Pubblicazioni

La tutela previdenziale per l’invalidità: la vecchiaia e i superstiti e gli interventi di riforma

  1. Le riforme della tutela IVS

a) La “manovra d’estate”: Legge 133/2008.

Dal 2009 non vi saranno più trattenute per i pensionati che conseguano un reddito da lavoro, autonomo o subordinato che sia. A beneficiare della innovativa disposizione (art. 19) saranno i pensionati di anzianità, compresi i pensionati di vecchiaia in regime contributivo – considerato che i titolari di pensione di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo erano già dal 2001 esenti dalle norme limitative del cumulo (giusto quanto stabilito dalla legge n. 388 del 2000) -, sempre che ricorrano i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge n. 247 del 2007.

Il provvedimento, tuttavia, non ha carattere generale. Il vincolo resta (oltre che per i pensionati di vecchiaia che non soddisfino detti requisiti di età e contribuzione), per i pensionati di inabilità e per i titolari di pensione di reversibilità; permangono, inoltre (art. 19, c. 3), i preesistenti limiti di cumulo di pensione e stipendi a carico dello Stato e di enti pubblici, di cui all’art. 4 d.p.r. n. 758 del 1965.

Invece, per il personale del pubblico impiego (escluso quello della scuola), lo specifico intervento sulle pensioni ha un diverso segno, in quanto si innesta tra le misure con le quali il decreto (art. 72) dichiaratamente persegue l’obiettivo di contenimento quantitativo del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La norma che prevede dette misure, infatti, per quanto riguarda il diretto riferimento alla disciplina dei rapporti, consente agli enti pubblici datori di lavoro, da un lato, di risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto con quei dipendenti (eccettuati magistrati e professori universitari) che abbiano maturato l’anzianità massima contributiva di 40 anni (co. 11), e, da un altro lato, di negare (co. 7), sulla base di una valutazione sostanzialmente discrezionale, il trattamento in servizio per un biennio oltre il compimento dei limiti di età, oggetto della facoltà già accordata ai pubblici dipendenti dall’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992. Invece, è specificamente destinato ad influire sul regime della quiescenza (nella prospettiva degli stessi, suindicati fini) l’esonero volontario dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità contributiva massima, che la stessa norma (co. 1-5) accorda al personale anziano.

Quest’ultima misura configura una sorta di prepensionamento, che all’optante garantisce, per tutta la durata del periodo di esonero, un trattamento economico ridotto (il 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, salva elevazione al 70% nel caso di svolgimento, in quello stesso periodo, di attività di volontariato presso strutture predeterminate) – trattamento cumulabile, peraltro, con eventuali, altri redditi da lavoro -, e, all’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, un trattamento di quiescenza corrispondente a quello che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

La richiesta di esonero dal servizio non è revocabile dall’interessato, ma può essere disattesa dall’amministrazione, ove lo giustifichino esigenze funzionali ritenute dall’amministrazione stessa. Si tratta di regolamentazione che appare confermare quella tendenza all’“affievolimento” dei diritti previdenziali, per alcuni versi già evidenziabile nella legge n. 247 del 2007 e che non può non preoccupare.

Più che a ridurre gli esuberi, dunque (ma si veda anche l’art. 74), la misura appare finalizzata ad agevolare il turnover, concedendo nuove “flessibilità” alle amministrazioni. Come conferma, d’altra parte, la successiva disposizione (co. 6), che consente alle medesime amministrazioni di utilizzare i risparmi ottenuti per effetto degli intervenuti collocamenti in posizione di esonero dal servizio nelle assunzioni di personale in via anticipata rispetto ai tempi previsti dalla normativa vigente.

L’impressione, comunque, è che l’intervento si prospetti di scarso, dubitabile impatto, e, nell’insieme, assai fragile ed angusto, se confrontato con la consistenza e la varietà dei problemi che da tempo affliggono il pubblico impiego nel suo complesso.

  1. Gli istituti per cumulare i contributi versati presso diverse gestioni e quelli operanti in caso di contribuzione aggiuntiva

a) La finalità del cumulo contributivo

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente:

1) le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

2) le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’Ago e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata, se si sono maturati i requisiti per la pensione di anzianità in vigore da gennaio 2008;

3) le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate, interamente col sistema contributivo, con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché le pensioni di vecchiaia liquidate, interamente col sistema contributivo, a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

 b) La nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (D.Lgs. 2-2-2006, n. 42)

Sul versante della totalizzazione dei periodi assicurativi (decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006), il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento della gestione cui è posto a carico il “pro rata” si applica solo quando la pensione ha decorrenza non anteriore a quella che avrebbe avuto il trattamento pensionistico ove fosse stato liquidato interamente a carico della forma previdenziale pubblica. Questo chiarimento scaturisce dalla direttiva del Ministero del lavoro del 2 marzo 2006. L’obiettivo della direttiva è di salvaguardare, infatti, per l’assicurato che ha maturato il diritto a pensione in un’unica gestione, ma richiede la liquidazione della pensione nel regime di totalizzazione, l’applicazione al “pro rata” dello stesso sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse richiesto la liquidazione del trattamento pensionistico nella sola gestione nella quale era stato maturato il relativo diritto.

  1. Cumulo tra più pensioni e tra pensioni e redditi

a) cumulo tra più pensioni

Giurisprudenza

In tema di totalizzazione dei periodi assicurativi, l’art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il d.m. 2 maggio 1996, n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al d.m. 7 febbraio 2003, n. 57, dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei tramutamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall’assegno di invalidità di cui all’art. 1 della legge n. 222 del 1984 (fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 che ha introdotto una nuova regolamentazione della materia della totalizzazione). (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 gennaio 2008, n. 1818)

 

  1. b) cumulo tra pensioni e redditi

Giurisprudenza

Con riguardo al cumulo, con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, esclude che si possa beneficiare congiuntamente dei detti emolumenti con riferimento al medesimo lasso temporale. Ne consegue che la coesistenza degli emolumenti incompatibili va accertata con riferimento alla decorrenza della prestazione pensionistica piuttosto che al momento della sua liquidazione e che deve ritenersi irrilevante che la liquidazione dei ratei pensionistici – relativi al periodo di percezione della retribuzione lavorativa – si verifichi a distanza di tempo, quando ormai l’attività lavorativa sia cessata. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 maggio 2008, n. 14358).

  1. Sanzioni

Giurisprudenza

Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l’omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall’Istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l’imputabilità e la colpa dell’inadempimento. Conseguentemente, l’omesso o tardivo invio al domicilio dell’obbligato dei bollettini postali, destinati al pagamento dei contributi, non esclude, nel caso di omesso o tardivo adempimento dell’obbligazione contributiva, la soggezione dell’inadempiente alle sanzioni civili. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 giugno 2008, n. 17507).

a) Prestazioni di maternità

Giurisprudenza

Le uniche condizioni poste dall’art. 25 D.Lgs. 151/2001 per ottenere l’accredito figurativo sono costituite dall’iscrizione del richiedente al fondo pensione lavoratori dipendenti o ad unaltra forma di previdenza sostitutiva e dall’entità dei versamenti contributivi effettuati all’atto della domanda, pari a 5 anni di contribuzione. (Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto ed ottenuto la condanna dell’INPS alla ricostituzione della pensione per effetto dei contributi precedenti la decorrenza originaria della pensione e relativi a due maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro; per il giudice, infatti, dal testo dell’art. 25 D.lgs 151/2001 non si evince la necessarietà di uniscrizione ad un fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altra previdenza sostitutiva al momento delle maternità, né che vi siano stati versamenti di contributi diversi da quelli del lavoro domestico). (Tribunale Torino Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 14 marzo 2008, n. 919).

La gestione separata INPS

  1. Soggetti assicurati
PERSONALE DA ASSICURARE
Lavoro prestato nell’ambito di imprese soggette all’obbligo assicurativo nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo la definizione contenuta nella circolare dell’Inps 179/2008, avente a oggetto: accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
IMPRESE SOGGETTI
Artigiane Sono iscritti all’apposita gestione speciale Ivs degli artigiani:

  • i titolari e i contitolari delle imprese artigiane che lavorano professionalmente nell’impresa;
  • i familiari coadiuvanti, cioè il coniuge e i parenti del titolare o del contitolare, che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa artigiana.

Sono considerati familiari coadiuvanti:

  • Il coniuge;
  • i figli legittimi o legittimati, adottivi e affiliati;
  • i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati;
  • i nipoti in linea retta;
  • i fratelli e le sorelle;
  • gli ascendenti e gli equiparati ai genitori (gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna).
Commerciali
e turistiche
Sono iscritti all’assicurazione obbligatoria i familiari coadiutori degli esercenti attività commerciali e turistiche e degli ausiliari del commercio a condizione che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Per i familiari coadiutori si intendono:

  • il coniuge;
  • i figli legittimi o legittimati, adottivi e affiliati;
  • i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati;
  • i nipoti in linea retta;
  • i fratelli e le sorelle;
  • gli ascendenti e gli equiparati ai genitori (gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna).

Se i suddetti familiari sono preposti a punti di vendita sono iscritti all’assicurazione obbligatoria anche quando il titolare dell’azienda non ha i requisiti per l’iscrizione (ad esempio perché non svolge in modo prevalente attività commerciale).

CRITERIO DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE
Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenza 23 maggio 2008 n. 13372 La regola dettata dall’articolo 1, comma 208, della legge 662/1996 secondo cui i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della società e contemporaneamente svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell’iscrizione nella gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della legge 160/1975, come sostituito con l’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996, spetta all’Inps, secondo il carattere di prevalenza, con l’applicazione della contribuzione sui redditi prodotti con le varie attività autonome contemporanee e le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nell’elenco dei soci lavoratori della società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’Istituto previdenziale
Corte di cassazione, sentenza 2 aprile 2008 n. 8484 L’articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 662/1996, disciplina l’assicurazione in favore di diversi soggetti, tra i quali i lavoratori autonomi, gli esercenti attività commerciali, i familiari coadiutori, i relativi parenti e affini, con possibilità di chiedere una regolarizzazione retroattiva per gli esercenti attività commerciali. Il comma 208 dispone che qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La competenza a decidere circa tale prevalenza spetta all’Inps, salva la possibilità di ricorso
Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenza 17 gennaio 2008 n. 854 Al fine di evitare la duplicazione di rapporti assicurativi e di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, l’articolo 29 della legge 160/1975, come sostituito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996, prevede un unico rapporto assicurativo con riferimento all’attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente. Ne consegue che colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione competente in relazione all’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza, fermo restando l’onere dell’Inps di decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente, essendo incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto
Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2008 n. 149 In applicazione dell’articolo 29, comma 1, della legge 160/1975, come sostituito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996, colui che nell’ambito di una società per azioni svolga attività di socio e di amministratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni è onere dell’Inps individuare l’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente
Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenza 5 ottobre 2007 n. 20886

In applicazione dell’articolo 29, comma 1, della legge 160/1975, come sostituito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, nella gestione artigiani e nella gestione commercianti, è onere dell’Inps individuare l’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente

CONTRIBUTI PER IL 2008
Minimale di reddito
Massimale di reddito
  • 13.819 euro
  • 67.942 euro (88.669 euro)
Artigiani Titolari e familiari con età superiore a 21 anni:

  • il 20% sui redditi d’impresa fino a 40.765 euro;
  • il 21% sui redditi di impresa da 40.765 a 67.942 o 88.669 euro.

Familiari con età fino a 21 anni:

  • il 17% sui redditi d’impresa fino a 40.765 euro;
  • il 18% sui redditi di impresa da 40.765 a 67.942 o 88.669 euro.
Commercianti Titolari e familiari con età superiore a 21 anni:

  • il 20,09% sui redditi d’impresa fino a 40.765 euro;
  • il 21,09% sui redditi di impresa da 40.765 a 67.942 o 88.669 euro.

Familiari con età fino a 21 anni:

  • il 17,09% sui redditi d’impresa fino a 40.765 euro;
  • il 18,09% sui redditi di impresa da 40.765 a 67.942 o 88.669 euro.
Scadenze I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio;
  • 16 agosto;
  • 16 novembre;
  • 16 febbraio dell’anno successivo.

I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d’impresa superiore al minimale vanno versati in due rate uguali alle scadenze stabilite per le imposte sui redditi.

  1. La contribuzione

Giurisprudenza

I compensi erogati ai soci delle cooperative di lavoro devono essere assoggettati, in forza dell’art. 2 del r.d.l. n. 1422 del 1924, alla contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, anche se detti soci sono iscritti all’albo delle imprese artigiane, fermo restando che se costoro svolgano in proprio, anche ed in aggiunta, prestazioni di lavoro autonomo come imprenditori artigiani, ricavando un reddito di impresa, tale reddito deve essere assoggettato a contribuzione presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi, ai sensi della legge n. 233 del 1990. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 maggio 2008, n. 13818).

  1. La prestazione

L’Inps con circ. n. 88 dell’1.10.2008, recependo gli ultimi pareri ministeriali, fornisce alcuni chiarimenti operativi in merito al versamento dovuto alla gestione separata dell’aliquota contributiva in particolari casi:

– medici in formazione specialistica (art. 37 D.Lgs. n. 368/1999);

– soggetti che hanno usufruito dell’incentivo al posticipo del pensionamento (legge n. 243/2004);

– borse di studio integrative e successive modifiche, per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti (legge n. 170/2003);

– collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.

La legge 24.12.2007, n. 247, all’art. 1, comma 79, ha stabilito con riferimento agli iscritti alla gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie) l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura pari al 24% per l’anno 2008.

Conseguentemente le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi delle disposizioni normative citate, sono complessivamente fissate come segue:

  1. a) 24,72% ( 24,00% aliquota Ivs + 0,72% di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  2. b) 17,00% , dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. La legge 24.12.2007, n. 247 stabilisce per l’anno 2009 l’aliquota nella misura pari al 25% e in misura pari al 26% a decorrere dall’anno 2010.

a) Soggetti utilizzatori del “bonus” (legge n. 243/2004)

La legge 23.8.2004, n. 243 (art. 1, commi da 1 a 12) ha introdotto il cd. bonus (facoltà utilizzata fino al 31.12.2007) per quei soggetti che, aventi i requisiti pensionistici, continuavano l’attività lavorativa rinunciando all’accredito della contribuzione Ivs percependo interamente i corrispondenti importi direttamente dal datore di lavoro in busta paga. I dubbi interpretativi sollevati dall’Inps con propria circolare n. 149/2004 riguardavano in particolare, nel periodo di vigenza dell’incentivo, l’individuazione dell’aliquota contributiva da utilizzare per il calcolo dei contributi nel caso di lavoratori dipendenti che nel periodo di fruizione del bonus svolgevano una concomitante attività soggetta all’obbligo contributivo verso la Gestione separata.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intervenuto sull’argomento con nota dell’8.8.2008, ha stabilito che per questi lavoratori “debba essere applicata, limitatamente ai versamenti alla Gestione separata per la loro attività secondaria, l’aliquota contributiva piena, in ragione del fatto che, nel medesimo periodo, non hanno versato alcun contributo ad altra gestione previdenziale obbligatoria”.

 b) Borse di studio integrative

L’Inps aveva già fornito chiarimenti (circ. 21.7.2003, n. 133) riguardo all’obbligo di contribuzione alla Gestione separata per studenti destinatari di borse di studio ed assegni erogati dalle Università e da alcune scuole di specializzazione. Nel caso specifico le borse di studio di cui si argomenta sono quelle integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea SocratesErasmus (art. 1, comma 1, lettera a) , legge n. 170/2003). La legge n. 350/2003 (art. 4, comma 104), in deroga alla norma istitutiva stabiliva che su queste “specifiche” borse di studio non era dovuta la contribuzione alla Gestione separata nel limite di spesa massimo, per l’anno 2004, di euro 250.000. Tale deroga è ripresa e resa definitiva dal Dl n. 35/2005 convertito con la legge n. 80/2005 che all’art. 14, comma 8- ter, recita: “La deroga di cui all’art. 4, comma 104, della legge 24.12.2003, n. 350, si applicava anche a decorrere dall’anno 2005”.

La questione interpretativa che riguardava il “significato” da attribuire al limite di spesa dei 250.000 euro ha portato l’Inps ad interessare il Ministero con le note del 17.11.2006 e del 22.5.2007 per chiarimenti in merito. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intervenuto recentemente sull’argomento, ha chiarito con propria nota che “i contributi erogati a beneficio degli studenti non raggiungono nella prassi attuale e nelle previsioni future un ammontare tanto elevato”. L’Istituto sostiene quindi che, non raggiungendo il limite massimo di spesa annuo, le borse di studio in argomento si devono considerare, a partire dall’anno 2004, esonerate dalla contribuzione alla Gestione separata. L’Inps tiene a precisare che la contribuzione è dovuta obbligatoriamente limitatamente al periodo compreso tra il mese di maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del Dl n. 105/2003) e il mese di dicembre del medesimo anno 2003; risultano quindi modificate le disposizioni impartite nella circ. n. 133/2003.

c) Collaboratori non residenti in Italia (con regime previdenziale “estero”)

Per quanto riguarda l’aliquota da utilizzare ai fini della contribuzione alla Gestione separata, nel caso di collaboratori non residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti ad una forma previdenziale obbligatoria in un Paese straniero, l’Inps espone la risposta ministeriale (interpello n. 35/2008) che afferma che nel caso di Paesi membri dell’Unione Europea e di Paesi legati all’Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale l’aliquota da applicare è quella ridotta; ciò peraltro “coincide” con quanto già sostenuto e previsto dall’Istituto stesso.

Nei casi di collaborazioni prestate presso Paesi stranieri di residenza e quindi in assenza di alcuna convenzione di diritto internazionale, non rilevando l’eventuale sottoposizione del lavoratore a regimi previdenziali obbligatori (applicandosi quindi il principio della territorialità), il collaboratore sarà soggetto all’iscrizione alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva intera, riferita ai soggetti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

 

  1. Le modifiche in materia di pensione di vecchiaia

a)Periodi contributivi accreditati per il riscatto della laurea

Il periodo contributivo che è stato accreditato in seguito al versamento totale del relativo onere del riscatto laurea non può essere oggetto di rinuncia. Questo, in sintesi, quanto precisato dall’Inps con messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427. L’intervento dell’Istituto di previdenza sociale è conseguente alle richieste di chiarimenti, pervenute dalle sedi periferiche, sulla possibilità dell’iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria di chiedere la revoca o la rinuncia al riscatto del periodo del corso legale di laurea, dopo che quest’ultimo sia stato perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza con il pagamento del relativo onere. Viene sottolineato che, nel rispondere ad alcuni quesiti sulla materia, è stata più volte esclusa la facoltà in argomento sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto il cui perfezionamento impedisce che vicende successive della vita lavorativa o diverse e posteriori valutazioni dell’interessato possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso. Inoltre, sottolinea l’Inps, tale criterio trova anche conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha rilevato come nessuna disposizione di legge stabilisca la possibilità di revoca o rinuncia al riscatto del periodo di corso legale di laurea già perfezionato; infatti, tale giustificazione risulta essere coerente con la funzione stessa del contratto che è quella di incrementare l’anzianità contributiva, mentre rappresenta soltanto una conseguenza eventuale l’utilizzabilità di tale beneficio. Tutto ciò premesso, rimane esclusa per gli iscritti all’Ago la facoltà di rinunciare alla contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

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