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Telemarketing aggressivo e telefonate commerciali moleste: come contestarle e a quali Autorità rivolgersi

Quando una telefonata commerciale supera il limite della normale attività promozionale

Ricevere una proposta commerciale per telefono non costituisce, di per sé, una condotta illegittima. Il telemarketing è un’attività economica lecita quando viene svolta rispettando le norme sulla protezione dei dati personali, il Registro Pubblico delle Opposizioni, il Codice del consumo e gli obblighi di correttezza imposti agli operatori.

La situazione cambia radicalmente quando le telefonate diventano continue, vengono effettuate nonostante il destinatario abbia chiaramente chiesto di non essere più contattato, provengono da soggetti che occultano la propria identità, utilizzano informazioni personali senza una base giuridica oppure cercano di condizionare il consumatore attraverso affermazioni allarmistiche, pressioni o informazioni false.

In questi casi parlare genericamente di “telemarketing aggressivo” può comprendere fattispecie giuridicamente diverse. Può esservi un trattamento illecito di dati personali, una violazione del Registro Pubblico delle Opposizioni, una pratica commerciale aggressiva ai sensi del Codice del consumo oppure, nelle ipotesi più gravi, una condotta fraudolenta che non appartiene più al normale terreno della promozione commerciale.

Per questa ragione, quando si domanda “come denunciare il telemarketing aggressivo?”, è necessario individuare innanzitutto quale Autorità sia competente rispetto alla condotta concretamente subita.

Non tutte le telefonate indesiderate devono essere “denunciate” nello stesso modo

Nel linguaggio comune si utilizza spesso la parola “denuncia” per indicare qualsiasi segnalazione a un’Autorità.

Dal punto di vista tecnico, però, è opportuno distinguere.

Quando il problema consiste nell’utilizzo illecito del numero telefonico o nella prosecuzione delle chiamate nonostante l’opposizione dell’interessato, lo strumento principale è la segnalazione o, nei casi appropriati, il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Quando invece la condotta commerciale è insistente, intimidatoria, ingannevole o comunque idonea a condizionare indebitamente le scelte del consumatore, può essere interessata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, competente sulle pratiche commerciali scorrette.

La vera denuncia alle autorità di pubblica sicurezza assume invece rilievo quando le telefonate presentino elementi ulteriori, ad esempio quando il chiamante utilizzi false identità per ottenere denaro, credenziali, codici bancari o altri dati con finalità fraudolente.

La scelta dello strumento dipende dunque dal comportamento contestato.

Le telefonate ripetute e non richieste possono costituire per legge una pratica commerciale aggressiva

Il Codice del consumo fornisce una tutela particolarmente significativa.

L’articolo 26 considera in ogni caso aggressiva la pratica consistente nell’effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, fax, posta elettronica o altri mezzi di comunicazione a distanza, salve le specifiche situazioni nelle quali il contatto sia giustificato dalla legge per l’esecuzione di un’obbligazione contrattuale.

Non è quindi necessario che il chiamante utilizzi minacce esplicite perché una condotta possa essere qualificata come aggressiva.

La stessa persistenza delle sollecitazioni, quando siano ripetute e non richieste, può assumere autonomamente rilevanza.

Se una persona ha già manifestato più volte di non essere interessata e la stessa impresa o la sua rete commerciale continua a contattarla ripetutamente, la questione supera progressivamente il terreno della normale attività promozionale.

Anche la pressione psicologica utilizzata durante la chiamata può essere giuridicamente rilevante

L’aggressività commerciale non dipende soltanto dal numero delle telefonate.

Il Codice del consumo impone di valutare anche il momento, il luogo, la natura e la persistenza della condotta, l’eventuale utilizzo di minacce verbali, lo sfruttamento di circostanze particolari e, più in generale, ogni comportamento capace di esercitare un indebito condizionamento sulla libertà decisionale del consumatore.

Si pensi al call center che affermi falsamente che il contratto di energia sta per essere sospeso, che il gestore telefonico cesserà il servizio se non si aderisce immediatamente alla nuova offerta oppure che una tariffa aumenterà inevitabilmente entro poche ore se non viene fornito subito il codice cliente.

Queste tecniche non devono essere valutate esclusivamente come “telefonate fastidiose”.

Quando l’informazione falsa o la pressione vengono utilizzate per condizionare la decisione commerciale del consumatore, possono emergere anche profili di pratica commerciale scorretta o ingannevole.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni rappresenta il primo strumento preventivo

Per chi riceve telefonate promozionali indesiderate, la prima forma strutturata di tutela rimane il Registro Pubblico delle Opposizioni.

Possono essere iscritti tutti i numeri nazionali, sia fissi sia mobili, anche quando non siano presenti negli elenchi telefonici pubblici.

L’iscrizione manifesta formalmente l’opposizione del titolare all’utilizzo della numerazione per telemarketing e produce anche l’effetto di neutralizzare, nei limiti stabiliti dalla normativa, i consensi promozionali precedentemente rilasciati.

La richiesta viene gestita rapidamente, mentre gli operatori dispongono di un massimo di quindici giorni per recepire una nuova iscrizione relativa al Registro telefonico.

Questo termine è importante perché una chiamata ricevuta immediatamente dopo l’iscrizione non dimostra necessariamente una violazione già perfezionata; trascorso il periodo di adeguamento, invece, la situazione deve essere valutata diversamente.

Essere iscritti al Registro non significa che qualsiasi telefonata successiva sia automaticamente illegale

L’iscrizione al RPO non produce un divieto assoluto e universale nei confronti di qualsiasi contatto.

Il Garante ricorda che possono continuare ad assumere rilievo, tra l’altro, i rapporti contrattuali in corso o cessati da non più di trenta giorni e i nuovi consensi specificamente rilasciati dal consumatore dopo l’iscrizione.

Per questo motivo, prima di contestare una telefonata, è opportuno verificare se si tratti realmente di marketing, se l’impresa abbia un rapporto contrattuale rilevante con il destinatario e se sia stato eventualmente fornito un consenso successivo.

La presenza di una di queste circostanze non significa comunque che il consumatore debba subire telefonate commerciali indefinitamente: rimane infatti esercitabile il diritto diretto di opposizione previsto dal GDPR.

Il diritto di opposizione al marketing diretto è particolarmente forte

L’articolo 21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati riconosce all’interessato il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto.

Quando tale opposizione viene manifestata, i dati non possono più essere trattati per quella finalità.

È una tutela estremamente incisiva perché, nel caso del marketing diretto, il consumatore non è tenuto a dimostrare particolari ragioni personali.

Non deve spiegare perché non vuole più essere chiamato.

È sufficiente manifestare chiaramente la propria opposizione.

Pertanto, anche se una società sostiene di possedere un consenso validamente ottenuto, il destinatario può successivamente revocare tale disponibilità e opporsi all’ulteriore utilizzo del proprio numero per telefonate pubblicitarie.

Dire soltanto “non mi interessa” è meno efficace che formulare una vera opposizione

Durante una telefonata, il consumatore può naturalmente interrompere immediatamente la conversazione.

Tuttavia, se vuole creare una posizione giuridicamente inequivoca, è preferibile non limitarsi a dire “non mi interessa questa offerta”.

Quella frase potrebbe essere letta soltanto come rifiuto della proposta commerciale del momento.

Molto più chiara è una manifestazione del tipo: il destinatario si oppone al trattamento del proprio numero per finalità di marketing diretto e chiede di non ricevere ulteriori comunicazioni promozionali.

Quando il fenomeno è particolarmente insistente, è opportuno ripetere l’opposizione anche per iscritto attraverso un recapito ufficiale dell’impresa.

In questo modo diventa possibile dimostrare con maggiore facilità che le eventuali telefonate successive sono avvenute dopo una specifica richiesta di cessazione del marketing.

Se le telefonate continuano dopo l’opposizione si può segnalare il caso al Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali dedica oggi una procedura specifica proprio alle comunicazioni indesiderate di telemarketing.

L’Autorità indica che, se nonostante l’iscrizione al Registro continuano le telefonate promozionali, l’interessato può innanzitutto rivolgersi direttamente al titolare del trattamento, cioè normalmente all’impresa nel cui interesse viene effettuata la chiamata, per verificare l’esistenza di eventuali consensi e opporsi ai successivi contatti.

Se, nonostante questa opposizione, continuano le telefonate promozionali da parte dello stesso titolare, il cittadino può utilizzare il servizio telematico dedicato alla segnalazione delle comunicazioni indesiderate predisposto dal Garante.

Nel 2026 il Garante ha confermato che questa procedura telematica ha sostituito integralmente il precedente modello cartaceo specificamente utilizzato per la segnalazione delle telefonate indesiderate.

La segnalazione al Garante deve essere il più possibile precisa

Una segnalazione efficace non dovrebbe limitarsi alla frase “ricevo troppe telefonate”.

È necessario fornire tutti gli elementi disponibili per permettere all’Autorità di ricostruire il fenomeno.

Assumono quindi importanza le date e gli orari delle chiamate, i numeri visualizzati, l’impresa che il chiamante dichiara di rappresentare, il prodotto o servizio promosso, l’eventuale iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, il momento in cui è stata esercitata l’opposizione diretta e le telefonate successivamente ricevute.

Se il consumatore possiede messaggi, e-mail o altri documenti collegati alla campagna commerciale, è opportuno conservarli.

Il Garante precisa che, dato l’elevatissimo numero di segnalazioni ricevute, non tutte vengono necessariamente trattate mediante un autonomo procedimento individuale; esse costituiscono però una fondamentale fonte informativa per l’attività istituzionale di controllo.

Segnalazione e reclamo al Garante non sono la stessa cosa

Quando il problema è particolarmente grave può essere opportuno distinguere la semplice segnalazione dal reclamo previsto dall’articolo 77 GDPR.

La segnalazione porta una possibile violazione all’attenzione dell’Autorità e può essere valutata nell’esercizio dei suoi poteri.

Il reclamo, invece, è un atto formalmente più strutturato attraverso il quale l’interessato rappresenta una violazione della disciplina sulla protezione dei dati e chiede l’intervento dell’Autorità sul proprio caso. Il reclamo può essere presentato personalmente oppure tramite un avvocato o altro soggetto legittimato, deve contenere una ricostruzione sufficientemente dettagliata dei fatti e può dare luogo a un procedimento amministrativo del Garante.

Per il normale fenomeno delle telefonate indesiderate, il Garante mette a disposizione l’apposita procedura telematica di segnalazione. Quando però esiste una controversia specifica e articolata sul trattamento dei dati personali, può assumere rilievo anche il reclamo formale.

Prima del reclamo è spesso utile esercitare direttamente i diritti nei confronti dell’impresa

Il Garante mette a disposizione anche strumenti per l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 GDPR.

Il consumatore può quindi rivolgersi direttamente all’impresa e chiedere, ad esempio, quale sia la provenienza del numero telefonico, quale base giuridica venga utilizzata, quali dati personali siano trattati e quali soggetti li abbiano ricevuti.

Può contestualmente opporsi al marketing.

Il modello predisposto dal Garante è destinato proprio al titolare del trattamento o, quando esistente, al relativo Responsabile della protezione dei dati.

Questa richiesta può essere particolarmente importante quando il destinatario non abbia la minima idea di come l’azienda abbia ottenuto la sua numerazione.

“Abbiamo acquistato il suo numero da un partner” non esonera l’impresa dalla responsabilità

Le campagne di telemarketing vengono spesso costruite attraverso una lunga filiera di call center, agenzie e fornitori di liste.

Di fronte alle contestazioni del consumatore, il committente può essere tentato di affermare che il numero sia stato fornito da un soggetto terzo e che pertanto la responsabilità appartenga esclusivamente a quest’ultimo.

Il Garante ha ribadito nel maggio 2026 che questa impostazione non è sufficiente.

Chi utilizza liste provenienti da soggetti terzi deve effettuare controlli sulla liceità dei contatti acquisiti e verificare, quando necessario, la presenza delle numerazioni nel Registro Pubblico delle Opposizioni. Il controllo del Registro costituisce, nei casi previsti, una vera precondizione per lo svolgimento della campagna.

La responsabilità nella filiera del telemarketing non può quindi essere neutralizzata semplicemente attraverso clausole contrattuali con il fornitore della lista.

Anche i numeri pubblicati su Internet non possono essere liberamente utilizzati per telemarketing

Un professionista potrebbe avere pubblicato il proprio numero sul sito dello studio. Un commerciante potrebbe averlo indicato nella pagina della propria attività. Un’associazione potrebbe averlo reso pubblico per consentire agli utenti di contattarla.

Questo non autorizza automaticamente chiunque a utilizzare quella numerazione per campagne commerciali.

Nel 2026 il Garante ha ribadito che, in mancanza di un’idonea base giuridica, non è consentito effettuare telemarketing semplicemente utilizzando dati reperiti in registri pubblici, siti Internet, piattaforme digitali o altri documenti accessibili al pubblico.

La finalità per la quale un dato è stato reso pubblico non può essere arbitrariamente trasformata in un generale consenso alla pubblicità telefonica.

La violazione del Registro delle Opposizioni può comportare sanzioni estremamente rilevanti

Il Registro non è una semplice preferenza commerciale.

La sua violazione può integrare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Garante ricorda che, nei casi di violazione del diritto di opposizione previsti dalla normativa, trovano applicazione le sanzioni del GDPR che, per le violazioni più gravi, possono raggiungere 20 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente se superiore.

Naturalmente queste somme rappresentano i massimali sanzionatori dell’Autorità e non un risarcimento spettante al singolo consumatore.

La distinzione è essenziale.

Il Garante continua concretamente a intervenire contro il telemarketing illecito

Nel 2026 il fenomeno continua a essere oggetto di importanti attività istruttorie.

Nel provvedimento del 23 luglio 2026 relativo a TIM, ad esempio, il Garante ha ricostruito un fenomeno caratterizzato anche da call center abusivi che effettuavano telefonate promozionali utilizzando numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale e, in alcuni casi, tecniche di camuffamento del numero chiamante. L’istruttoria era stata avviata anche sulla base di numerosi reclami e segnalazioni ricevuti dall’Autorità.

Il dato è significativo perché dimostra che le segnalazioni dei singoli cittadini possono contribuire alla ricostruzione di fenomeni più ampi e all’avvio di attività di vigilanza sulla filiera commerciale.

Nel 2026 esiste anche un ulteriore canale legato al Codice di condotta del telemarketing

Il Garante ha approvato nel 2024 un Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, destinato agli operatori che vi aderiscono e accompagnato da un Organismo di monitoraggio.

Da gennaio 2026 è operativa anche la piattaforma SegnalaODM, attraverso la quale possono essere rappresentate all’Organismo di monitoraggio violazioni del Codice commesse dagli operatori aderenti.

Prima di utilizzare questo strumento, il cittadino deve avere contattato l’operatore interessato; in caso di mancata risposta o risposta inadeguata e quando la condotta appaia riconducibile a una violazione del Codice, può procedere con la segnalazione all’Organismo.

Questo canale non sostituisce il Garante e non riguarda indistintamente qualsiasi call center, ma costituisce un ulteriore livello di responsabilizzazione per gli operatori che aderiscono al Codice.

Quando il problema riguarda la pratica commerciale aggressiva bisogna rivolgersi all’AGCM

Se il telemarketing non è soltanto privo di consenso, ma presenta anche modalità di vendita insistenti, manipolatorie o aggressive, entra in gioco l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L’AGCM è competente ad accertare e vietare le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli.

Per inviare una segnalazione il consumatore non ha bisogno di essere assistito da un avvocato e non deve pagare alcun contributo. La segnalazione può essere presentata attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Autorità e dovrebbe essere il più possibile precisa e documentata.

Questo strumento è particolarmente appropriato quando la telefonata non si limita a utilizzare illecitamente il numero, ma viene costruita secondo tecniche commerciali capaci di alterare la libertà di scelta del consumatore.

È importante descrivere all’AGCM il contenuto delle telefonate e non soltanto la loro frequenza

Se si intende segnalare una pratica commerciale aggressiva, non basta indicare di avere ricevuto “molte telefonate”.

Occorre spiegare cosa veniva detto.

È utile indicare se il chiamante abbia dichiarato falsamente di essere il gestore attuale del cliente, se abbia prospettato la cessazione imminente del servizio, se abbia sostenuto l’esistenza di obblighi normativi inesistenti, se abbia utilizzato un tono intimidatorio oppure se abbia ripetutamente ricontattato il consumatore dopo il suo espresso rifiuto.

Il Codice del consumo attribuisce infatti rilievo non solo alla persistenza delle sollecitazioni, ma più in generale ai tempi, alla natura, alle modalità e all’eventuale indebito condizionamento esercitato sulla decisione commerciale.

Più circostanziata è la segnalazione, più agevole sarà ricostruire la condotta commerciale.

Garante Privacy e AGCM possono essere interessati contemporaneamente

Non esiste necessariamente un’alternativa tra le due Autorità.

La medesima campagna può violare contemporaneamente più discipline.

Se un call center utilizza il numero del consumatore senza una valida base giuridica, ignora l’iscrizione al Registro delle Opposizioni e continua a chiamare dopo l’esercizio dell’opposizione, vi è un problema di protezione dei dati personali.

Se durante le stesse telefonate vengono utilizzate tecniche ingannevoli o ripetute pressioni commerciali, può emergere anche una pratica commerciale scorretta.

In una simile situazione possono quindi assumere rilievo sia il Garante per la protezione dei dati personali sia l’AGCM, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

L’AGCM e il Garante non risarciscono automaticamente il singolo consumatore

La segnalazione a un’Autorità amministrativa non deve essere confusa con una domanda giudiziale di risarcimento.

Il Garante può esercitare i poteri previsti dal GDPR e applicare sanzioni amministrative.

L’AGCM può accertare e vietare pratiche commerciali scorrette e sanzionare le imprese responsabili.

Le sanzioni vengono però applicate nell’interesse pubblico e non vengono versate al consumatore che ha effettuato la segnalazione.

Il fatto che un’impresa venga sanzionata per telemarketing illecito non significa quindi che ogni persona chiamata riceva automaticamente una somma.

Il risarcimento per violazione del GDPR richiede la prova di un vero danno

L’articolo 82 GDPR riconosce a chi abbia subito un danno materiale o immateriale causato da una violazione della normativa sulla protezione dei dati il diritto di chiederne il risarcimento.

La Corte di giustizia ha però chiarito che la mera violazione del GDPR non è sufficiente, da sola, a generare automaticamente un diritto al risarcimento.

L’interessato deve dimostrare l’esistenza di un danno e il collegamento causale con la violazione, anche se il danno immateriale non deve necessariamente superare una soglia minima di particolare gravità.

Questo principio è importante nelle controversie sul telemarketing: non è giuridicamente corretto sostenere che ogni singola telefonata illecita produca automaticamente un risarcimento predeterminato.

Quando la chiamata diventa fraudolenta non siamo più soltanto nel telemarketing

Alcune chiamate utilizzano l’apparenza della telefonata commerciale per finalità molto diverse.

Il chiamante può fingere di rappresentare una banca, un ente pubblico, un gestore di energia o una compagnia telefonica e cercare di ottenere OTP, password, codici bancari, IBAN, estremi di carte di pagamento, documenti d’identità o trasferimenti di denaro.

In una situazione del genere la priorità non è più semplicemente esercitare il diritto di opposizione al marketing.

Quando emergono concreti elementi di frode è opportuno interrompere immediatamente la comunicazione, non fornire alcun dato, contattare direttamente l’ente che il chiamante afferma di rappresentare utilizzando recapiti ufficiali e, se vi sono stati tentativi o conseguenze patrimoniali, valutare la segnalazione o denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

Una truffa telefonica non diventa lecita perché viene presentata come “offerta commerciale”.

Particolare cautela è necessaria quando il numero chiamante sembra autentico

La visualizzazione sul telefono di una numerazione italiana non garantisce necessariamente l’autenticità dell’origine della chiamata.

Negli ultimi anni è stato ampiamente utilizzato il fenomeno dello spoofing, cioè la falsificazione dell’identificativo del chiamante.

Per questa ragione il consumatore non dovrebbe mai considerare sufficiente il numero visualizzato sullo schermo per fornire credenziali o informazioni riservate.

Le misure tecniche AGCOM introdotte tra il 2025 e il 2026 hanno significativamente rafforzato il contrasto alla falsificazione delle numerazioni, ma non possono eliminare qualsiasi forma di contatto illecito.

Nel provvedimento del luglio 2026 sul telemarketing abusivo, lo stesso Garante Privacy ha richiamato casi nei quali venivano utilizzate tecniche di camuffamento della numerazione chiamante.

Se le chiamate assumono carattere minaccioso la situazione deve essere valutata autonomamente

Il telemarketing aggressivo normalmente appartiene al diritto dei consumatori e alla protezione dei dati.

Se però le telefonate assumono contenuti diversi, ad esempio minacce personali, intimidazioni estranee alla normale vendita, molestie particolarmente gravi o condotte che sembrano perseguire finalità ulteriori rispetto alla proposta commerciale, è opportuno non limitarle alla categoria del telemarketing.

In tali situazioni la concreta qualificazione penale dipende dal contenuto, dalla frequenza e dalle circostanze delle comunicazioni e deve essere valutata caso per caso.

Non ogni call center insistente commette automaticamente un reato; allo stesso tempo, la veste commerciale non può rendere irrilevanti eventuali condotte che presentino autonomi elementi penalmente significativi.

Prima di segnalare è fondamentale identificare, per quanto possibile, il vero committente

Un problema ricorrente è che il call center si presenti con denominazioni vaghe: “ufficio energia”, “servizio clienti nazionale”, “centro tariffe”, “ufficio amministrativo”.

Il consumatore dovrebbe chiedere espressamente per conto di quale società venga effettuata la telefonata.

Questo elemento è più importante del nome dell’operatore che materialmente parla al telefono.

Il Garante indica infatti come principale interlocutore il titolare del trattamento, normalmente riconducibile all’operatore economico nel cui interesse viene effettuato il contatto promozionale.

Se il chiamante rifiuta di identificare chiaramente il committente, è prudente non fornire alcuna informazione e interrompere la conversazione.

Occorre costruire una prova ordinata delle telefonate ricevute

Quando si decide di procedere con una segnalazione, la documentazione può fare una differenza sostanziale.

È utile conservare gli screenshot del registro delle chiamate, annotare data e ora, numero visualizzato, impresa dichiarata, contenuto essenziale della proposta e, soprattutto, le date nelle quali è stato manifestato il rifiuto o il diritto di opposizione.

Se è stata inviata un’opposizione scritta all’impresa, deve essere conservata la relativa prova.

Se il numero è iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni, è opportuno poter indicare la data dell’iscrizione o dell’ultimo rinnovo.

Se il problema riguarda anche messaggi SMS o e-mail, tali comunicazioni dovrebbero essere conservate.

L’obiettivo non è accumulare materiale indiscriminatamente, ma costruire una cronologia precisa della condotta.

Il momento successivo all’opposizione è particolarmente importante sul piano probatorio

Immaginiamo che una persona riceva telefonate da una compagnia energetica il 2, il 5 e il 7 settembre.

Il 7 settembre invia alla società una formale opposizione al marketing ai sensi dell’articolo 21 GDPR.

Se la stessa società o i call center che agiscono per suo conto continuano a chiamare il 10, il 12 e il 15 settembre, la posizione del consumatore diventa molto più netta.

Non si discute più soltanto dell’esistenza o meno di un precedente consenso.

Esiste una specifica manifestazione di opposizione successiva rispetto alla quale il titolare avrebbe dovuto cessare il trattamento per marketing diretto.

È precisamente questa sequenza che dovrebbe essere rappresentata al Garante.

L’impresa deve organizzarsi per gestire realmente le opposizioni ricevute

Non è sufficiente che una grande società preveda formalmente un indirizzo dedicato alla privacy e poi ignori le richieste inviate attraverso altri propri recapiti ufficiali.

Nel luglio 2026 il Garante ha affrontato anche il problema della corretta gestione interna delle richieste degli interessati, evidenziando la responsabilità del titolare nell’organizzare flussi capaci di intercettare e gestire le istanze di opposizione.

Per il consumatore ciò significa che l’impresa non può facilmente sottrarsi alla contestazione sostenendo che la richiesta sia arrivata “all’ufficio sbagliato”, quando sia stata comunque inviata a un recapito ufficiale riconducibile alla società.

Resta comunque prudente utilizzare, quando disponibile, il canale privacy indicato nell’informativa.

Il consumatore può chiedere espressamente la provenienza del proprio numero

Una delle domande più importanti da rivolgere all’impresa è: da dove avete ottenuto la mia numerazione?

Il diritto di accesso previsto dal GDPR consente all’interessato di ottenere informazioni anche sull’origine dei dati quando questi non siano stati raccolti direttamente presso di lui.

Questo può permettere di individuare la società che ha fornito il contatto, un comparatore online, una precedente manifestazione di interesse oppure una raccolta effettuata in maniera irregolare.

La risposta può essere molto utile sia per esercitare ulteriori opposizioni sia per ricostruire una filiera di cessione dei dati.

Se il numero è stato ceduto ripetutamente, il problema può coinvolgere più soggetti

Una numerazione può passare attraverso diversi soggetti: il sito che l’ha inizialmente raccolta, un lead generator, un fornitore di liste, un’agenzia commerciale, un call center e infine la società committente.

Ciò non significa che il consumatore debba necessariamente ricostruire da solo l’intera catena prima di poter esercitare i propri diritti.

È sufficiente iniziare dal soggetto identificabile che utilizza il dato nei suoi confronti e chiedere informazioni sulla provenienza e sulla base giuridica.

Il Garante ha sottolineato nel 2026 proprio la necessità di esercitare un controllo effettivo sulla filiera commerciale e non affidarsi soltanto alle dichiarazioni dei fornitori di dati.

Se il telemarketing è insistente ma il chiamante cambia continuamente, il Registro rimane essenziale

Una situazione particolarmente frustrante è quella in cui ogni telefonata proviene da un numero differente e il chiamante si identifica vagamente o interrompe la conversazione appena vengono richieste informazioni.

In questi casi l’opposizione diretta è più difficile perché manca un interlocutore chiaramente individuabile.

Il RPO assume quindi una funzione ancora più importante, insieme ai filtri tecnici messi a disposizione dallo smartphone o dal proprio operatore.

Quando sia possibile identificare almeno l’impresa beneficiaria delle offerte, la segnalazione al Garante può essere costruita attorno a tale soggetto anche se le singole numerazioni utilizzate cambiano.

Bloccare i numeri sul telefono non sostituisce la tutela legale

Il blocco manuale del numero serve a impedire che la medesima numerazione ricontatti il dispositivo.

È utile ma ha un’efficacia limitata.

Un call center può utilizzare decine di numeri diversi; inoltre, in presenza di spoofing, il numero visualizzato potrebbe persino appartenere a una persona estranea.

Il vero obiettivo giuridico deve essere impedire che il dato personale venga utilizzato per finalità di marketing, non soltanto bloccare un singolo canale tecnico.

Per questo iscrizione al Registro, opposizione ex articolo 21 GDPR e segnalazione al Garante hanno una portata molto più significativa.

Un esempio: la stessa società continua a chiamare dopo il divieto

Si consideri un consumatore già iscritto da mesi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Riceve una telefonata commerciale da una società di servizi e chiede espressamente di non essere più contattato.

Il giorno successivo invia anche una comunicazione scritta nella quale esercita il diritto di opposizione ex articolo 21 GDPR.

Nonostante ciò, nei successivi dieci giorni riceve altre quattro telefonate per la medesima offerta commerciale.

In questo caso il consumatore dispone di una sequenza documentale particolarmente significativa: iscrizione al RPO, opposizione diretta e telefonate successive.

La segnalazione al Garante attraverso il servizio dedicato alle comunicazioni indesiderate è pienamente pertinente. Se inoltre la reiterazione assume i caratteri delle ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali, può essere valutata anche una segnalazione all’AGCM per pratica aggressiva.

Un secondo esempio: il call center mente sul contratto in corso

Un soggetto telefona dichiarando di essere “l’ufficio amministrativo” del gestore del consumatore e sostiene che, a causa di una modifica normativa, sia obbligatorio accettare immediatamente una nuova tariffa.

In realtà il chiamante rappresenta un’altra impresa e cerca di acquisire il cliente.

Qui non vi è soltanto il problema dell’eventuale utilizzo illecito della numerazione.

La falsa rappresentazione dell’identità e delle condizioni del mercato può assumere rilievo ai fini delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

La segnalazione all’AGCM dovrebbe quindi descrivere accuratamente la falsa qualificazione utilizzata e le pressioni esercitate per ottenere l’adesione.

Se il numero era stato trattato senza una base legittima, resta distinto il profilo di competenza del Garante Privacy.

Un terzo esempio: il chiamante chiede OTP e dati bancari

Una telefonata si presenta apparentemente come una normale proposta commerciale ma, nel corso della conversazione, il chiamante chiede un codice OTP ricevuto via SMS, le credenziali bancarie o un trasferimento urgente di denaro.

A quel punto non siamo più davanti a una normale contestazione sul telemarketing.

Il consumatore deve interrompere il contatto e, se ha già comunicato dati o effettuato operazioni, agire immediatamente anche nei confronti della propria banca o del prestatore di servizi di pagamento e valutare l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza.

Non è opportuno attendere la risposta del Registro delle Opposizioni o del Garante Privacy quando esiste un rischio patrimoniale immediato.

Cosa fare se il telemarketing aggressivo continua per settimane

Una strategia efficace non consiste nell’effettuare una sola segnalazione generica.

Il primo passaggio è verificare l’iscrizione della numerazione al Registro Pubblico delle Opposizioni o procedere alla relativa iscrizione e, se necessario, al rinnovo.

Quando l’impresa è identificabile, deve essere esercitata una formale opposizione al trattamento per finalità di marketing.

Da quel momento è opportuno documentare ogni ulteriore contatto.

Se le chiamate continuano, il cittadino può utilizzare il servizio telematico del Garante dedicato alle comunicazioni indesiderate.

Se le modalità sono anche commercialmente aggressive, ripetute, ingannevoli o coercitive, può essere interessata l’AGCM.

Quando l’operatore aderisce al Codice di condotta sul telemarketing, nel 2026 può assumere rilievo anche il nuovo canale dell’Organismo di monitoraggio, previo contatto con l’operatore e secondo le relative condizioni.

Non bisogna fornire dati aggiuntivi per “farsi cancellare”

Un’altra cautela è necessaria.

Se un call center sconosciuto afferma di avere bisogno del codice fiscale, dell’indirizzo o di altri dati per “rimuovere il numero dalle liste”, il consumatore dovrebbe essere estremamente prudente.

L’esercizio dell’opposizione non dovrebbe trasformarsi nell’occasione per raccogliere ulteriori informazioni personali non necessarie.

Quando non vi è certezza sull’identità del chiamante, è preferibile interrompere la telefonata e rivolgersi autonomamente all’impresa attraverso i recapiti ufficiali reperiti indipendentemente dalla chiamata.

La segnalazione più efficace è quella che ricostruisce la violazione, non quella che esprime soltanto esasperazione

È comprensibile che chi riceve decine di chiamate sia esasperato.

Dal punto di vista giuridico, però, una contestazione efficace deve trasformare il disagio in fatti verificabili.

La cronologia dovrebbe consentire di stabilire chi chiamava, quando, per quale finalità, da quale numero, quale opposizione fosse già stata formulata e cosa sia accaduto successivamente.

Bisogna distinguere le telefonate del medesimo titolare da quelle provenienti da soggetti differenti.

Quando viene contestata una pratica aggressiva, deve essere descritto il contenuto delle pressioni o delle dichiarazioni utilizzate.

Quando viene contestato il trattamento illecito dei dati, deve essere spiegato perché il contatto era privo di consenso o contrario all’opposizione manifestata.

È questo passaggio dalla percezione soggettiva alla ricostruzione documentale che rende realmente incisiva la tutela.

La risposta alla domanda “telemarketing aggressivo: come denunciare?” dipende quindi dalla violazione

Se il problema è l’utilizzo del numero nonostante l’iscrizione al Registro o l’esercizio dell’opposizione, il riferimento centrale è il Garante per la protezione dei dati personali, che mette a disposizione un servizio telematico specifico per le comunicazioni indesiderate.

Se si vuole promuovere un intervento più strutturato su una specifica violazione della normativa privacy, può essere valutato il reclamo ex articolo 77 GDPR.

Se le telefonate consistono in ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali, oppure utilizzano pressioni, false informazioni o altre tecniche capaci di condizionare indebitamente il consumatore, può essere presentata una segnalazione all’AGCM per pratica commerciale scorretta o aggressiva.

Se l’operatore aderisce al Codice di condotta per telemarketing e teleselling, dal 2026 esiste anche la possibilità, dopo avere previamente contattato l’operatore, di rivolgersi all’Organismo di monitoraggio attraverso il relativo sistema di segnalazione.

Se, infine, la telefonata è soltanto apparentemente commerciale ma presenta elementi di frode, appropriazione di credenziali, richieste di denaro, falsa identità o altre condotte potenzialmente penalmente rilevanti, la questione deve essere trattata anche attraverso gli strumenti propri della tutela penale.

Il telemarketing aggressivo non deve quindi essere semplicemente tollerato

Il consumatore non è privo di strumenti di fronte alla reiterazione delle chiamate.

L’ordinamento riconosce il diritto di sottrarre la propria numerazione alle campagne promozionali, di opporsi direttamente al marketing, di chiedere informazioni sulla provenienza dei propri dati e di interessare le Autorità competenti quando tali diritti vengono ignorati.

Le telefonate commerciali ripetute e non richieste sono espressamente considerate dal Codice del consumo una pratica aggressiva; la prosecuzione del marketing dopo l’esercizio dell’opposizione contrasta con il GDPR; il mancato rispetto del Registro Pubblico delle Opposizioni può esporre il titolare a conseguenze sanzionatorie estremamente rilevanti.

La tutela realmente efficace non consiste quindi nel limitarsi a riagganciare ogni volta o nel bloccare decine di numerazioni differenti.

Consiste nel formalizzare l’opposizione, documentare le successive violazioni, individuare il soggetto nel cui interesse vengono effettuate le telefonate e utilizzare lo strumento corretto: Garante Privacy per il trattamento illecito dei dati, AGCM per la pratica commerciale aggressiva e autorità di pubblica sicurezza quando la telefonata presenti concreti elementi fraudolenti o penalmente rilevanti.

È questa ricostruzione giuridica della condotta, più che il semplice numero delle chiamate ricevute, che consente di trasformare il fastidio quotidiano del telemarketing aggressivo in una contestazione realmente efficace.


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