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Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13026

Massima

In tema di determinazione del valore in dogana ai fini dell’imposizione di dazi e IVA, il rappresentante indiretto (spedizioniere doganale) risponde solidalmente dei maggiori tributi dovuti, qualora agisca in nome proprio per conto di terzi. È tenuto a garantire, in virtù della propria professionalità, la correttezza della dichiarazione doganale, compresa l’inclusione delle royalties nel valore delle merci, se esse costituiscono condizione di vendita ai sensi dell’art. 32 del Reg. CE 2913/92 e dei Reg. CE 2454/93 artt. 157-160.

L’obbligo di inclusione delle royalties nel valore doganale sussiste quando:

  1. le royalties non siano incluse nel prezzo pagato per le merci;

  2. siano riferibili direttamente alle merci importate;

  3. il pagamento delle royalties sia condizione per la vendita delle merci.

L’eventuale controllo esercitato dal licenziante sul produttore o sul processo produttivo è indice rilevante per accertare la natura condizionante del pagamento delle royalties. L’accertamento deve fondarsi su puntuali riscontri contrattuali e presuntivi, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE (causa C-173/15) e i criteri tecnici (soft law) dell’Unione.


Commento

Royalties e valore doganale: condizioni di includibilità e responsabilità del rappresentante indiretto


1. Il contesto normativo e giurisprudenziale

La determinazione del valore in dogana ai fini dell’applicazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione è disciplinata, per il periodo rilevante, dal Regolamento CE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) e dai Regolamenti di esecuzione CE n. 2454/1993 (artt. 157-160). Il valore delle merci è basato sul prezzo di transazione, a cui devono essere aggiunte le royalties o diritti di licenza, se ricorrono certe condizioni.

L’ordinanza in esame si colloca in un filone giurisprudenziale consolidato, che chiarisce le condizioni necessarie per includere le royalties nel valore doganale, nonché la responsabilità del rappresentante indiretto (tipicamente lo spedizioniere) per eventuali omissioni nella dichiarazione doganale.


2. I fatti di causa

L’Agenzia delle Dogane contestava l’omessa inclusione, nel valore doganale dichiarato, delle royalties dovute dal soggetto importatore al titolare del marchio. Il rappresentante indiretto (lo spedizioniere), che aveva agito in nome proprio e per conto del dichiarante, veniva ritenuto solidalmente responsabile per i maggiori dazi e IVA dovuti.

La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del rappresentante, ritenendo insussistente la prova del collegamento tra le royalties e le merci importate, ma la Cassazione ha annullato la sentenza, ritenendo la CTR in difetto di motivazione e in contrasto con la normativa e la giurisprudenza unionali.


3. I principi affermati dalla Cassazione

a) Tre condizioni cumulative per l’inclusione delle royalties nel valore doganale

Riprendendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-173/15, GE Healthcare) e la soft law unionale (Note esplicative WCO e documenti TAXUD), la Corte ribadisce che le royalties devono essere incluse se:

  1. non sono già comprese nel prezzo delle merci;

  2. si riferiscono direttamente alle merci importate;

  3. il pagamento è condizione della vendita delle merci da esportare verso l’UE.

In particolare, la “condizione della vendita” può essere desunta anche indirettamente, ad esempio:

  • dalla clausola contrattuale che subordina la cessione a licenza d’uso;

  • dal controllo esercitato dal licenziante sul produttore, anche in via informale;

  • dalla necessità economica o giuridica del pagamento della royalty per ottenere il bene.

b) Responsabilità del rappresentante indiretto

Il rappresentante indiretto risponde in solido con l’importatore (dichiarante) per l’eventuale sottovalutazione in dogana, ai sensi degli artt. 5 e 201 del Reg. CE n. 2913/92, in quanto:

  • ha agito in nome proprio,

  • ha presentato la dichiarazione doganale,

  • era in grado, per competenza e professionalità, di verificare la congruità del valore dichiarato, inclusa la presenza di obblighi di royalty.

La Cassazione richiama in proposito il principio di doverosa diligenza professionale che grava sullo spedizioniere doganale, figura tecnicamente qualificata e non meramente esecutiva.

c) Prova e motivazione dell’accertamento

L’ordinanza censura la CTR per omessa valutazione di presunzioni gravi, precise e concordanti offerte dall’Agenzia, tra cui:

  • contratti di licenza e di distribuzione;

  • documentazione relativa ai flussi di pagamento;

  • corrispondenza commerciale.

Tali elementi, se congruamente analizzati, potevano consentire di inferire il nesso funzionale tra royalties e operazioni doganali.


4. Spunti operativi e implicazioni sistemiche

La decisione ha importanti ricadute pratiche e sistemiche:

  • le royalties sono elementi a rischio fiscale e doganale elevato, spesso trascurati nei processi di compliance delle imprese;

  • la dichiarazione doganale richiede una valutazione attenta della filiera contrattuale, inclusi accordi di licenza e distribuzione;

  • il rappresentante indiretto (spedizioniere, broker) ha un ruolo attivo e di garanzia, non meramente passivo.

Ne deriva che l’analisi doganale preventiva dei contratti diventa elemento imprescindibile in importazioni strutturate, soprattutto nel settore moda, farmaceutico, tech e franchising.


5. Conclusione

Con l’ordinanza n. 13026/2025, la Cassazione:

  • consolida i requisiti per l’inclusione delle royalties nel valore in dogana, in linea con l’interpretazione dell’UE;

  • riafferma la responsabilità piena e solidale del rappresentante indiretto in caso di dichiarazione doganale infedele;

  • sottolinea l’importanza di un approccio sostanziale e documentale nella valutazione del valore doganale.

La pronuncia contribuisce a delineare un sistema fondato su rigore tecnico, certezza del diritto e presidio della correttezza doganale, con importanti implicazioni per professionisti, imprese e operatori della logistica internazionale.


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