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Telefonate pubblicitarie insistenti: come fermare il telemarketing indesiderato e tutelare i propri dati

Ricevere continuamente chiamate commerciali non è qualcosa che il consumatore deve semplicemente sopportare

Telefonate per cambiare gestore dell’energia, offerte telefoniche, proposte assicurative, finanziamenti, investimenti, contratti Internet o servizi di ogni genere possono trasformarsi da normale attività commerciale in una vera invasione della sfera privata quando diventano ripetitive, indesiderate e proseguono nonostante il destinatario abbia chiaramente manifestato di non voler essere più contattato.

L’ordinamento italiano ed europeo mette a disposizione diversi strumenti per contrastare il fenomeno. Il più conosciuto è il Registro Pubblico delle Opposizioni, ma non è l’unico e, soprattutto, non deve essere interpretato come se fosse un filtro tecnico capace di impedire materialmente a qualsiasi numero di raggiungere il telefono.

Alla tutela offerta dal Registro si affiancano il diritto di opposizione previsto dall’articolo 21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, le disposizioni dell’articolo 130 del Codice privacy, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e, quando le modalità del contatto diventano insistenti e aggressive, anche la disciplina delle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del consumo.

Il consumatore dispone quindi di una vera strategia multilivello per ridurre drasticamente e, nei confronti degli operatori identificabili, arrestare le telefonate pubblicitarie indesiderate.

Il primo strumento è il Registro Pubblico delle Opposizioni

Dal 2022 il Registro Pubblico delle Opposizioni, comunemente indicato con l’acronimo RPO, può essere utilizzato non soltanto per le utenze telefoniche fisse presenti negli elenchi pubblici, ma per tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e mobili, compresi quelli riservati.

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata dall’intestatario della numerazione.

La funzione del Registro è molto importante: attraverso l’iscrizione il titolare del numero manifesta formalmente la propria opposizione all’utilizzo dell’utenza per finalità di telemarketing, vendita diretta, comunicazioni commerciali e ricerche di mercato.

Il servizio riguarda sia le chiamate effettuate da operatori umani sia le telefonate automatizzate, le cosiddette robocall.

L’iscrizione al Registro cancella anche molti consensi concessi in passato

Il principale vantaggio dell’iscrizione non consiste soltanto nel dire agli operatori “non chiamatemi più”.

Il sistema produce un effetto molto più incisivo: annulla i consensi al telemarketing precedentemente rilasciati, compresi quelli collegati alla comunicazione o cessione del numero a terzi per finalità promozionali.

Questo assume particolare rilevanza perché, nel corso degli anni, il consumatore potrebbe avere fornito il proprio numero in decine di occasioni: tessere fedeltà, concorsi, preventivi, comparatori, richieste di informazioni, promozioni commerciali, acquisti online o formulari nei quali era presente anche un consenso marketing.

Ricostruire singolarmente tutti questi consensi sarebbe quasi impossibile.

Con l’iscrizione al Registro viene effettuata, nei limiti previsti dalla disciplina, una sorta di azzeramento generale dei consensi precedentemente rilasciati per il telemarketing.

L’iscrizione non produce però un divieto assoluto nei confronti di chiunque

Esistono alcune eccezioni che devono essere comprese per evitare di ritenere automaticamente illecita qualsiasi telefonata ricevuta dopo l’iscrizione.

Possono continuare ad avere rilievo i contatti provenienti da soggetti con i quali esiste un contratto continuativo in corso oppure cessato da non più di trenta giorni, secondo le condizioni stabilite dalla normativa.

Possono inoltre continuare a essere effettuate telefonate sulla base di un nuovo e specifico consenso rilasciato successivamente all’iscrizione al Registro.

Si pensi al consumatore che si iscriva al Registro a gennaio e, a marzo, compili volontariamente sul sito di un’impresa un modulo nel quale autorizza espressamente quella società a contattarlo telefonicamente per offerte commerciali.

Quel nuovo consenso può legittimare il contatto nonostante la precedente iscrizione.

Se dopo l’iscrizione si concedono nuovi consensi è possibile rinnovare l’opposizione

Il Registro prevede proprio per questa ragione la funzione di rinnovo.

L’iscrizione è a tempo indeterminato e non deve quindi essere periodicamente ripetuta per restare valida.

Il rinnovo ha una funzione diversa: consente di annullare nuovamente i consensi al telemarketing rilasciati dopo la precedente iscrizione.

È uno strumento particolarmente utile quando, dopo alcuni mesi o anni dall’iscrizione, il numero ricomincia a ricevere numerose telefonate promozionali e il consumatore non ricorda dove possa aver nuovamente autorizzato l’utilizzo dell’utenza.

Il Registro prevede inoltre strumenti di gestione dell’iscrizione, compresa la revoca selettiva, che permettono di modulare l’opposizione secondo le esigenze dell’intestatario.

L’iscrizione non è materialmente efficace nello stesso istante

Occorre considerare anche un dato temporale.

La richiesta del cittadino viene gestita dal Registro in tempi molto rapidi, ma gli operatori dispongono di un periodo tecnico per recepire l’opposizione.

Per il Registro telefonico, le liste utilizzate dagli operatori hanno una validità massima di quindici giorni e le nuove iscrizioni devono quindi essere recepite entro tale arco temporale.

Ne consegue che ricevere una telefonata commerciale il giorno successivo all’iscrizione non consente necessariamente di concludere che l’operatore abbia già violato il Registro.

Trascorso il periodo previsto, invece, la posizione diventa significativamente diversa.

Il Registro non è un’applicazione che blocca fisicamente le chiamate

Questo è probabilmente l’equivoco più importante da eliminare.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni non funziona come il blocco chiamate dello smartphone.

Non intercetta la telefonata prima che arrivi e non verifica in tempo reale ogni numero chiamante.

Impone piuttosto agli operatori di telemarketing un obbligo giuridico: prima di utilizzare le proprie liste per campagne promozionali devono verificare le numerazioni attraverso il Registro ed escludere quelle per le quali è stata esercitata l’opposizione.

Il Garante Privacy ha ribadito anche nel 2026 che la verifica del RPO costituisce una vera precondizione per il corretto svolgimento delle campagne di telemarketing nei casi in cui tale controllo sia richiesto.

Questo spiega perché, purtroppo, l’iscrizione non elimini materialmente ogni telefonata: gli operatori rispettosi della legge adeguano le proprie liste, quelli che operano illegalmente possono invece tentare di aggirare il sistema.

Il fatto che il numero sia disponibile su Internet non autorizza chiunque a utilizzarlo per pubblicità

Un altro equivoco molto diffuso riguarda i numeri telefonici pubblicamente reperibili.

Un professionista, un commerciante o un’associazione potrebbero avere pubblicato il proprio numero sul sito Internet, sui social network, in un albo, su una piattaforma commerciale o in altro documento accessibile al pubblico.

Ciò non significa automaticamente che quel numero possa essere utilizzato per campagne promozionali.

Il Garante Privacy ha ribadito espressamente nel maggio 2026 che, in assenza di un’idonea base giuridica, non è possibile svolgere telemarketing semplicemente perché il dato è stato reperito in registri pubblici, siti Internet, piattaforme digitali, atti o documenti accessibili a chiunque.

Pubblicare il numero per consentire ai clienti di contattare uno studio professionale, ad esempio, non equivale ad autorizzare indiscriminatamente terzi a utilizzarlo per vendere contratti energetici, servizi finanziari o offerte telefoniche.

Oltre al Registro esiste un diritto diretto di opposizione previsto dal GDPR

L’iscrizione al RPO non esaurisce le possibilità di tutela.

L’articolo 21 del Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato un diritto particolarmente forte quando i propri dati vengono utilizzati per marketing diretto.

Il consumatore può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per finalità promozionali.

In questo caso non è necessario dimostrare una particolare ragione personale.

L’opposizione al marketing diretto è un diritto assoluto: una volta esercitata, i dati personali dell’interessato non possono più essere trattati per quella finalità.

Ciò significa che, anche nei confronti di un’azienda dalla quale il consumatore potrebbe essere legittimamente contattato in base a un precedente consenso, è possibile manifestare direttamente la volontà di non ricevere più telefonate pubblicitarie.

Dire all’operatore “non chiamatemi più” ha quindi una precisa rilevanza giuridica

Quando l’impresa che effettua il contatto è identificabile, il consumatore dovrebbe dichiarare in maniera inequivoca di opporsi al trattamento del proprio numero per finalità di marketing diretto ai sensi dell’articolo 21 del GDPR.

È preferibile non limitarsi a formule ambigue come “non sono interessato a questa offerta”.

Dire di non essere interessati a quella specifica proposta può essere interpretato come rifiuto del singolo contratto.

Dire invece “mi oppongo al trattamento del mio numero per finalità di marketing e chiedo di non essere più contattato” ha un significato giuridico molto più preciso.

Una volta esercitata l’opposizione, il titolare non può continuare a utilizzare il dato per marketing diretto.

È preferibile rendere l’opposizione anche per iscritto

Manifestare l’opposizione durante la telefonata è certamente utile, ma in caso di chiamate reiterate è opportuno creare una prova documentale.

Si può quindi inviare all’azienda una comunicazione scritta attraverso uno dei recapiti ufficiali disponibili, dichiarando l’opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing e chiedendo l’eliminazione della numerazione dalle liste promozionali.

La posizione del Garante nel 2026 è particolarmente rigorosa sul punto.

In un provvedimento del luglio 2026 relativo a TIM, l’Autorità ha evidenziato che il titolare non può neutralizzare una richiesta di opposizione semplicemente sostenendo che il consumatore l’abbia inviata a un recapito aziendale ritenuto internamente non appropriato. È responsabilità dell’impresa organizzare i propri flussi documentali affinché le richieste privacy pervenute ai recapiti ufficiali vengano correttamente intercettate e gestite.

È possibile chiedere anche da dove abbiano ottenuto il numero

Se il consumatore non ricorda di avere mai fornito il proprio numero all’azienda che lo chiama, può esercitare anche i diritti riconosciuti dalla disciplina sulla protezione dei dati.

Può chiedere quale sia la fonte della numerazione, quale sia la base giuridica utilizzata per il trattamento, per quali finalità il numero sia conservato e a quali soggetti sia stato eventualmente comunicato.

Questo passaggio può essere molto utile nei casi di telemarketing ricorrente.

Consente infatti di comprendere se il numero provenga da un consenso realmente rilasciato, da un fornitore di liste, da un partner commerciale o da una raccolta di dati effettuata in modo irregolare.

Il fatto che l’azienda abbia acquistato una lista da un soggetto terzo non la esonera dalle proprie responsabilità.

Il Garante ha ribadito nel 2026 che chi utilizza dati provenienti da fornitori esterni deve comunque verificarne la liceità e non può affidarsi passivamente alle sole garanzie contrattuali del venditore della lista.

“Ci ha dato il numero un nostro partner” non è quindi una risposta sufficiente

Questa formula viene frequentemente utilizzata dai call center.

Dal punto di vista della protezione dei dati, però, il soggetto nel cui interesse viene effettuata la campagna non può sottrarsi alle proprie responsabilità semplicemente dichiarando di avere acquistato i contatti da un’altra società.

Il principio di accountability previsto dal GDPR impone al titolare di essere in grado di dimostrare la liceità dei trattamenti svolti sotto la propria responsabilità.

Se il consenso originario era inesistente, invalido o non comprendeva la comunicazione del dato a determinati soggetti per telemarketing, la catena delle successive cessioni non rende automaticamente lecite le chiamate.

Il consenso al marketing deve essere realmente valido

Non qualsiasi casella selezionata all’interno di un sito equivale a un consenso valido.

Il consenso deve rispettare i requisiti previsti dal GDPR: deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile.

Non dovrebbe quindi essere considerato correttamente acquisito quando viene nascosto in condizioni generali difficilmente comprensibili, obbligatoriamente collegato alla possibilità di acquistare un servizio quando non necessario oppure costruito attraverso sistemi che non consentono al consumatore di comprendere chi potrà utilizzare i suoi dati e per quali finalità.

I provvedimenti del Garante del 2026 continuano a prestare particolare attenzione proprio alle modalità di acquisizione del consenso e alla necessità che esso sia chiaro, comprensibile e facilmente revocabile.

Se le chiamate continuano nonostante l’opposizione, la condotta diventa particolarmente problematica

Una cosa è ricevere una telefonata da un’impresa che riteneva, magari erroneamente, di disporre di un consenso.

Altra cosa è continuare a ricevere telefonate dopo avere espressamente dichiarato di non voler più essere contattati.

L’articolo 21 del GDPR stabilisce chiaramente che, a seguito dell’opposizione al marketing diretto, i dati non devono più essere trattati per quella finalità.

Il Garante continua a sanzionare operatori che effettuano comunicazioni promozionali dopo l’esercizio dell’opposizione o dopo una richiesta di cancellazione.

La reiterazione successiva all’opposizione costituisce quindi un elemento particolarmente importante da documentare.

Conviene conservare un registro delle telefonate indesiderate

Quando il fenomeno diventa sistematico è opportuno iniziare a documentarlo.

Non occorre creare un dossier complesso, ma è utile conservare gli elementi che permettano di ricostruire la frequenza e la provenienza delle chiamate.

Assumono particolare importanza il giorno e l’ora della telefonata, il numero visualizzato, il nome dell’azienda dichiarato dall’operatore, il prodotto pubblicizzato e l’eventuale società nel cui interesse viene effettuata la chiamata.

È utile annotare anche quando sia stata espressamente formulata la richiesta di non essere più contattati.

Gli screenshot del registro chiamate possono contribuire a dimostrare la reiterazione del fenomeno.

Identificare l’impresa per conto della quale chiama il call center è più importante che identificare il singolo operatore

Spesso chi telefona lavora per un call center esterno e non direttamente per l’impresa della quale propone il prodotto.

Il consumatore dovrebbe quindi cercare di comprendere nel cui interesse commerciale viene effettuata la chiamata.

È questo soggetto che, nella maggior parte dei casi, assume il ruolo centrale quale titolare del trattamento dei dati personali.

Il Garante stesso suggerisce, quando continuano le telefonate nonostante l’iscrizione al Registro, di rivolgersi al titolare del trattamento, normalmente identificabile con l’operatore economico nel cui interesse viene effettuato il contatto, oppure al responsabile del trattamento quando conosciuto.

Bloccare il singolo numero sul telefono è utile ma raramente risolutivo

Gli smartphone moderni consentono di bloccare numerazioni specifiche e molti sistemi permettono anche di filtrare automaticamente chiamate sospette o numeri non presenti nella rubrica.

Sono strumenti utili, soprattutto per ridurre il disturbo quotidiano.

Non rappresentano però una vera tutela giuridica.

I call center possono utilizzare molte numerazioni differenti e il consumatore potrebbe ricevere oggi una telefonata da un numero e domani la stessa campagna da un altro.

Inoltre, una parte significativa delle chiamate moleste ha storicamente utilizzato tecniche di CLI spoofing, attraverso le quali il numero visualizzato sul telefono non corrisponde al soggetto che sta realmente originando la comunicazione.

Bloccare quel numero può quindi risultare inutile e, in alcuni casi, può persino significare bloccare una numerazione appartenente a un soggetto estraneo la cui identità è stata falsificata.

Lo spoofing spiega perché alcuni numeri sembrano inesistenti o cambiano continuamente

Con il termine spoofing si indica la manipolazione dell’identificativo del chiamante.

Chi riceve la telefonata visualizza sullo schermo un numero che non corrisponde alla reale origine della chiamata.

Questa tecnica è stata ampiamente utilizzata tanto nel telemarketing aggressivo quanto nelle truffe telefoniche.

Per contrastare il fenomeno, AGCOM ha adottato nel 2025 specifiche misure tecniche con la delibera n. 106/25/CONS.

Dal 19 agosto 2025 è entrato in funzione il blocco delle chiamate provenienti dall’estero che presentavano falsamente un numero italiano di rete fissa.

Dal 19 novembre 2025 il sistema è stato esteso alle numerazioni mobili italiane provenienti dall’estero, facendo salva la situazione dei veri utenti mobili italiani effettivamente in roaming.

Le misure anti-spoofing hanno ridotto una parte enorme del traffico illecito

L’entità del fenomeno era tutt’altro che marginale.

AGCOM ha comunicato che, dopo l’attivazione della seconda fase del filtro, nei primi undici giorni furono bloccate circa 49,3 milioni di chiamate illecite effettuate attraverso numerazioni mobili italiane contraffatte, con una media superiore a quattro milioni di chiamate al giorno.

Già nella prima fase, relativa ai numeri fissi italiani contraffatti utilizzati dall’estero, erano state bloccate decine di milioni di chiamate.

Questi dati spiegano perché molti consumatori ricevessero quantità così elevate di chiamate provenienti da numerazioni apparentemente italiane.

I filtri anti-spoofing non possono però eliminare tutto il telemarketing illecito

Le misure AGCOM intervengono sulla manipolazione dell’identificativo telefonico, non sulla totalità delle possibili telefonate commerciali illegali.

Un call center può utilizzare numerazioni estere autentiche, numerazioni nazionali realmente assegnate oppure altre modalità che non vengono intercettate dai filtri progettati specificamente per determinate forme di spoofing.

AGCOM stessa ha rilevato che, dopo l’introduzione dei blocchi sulle numerazioni italiane contraffatte, parte del traffico illegale si è spostata verso numerazioni con CLI estero.

Per questo motivo Registro delle Opposizioni, diritto di opposizione, controlli privacy e filtri di rete devono essere considerati strumenti complementari e non alternativi.

Nel 2026 AGCOM ha ulteriormente rafforzato il quadro sulla identificazione del chiamante

L’intervento regolamentare è proseguito anche nel 2026.

Con la delibera n. 21/26/CIR del 14 aprile 2026, AGCOM ha aggiornato il Piano Nazionale di Numerazione rafforzando gli obblighi relativi all’identificazione dell’origine delle comunicazioni e alle verifiche sulla coerenza degli identificativi utilizzati.

L’obiettivo dichiarato è aumentare la trasparenza delle comunicazioni rivolte agli utenti e contrastare ulteriormente le alterazioni fraudolente del numero chiamante e le pratiche commerciali aggressive.

Il problema del telemarketing indesiderato deve quindi essere letto anche alla luce di un quadro tecnico-regolamentare che nel biennio 2025-2026 è diventato sensibilmente più rigoroso.

Se il chiamante continua a telefonare dopo il diniego può configurarsi anche una pratica commerciale aggressiva

La vicenda non riguarda soltanto la privacy.

Il Codice del consumo considera in ogni caso aggressiva la pratica consistente nell’effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, fax, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione a distanza, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.

La disposizione si trova nell’articolo 26 del Codice del consumo.

Il problema diventa quindi particolarmente grave quando la stessa impresa continui a telefonare ripetutamente nonostante il consumatore abbia chiaramente dichiarato di non essere interessato e abbia chiesto di non ricevere ulteriori contatti.

La persistenza e l’invasività possono trasformare il telemarketing da semplice comunicazione commerciale a pratica commerciale aggressiva.

Privacy e tutela del consumatore sono due piani diversi

Il Garante per la protezione dei dati personali interviene rispetto alla liceità dell’utilizzo della numerazione e degli altri dati personali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene invece quando la condotta commerciale presenta caratteristiche scorrette, ingannevoli o aggressive.

I due piani possono sovrapporsi.

Una stessa campagna potrebbe essere illegittima dal punto di vista privacy perché effettuata senza consenso o contro l’opposizione dell’interessato e, contemporaneamente, aggressiva dal punto di vista consumeristico perché reiterata con modalità insistenti.

L’AGCM consente ai consumatori di segnalare pratiche commerciali scorrette e può intervenire nei confronti delle imprese responsabili.

La segnalazione all’AGCM non serve però a ottenere un risarcimento personale

È importante comprendere la funzione delle Autorità.

La segnalazione di una pratica commerciale aggressiva può determinare l’apertura di un procedimento e, quando la violazione venga accertata, l’applicazione di rilevanti sanzioni amministrative.

L’AGCM chiarisce però che la propria attività non consiste nel liquidare al singolo consumatore il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L’eventuale risarcimento individuale segue strumenti differenti e, ove necessario, la tutela giudiziaria.

Lo stesso principio generale vale quando si utilizza un’Autorità di vigilanza: la finalità principale della segnalazione è far cessare e sanzionare la condotta illecita, non ottenere automaticamente una somma di denaro.

Se le chiamate continuano dopo l’iscrizione al Registro bisogna passare alla seconda fase di tutela

Il consumatore iscritto al RPO che continui a ricevere chiamate promozionali dovrebbe innanzitutto verificare se siano trascorsi i quindici giorni necessari perché gli operatori recepiscano l’opposizione.

Dovrebbe poi considerare se abbia eventualmente rilasciato un nuovo consenso dopo l’iscrizione o se la chiamata provenga da un’impresa con la quale esiste un rapporto contrattuale che rientra nelle eccezioni previste.

Se nessuna di queste situazioni ricorre, è opportuno identificare, quando possibile, l’impresa nel cui interesse viene effettuata la chiamata, esercitare direttamente l’opposizione al marketing e conservare la prova della richiesta.

Se il medesimo titolare continua successivamente a contattare l’utente, la posizione è molto più facilmente documentabile davanti al Garante.

Il rinnovo del Registro può essere particolarmente efficace quando non si riesce a individuare l’origine dei nuovi consensi

Un consumatore potrebbe essere iscritto al Registro da anni ma continuare a ricevere diverse chiamate perfettamente riconducibili a imprese che sostengono di avere un consenso recente.

È possibile che nel frattempo siano stati compilati preventivi online, moduli di confronto prezzi, concorsi o altri formulari attraverso i quali siano stati concessi nuovi consensi.

In questo caso può essere utile effettuare il rinnovo dell’iscrizione al RPO, proprio perché tale operazione è destinata a neutralizzare nuovamente i consensi al telemarketing concessi successivamente alla precedente iscrizione.

È quindi una delle prime operazioni da considerare quando il Registro aveva inizialmente ridotto le chiamate ma il fenomeno è successivamente ricominciato.

Se il consumatore vuole continuare a ricevere telefonate soltanto da alcune aziende può gestire selettivamente l’opposizione

La disciplina del RPO non costringe necessariamente a una scelta assoluta tra ricevere tutto e non ricevere nulla.

Il sistema mette a disposizione anche una funzionalità di revoca selettiva, attraverso la quale l’intestatario può intervenire sulla propria iscrizione rispetto a specifiche esigenze.

Ciò rende il Registro uno strumento più flessibile rispetto al semplice blocco generale delle telefonate.

Resta comunque sempre possibile esercitare direttamente verso una specifica impresa il diritto di opposizione previsto dall’articolo 21 del GDPR quando non si desiderino più comunicazioni promozionali da quel soggetto.

Se un’impresa con cui si ha un contratto continua a telefonare, si può opporre direttamente il marketing

L’esistenza di un contratto attivo non significa che il cliente debba accettare indefinitamente telefonate pubblicitarie.

Anche se la disciplina del Registro contempla una specifica eccezione per determinate chiamate provenienti da soggetti con i quali esiste o è recentemente cessato un rapporto contrattuale, rimane applicabile il diritto individuale di opposizione al marketing diretto previsto dal GDPR.

Il cliente può quindi comunicare al proprio gestore telefonico, energetico, assicurativo o altro fornitore di non voler più ricevere telefonate commerciali.

Dal momento dell’opposizione, il trattamento per marketing diretto deve cessare.

Naturalmente rimangono possibili le comunicazioni realmente necessarie all’esecuzione del contratto, come informazioni sulla fornitura, fatturazione o sicurezza: queste non devono essere confuse con il marketing.

Una telefonata di servizio non è necessariamente telemarketing

La distinzione è importante.

Se la banca telefona per segnalare un’operazione sospetta, il gestore comunica un problema tecnico sulla linea oppure un’impresa contatta il cliente per un appuntamento necessario all’esecuzione del contratto, non siamo necessariamente davanti a una telefonata pubblicitaria.

Il Registro delle Opposizioni e il diritto di opposizione al marketing riguardano essenzialmente i trattamenti effettuati per finalità promozionali, vendita diretta, comunicazione commerciale o ricerche di mercato.

Il fatto che un cliente si sia opposto al marketing non impedisce quindi al fornitore di effettuare le comunicazioni necessarie per gestire correttamente il rapporto contrattuale.

Il contenuto effettivo della chiamata deve essere sempre valutato.

Le telefonate automatizzate sono soggette a una tutela particolarmente rigorosa

Le cosiddette robocall, nelle quali una voce registrata propone offerte commerciali o invita a premere un tasto, non si collocano fuori dalla normativa soltanto perché non interviene un operatore umano.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni espressamente ricomprende anche le chiamate automatizzate nei suoi effetti di opposizione.

Più in generale, l’articolo 130 del Codice privacy sottopone le comunicazioni promozionali automatizzate a una disciplina particolarmente rigorosa fondata sul consenso.

Non esiste quindi una zona franca per le campagne automatizzate.

Se il call center non vuole dire per conto di chi chiama, è opportuno non fornire alcuna informazione

Quando il chiamante si presenta in modo ambiguo, utilizza formule come “ufficio energia”, “servizio nazionale”, “centro tariffe” o evita di indicare chiaramente il soggetto per conto del quale sta telefonando, è consigliabile non fornire dati personali, codici cliente, POD, PDR, IBAN, documenti, OTP o altre informazioni.

La trasparenza sull’identità del professionista assume un rilievo centrale anche nella disciplina delle pratiche commerciali.

Il Codice del consumo considera rilevante l’identità del professionista e, quando pertinente, quella del soggetto per conto del quale egli agisce.

Un soggetto che evita deliberatamente di dichiarare chi sia dovrebbe quindi indurre il consumatore a particolare prudenza.

Le telefonate truffaldine non devono essere confuse con il semplice telemarketing

Alcune chiamate non cercano semplicemente di vendere un contratto.

Possono simulare telefonate della banca, della Polizia, di un ente pubblico o di un operatore conosciuto per ottenere codici di accesso, credenziali bancarie, OTP o pagamenti.

Qui non siamo più soltanto nel campo del telemarketing indesiderato.

Se emergono elementi fraudolenti, la tutela passa anche attraverso la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza e, quando siano coinvolti strumenti di pagamento, il contatto immediato con banca o prestatore di servizi di pagamento.

L’iscrizione al Registro delle Opposizioni non deve quindi creare un falso senso di sicurezza: una chiamata fraudolenta può essere effettuata proprio da chi deliberatamente non rispetta alcuna disciplina sul telemarketing.

Come comportarsi quando arriva una chiamata commerciale indesiderata

Dal punto di vista giuridico è preferibile evitare lunghe discussioni con l’operatore.

È sufficiente cercare di identificare l’impresa nel cui interesse viene effettuato il contatto e dichiarare chiaramente di non voler ricevere ulteriori comunicazioni promozionali.

Se il fenomeno è reiterato, è opportuno formalizzare successivamente l’opposizione attraverso un canale scritto del titolare.

Non è necessario giustificare la propria scelta.

L’articolo 21 del GDPR riconosce infatti il diritto di opporsi al marketing diretto senza dover indicare particolari motivazioni.

Il Garante Privacy può essere coinvolto quando l’opposizione viene ignorata

Il Garante dedica una specifica sezione alle telefonate indesiderate.

Quando, nonostante l’iscrizione al Registro e soprattutto nonostante una specifica opposizione al trattamento per finalità di marketing, continuano ad arrivare comunicazioni promozionali dallo stesso titolare, il consumatore può presentare una segnalazione all’Autorità attraverso il servizio telematico predisposto dal Garante.

La documentazione raccolta assume qui grande importanza.

Data e ora delle chiamate, numerazioni utilizzate, identità dell’impresa, precedente richiesta di opposizione e successive telefonate costituiscono gli elementi utili a rappresentare la violazione.

I provvedimenti del 2026 dimostrano che il telemarketing illecito continua a essere sanzionato

Il fenomeno non costituisce una mera questione teorica.

Nel corso del 2026 il Garante ha adottato numerosi provvedimenti relativi proprio a comunicazioni commerciali indesiderate, consenso, cessione dei contatti e mancato rispetto dell’opposizione.

L’Autorità ha ribadito principi molto netti: chi effettua telemarketing deve poter dimostrare la base giuridica del trattamento, deve verificare correttamente le liste, deve rispettare l’iscrizione al Registro quando applicabile e deve cessare i contatti promozionali dopo l’opposizione dell’interessato.

Non è quindi sufficiente per un’impresa attribuire ogni responsabilità al call center esterno.

Il committente non può lavarsi le mani delle chiamate effettuate dai propri call center

Molte campagne vengono affidate a società esterne.

Dal punto di vista del consumatore questo può rendere più difficile ricostruire la catena di responsabilità, ma non significa che l’impresa beneficiaria della campagna sia automaticamente estranea alla vicenda.

Il Garante insiste sul principio di accountability e sulla necessità che i titolari controllino i soggetti ai quali affidano le attività promozionali e la provenienza delle liste utilizzate.

Affidare il telemarketing a un partner esterno non può quindi diventare uno strumento per eludere gli obblighi previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati.

Se le chiamate sono molte ma provengono sempre da soggetti sconosciuti, blocco tecnico e RPO devono essere utilizzati insieme

Quando i numeri cambiano continuamente e non è possibile identificare l’impresa chiamante, l’opposizione individuale diventa evidentemente più difficile.

In questi casi l’iscrizione o il rinnovo del Registro rappresentano il principale strumento giuridico generale.

A questo possono essere affiancate le funzionalità di filtraggio offerte dallo smartphone o dal proprio gestore telefonico.

Questi strumenti possono ridurre materialmente le chiamate, ma devono essere configurati con cautela: bloccare indiscriminatamente tutti i numeri non presenti in rubrica potrebbe impedire di ricevere comunicazioni lecite e importanti da medici, corrieri, uffici pubblici, clienti o altre persone non ancora registrate.

La soluzione deve quindi essere proporzionata alle esigenze dell’utente.

Se le chiamate provengono sempre dalla stessa impresa, l’opposizione diretta è spesso lo strumento più forte

Supponiamo che una compagnia energetica chiami ripetutamente il consumatore.

Il numero è già iscritto al RPO, ma l’azienda sostiene di possedere un consenso rilasciato successivamente.

In questa situazione discutere sull’origine di quel vecchio consenso può non essere neppure la soluzione più rapida.

Il consumatore può esercitare immediatamente e direttamente l’opposizione al marketing ex articolo 21 GDPR.

Da quel momento la società deve cessare il trattamento del numero per quella finalità.

Se le chiamate continuano, la violazione diventa documentalmente molto più chiara.

Un esempio permette di comprendere come utilizzare insieme i diversi strumenti

Si immagini un consumatore che riceva cinque o sei telefonate commerciali ogni giorno.

Il primo intervento consiste nell’iscrivere il numero mobile al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Trascorsi i tempi necessari perché l’opposizione venga recepita, le chiamate diminuiscono, ma una determinata compagnia continua a contattarlo.

Il consumatore scopre che aveva concesso un consenso promozionale compilando un preventivo online dopo l’iscrizione al Registro.

Può allora esercitare direttamente l’opposizione nei confronti di quella società oppure rinnovare l’iscrizione al RPO per neutralizzare più in generale i consensi successivamente concessi.

Se, dopo l’opposizione individuale, la medesima azienda continua a telefonare, il consumatore conserva il registro delle chiamate e presenta la relativa segnalazione al Garante.

Se le telefonate hanno anche carattere ripetitivo, invasivo e aggressivo, può inoltre assumere rilievo una segnalazione all’AGCM sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette.

Non esiste purtroppo un pulsante capace di eliminare qualsiasi telefonata commerciale

Il telemarketing illecito utilizza strutture molto diverse.

Vi sono aziende che rispettano il Registro, operatori che utilizzano consensi recenti, call center che operano in violazione delle regole, numerazioni estere, campagne automatizzate e, nei casi più gravi, soggetti che utilizzano identità telefoniche false o perseguono vere finalità fraudolente.

Per questo motivo nessun singolo strumento garantisce l’eliminazione matematica del 100% delle chiamate.

Il sistema più efficace consiste nell’utilizzare insieme la tutela preventiva, attraverso il Registro e i filtri tecnici, e quella reattiva, attraverso l’opposizione individuale e le segnalazioni alle Autorità.

Per bloccare realmente il telemarketing indesiderato bisogna quindi agire sulla fonte del trattamento

Bloccare ogni singolo numero sul cellulare può ridurre il fastidio, ma non impedisce all’azienda di continuare a conservare e utilizzare il numero attraverso altri call center o altre numerazioni.

La tutela giuridicamente più incisiva consiste invece nel colpire la possibilità stessa di utilizzare il dato personale per finalità promozionali.

L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni neutralizza, nei limiti stabiliti dalla normativa, i consensi precedentemente rilasciati e impedisce l’utilizzo della numerazione nelle campagne che devono rispettare il Registro.

L’opposizione diretta ex articolo 21 GDPR consente poi di imporre a una specifica impresa di cessare il marketing nei confronti dell’interessato.

Il rinnovo del Registro consente di neutralizzare nuovamente consensi eventualmente concessi dopo la prima iscrizione.

Quando queste manifestazioni di volontà vengono ignorate, il consumatore dispone infine degli strumenti di tutela presso il Garante per la protezione dei dati personali e, nei casi di sollecitazioni commerciali ripetute e aggressive, presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La regola fondamentale può quindi essere formulata con chiarezza: il consumatore non è tenuto ad accettare passivamente telefonate pubblicitarie continue. Può opporsi al trattamento del proprio numero, revocare i consensi precedentemente concessi, pretendere che l’impresa interrompa i contatti e attivare le Autorità competenti quando tale volontà viene ignorata.

È proprio il passaggio dal semplice “bloccare il numero chiamante” all’esercizio formale dei diritti sulla propria numerazione e sui propri dati personali che consente di affrontare il telemarketing indesiderato in maniera realmente efficace.


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