consumatore non abbia preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

Questo requisito è particolarmente importante nelle vendite aggressive nelle quali il cliente viene spinto a confermare immediatamente l’offerta mentre non ha ancora avuto modo di leggere alcun documento.

L’operatore non può fondare la fatturazione sul semplice utilizzo del servizio se manca un valido consenso

Può accadere che il gestore sostenga: “la linea è stata utilizzata, quindi il cliente ha accettato il contratto”.

La questione richiede cautela.

L’utilizzo consapevole e prolungato di una prestazione può certamente assumere rilevanza nella ricostruzione del rapporto, ma non consente automaticamente all’operatore di ignorare le specifiche prescrizioni formali che la legge impone nella conclusione dei contratti telefonici con il consumatore.

Ancor meno significativa sarebbe la circostanza quando il cliente non sapesse neppure che una nuova offerta fosse stata attivata oppure continuasse semplicemente a utilizzare la propria linea preesistente senza rendersi conto dell’avvenuta sostituzione tariffaria.

La prova del consenso deve essere valutata rispetto alla specifica modifica o al nuovo rapporto che l’operatore pretende di aver concluso.

Il cliente deve chiedere anche lo storno delle fatture già emesse

Quando viene contestata l’attivazione non richiesta, la domanda non dovrebbe limitarsi alla cessazione futura del servizio.

Occorre chiedere espressamente lo storno di tutte le fatture o delle singole voci riconducibili al rapporto non validamente richiesto.

Se gli importi sono già stati pagati, deve essere formulata una richiesta di rimborso.

L’articolo 9 del Regolamento AGCOM riconosce espressamente, accanto all’indennizzo, il diritto a non pagare alcun corrispettivo per il servizio non richiesto oppure a ottenere storno o ricalcolo degli importi fatturati.

È quindi importante distinguere la cessazione della fatturazione futura dalla restituzione delle somme già addebitate.

Non bisogna semplicemente revocare la domiciliazione bancaria e ignorare le fatture

Se il consumatore scopre un contratto mai richiesto può essere comprensibilmente tentato di bloccare gli addebiti e non fare altro.

Questa strategia è rischiosa.

L’operatore potrebbe continuare a considerare il contratto valido, classificare le fatture come insolute e affidare il presunto credito a una società di recupero.

È preferibile contestare formalmente e immediatamente l’esistenza del rapporto, chiedere la sospensione delle attività di recupero, domandare lo storno degli importi e pretendere la prova documentale del contratto.

In questo modo la posizione del cliente risulta chiaramente cristallizzata.

Se vengono avviate procedure di recupero crediti bisogna comunicare che il credito è contestato

L’attivazione non richiesta può produrre conseguenze anche molto tempo dopo.

Il cliente potrebbe ricevere telefonate o lettere da società incaricate di recuperare una presunta morosità.

In tale situazione è opportuno comunicare formalmente anche al soggetto incaricato del recupero che il credito è oggetto di specifica contestazione perché derivante da un contratto di cui viene negata la valida conclusione.

Dovrebbero essere allegati, ove possibile, il reclamo già presentato all’operatore e le relative risposte.

La controversia non deve essere trattata come una semplice fattura rimasta accidentalmente insoluta.

La migrazione non richiesta verso un altro operatore può produrre ulteriori problemi

Un’attivazione senza consenso può anche determinare il trasferimento della linea da un operatore a un altro.

In questo caso possono sovrapporsi più disservizi.

Oltre al contratto non richiesto, il cliente potrebbe subire interruzioni del servizio, doppia fatturazione, difficoltà nel ripristinare il precedente gestore o addirittura problemi nella portabilità della numerazione.

La vicenda deve quindi essere scomposta nelle singole violazioni, verificando per ciascuna l’eventuale indennizzo previsto dalla regolamentazione.

Non sempre un’unica voce da 5 euro al giorno esaurisce ogni possibile conseguenza.

Se viene perso il numero telefonico la tutela è molto più elevata

Un’attivazione o migrazione abusiva può, nei casi più gravi, provocare anche la perdita definitiva della numerazione.

Il Regolamento AGCOM prevede per la perdita del numero un autonomo indennizzo pari a 100 euro per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di 1.500 euro.

La fattispecie è distinta dall’attivazione non richiesta.

Un cliente che abbia subito sia una migrazione non autorizzata sia la perdita definitiva del proprio numero deve quindi far emergere entrambe le circostanze nel reclamo e nell’eventuale procedimento.

Anche la mancata risposta al reclamo può essere indennizzabile

L’operatore deve rispondere alle contestazioni dell’utente entro i termini previsti dalla propria Carta dei servizi e dalla regolamentazione.

L’articolo 12 del Regolamento AGCOM prevede, in caso di mancata o ritardata risposta, un indennizzo pari a 2,50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 300 euro.

Si tratta di una fattispecie distinta dall’attivazione non richiesta.

Pertanto, quando il cliente contesta formalmente il contratto e l’operatore ignora per mesi la richiesta, può essere necessario valutare anche questo ulteriore profilo.

Il cumulo deve comunque essere verificato con attenzione sulla base della concreta successione dei fatti e delle regole AGCOM applicabili.

Un’attivazione non richiesta deve essere contestata entro tempi ragionevoli

Il Regolamento sugli indennizzi introduce una regola particolarmente importante.

Gli indennizzi possono essere esclusi se l’utente non segnala il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento nel quale ne sia venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza con l’ordinaria diligenza. Resta fermo il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte.

Il consumatore che vede comparire sulla fattura una nuova offerta non richiesta dovrebbe quindi contestarla immediatamente.

Lasciare trascorrere un anno e continuare a pagare senza alcuna contestazione può rendere molto più complessa la domanda indennitaria, anche se non elimina automaticamente il problema delle somme eventualmente non dovute.

Se il servizio non richiesto continua a essere attivo bisogna chiedere anche la cessazione immediata

Una contestazione completa deve avere anche un obiettivo operativo.

Non basta chiedere soltanto il denaro.

Il cliente deve domandare che venga cessato il servizio non richiesto, ripristinato il precedente profilo quando possibile e interrotta qualsiasi ulteriore fatturazione collegata all’attivazione contestata.

Quando il problema riguarda una migrazione non autorizzata, può essere necessario chiedere anche il ripristino tecnico della linea o della numerazione.

La tutela economica deve quindi procedere insieme alla correzione concreta del rapporto.

La formulazione del reclamo è decisiva

Una comunicazione generica del tipo “non sono interessato all’offerta, cancellatela” è molto meno efficace di una contestazione tecnicamente precisa.

Il cliente dovrebbe dichiarare di disconoscere la conclusione del contratto o l’attivazione del servizio, chiedere all’operatore di produrre integralmente la documentazione probatoria del consenso e pretendere lo storno delle fatture, il rimborso delle somme eventualmente già pagate e gli indennizzi previsti dalla regolamentazione.

Se esiste una firma contestata, deve esserne effettuato espresso disconoscimento.

Se viene invocato un contratto telefonico, devono essere richiesti registrazione, proposta, sintesi contrattuale e prova dell’accettazione successiva alla ricezione della documentazione.

È importante inoltre riservarsi ogni ulteriore diritto rispetto agli eventuali danni prodotti dalla condotta.

Se l’operatore non risolve la controversia si può ricorrere a ConciliaWeb

Le controversie relative ai servizi telefonici non richiesti rientrano pienamente nella competenza del sistema AGCOM.

Attraverso ConciliaWeb l’utente può avviare una procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore, indicando i fatti, l’utenza interessata, le contestazioni già effettuate e le somme richieste.

È opportuno allegare la fattura nella quale compare il contratto o il servizio contestato, il reclamo inviato, le eventuali risposte dell’operatore e tutta la documentazione disponibile.

Nella procedura possono essere chiesti storno, rimborso e indennizzi.

Se la conciliazione non porta a un accordo si può chiedere la definizione della controversia

Quando le parti non raggiungono un accordo nella fase conciliativa, nei casi e nei termini previsti dalla regolamentazione può essere presentata un’istanza di definizione.

Il Co.re.com delegato o l’AGCOM può così accertare la responsabilità dell’operatore e disporre gli storni, i rimborsi e gli indennizzi rientranti nella propria competenza.

La delibera n. 347/18/CONS costituisce proprio il riferimento per la quantificazione degli indennizzi applicabili nella fase di definizione della controversia.

In questa sede assume particolare rilievo la capacità dell’operatore di produrre la prova della valida conclusione del contratto.

Se l’attivazione abusiva interrompe una linea essenziale può essere chiesto un provvedimento urgente

Talvolta il problema non può attendere i normali tempi della conciliazione.

Un trasferimento non richiesto potrebbe lasciare il cliente senza telefono, Internet oppure senza la possibilità di utilizzare la propria numerazione.

Dopo l’avvio della procedura prevista dalla piattaforma, ConciliaWeb consente di presentare anche una richiesta di provvedimento temporaneo GU5 quando sia necessario ottenere urgentemente il ripristino del servizio, mantenere la numerazione o evitare ulteriori conseguenze durante la controversia.

In questi casi l’obiettivo prioritario non è soltanto ottenere un indennizzo mesi dopo, ma impedire che il disservizio continui a produrre effetti.

Se vi è un possibile furto d’identità il problema non è soltanto telefonico

Una linea attivata utilizzando il nome, il codice fiscale o un documento del consumatore senza autorizzazione può indicare una situazione più grave.

Se emergono firme false, copie di documenti utilizzate abusivamente o altre circostanze compatibili con un utilizzo fraudolento dell’identità, è opportuno valutare anche la presentazione di una denuncia alle autorità competenti.

Può inoltre diventare necessario comprendere come l’operatore abbia acquisito e utilizzato i dati personali.

La contestazione nei confronti della compagnia rimane comunque necessaria perché la denuncia penale non determina automaticamente lo storno delle fatture.

Anche il trattamento dei dati personali può essere contestato separatamente

Se il cliente non ha mai autorizzato il contratto, può sorgere anche un problema relativo alla provenienza e al trattamento dei suoi dati personali.

Il consumatore può chiedere all’operatore di conoscere quali dati siano stati utilizzati, la loro origine e le modalità attraverso le quali è stata gestita la presunta adesione.

In presenza di specifiche violazioni della disciplina sulla protezione dei dati, resta distinta la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Questo profilo, tuttavia, non sostituisce la controversia AGCOM relativa a contratto, fatturazione e indennizzi.

Il vero risarcimento del danno è diverso dall’indennizzo AGCOM

L’importo di 5 euro al giorno previsto per l’attivazione non richiesta costituisce un indennizzo regolamentare, non la liquidazione completa di qualsiasi danno subito.

Se dalla condotta dell’operatore derivano ulteriori conseguenze patrimoniali concretamente dimostrabili, può essere valutata una distinta domanda risarcitoria secondo le ordinarie regole civilistiche.

Si pensi, ad esempio, a una migrazione abusiva che provochi la sospensione prolungata di un’utenza professionale e determini specifiche perdite economiche documentabili.

In quel caso l’indennizzo AGCOM rappresenta una tutela forfettaria; il maggior danno richiede invece prova della sua esistenza, dell’ammontare e del nesso causale con l’inadempimento.

Un esempio: contratto fibra attivato dopo una telefonata commerciale

Si immagini un consumatore contattato da un call center.

L’operatore gli propone una nuova offerta fibra e gli chiede alcune conferme anagrafiche. Il consumatore ritiene di avere soltanto richiesto informazioni.

Dopo una settimana riceve il modem e scopre che una nuova linea è stata attivata a suo nome.

L’operatore sostiene di possedere una registrazione della telefonata.

In una situazione del genere non è sufficiente verificare se nella telefonata il cliente abbia pronunciato la parola “sì”.

Occorre chiedere quando siano state inviate le condizioni contrattuali, se sia stata fornita la sintesi, se il consumatore ne abbia confermato la ricezione e quale atto abbia successivamente manifestato il consenso alla conclusione del contratto.

Se questi elementi mancano e l’operatore non riesce a provare una valida conclusione del rapporto, possono essere richiesti la cessazione dell’utenza, lo storno delle fatture e, ricorrendone le condizioni, l’indennizzo per servizio non richiesto.

Un secondo esempio: il cliente trova una nuova opzione in bolletta

Un cliente possiede regolarmente una linea mobile, ma nella fattura scopre un nuovo servizio accessorio mai richiesto.

Non è necessario contestare l’intero contratto telefonico, che rimane valido.

La controversia riguarda soltanto l’attivazione supplementare.

Il cliente deve quindi chiedere la disattivazione dell’opzione, il rimborso o storno delle somme addebitate e l’indennizzo previsto dall’articolo 9 per i servizi accessori non richiesti, pari a 2,50 euro per giorno, nei limiti e secondo le modalità previste dalla regolamentazione.

Un terzo esempio: viene spedita una SIM che il consumatore non ha mai ordinato

Se il cliente riceve una SIM mai richiesta, deve verificare se essa sia stata semplicemente spedita o se risulti anche attivata e associata a un contratto.

La sola fornitura non richiesta della SIM è contemplata dal Regolamento con un indennizzo forfettario di 25 euro.

Se però la SIM ha generato anche fatture o è stato attivato un servizio a pagamento, dovranno essere esaminate le ulteriori conseguenze previste dall’articolo 9.

Non si deve pagare soltanto perché la fattura proviene da un grande operatore

La fatturazione costituisce la pretesa economica dell’operatore, non la prova definitiva dell’esistenza del credito.

Se il cliente nega di avere concluso il contratto, la questione deve essere ricostruita documentalmente.

L’operatore deve poter dimostrare il titolo in base al quale pretende le somme.

È quindi sbagliato ritenere che, una volta emessa una fattura, il consumatore sia obbligato a pagarla e possa soltanto chiedere successivamente un rimborso.

La normativa AGCOM riconosce espressamente il diritto dell’utente a non pagare i servizi non richiesti.

La contestazione deve però essere tempestiva, formale e sufficientemente precisa.

La risposta alla domanda “contratto telefonico attivato senza consenso: cosa posso fare?” è molto più ampia della semplice disdetta

Quando un contratto o un servizio telefonico viene attivato senza un consenso validamente prestato, il consumatore non dovrebbe trattare la situazione come una normale disdetta.

Il primo obiettivo è contestare l’esistenza del contratto e chiedere all’operatore la prova completa della sua formazione.

Nei contratti conclusi telefonicamente, la sola registrazione della chiamata non basta a superare le garanzie poste dall’articolo 51 del Codice del consumo: il cliente deve essere stato messo in condizione di ricevere e conoscere le condizioni contrattuali e deve avere manifestato il consenso secondo le forme previste.

Se l’operatore non riesce a dimostrare un valido vincolo, devono essere contestate le fatture e richiesti lo storno o il rimborso delle somme già pagate.

A ciò può aggiungersi l’indennizzo AGCOM: 5 euro per ogni giorno di attivazione di un servizio non richiesto, 2,50 euro al giorno per servizi accessori o profili tariffari non richiesti e 25 euro per apparecchiature terminali o SIM fornite senza richiesta, secondo le condizioni e la decorrenza stabilite dalla disciplina.

Se il reclamo non viene accolto, la controversia può essere portata in ConciliaWeb e, in caso di mancato accordo, sottoposta alla procedura di definizione.

La regola fondamentale è quindi chiara: l’operatore non può trasformare una telefonata commerciale, un dato anagrafico o una registrazione incompleta in un contratto vincolante senza essere in grado di dimostrare che il consumatore abbia ricevuto le informazioni necessarie e abbia espresso un consenso valido alla specifica offerta attivata.


Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere